Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 1 Storia del diritto medievale e moderno Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto medievale e moderno Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il processo di ritorno alla sovranità nazionale

Contro questo processo c'è un'altra reazione, di ritorno alla sovranità nazionale, si pensi a chi sostiene il ritorno alla lira, all'affiancamento lira-euro, alla brexit. La nascita dell'UE e l'ingresso in essa del nostro paese, ha determinato necessariamente la fine di quello che era il vecchio modo di concepire lo Stato, e di sovranità.

Quando parliamo di Sovranità si pensa: allo Stato, al Territorio, al Popolo, e a un legame forte tra queste entità, questo legame necessariamente si è affievolito, noi siamo cittadini UE, ma siamo anche cittadini italiani, questo è un rapporto che ha cambiato la nostra realtà.

Quindi, ritornando al diritto mite, possiamo dire che è un insieme di rapporti disciplinati in maniera non più rigidamente dallo Stato, non c'è più lo Stato nazione che controlla, ma abbiamo un'Unione Europea che vigila e gestisce alcuni rapporti, e che impone delle...

regole. Le cose sono proprio cambiate rispetto al nostro piccolo territorio caratterizzato dalla Carta Costituzionale. Il nostro è un paese recente, ma non solo, la nostra Carta Costituzionale, che è entrata nel primo in vigore nel 1 gennaio 1948, è frutto di un dibattito molto intenso alla fine della guerra, da parte dei padri costituenti.

L'Italia ha avuto un'altra Costituzione che a sua volta non era neanche la Carta Costituzionale del nostro paese. Infatti, nel 1848, viene concesso lo Statuto al Regno delle Sardegna e poi successivamente viene esteso a tutto il paese. Ora ci dobbiamo chiedere cosa c'era ancora prima dello Statuto.

Come c'è un inizio della vita, della civiltà e poi dell'umanità, li nasce il diritto, con un brocardo romano si dice "ubi societas, ibi jus", questo perché laddove c'è una società (un gruppo organizzato di persone) li nasce il diritto.

Naturalmente è un

diritto non codificato, come noi lo conosciamo, non è il diritto scritto nei nostri codici, ma è regola. Quindi, se vogliamo pensare alla nostra società come possa essere organizzata, allora ce la immaginiamo con un apparato di regole (che possono essere scritte o non scritte o morali).

Di norma le prime società si regolavano con norme non scritte, che però vengono ritenute vincolanti. Tali norme determinano una serie di comportamenti ripetuti nel tempo che si chiamano usi e consuetudini. Dopo di che si approda a regole scritte.

Se guardiamo le prime esperienze, le possiamo trovare a Roma, con le XII Tavole, gli stessi comandamenti sono visti come regole, quindi abbiamo un insieme di regole religiose, ma anche civili.

Sono regole comportamentali, giuridiche, quindi "ubi societas, ibi jus", segnifica che le regole agli inizi nelle prime civiltà risolvono alcune problematiche della vita della società.

Poi c'è l'ipotesi dei giusnaturalisti,

che il diritto romano classico. Il corpus iuris civilis è diviso in quattro parti principali: il Codex Justinianus, le Institutiones, le Digesta e le Novellae. Il Codex Justinianus è una raccolta di leggi imperiali, le Institutiones sono un manuale di istruzioni per gli studenti di diritto, le Digesta sono una raccolta di giurisprudenza e le Novellae sono le nuove leggi promulgate dall'imperatore Giustiniano. Il corpus iuris civilis è stato un fondamento importante per lo sviluppo del diritto civile in Europa e ha influenzato molti sistemi giuridici moderni. È considerato uno dei più grandi contributi del diritto romano alla civiltà occidentale. È interessante notare che il corpus iuris civilis è stato redatto durante il periodo del tardo impero romano, quando l'impero stava affrontando molte sfide interne ed esterne. La sua compilazione è stata un tentativo di consolidare e razionalizzare il diritto romano, al fine di garantire una maggiore coerenza e stabilità nel sistema giuridico dell'impero. In conclusione, il corpus iuris civilis rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere il diritto romano e la sua influenza sulla società romana e successivamente sulla civiltà occidentale.

Una legislazione feudale, che è andata ben oltre quello che possiamo definire il diritto romano. Quindi, il corpus iuris civilis non è il diritto romano, ma è una raccolta fatta da Giustiniano, in tempi in cui gli imperatori romani sono diventati cristiani, e dentro ci sono anche elementi spuri, cioè di un'epoca che non è del diritto romano classico. Triboniano è un funzionario che con Giustiniano assembla questo materiale, ci dobbiamo chiedere cosa nasce in questa maniera. Dobbiamo far attenzione, quando parliamo di corpus iuris civilis, l'aggettivo civilis non vuol dire che nel corpus iuris civilis c'è solo il diritto privato, civile, infatti in realtà il corpus iuris civilis contiene anche il diritto penale, facciamo questa precisazione perché si potrebbe erroneamente pensare che sono tutte leggi di diritto civile. Dentro il corpus iuris civilis ci sono i tre famosi libris terribilis del Digesto (o pandette), i

