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DIRITTO

Editto Longobardo: insieme di più testi normativi che si sono andati aggiungendo uno all'altro con il tempo. L'editto è composto da diversi nuclei.

Primo nucleo: Re Rotari 643 Editto di Rotari (primo legislatore Longobardo)

Altri legislatori longobardi:

  • Grinoardo
  • Liutprando
  • Rachi
  • Astolfo (ultimo re 756)

Editto: vi è un ordine cronologico

Lingua usata: latino, ogni tanto compaiono parole germaniche che non furono tradotte. (erano bravi nelle arti minori ad esempio nelle decorazioni od incisioni ma non erano soliti scrivere nella loro lingua).

Nell'epilogo (fine) dell'editto di Rotari compare un termine di origine germanica: "GAIRETHINX", "abbiamo promulgato il nostro editto per gairethinx secondo il rito delle nostre genti che ha confermato affinché la nostra legge (l'editto) sia ferma e stabile"

Gairethinx: assemblea degli uomini in armi di fronte ai quali il re Rotari propone l'editto; la

popolazione approva il testo secondo un rito (muovendo gli scudi). Concetto pattizio della legge presso le popolazioni germaniche: non conoscendo infatti il concetto di sovranità si dice che il sovrano non può imporre coattivamente una legge che invece era frutto di un patto fra il re e il suo popolo. Altro esempio di patto simile al gairethinx lo troviamo nella popolazione dei franchi salii (Germania settentrionale) con il testo "pactus legis salicae" del VI sec (patto della legge salica): quadro di leggi romano barbariche che contiene solo tariffe per la composizione pecuniari dei reati. Attenzione: il termine "pactus" viene dal verbo "pacisci", non deriva quindi da pactum-i; significa anzi "fare la pace". Il senso dell'espressione "pactus legis salicae" cambia: "la pacificazione della legge salica". Come possiamo vedere non vi è un concetto pattizio della legge bensì di pace (lo stesso

Il discorso vale per l'atto di promulgazione dell'editto di Rotari; quindi anche quest'ultimo stabilisce composizioni pecuniarie per i reati senza destinazione tra illecito civile e penale anche se per alcune fattispecie Rotari stabilisce che il risarcimento va metà all'offeso e metà alla corte regia).

Gairethinx non assume quindi significato di consenso del popolo come elemento costitutivo, non serviva a dare valore di legge in quanto tale ma a rendere la legge ferma e stabile: serve a rendere quelle regole irrevocabili.

Tale termine compare altre volte nell'editto di Rotari. Ad esempio si usa:

  • Per le donazioni: "id est donatio" (mancipatio)
  • Per fare testamento (mancipatio)
  • Per la liberazione degli schiavi (manomissio)
  • Manomissio + mancipatio = gairethinx (negozio ad effetto reale, trasferimento della proprietà)

I Longobardi conoscevano il diritto romano molto prima della compilazione Giustinianea e del codice Teodosiano.

Perché vivevano dentro i confini dell'Impero.

STORIA DEL PROCESSO

Oggi il processo si fonda sull'istruttoria, attraverso le prove (tende alla configurazione dei fatti). Tutto questo però è sconosciuto ai Longobardi.

Processo odierno: processo di esecuzione, sempre affidata ad un ufficiale pubblico dello stato, che viene dopo un processo di cognizione.

Processo Longobardo: processo di esecuzione non subordinato a quello di cognizione che vi era solo se necessario; e non c'era un'autorità pubblica ma si procedeva attraverso privato. Il processo era preceduto da massimo tre intimazioni, ovvero chiamate in giudizio. Se a nessuna di queste l'offensore si presenta davanti al giudice l'offeso era autorizzato a fargli una serie di pignoramenti non con un carattere satisfattorio ma un carattere afflittivo e defatigante: i pignoramenti persistevano finché il colpevole non si stancava e pagava all'offeso il risarcimento. Solo se

Tutti e due (offeso e offensore) si presentavano in una delle 3 chiamate si andava al processo di fronte al giudice che diceva: "sfidatevi con un giuramento o con un duello". Il duello e il giuramento sono mezzi di prova. Il giuramento (giuramento de credulitate, prova ordalica). Il giudice ha un ruolo marginale, di semplice arbitro. Emette una sentenza prima della prova. Si limita ad ordinare la prova. Alla fine entrambe le parti accettano il verdetto. Fine: interessa pacificare. Per andare di fronte al giudice le parti si obbligano attraverso una DATIOWADIAE: "stipulatio penae" (clausola pensale). Altro istituto di nome longobardo ma di anima romana. Questo termine si trova anche in materia matrimoniale per definire gli assetti patrimoniali, e in generale per negozi a carattere obbligatorio e si dava anche un fideiussorem.

Matrimonio:

Sponsali: assetti patrimoniali

Tradictio: l'uomo accoglieva la donna

Altro termine longobardo: LAUNEGHILT, contro prestazione

Quindi WADIAE, LAUNGHIL e GAIRETHINX erano strumenti che rafforzavano l'adempimento delle azioni, servivano a dare fermezza e stabilità alla parte più debole del negozio giuridico. Sono strumenti che rafforzano il contratto.

I Longobardi non conoscono forme contrattuali tipiche.

Patto nudo: anche se per i Romani non aveva alcun effetto, per l'antico diritto germanico già questo produceva azione.

