Storia del diritto medievale e moderno
La denominazione attuale risale al 2001, quando, a causa dell'infatuazione europeista, gli studiosi della materia chiesero al Ministero di mutare la vecchia denominazione di "Storia del diritto italiano", che risaliva all'Unità. In tal modo si sono incluse nella materia anche le realtà giuridiche esterne al territorio italiano.
Le istituzioni
La storia del diritto medievale e moderno ha per oggetto la storia:
- Delle istituzioni giuridiche
- Delle fonti normative che regolano il funzionamento delle istituzioni
In passato: "fondamenti necessari all'avviamento allo studio di una disciplina". Nella Francia del Sei-Settecento, "atto di fondazione di una struttura". Oggi: "strutture fondanti del nostro ordinamento".
L'ordinamento comprende sia le istituzioni che le norme che le regolano. Per il Medioevo si può più propriamente parlare di "storia degli ordinamenti", anche se c'erano strutture universali a livello europeo (Impero, Chiesa, università fino alla Riforma).
Nota: a introdurre questo significato sono i filosofi francesi, che contrappongono gli enti morali, che nascono per fondazione, agli enti naturali che nascono per creazione.
Le fonti
Si distinguono in:
- Fonti di produzione
- Fonti di cognizione, cioè i testi scritti da cui conosciamo le norme (p.e.: l'Editto di Rotari)
La legislazione è il complesso delle norme emanate dalle istituzioni. Comprende, p.e., le norme del diritto giustinianeo, i capitolari degli imperatori franchi.
La consuetudine aveva un valore pari a quello della legge, soprattutto presso i Germani, come notava Tacito nel I sec. d.C. parlando dei "mores". (Anche l'edito di Rodari, prima di essere emanato, era un insieme di consuetudini). In una prospettiva storica, le istituzioni, per esistere e funzionare, non necessitano di norme scritte; ne sono un esempio le istituzioni dei popoli germanici.
La giurisprudenza ha acquisito rilievo dall'età napoleonica, perché prima le sentenze dei giudici non erano motivate, e dunque non erano altro che soluzioni ai singoli casi. Tuttavia, esistevano anche nel Medioevo fonti dottrinali, come:
- Le decretali dei pontefici (Medioevo)
- I pareri dei giuristi e i rescritti imperiali (Tardoantico)
- Le (rare) sentenze dei tribunali dei funzionari imperiali
- Le sentenze emesse dai tribunali comuni
La giurisprudenza ha valore limitato per gli storici.
La dottrina è costituita dalle opere dei giuristi, che però non hanno valore delle norme giuridiche. In base alla loro autorevolezza, possono influenzare le sentenze dei giudici. Nel Medioevo avevano particolare importanza i pareri di giuristi come: Accursio, Baldo degli Ubaldi e Cino da Pistoia.
L'evoluzione della storiografia giuridica
Nasce in epoca rinascimentale, quando si sente l'esigenza di rivalutare l'insegnamento dei Romani in campo giuridico:
- Riscoperta dei testi antichi
- Importanza di ambienti ecclesiastici e principeschi (Poggio Bracciolini e Leonardo Bruni sono segretari pontifici)
- Riscoperta del latino classico, con cui si correggono gli errori interpretativi del passato
- Rivalutazione delle istituzioni della Roma repubblicana, viste come un modo per arginare l'assolutismo dei principi. Ciò avrà scarsi effetti sul piano politico, perché è proprio nel Rinascimento che il potere si accentra nelle mani del principe (p.e.: Granducato di Toscana)
- Si afferma soprattutto lo studio del diritto pubblico
- I maggiori esponenti di questo periodo sono: Biondo Flavio e i Rucellai.
L'interesse per la storia del diritto medievale nasce con Biondo Flavio, che scrive una "Historia ab inclinatione Romani Imperii" in cui analizza le istituzioni medievali con un metodo annalistico.
