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Storia del diritto italiano

Lezioni sul Cavanna

Siamo già nel basso medioevo. Mentre Ruggero forma il suo regno, nel nord si sono già formati i comuni. Dobbiamo però adesso affrontare un discorso più propriamente giuridico. Esiste una facoltà di giurisprudenza, perché un maestro di arti liberali, attorno al 1140 (proprio negli stessi anni in cui Ruggero II si faceva incoronare a Palermo) metteva insieme 4 studenti (soci) e fondava quella che si chiama università (dal latino universitas).

Perché ad un certo punto viene fuori un signore (Irnerio)? Per quale motivo gli è venuto in mente di tirare su una scuola giuridica e, soprattutto, per quale motivo è andato a recuperare con grande zelo i testi giustinianei? La prima cosa che bisogna sfatare è questa: alto medioevo – tutto buio; basso medioevo – tutta luce (buio e luce relativamente alla compilazione giustinianea).

La compilazione giustinianea, in qualche modo, sopravviveva nell’altomedioevo: le institutiones, il codex e le novellae in forma riassunta, mentre scompaiono gli altri, anche se ogni tanto c’è qualche citazione di qualche compilazione canonistici. Quindi, non è del tutto vero che non abbiamo nessuna traccia, però giuristi che si possono chiamare così, perché si impegnano su questi testi, non ce ne sono.

Però ci sono dei segnali: 100-150 anni prima di Irnerio ci sono dei segnali che ci portano Irnerio su un vassoio d’argento. Vediamo tre località nelle quali succedono delle cose che ci portano a Irnerio:

Pavia

Pavia è la capitale del regno italiano, dove ci sta il rex longobardo e il rex franco, dove stavano anche gli scribi. A Pavia c’è un ambiente di notai, ma di persone con una certa cultura di scrittura giuridica, perché devono porre in essere degli atti pubblici (editti, capitolari, privilegi, ecc.). Quindi, a Pavia si forma l’expositio ad librum papiensem (=spiegazione al libro di pavese): nell’alto medioevo si formano due raccolte molto simili, la lombarda ad liber papiensis, cioè due raccolte di leggi e di editti longobardi, capitolari franchi, costituzioni imperiali, tutto tranne il diritto romano. La differenza tra queste due opere è che la lombarda è fatta meglio, perché è organizzata per aree tematiche, mentre il liber papiensis è organizzato da un punto di vista meramente cronologico.

Quest’opera poteva essere prodotta a Pavia, perché qui c’è già un ambiente di funzionari regi e per quanto ignoranti possano essere, almeno qualcosa del diritto barbarico dovevano sapere. Inoltre, in quest’operetta si parla di ius romanorum: questi giuristi si definiscono in tre modi, cioè antiqui (giuristi della generazione barbarica), moderni e modernissimi (giuristi contemporanei che vivono in quegli anni, solo che alcuni si definiscono moderni, mentre altri modernissimi, come se i modernissimi volessero far vedere di essere più aperti dei moderni e questa apertura, per loro, consiste nel definire lo ius romanorum, cioè il diritto dei romani, un diritto prevalente, perché lex generalis omnium, perché il diritto romano è la legge generale di tutti = il diritto romano è un diritto comune).

Si sente l’esigenza profonda di qualche cosa, cioè di un riferimento giuridico forte, che sappia trovare una risposta efficace all’eventuale, e ormai frequentissima, conflittualità tra le consuetudini: se le consuetudini confliggono, o sono carenti, o altro, si applicava la lex romanorum: era già maturata l’idea che il diritto romano aveva una superiorità ed era, cioè un diritto di grado superiore, universale, che potesse servire i problemi della lacunosità e della conflittualità delle tante consuetudini personali e territoriali che si erano create nell’alto medioevo.

Marturi (Poggibonsi – tra Siena e Firenze)

Abbiamo un famoso placito, cioè una sentenza (la sentenza nell’alto medioevo ha valore dichiarativo). A Marturi c’è il monastero di S. Michele, il quale aveva ricevuto da Ugo (un conte) delle terre. Succede, però, che il cattivo marchese Bonifacio si prende questi territori e non li consegna più. Questi beni, dopo tanti anni, finiscono ad un certo Sigizzo di Firenze, il quale si trova spontaneamente questi beni del monastero che erano stati estirpati violentemente da Bonifacio.