LEZIONE DEL 17-03-2017

SACRO ROMANO IMPERO

I Franchi, già nella prima metà del VI sec, si convertono al credo niceno-costantinopolitano. Il pontefice romano per liberarsi dei Longobardi invocò l'intervento dei Franchi: si creò il sacro romano impero (anno 800: incoronazione di Carlo Magno; nasce l'idea d'Europa). Visione ecclesiale del mondo. Binomio cristianità-Europa:

Fronte impronta cristiana

  • Compagine politica unita
  • Chiaro senso di laicità dell'ordinamento temporale

POTERE TEMPORALE

DELLA CHIESA: si va consolidando sempre di più, soprattutto nel VIII sec, periodo alto-medioevale. Nascita dello stato pontificio in cui il papa è il re (oggi ne rimane solo la città del vaticano).

ORIGINE anno 324: donazione di Costantino. Costituzione con la quale l'imperatore, ormai cristiano, fa una donazione di territori al papa (Silvestro I), dopo l'editto di Milano. Gli riconosce:

  • Primato su tutti i patriarchi (vescovi) delle città del tempo (Etiopia, Gerusalemme, Egitto, Costantinopoli)
  • Sovranità su una serie di territori, Palazzo del Laterano, tutte le province, palazzi e distretti di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali

Donazione di Costantino: documento che attesta l'intenzione di Costantino ma che rimase sulla carta; nei secoli successivi in concreto questo dominio del papa coincide solo con la città di Roma (ambito molto ristretto). Ducato di Roma (ne viene attestata l'esistenza da documenti).

intorno al VI sec). Porzione del territorio italiano affidato alle cure del papa dall'imperatore d'oriente. Primonucleo effettivo di un potere originario del papa; effettivo controllo assunto difatto dal papa sulle città di Roma. Dominio temporale che con il tempo si accresce, soprattutto con una donazione: anno 728 donazione di Sutri del Re Longobardo Liutprando. Liutprando, primo re longobardo che si converte al credo niceno-costantinopolitano, gli riconosce: Sutri zona del basso territorio umbro (tra Rieti e Terni). Tuttavia il papa ha timore per la continua invasione Longobarda, così chiede aiuto all'imperatore Leone III che era però occupato con la campagna iconoclasta, proibendo il culto delle immagini sacre. Il papa afferma tale campagna eretica e si assiste ad un allontanamento tra il papa e l'imperatore. Nel 736 il papa Gregorio III scrive una lettera al Re Carlo Martello, Re dei Franchi, chiedendogli di intervenire contro i Longobardi per.

aiutarlo: “RELICTOIMPERATORE GRAECORUM ET DOMINATIONE” (il papa ha abbandonatol’imperatore d’oriente e la sua popolazione).

Carlo Martello tuttavia non interviene.

750-751: Longobardi conquistano Ravenna. L’imperatore si rivolge al papa perla continua invasione Longobarda, chiedendogli di rivolgersi al Re Astolfo, re deiLongobardi, per riprendere Ravenna.

Il re chiama il re dei Franchi, (Pipino il Breve) nel 754, si incontrano e Pipino siimpegna formalmente a conquistare Ravenna e a ridarla all’imperatored’oriente. Nello stesso anno Pipino fa una promessa al papa promettendogli didargli Ravenna: PROMISSIO CARISIACA.

Il re Franco, non promette di donare al Papa solo Ravenna ma anche tutta laRomagna, Venezia, Istria, Corsica, Ducati di Spoleto e di Benevento, l’Emilia edaltri territori che il Papa a sua volta avrebbe dovuto dare all’imperatore.

Il Papa non lo fece. Perché? Per la donazione di Costantino.

Ratio: per l’uomo

medioevale il diritto vene prima della forza; per noi oggi è il contrario. Vi è la necessità di dare legittimazione giuridica all'esito di una guerra che di per sé non basta = DOMINIO TEMPORALE DEL PAPA. Altri due documenti minori attestano l'espansione di questo dominio: - Insegne imperiali trasferite dall'imperatore al Papa - Trasferimento della capitale ad Oriente Nel 774 con Carlo Magno si completa la conquista Franca sul territorio Italiano. LONGOBARDIA MAIOR: finisce e cade sotto la dominazione franca. Al nord e al centro (regno d'Italia) i Longobardi vengono scacciati. Al sud persisteranno fino all'invasione dei Normanni intorno al XI secolo. Carlo Magno rispetta le prerogative del pontefice sul territorio italiano. Il potere temporale si consolida definitivamente. 1440: scoperta da parte di Da Valla che la donazione di Costantino è falsa. Infatti tra i territori donati da Costantino al Papa vi era anche Costantinopoli.

Tuttavia, ancora non esisteva nel 324 (data di redazione della donazione). Nel VIII secolo sono gli stessi membri del pontificio a scrivere la donazione per potersi avvalere di un titolo per poter acquisire i terreni. E' un falso da un punto di vista formale. Ma nel suo contenuto era vero: era già l'esito degli assetti determinati politicamente.

Il Papa inoltre cerca di fondare un Impero d'Occidente: nell'800 avviene l'incoronazione dal Papa a Carlo Magno (prima volta!): "RENOVATIO IMPERII" (Rinascita dell'impero). Carlo Magno: nuovo protettore del Papa. Quest'ultimo non volle e non incoronò Carlo "imperatore d'Occidente" ma solo "imperatore". Il Papa aveva delegittimato l'imperatore d'Oriente. Volle una traslatio imperii: creare un unico imperatore.

Nasce così

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
82 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carla2609 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Roggero Federico.