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GIUDIZIARIO

Baldo coniugò la tecnica processuale del duello giudiziario con le istanze di un contesto sociale che reclamava ancora un certame giudiziario.

Per impedire che un qualsiasi 'disperato' sfidasse altri a duello: il giudizio sulla congruità del duello era rimesso all'arbitrio dell'autorità concedente.

In generale: il duello privato non era concesso.

Baldo concede il duello solo se sussistono i due presupposti:

  1. causa gravissima;
  2. autorizzazione pubblica;

Baldo contesta le dure consuetudini duellari che asservivano e quasi rendevano schiavo il vinto.

L'onore vale quanto la vita ---> Se con legittima difesa difendi la vita, allora puoi difendere anche l'onore con il duello.

Con Baldo le fondamenta per il duello giudiziario d'onore erano pronte.

Nel '300 le consuetudini del diritto d'onore saranno pienamente affermate; Baldo apre la strada al futuro duello giudiziario per punto d'onore.

L'imperatore si era

poi rimesso al parere di due consiglieri poiché era dubbioso se concedere o meno il duello. Il suo consigliere, Bartolo, nega che si possa concedere il duello per tre motivi:
  1. E vietato de iure divino, canonico e civile.
  2. Se nella fattispecie manca la causa, facendo difetto all'animus iniuriandi. Il Piotti si limitò ad una defensio moderata e naturale, cioè ritorcere parole con altre parole, in quanto per un nobile sarebbe disdicevole restare inerte ad accuse.
  3. Il duello fu escogitato ad probationem veritatis in difetto di prove.
RITIRARSI DAL DUELLO: chi accettava il duello poteva poi ritirarsi, talvolta senza perdere l'onore. Qui i richiami non sono solo al diritto longobardo ma anche alle consuetudini dei bellatores. Il duello era rifiutabile senza disonore; per quanto riguardava la fattispecie Baldo adduceva a tre eccezioni:
  • esistenza della prova di innocenza, cioè la lettera di discolpa del Duca di Milano
  • carenza di indizi
  • imparità

fisica dei duellanti. :I GIURISTIIl '400 si trovò in eredità un sistema bozzato da Giovanni da Legnano e Baldo degli Ubaldi.

I giuristi rilevano il successo sociale del duelloSoprattutto un fatto era ormai acquisito: che il duello era cosa da giuristi e che ciò doveva valere anche per lasua nuova foggia di duello giudiziario d'onore.

Paride del Pozzo, il Puteodetto : scrisse una trattatistica giuridica specifica di 11libri sul duellogiudiziario d'onore: "De Re Militari" e "De duello", nel 1472. Tra il 1475/1478 riscrive "De Duello" in volgare,modificandolo. L'opera pionieristica fu criticata di oscurità, rozzezza linguistica ed imperfezione sistematica.

Non propone semplicemente un mosaico di passi altrui, ma fa riferimento al diritto dotto, con cui riesce asistemare la prassi.

Crede che il diritto, anche quello duellare, non sia nelle armi, ma nei trattati dei giuristi, in cui c'è un-fondamento

razionale-.Al diritto comune si dovrà ricorrere solo in assenza di precisa consuetudine militare .I giuristi "romanizzavano" la materia e colmavano i vuoti di una costruzione consuetudinaria e di iuscommune.Paride giurista, ragiona come tale, conducendo anche lui una compiuta giuridicizzazione del iure communidelle consuetudini del duello d'onore su un filo di sperimentati percorsi analogici con il processo, la guerra ela tortura.Nella sua opera : "de duello" inquadrò quasi tutti i problemi, ma non sempre riuscì a risolverliadeguatamente. Volle restringere il più possibile l'uso del duello, non potendolo eliminare.I Giuristi avevano il compito di "fuggire dal duello" . Al giurista si rivolgeva chi doveva sottrarsi dal duellostesso, senza perdere l'onore.La giurisprudenza era vista come arsenale di sotterfugi e vie di fuga dallo scontro cruento.All'opera del Puteo si rifaranno :Ferretti;o Lancellotto;o

Corradi;o Leonardi;o Alciato ;o Claro;oClaro condivide in toto i dettami del duello ancora inedito. La sua opera, mai pubblicata, fu un affresco delduello giudiziario per punto d'onore.Il Claro fa prevalere l'etica nobiliare anche quando essa viene ad infliggere sui dettami della Chiesa.Claro era scettico sulla possibilità di preservare integro l'onore senza duellare, riccorrendo magari allariappacificazione tra le parti.Vuole farsi interprete della etica cavalleresca, facendo prevalere la prassi sulla dottrina, cioè il factum sul ius.Giulio Ferretti , più giudiche che teorico, scrisse soprattutto di diritto militare, oltre che di diritto comunee longobardo. Pubblicò il "Tractatus de duello".Lo stile del Ferretti si inquadra esattamente nella maniera inauguata dal Puteo, ma solo con lui i responsid'onore conseguirono un proprio specifico statuto. Nel 1538 furono pubblicati i suoi "Consilia de duello": 21responsi

rifluiti nella più ampia raccolta delle opere del giurista. Né ferretti, né il Papa, concedevano il campo franco, in quanto prospettavano pace: itinerario giuridicamente e religiosamente auspicabile. Il Senato milanese del 1563 aveva un'idea molto tradizionale del duello: era vietato di massima, ma ammissibile per consuetudine militare, puché vi sia una magna causa, che coincide con la conservatio honoris. La trattatistica giuridico-umanistica: D'Alciato, Andrea aperto alle istanze umanistiche. Scrisse il trattato "De singulari certamine", l'opera prima e più cospicua dell'umanesimo giuridico. Egli mostrò il dissenso nei confronti del diritto cetuale dell'onore, non condivideva la cultura del duello. Publica utilitas, la sua concezione di diritto, segnato dalla sensibilità verso la non poteva che riconoscere modesto spazio alla giurisdizzazione delle consuetudini duellari. Il duello è di fatto vietato.