XVII secolo: la storiografia europea è caratterizzata dall'erudizione. A partire da Cartesio, si inizia a studiare la storia seguendo il razionalismo quindi:
- Facendo la critica delle fonti
- Studiando i documenti → fonti normative
- Rigettando le fonti narrative (cronache medievali, racconti tradizionali)
Massimo esponente in Italia è Carlo Zigoni, autore della "Storia del Regno d'Italia" (si riferisce al Regno Italico fondato da Carlomagno) in cui c'è:
- L'uso del criterio sistematico
- Lo studio delle istituzioni medievali attraverso le fonti normative
XVIII secolo: nasce la storiografia moderna. In Italia si sviluppa la grande storiografia erudita, che vede come protagonisti i chierici, gli archivisti, i bibliotecari. Il massimo esponente e padre della storiografia moderna fu L.A. Muratori (modenese; prima metà del Settecento):
- Studioso di fonti medievali
- Mantiene rapporti di studio con studiosi delle città del Centro e Nord Italia
- Pubblica testi critici, come la "Rerum Italicarum Scriptores"
- Scrive opere annalistiche: gli "Annali d'Italia"
- Pubblica una raccolta di dissertazioni, le "Antichità Italiche del Medioevo", su argomenti di storia delle istituzioni. Adotta qui un metodo sistematico e diacronico: per ogni argomento svolge una dissertazione usando le fonti di cui dispone e facendo collegamenti tra esse.
La storia del diritto pubblico nasce prima di quella del diritto privato, perché la prima si connette alle vicende politiche.
XIX secolo: rivalutazione del Medioevo da parte della cultura romantica:
- In Germania si studia il Medioevo perché visto come un'epoca di egemonia germanica in Europa (soprattutto a partire dalla fondazione del Sacro Romano Impero Germanico sotto la dinastia di Sassonia → Ottone I). Tra il 1830 e il 1840 la materia assume dignità accademica perché gli studiosi di storia politica sentono l'esigenza di studiare anche i sistemi amministrativi, le istituzioni, le forme di governo e le fonti normative del Medioevo. Opera principale: "Monumenta Germaniae Historia".
- In Italia, tra il 1820 e l'Unità si ebbe un'epoca di repressione e intolleranza che non consentì il fiorire degli studi. Costituiscono delle eccezioni la Toscana, con l'Università di Pisa che, nel 1841, attiva la prima cattedra di storia del diritto (assegnata a Bonaini, ecclesiastico, studioso della storia dei Comuni) e il Piemonte, in cui nasce la Società di storia patria.
L'importanza del Medioevo, in Italia, si ricollega ai moti risorgimentali, perché si vedeva nei Comuni il prototipo della lotta contro le potenze straniere.
Con il positivismo si cerca di applicare alla storia umana il metodo deterministico usato per la storia naturale. Tale metodo pretendeva di risalire dall'effetto alla causa e, di causa in causa, alla causa prima. Tra il 1870 e il 1900 il positivismo diventa una moda, per cui ogni affermazione doveva essere documentata (il documento diventa un feticcio): non si lascia spazio all'intuizione. In Italia e Germania il metodo positivista porta a notevoli risultati, tra cui la fondazione della Scuola italiana di storia del diritto. Massimi esponenti: M. Amari; Schumpfer; Pertide; Tamassia.
Dopo l'Unità d’Italia ogni Facoltà di Legge ha la cattedra di storia.
XX secolo: gli studenti italiani si perfezionano in Germania, per cui Croce parla di "sudditanza culturale". Si assiste alla perdita di importanza della storia del diritto a favore della storia della filosofia, della letteratura e dell'arte. Continuano ad esserci storici positivisti, che pensano che la Storia si identifichi con i documenti ("Fonti per la Storia d'Italia").
Tra il 1920 e 1930 nasce una nuova generazione di studiosi del diritto, che colgono la lezione dell'idealismo di Croce e Gentile. I difetti di questa generazione sono:
- Si citano pochi documenti: si parte da un documento e su di esso si fabbricano ipotesi;
- Si attribuisce eccessiva importanza ad alcuni documenti.
Esponente di questa generazione è F. Calasso, il quale pensava ci fosse un filo conduttore che da Carlomagno portasse all'età moderna: tale filo era costituito dal diritto comune, cioè il diritto romano canonico (Chiesa e Impero) in cui si inserivano gli ordinamenti minori con i loro iura propria. Si è detto che Calasso ha scritto la "storia di un sogno" perché tende a semplificare: p.e., sulla nascita dei Comuni, afferma che fu dovuta alla "rinascita dello spirito associativo".
La caduta dell'Impero d'occidente
La deposizione di Romolo Augustolo non fu subito percepita come un fatto epocale. Tale consapevolezza si ebbe solo 50 anni dopo, quando si rinunciò per sempre a nominare un imperatore per l'Occidente. Formalmente non cambia nulla: Odoacre, seguendo il diritto cost. Romano, invia le insegne imperiali a Costantinopoli, cosicché l'imperatore d'Oriente potesse assumere l'interim per l'Occidente. Quello di Odoacre fu un colpo di stato come i tanti che si erano susseguiti nei 25 anni precedenti. Dopo la caduta, si forma una classe dirigente di militari barbari.