Secondo l’ottica dell’alto medioevo, dopo aver tenuto delle terre per un certo numero di anni (e qui erano passati ben 40 anni) c’era l’usucapione. Ma abbiamo qui la grande novità storica: i clerici del monastero avevano capito già da secoli l’importanza del diritto romano e, siccome, non gli piaceva il fatto che Sigizzo, pur avendo avuto queste terre in buona fede, le tenesse lui: allora vanno dal giudice di competenza e allegano una norma romana. Si cita un principio romanistico che, per prima cosa non riguarda i monasteri, ma riguarda i minori di 25 anni, ma i minori sono i deboli e anche la chiesa è considerata debole, perché non ha armi e non ha esercito, quindi è privilegiata: in pratica, si allega una norma romana con efficacia costitutiva, perché qui si modifica il rapporto di fatto.

La cosa straordinaria è che in questo periodo troviamo dei giudici romani che vengono impressionati dal diritto romano: cioè, allegando il diritto romano si comincia a vincere una causa (questo nell’alto medioevo era assolutamente impensabile, primo, perché non si conosceva il diritto romano a sufficienza, poi perché nessuno pensava ad allegarlo: adesso si comincia a conoscere meglio e non è una cosa da monastero, ma è un elemento giuridico che fa vincere le cause e costringe il giudice a non emettere un placito soltanto con funzione dichiarativa, ma qui con funzione costitutiva, perché incide profondamente nella situazione giuridica pregressa).

Altro fatto è che uno degli avvocati o un componente del collegio dei giudici, coinvolto a Poggibonsi, Pepo (detto anche Pepone): ci sono delle fonti che dicono che, prima di Irnerio, a Bologna non c’erano scuole, però c’era questo Pepo che, per conto suo, aveva la compilazione giustinianea, anche se non la insegnava (e questo Pepo di Poggibonsi coincide molto con quello di Bologna, anche se non abbiamo la certezza).

Canossa

La corte di Marturi apparteneva alla Toscana, ma la Toscana era sotto la giurisdizione di Matilda di Canossa e, ancora prima, della madre, Beatrice di Canossa. La madre è quella nel cui ambiente nasce questa sentenza. Abbiamo delle testimonianze che ci dicono che Irnerio si sarebbe mosso a cercare la compilazione giustinianea “ad petitionem Mathilde comitisse”, cioè su richiesta della contessa di Canossa. A dire il vero non abbiamo delle vere e proprie certezze di tutto questo. Ma siccome il diritto romano può rappresentare una valida alternativa e, siccome in questo ambiente già qualche causa si vince, non stupirebbe per niente il fatto che Matilda chieda ad un grande maestro di arti liberali dell’alto medioevo, quale Irnerio, e gli dia l’incarico di farle conoscere il diritto romano.

In città si crea l’esigenza di un diritto più raffinato, più complesso, un diritto che tenga conto delle varie esigenze del mondo mercantile, delle esigenze del mondo bancario, delle corporazioni, cioè un diritto che non fosse quelle due consuetudini territoriali che conoscevano, o peggio ancora, conflittuali tra di loro, e che non potevano essere sempre gli statuti, perché è vero che gli statuti possono avere al loro interno vari diritti, perché adesso da Modena a Bologna ci sono già due statuti diversi: quindi, il diritto romano è una buona alternativa per coordinare alcuni principi giuridici.

Quindi, si crea una domanda di diritto sia dal mondo dei grandi signori territoriali, come Matilda, sia dal mondo vivo e produttivo delle città.

Allora possiamo già cominciare a capire che Irnerio non viene dal nulla: viene da Pavia, viene da Marturi, viene da Canossa. A volte viene chiamato “iudex”, a volte viene chiamato “notarius”, a volte viene chiamato “maestro – magister”: gli vengono attribuite tante cose. Pare che abbia scritto un formulario notarile. Ed è pronto a recepire un’eventuale richiesta, in una città importante come Bologna, e di una signora importante come quella di Canossa.

Forse la sua iniziativa è del tutto personale, ma Irnerio ha capito che nell’aria c’è un interesse per il diritto romano e si mette alla ricerca.