ma lecito secondo la consuetudine.Il duello è da concedersi solo in mancanza di altre prove e per massima causa (cioè la conservazione dell'onore). private riappacificazioni"

Allievo dell'Alciato, Rinaldo Macone, detto il Corso, nel suo trattato "Delle formalizzava un'alternativa al duello, ossia una pace privata tra le parti, secondo forme e modalità condivise dal ceto nobiliare.

Trattatistica antiduellare: Susio: Susio sviluppa la sua critica al duello, non da un'ottica tanto religiosa quanto umanistica. Egli voleva demolire il concetto sociale dell'onore di ceto, a cui contrappose quello etico dell'onestà virtuosa. Il duello sarebbe stato l'unico mezzo di prova in mancanza di prove ordinarie per 'risentire delle ingiurie'. L'autorità pubblica avrebbe potuto ammettere il duello in via straordinaria, al solo fine d'evitare un danno al proprio stato.

Massa: (antiduellista vs Possevino) politica antiduellista.

per lui il duello e frutto irrazionale consuetudine che deve essere estirpata. l'onore deve essere tutelato con ricorso alla giustizia ordinaria salvo legittima difesa. Il suo principale bersaglio: Possevino, che difende il duello attraverso matrice aristotelica. I PROFESSORI D'ONORE ed I FILOSOFI: Per i giuristi il duello rappresenta il mezzo per riacquistare l'onore; i giuristi vogliono razionalizzare il duello all'interno delle categorie del diritto dotto. Al centro della prospettiva i giuristi collocavano la giudiziarietà. I professori d'onore operavano tra corti ed eserciti: avevano un esperienza vissuta, di prassi, non concettuale estrutturale. Essi credevano che l'onore, in particolare l'onore secondo la percezione cetuale, fosse la causa centrale. La loro cultura duellare era calata nella polemica contro la giuridicizzazione iure communi; nella pretesa della preponderanza del factum sul ius. Il filosofo cerca il certo. Secondo loro: i prof.delle persone era considerata di estrema importanza nella società dell'epoca. I duelli erano visti come un modo per risolvere le controversie e ripristinare l'onore compromesso. Secondo Possevino, l'onore era la causa stessa del duello. I nobili dovevano evitare di commettere ingiurie, ma una volta sfidati, erano obbligati a combattere fino alla morte per difendere l'onore del proprio ceto. L'onore era ciò che distinguere il nobile dal non-nobile. Possevino pone l'onore al centro del suo trattato, interpretando il duello alla luce dello spirito cavalleresco e delle procedure tecniche, anziché basarsi su regole formali. Nel suo "Dialogo dell'honore" del 1553, Possevino affronta il tema dell'onore e spiega come il duello fosse considerato uno strumento per preservarlo. La tutela dell'onore era fondamentale per le persone dell'epoca, e il duello rappresentava un modo per recuperare la prassi, la consuetudine e l'esperienza incerta e variabile, in assenza di strumenti concettuali per strutturare il duello. = tutela della fama pubblica. Questa materia doveva essere trattata dai filosofi morali. A loro tocca il giudizio in ordine alla liceità del tribunale delle armi e della sua disciplina, non ai giuristi. Il filosofo costruirà il duello come istituto razionale fondato sul diritto naturale. Contro di lui si muoveranno il Susio ed il Massa. Bernardi, ispiratore dell'aristotelizzazione del duello, pubblicò un'opera in cui plagiava le idee del Possevino, contro le critiche del Massa. Il ragionamento di Bernardi/Possevino si svolge tutto nello schermo della doppia verità, ossia: il duello è lecito alla luce della ragione e della filosofia morale aristotelica, illecito per la religione. La verità compete a Dio, che sovrasta qualsiasi umana filosofia. Se il duello è illecito per l'uomo cristiano, non lo è per l'uomo inteso come creatura mondana e puramente razionale. La duellistica esiste per accidente, in quanto gliuomini vivono secondo virtù non spontaneamente, ma soltanto se costretti. Queste idee saranno poi confutate dai successivi filosofi. Secondo il Possevino il duello è istituto lecito per vari motivi:
  1. è una guerra particolare per giusta causa. Il duello è utile per giusta causa perchè è meglio incorrere in unoscontro tra due, che una faida tra molti.
  2. l'ingiuriato può recuperare la sua fama, il suo onore solamente dimostrando il proprio valore.
IL DUELLO GIUDIZIARIO PER PUNTO D'ONORE Nel basso medioevo il duello giudiziario per punto d'onore lo incontriamo nella prassi e nella trattatistica. Nasce nella prassi del ceto nobiliare: elaborato e sistematizzato nell'elaborazione teorica dei trattatisti. Il duello rappresenta il tentativo di un nobile di dimostrare di essere degno di appartenere al suo ceto, inquanto uomo d'onore che non lascia oltraggiare impunemente l'accusatore. Per l'offesa subita il nobile

di ceto

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.