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Il duello

Tre diversi tipi di duello

1. Duello ordalico

La parola ordalia deriva da "das urtail" (sentenza, giudizio di Dio). Il duello si verifica quindi con chiamata in causa delle divinità affinché manifesti la verità su un fatto. Il duello non è l'unico tipo di ordalia possibile, c'è anche l'ordalia della bara, dell'eucarestia... Dal 1200 si sviluppa una lettura specifica sul tema: si forma il genere della Summulae de pugna.

I riti che accompagnano l'ordalia sono manifestazione di fede. Tuttavia, la chiesa non ha un giudizio positivo perché ritiene che non si debba tentare Dio nelle cose della vita, che gli uomini possono risolvere senza invocarlo. È ignoto al diritto romano: quindi non è ammesso. Nel Liber Extra di Gregorio IX il giudizio sul duello è negativo.

I canonisti credono che chi duella per salvare la propria vita o il patrimonio non commette un peccato: è un male in sé ma può essere una strada lecita. Nel '400 si vieta il duello per le seguenti ragioni:

  • Si tenta Dio
  • Si mettono anime a rischio di morte
  • Vietato dal diritto canonico, divino e canonico
  • Divieto di spettacolo
  • Divieto per il diritto naturale positivo
  • Duello: forza. La forza svincolata dalla giustizia deve essere condannata

Le parti di solito si confrontano mediante i cambioni (uomini pagati per sfidarsi) che assistono alla messa, ricevono le armi e la benedizione dal Chierico (commistione tra sacro e profano). Il cambione sconfitto era condannato a morte o al taglio della mano. Il diritto giudiziario ordalico si trasformerà poi nel duello d'onore.

2. Duello in torneo

Ha un carattere ludico, è quasi un gioco, un allenamento per la guerra. Nasce alla fine del XI secolo e declina nel XVII, quando il re di Francia Enrico II muore in torneo. Il suo scopo è la pubblica dimostrazione di coraggio e valore nell'uso delle armi. È egemonizzata dall'aristocrazia. È una festa ricorrente nelle città e nelle corti, il duello è punto d'incontro in cui si creano consuetudini nobiliari e militari.

Il torneo: scontro tra gruppi di cavalieri; la giostra: scontro tra singoli cavalieri. I tornei in verità sono più scontri diversi tra singoli. Quando il cavaliere cadeva, l'altro vinceva la gara. Il premio consisteva in un'arma di valore oppure la mano di una donna e la sua dote.

I giuristi medievali affermano la liceità dei tornei. Per loro l'omicidio colposo non è punibile. I teologi ben vedevano il torneo se il fine di essi era l'allenamento, l'esercizio fisico e tecnico, perché, anche se erano contrari alla guerra, volevano si difendesse il territorio ecclesiastico!).

Nel Liber Extra di Gregorio IX si condanna anche questa pratica perché foriera di morti e porta alla dannazione.

3. Duello per punto d'onore

Ha per oggetto l'onore dei cavalieri. Il '400 e '500 sono i secoli d'oro. Nel '500 il Concilio di Trento vieta di duellare in tutti i territori della Chiesa cattolica.

Un diritto naturale di ceto

Il duello ordalico si trasfigurò nell'aulico e 'cortese' duello d'onore. Nel 200: problemi dottrinali antichi s'incamminarono a nuove diverse morfologie del duello. Nel '300 l'idea di un diritto di ceto incentrato sul duello si fece sempre più netta ed il concetto di onore acquistò contorni sempre più audaci. Nel '400 il duello giudiziario d'onore era un fatto acquisito sul piano istituzionale e sul piano dottrinale.

Il duello non era ancora un privilegio cetuale, né si faceva parola di casi d'onore. Semplicemente si ribadiva che, nel caso in cui vi fosse ineguaglianza di ceto, il Maior poteva battersi tramite un campione di estrazione sociale analoga a quella del minor.

Già nel '200 il duello è duello lecitamente giudiziario, concesso dalla pubblica autorità formalmente: Andrea d'Isernia XIII sec. - «privatus passus iniuriam non potest movere bellum: quia per iudicem debet reposcendere». Baldo degli Ubaldi - «duellum non potest fieri privata autoritate».