quali contengono le fattispecie penali e le pene. Riepilogando, abbiamo detto che il discorso sulla storia giuridica, è un discorso complesso perché il diritto è storia, e abbiamo detto anche che non ha assunto sempre le stesse forme, quindi da un lato abbiamo il diritto codificato creato dallo Stato apparato, ma abbiamo anche un diritto che è altro rispetto alla produzione dello Stato apparato e abbiamo parlato di diritto soft law, cioè di diritto mite che si forma in altre sedi, diverse dallo Stato nazione. Alcuni autori giusnaturalisti, come Hobbs, nella vulgata, parla di Stato di natura presociale come stato di paura, secondo questa visione il leviatano è lo Stato apparato. Nella ricostruzione che fa Hobbs, lo Stato rappresenta un apparato forte, che interviene rispetto allo stato di natura spaventoso, il cittadino entra nello stato di natura presociale perché ha paura. Invece, ci sono altri giusnaturalisti, che non la pensano così, lo

stato di natura viene definito come appetitus societatis, cioè un desiderio di società, più tardi nella letteratura americana viene chiamato ricerca della felicità. Medioevo sapienziale Quindi, diritto come strumento del potere è un'idea che nasce molto dopo all'epoca che stiamo studiando, noi ci stiamo avvicinando a quello che Paolo Grossi chiama il medioevo del diritto, o medioevo sapienziale, e siamo ben lontani dall'esperienza statuale. Secondo una felice immagine che può semplificare la descrizione di questo fenomeno, Grossi ha diviso tra protomedioevo e Medioevo sapienziale, questa distinzione serve per spiegare come c'è stata una fase di esperienza medievale in cui il diritto è soprattutto formato su usi e consuetudini e poi c'è una fase in cui inizia il "laboratorio giuridico" del giurista medievale. Questo giurista medioevale, dice Grossi, prima usa un esperienza più fattuale, si

giuridica medioevale, cioè dentro l'ordinamento giuridico mediamente non c'è un solo ordinamento statale, ma ci sono più ordinamenti. Grossi prende questa ipotesi ricostruttiva da Santi Romano, perché quest'ultimo scrive "Il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società in cui si svolge e che essa costituisce come unità, come ente per sé stante", possiamo dire scardinato dal potere politico e soprattutto dallo Stato. In questa operazione Romano valorizza i rapporti tra diritto e società, e per evidenziare questo fenomeno fa proprio riferimento all'esperienza della società medievale. Quindi, la società medievale non è la stessa società di oggi, non è la stessa società ottocentesca, quando nasce l'idea di sovranità di nazione.

termini moderni. E Grossi dice una cosa in più rispetto a Romano, parla di relativo interesse disinteressato del potere politico per il diritto, perché secondo Grossi, durante il medioevo non esiste l'esperienza di Stato come non è la intendiamo.

Corpus iuris civilis e Irnerio

Stavamo vedendo il corpus iuris civilis, Irnerio è un giurista sulla cui esistenza la letteratura e gli studiosi hanno scritto e hanno espresso anche dei dubbi, qualcuno ha insinuato che non sia mai esistito o che fosse un'altra persona, per certi aspetti è un personaggio che è difficile da inquadrare.

Irnerio probabilmente fu di origine germaniche, vissuto tra l'XI e XII secolo, proprio per l'incertezza sulla sua vita c'è difficoltà a dire dov'era nato e cosa faceva, fu importante proprio perché fondò una vera e propria scuola di diritto con la tecnica della glossa al testo.

Nella storia del diritto, Irnerio è il

fondatore della scuola di Bologna, cioè colui che ha effettivamente iniziato a leggere il diritto. Spesso Irnerio veniva chiamato con il soprannome "lucerna iuris". È entrato nel mito, pensiamo che sia autore delle opere: - Quaestiones de iuris subtilitatibus - Summa codicis - Formularium tabellionum Ma non siamo sicuri. Quindi, l'attribuzione di queste opere è incerta, probabilmente non sono sue, anche se qualcuno gliel'ha attribuite. Il diritto che troviamo in queste opere non è un diritto codificato nel vero senso della parola, non assomiglia al diritto di oggi. Glosse Il giurista medievale è un giurista che utilizza il corpus iuris civilis, inizialmente leggendolo, come fa Irnerio, ai propri allievi, quindi leggendo i passi di quei testi (digestum vetus, novum, novum infortiuatum, istitutiones, codex, tres libri, libri feudorum, pace di costanza) di cui abbiamo accennato, poi iniziò ad usare un metodo di interpretazione del testo normativo.di seguito riporto il testo formattato utilizzando tag html:

di comprensione. Irnerio spiegava ai suoi studenti come interpretare questo testo, che era vecchio e desueto. Qui

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lupin_zaza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Latini Carlotta.