La riforma amministrativa dioclezianea
- 4 prefetture:
- P. delle Gallie → Cesare di Treviri
- P. d'Illiria → Cesare di Sirmio
- P. d'Italia → Augusto di Milano
- P. d'Oriente → Augusto di Nicomedia
- Ogni prefettura era divisa in 3 diocesi: la diocesi Italiciana era divisa in due vicariati:
- Italia Annonaria → centro-nord
- Italia Suburbicaria → centro-sud
- Le diocesi erano divise in province, affidate ai "praesides".
Le fonti del diritto nel tardoantico
La legislazione
- In età pre-dioclezianea (D. incluso) → imperatore - magistrato primus inter pares.
- Dopo Diocleziano → Dominato: imperatore-despota su modello orientale.
- Le costituzioni imperiali comprendevano:
- Edicta: validi per più province
- Rescripta: pareri vincolanti
- Mandata: istruzioni ai funzionari
- Decreta: sentenze dell'imperatore
Il Codice Gregoriano era una raccolta di rescritti da Settimio Severo al 293:
- 15 libri divisi in titoli
- Suddivisione per materia: criterio sistematico
Il Codice Ermogeniano:
- Rescritti emanati tra 293-294 d.C.
- Redatto alla corte di Diocleziano
- Ce ne restano pochi frammenti nella Lex Romana Wisigothorum
Arcadio priva i rescritti del valore di legge; Valentiniano III fa lo stesso con i decreta. Solo gli editti avevano valore generale perché:
- Validi erga omnes
- Affissi alle porte delle città
- Le loro copie dovevano essere conservate negli archivi.
Il Codice Teodosiano: il progetto originario (429) di Valentiniano III e Teodosio II era:
- Raccolta di costituzioni (vigenti e non) a partire da Costantino (per la scienza)
- Raccolta di costituzioni vigenti e di testi della giurisprudenza (per i pratici) ma alla fine si ripiegò su una raccolta delle sole costituzioni vigenti.
Il Codice è emanato nel 438 in Oriente e inviato in Italia (e qui pubblicato da Valentiniano III) nel 439: con questa data si ricompose l'unità legislativa dell'impero. Il Codice ebbe vita lunga soprattutto in Occidente.
- Era formato da 15 libri, divisi in titoli, all'interno dei quali le costituzioni erano disposte in ordine cronologico → criterio cronologico-sistematico.
- Con il Codice si decise che nessun provvedimento legislativo di una pars imperii potesse avere vigore nell'altra se non fosse stato comunicato con una pragmatica sanctio all'altro Augusto. Valentiniano III non inviò più le proprie costituzioni al collega → divisione legislativa dell'impero.
Le raccolte di iura
- Pauli Sententiae: della fine del III sec., era un'opera destinata ai pratici che rielaborava testi di Paolo.
- Titoli ex corpore Ulpiani: scoperti da Angelo Mai, avevano anch'essi fini pratici; risalgono al IV sec. E seguono l'ordine espositivo delle "Istituzioni" di Gaio; non è opera di Ulpiano.
- Vaticana Fragmenta: raccolta di costituzioni imperiali e iura risalente alla prima metà del IV sec. Il suo schema sarà seguito dal Codice Teodosiano.
- Liber Gai (o Epitome Gai): risalente alla fine del sec. IV-inizio V, è un riassunto in 2 libri dei primi 3 libri delle "Istituzioni" di Gaio (i temi del libro IV - le legis actions e il processo formulare - erano ormai sorpassati).
- Consultatio cuiusdam veteris iurisconsulti: risalente alla fine del sec. V, è una raccolta di pareri destinata a un avvocato; il suo autore era forse un giurista provenzale; pur trattandosi di un'opera a fini politici, non disdegna la dottrina.
Diritto romano e diritti locali
- Con il termine Volksrecht si indicano i diritti dei vari popoli dell'impero.
- Secondo il Mitteis vi sarebbe stato un conflitto permanente tra diritto ufficiale e diritti locali che avrebbe portato, tra III e IV sec., alla nascita del diritto volgare.