Irnerio e la riscoperta della compilazione giustinianea

E adesso capiamo perché Irnerio è quello che riscopre la compilazione giustinianea. Che lui faccia questa operazione abbiamo una traccia molto concreta e consiste in questo. Le parti della compilazione giustinianea sono: digesta, codex, novellae, institutiones. Abbiamo visto che l’alto medioevo ha fatto scomparire i digesta, mentre ha riassunto i primi 9 libri del codex.

Anche Irnerio quando riscopre il codex porta alla luce i primi 9 libri. Le institutiones le copia così come sono, perché ne trova una copia sufficientemente attendibile nei monasteri. Per i digesta è un problema: forse in qualche monastero c’erano, ma prima di tutto bisognava trovarli, poi bisognava ricopiarli e si trattava di un’operazione difficile e molto costosa.

Quando riscopre i digesta, Irnerio scopre, per la verità, tre parti dei digesta, perché evidentemente nell’alto medioevo ci volevano troppe pagine per ricopiare tutti i 50 libri, l’avevano già diviso in tre libri più piccoli, perché era più facile da copiare. Quindi, l’operazione di Irnerio consiste in:

  • Digestum vetus – i primi 24 libri – è il digesto antico (vetus = antico), probabilmente perché è uno dei primi che Irnerio porta alla luce.
  • Digestum novum – ultima parte, dal 38 al 50.
  • Infortiatium – scoperto più tardi – sono i libri dal 24 al 38.
  • Codex – solo i primi 9 libri.
  • Volumen parvum che comprende: 4 libri delle institutiones; 3 libri finali del codice; 134 novelle comprese nella raccolta Authenticum, di cui però solo 97 sono state accolte dai glossatori, divise poi in 9 collationes.

Tutti gli studenti seguiranno i corsi sulla base di questi testi giustinianei. Da qui la parola lezione, che deriva da lectio = atto del leggere, cioè leggere questi testi. Irnerio fa questo tipo di operazione, però la differenza con Pepo è che Pepo se lo tiene per sé, mentre Irnerio lo legge davanti a dei ragazzi volonterosi di ascoltarlo.

È un’operazione immediata: lui comincia a leggere il testo insieme a dei ragazzi che lo seguono e comincia a spiegarlo lui stesso mentre lo legge. Questo è l’inizio dell’universitas: l’universitas non è altro che una piccola societas in cui c’è un dominus (che sarà poi chiamato “doctor”, cioè il perito di diritto) e i soci, che non sono in una posizione inferiore, ma sono soci di questa societas, i quali, di solito, stanno a casa del docente e ci vivono e lo pagano con uno strumento, rimasto oggi nel nostro linguaggio, che è la collecta: i soci concordano col dominus una collecta per stare a casa sua, vivere e lavorare a casa sua. È una vera e propria comunità tra un dominus e dei soci. Su questo si fonderà la prima organizzazione privata, che in un secondo momento diventerà pubblica, quando prenderà il nome di universitas. Adesso, però, si chiama solo societas.

Università

La prima organizzazione di studi, quella irneriana, è un’organizzazione privata, molto elementare: successivamente diventerà più complessa, ma all’inizio è un’associazione privata che vive nella città, come qualsiasi altra organizzazione spontanea del mondo comunale imprenditoriale: infatti ci sono falegnami, banchieri, all’interno di corporazioni, e ci sono anche queste scuole, cioè delle società private di domini (insegnanti) e di socii (studenti). Ben presto i domini, (poi i doctores), si organizzeranno in corporazioni, come le altre corporazioni che conosciamo nel mondo comunale. C’è da dire, però, che la corporazione dei giuristi sarà una delle corporazioni più forti dell’Italia comunale, soprattutto della seconda Italia comunale, cioè dei comuni potestarili e, soprattutto, dei comuni popolari.

All’interno della città vediamo, quindi, un’organizzazione privata delle scuole che, dopo una prima fase di reciproca tolleranza, viene ben presto conglobata dal comune, nel senso che l’organizzazione comunale si rende conto dell’importanza di questa scuola, anche perché l’arrivo in Italia di studenti, anche da altre parti dell’Europa, comporta un fortissimo incremento demografico e anche opportunità commerciali dei residenti.