Dante riconosceva il requisito inderogabile nell'osservanza delle formalità procedurali. Le formalità stavano ad identificare il discrimen tra vendetta bruta e quella divina. Lo sfidante tramite messo richiedeva all'altra parte di scegliere il luogo ed il giorno, contando sul fatto che essa rifiutasse e restasse vituperata. I giuristi non associano il duello all'onore ancora.

Nel '300 la collocazione del duello nel recinto del diritto naturale. Giovanni da Legnano (giurista e teologo). Egli aveva una posizione radicalmente ed intransigentemente cavalleresca; si allontana molto dalla dottrina dei giuristi, citando quasi esclusivamente cavalieri. Per lui il duello non è istituto fra i tanti, ma un prodotto della natura che si deve limitare e regolare.

L'obbligazione naturale appartiene al nobile; in quanto tale ha un diritto naturale di ceto legato alle sue ossa, che prevale su ogni diritto positivo: chi nasce nobile deve preservare l'onore anche a discapito delle leggi e le dottrine dei giuristi. Le leggi dell'onore sono:

  • Universali, immutabili, eterne, coltivate da uomini che cercano solo la verità

Il diritto dei giuristi è contingente storico, non attuale: non hanno più a che fare con l'onore. Il mercante non può mentire ed ottenere la ricchezza; il nobile non può mentire. Per lui la consuetudine era fenomeno d'interesse abbastanza limitato.

«Il duello è un combattimento fisico, deliberato fra due soggetti uno contro l'altro, per purgazione, gloria, o odio esagerato». Sommi archetipi ne sono la guerra spirituale dell'uomo contro il vizio e la guerra corporale universale fra popoli.

Pugna duorum: avvicina il duello al processo giudiziario, come scontro giudiziario e non corporale. È una guerra corporale particolare, non universale, in cui rientrano tre istituti:

  • L'animus duellandi: nel duello c'è l'animus duellandi,
  • La legittima difesa: nella legittima difesa manca essendo costretto a difendersi. Secondo l'eccezione canonista-teologica è tra i casi leciti in quanto non-duello (giustificativo del ricorso alla forza quale reazione ad un'ingiusta violenza).
  • La rappresaglia: istituto giuridico che nasce dalla giustizia; è un istituto regolato da norme a cui bisogna sottostare per far mantenere l'ordine all'istituto.

Legnano individua tre figure di duello, in relazione alla causa:

  • Ad gloriam: il duello in torneo, praticabile quando non ne derivassero omicidi.
  • Duello delle legislazioni locali, ad purgationem: il duello ordalico, praticabile secondo i casi previsti dalla legislazione.
  • Duello ad odii exaggerationem: introdotto da Giovanni Da Legnano, era il duello per impeto d'odio e non aveva il fine di provare nessun buon diritto, ma solo di mostrare il proprio valore dinnanzi ad altri valorosi. Era illecito; l'impeto d'odio era abominevole, espressione di un impulso peccaminoso ed animalesco.

È stato introdotto dal diritto naturale, in quanto si consideri il diritto naturale per istinto di natura, proveniente dai sensi sospinti al desiderio di qualcosa. Il diritto naturale razionale, l'etica e ragione sottomettono questo odio.

Odio: compariva in fogge diverse nel duello per la gloria e nel duello ordalico. Entrambi duelli erano condannabili, ma entrambi guidati dai moti dell'animo. Le accezioni possibili del diritto naturale, in relazione a tre differenti epistemologie:

  • Il diritto naturale in relazione alla sfera istintuale (il duello per impeto d'odio), era proprio della più infime pulsioni.
  • Il diritto naturale della sfera razionale, l'intelligenza razionale, esigenza del diritto naturale.
  • Il diritto naturale nella sfera etico-religiosa: contro il duello. Duellare era il prodotto di una pulsione peccaminosa e criminosa, che l'uomo aveva il potere e il dovere di evitare con la ragione e con la volontà, in virtù del proprio libero arbitrio inculcatogli da Dio stesso.

Baldo degli Ubaldi: la prima sistemazione dottrinale del duello giudiziario

Baldo coniugò la tecnica processuale del duello giudiziario con le istanze di un contesto sociale che reclamava ancora un certame gi

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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