- Il diritto romano subì importanti modifiche, indotte:
- In Occidente, dalle invasioni barbariche
- In Oriente, dalla presenza di diritti ellenistici già di alto livello
- Una delle principali conseguenze dell'ellenizzazione del diritto in Oriente riguardò l'importanza della scrittura: l'atto scritto è più importante del fatto che l'atto giudiziario sia stato effettivamente compiuto.
- In Oriente non esisteva una differenza netta tra impegno a consegnare e consegna effettiva, per cui:
- La traditio diventa un documento scritto per il passaggio della proprietà, che ha efficacia anche in assenza della consegna materiale;
- La stipulatio divenne una clausola stipulatoria, inserita nel contratto per testimoniare l'avvenuta promessa e l'avvenuta risposta.
La Chiesa delle origini
Gli storici italiani ritengono che il Medioevo si sia affermato tra il 476 e l'invasione longobarda dall'Italia (visione italianistica). Gli storici inglesi, francesi e tedeschi fanno iniziare il Medioevo con Costantino, prima ad ammettere la religione cristiana. Fino a Diocleziano i cristiani erano stati perseguitati. Nel 112 ca. Plinio il Giovane, governatore in Bitinia, chiede a Traiano come comportarsi nei confronti di chi si dichiari cristiano: devono essere puniti con la morte perché rifiutano il culto dell'imperatore [i Romani ammettevano tutti i culti che riconoscevano il culto dell'imperatore]; Diocleziano era contro i cristiani perché intendeva restaurare l'antica tradizione romana. Galerio, successore di Diocleziano, riconobbe ai cristiani il diritto di professare la loro fede purché pregassero per il bene dello stato e per la salute dell'imperatore (Galerio era malato).
Alcuni studiosi italiani, tra cui Besta, sostengono che la Chiesa assunse la fisionomia di ordinamento giuridico con l'Edito di Milano. Questa impostazione statalistica è stata contestata, p.e., da Calasso, quando l'idea di stato viene scissa da quella di ordinamento giuridico.
Il cristianesimo prima del 313
- Il Cristianesimo si diffonde prima in Oriente. Era una religione cittadina (vescovi metropoliti) mentre nei villaggi (pagi) permane la religione romana (pagana).
- Il Cristianesimo era organizzato fin dai primi tempi con leggi e concili (Gesù legislatore?) come si deduce da un passo di Tertulliano (giurista apologista del Cristianesimo del II sec.):
- "Noi cristiani siamo un solo organismo"
- "Osserviamo le stesse norme di comportamento"
- "Ci riuniamo in un'associazione fondata sulle regole dei nostri maestri"
- Usiamo anche delle sanzioni che consistevano in:
- Esortazione
- Punizione
- Censura divina, scomunica individuale o anatema o di tutto un luogo (trattandosi di un'organizzazione con fini spirituali, le sanzioni sono spirituali anch'esse).
- "A capo delle comunità ci sono i seniores (presbiteri e vescovi) e mese fanno le oblazioni"
Fine I sec.-inizio II: è riconosciuto il primato del vescovo di Roma ma non c'è ancora la definizione giuridica di tale primato che si avrà con l'Editto di Tessalonica del 380 d.C. Con questo editto:
- Quelli che accettano gli insegnamenti "di Pietro e Damaso" e credevano nella trinità, sono considerati cristiani, gli altri sono eretici;
- Solo le riunioni di chi crede in ciò sono riconosciute come assemblee.
Da Teodosio I in poi gli imperatori sono tutti cristiani. La struttura amministrativa della Chiesa ricalcava quella dell'impero. Il Concilio di Costantinopoli (381) stabilisce che il vescovo di Costantinopoli è al secondo posto dopo quello di Roma. Questo perché il vescovo di Costantinopoli opera a stretto contatto con l'imperato l'imperatore. Tra IV-V sec. inizia a originarsi lo scisma:
- Il vescovo di Costantinopoli ha giurisdizione sui patriarcati orientali;
- In Oriente si parla greco, in Occidente latino.
Le fonti del diritto canonico
- Il diritto canonico è diritto interno alla Chiesa, emanato dai suoi organi, il diritto ecclesiastico è diritto dello stato, emanato da istituzioni laiche, che riguarda i rapporti tra stato e Chiesa.
- Si distinguono:
- Diritto divino naturale, infuso da Dio nell'uomo [p.e.: matrimonio]
- Diritto divino positivo:
- Sacre Scritture [p.e.: legge del taglione];
- Tradizione apostolica (dopo Cristo): norme consuetudinarie trasmesse dagli apostoli ai vescovi;
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