Quindi, da una prima fase di organizzazione spontanea, il comune incentiva la presenza di maestri nelle proprie mura e, addirittura, attribuisce uno stipendio al docente, pur di farlo rimanere in città. Questo per quello che riguarda il comune. Ma l’organizzazione è anche all’interno dello stesso studium universitario, attraverso la forma stessa dell’università (dal latino universitas = corpo collettivo di oggetti che per il diritto prende la configurazione di un unico oggetto, pur essendo un oggetto plurale). Anche gli studenti non sono altro che un universitas, cioè un gruppo di ragazzi che si organizza.

L’universitas, in Italia, non è altro che l’organizzazione degli studenti. (il termine universitas, in Italia, lo conosciamo nel meridione e soprattutto per indicare le città, cioè per indicare che si tratta di una collettività di cittadini).

Modello bolognese

Gli studenti si organizzano per avere buone condizioni di vita e per costringere i docenti a rispettare i patti stipulati, appunto, tra docenti e studenti. Si organizzano, cioè, in statuti: organizzano diritti e doveri degli studenti, doveri del docente, programma, ecc. Insomma, una vera e propria organizzazione articolata, dove anche gli studenti si muovono nella stessa linea di quanto succede nelle città comunali in questo periodo. Questo modello bolognese va distinto dal modello parigino.

Perché il comune si interessa dell’università? Ci sono motivi di carattere commerciale, ma c’è anche un altro fenomeno che riguarda, per esempio, una città come Modena. All’inizio l’università è solo bolognese: c’è Irnerio, poi i successori di Irnerio che, secondo la leggenda, sono quattro (di cui i due più famosi saranno Martino e Bulgaro). Ad un certo punto le generazioni dei domini (domini se li consideriamo nel rapporto con gli studenti, ma si chiamano magister; quando la cosa si stabilizzerà si chiameranno doctores) cominciano a diventare troppi rispetto alla domanda che c’è, oppure entrano in disaccordo con il comune: allora molti di loro cominciano ad emigrare. La prima emigrazione che conosciamo è quella modenese: Modena è il secondo studium universitario di giurisprudenza europeo. Il Fondatore della facoltà di Modena è Pillio (Pyleus, da Medicina che è una cittadina vicino a Bologna). Siamo intorno al 1175.

Questo fenomeno non succede solo a Modena: succede anche a Padova, ad Arezzo, a Siena, a Perugia, cioè succede per varie altre sedi universitarie che si perdono dopo un centinaio d’anni, come Vercelli ed Arezzo, mentre altre diventeranno università importantissime ed antichissime, come Padova e Perugia. Tutte queste università nascono da movimenti migratori di docenti, da una parte, e di studenti dall’altra. Quindi, in Italia comincia ad esserci una ramificazione di questi studia e spesso c’è lo zampino delle città che allettano gli studenti e i docenti per le migliori condizioni di vita.

Non sono solo le città ad interessarsi degli studia: ad esempio, a Napoli nel 1224 Federico II fonda uno studium e si parla di “prima università pubblica” (ma pubblica nel senso che non è un’affermazione spontanea di docenti e di studenti, ma ci ha messo lo zampino direttamente il re). Anche la chiesa e l’impero si interessano a questi studia.

La chiesa si interessa, per esempio, a Bologna quando Onorio III (1219) stabilisce una procedura di addottoramento in cattedrale = lo studente che prende la laurea lo fa in forma solenne nella chiesa madre di Bologna davanti all’autorità ecclesiastica. La chiesa è fortemente interessata a questi studia e vuole che il momento finale sia in qualche modo sponsorizzato dalla gerarchia ecclesiastica. In realtà la chiesa non fa solo questo, perché poi in questi anni si studia anche il diritto canonico. Comunque, nello studio del diritto civile, la chiesa vuole in qualche modo essere presente nel momento conclusivo degli studia.

Riguardo all’impero... Il diritto romano della compilazione giustinianea è prima di tutto il diritto dell’imperatore (diritto di Giustiniano). I più grandi imperatori di quest’epoca che non s’interessano di esercitare la supremazia di imperatore, oltre che ad interessarsi del corpus iuris, sono Federico Barbarossa e Federico II. Federico Barbarossa è quello che ingaggia una vera e propria guerra, con la lega delle città comunali italiane che non vogliono assecondare la politica di supremazia dell’impero: l’impero c’è, ma in Germania, mentre qui c’è una propria autonomia.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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