L'impero d'oriente: il cristianesimo e Giustiniano
Giustiniano: una prima caratterizzazione
Il tardo impero continua o l’alto medioevo s’inaugura con Giustiniano, teocratico e autoritario, centralistico, statalistico e cesaro-papistico che si compendia nella figura di Giustiniano continuò a mantenersi inalterato in oriente, almeno fino alla caduta dell’impero sotto i colpi delle armate turche nel 1453.
Giustiniano nacque nel 482 da una famiglia di modeste origini. Vide la luce in una località dell’Illiria ancora fortemente latinizzata. Giustiniano giunse a Costantinopoli convocato dallo zio imperatore Giustino, fratello della madre, che lo adottò e lo ammise come co-reggente al trono nel 527. Alla morte di Giustino, avvenuta nello stesso anno, il trionfante Giustiniano, ormai imperatore, perseguì l’ambizioso disegno della renovatio dell’impero. I tratti essenziali del suo programma politico si individuano:
- Nella necessità di una codificazione che provvedesse ad ovviare all’incertezza del diritto;
- Nel ripristino dell’unità imperiale anche attraverso l’uso delle armi per recuperare terre perdute al governo diretto come l’Italia;
- Nel rinsaldare culturalmente il proprio popolo serrando i ranghi della fede cristiana, anche con la persecuzione degli eretici.
Giustiniano realizzò nell’impero d’oriente un governo imperiale organizzato e basato sulle armi e sulle leggi: è il doppio lume di cui parla Dante.
L’impero del medioevo ereditava dalla tarda antichità romana un impero cristiano. Giustiniano fu e volle essere per i suoi sudditi un imperatore cristiano e cristiani furono anche i suoi collaboratori ed i suoi fini di governo. Si avvalse della collaborazione degli ecclesiastici e li privilegiò nel confermare un’opzione fondamentale del tardo impero: l’esclusivismo intollerante del credente.
Giustiniano consolidò un orientamento ben delineato. Le chiese delle varie città dell’impero e quella di Costantinopoli caratterizzarono e condizionarono la conduzione giuridico-politica delle istituzioni pubbliche. La legislazione giustinianea è riconosciuta dagli studiosi come romano-cristiana; le sue norme sono definite sacrae, ed anche sacralissime. Le chiese conservarono un’ampia autonomia nelle materie spirituali riconosciute di loro competenza ed erano protette e favorite dallo stato. Proprio Giustiniano recepì come leggi statali i canoni dei più antichi concili ecumenici con le Novelle e confermò la giustizia tributata dai vescovi, promuovendo una simbiosi tra i due ordinamenti.
Non era concepibile una contrapposizione tra le due realtà proprio perché non esistevano due entità distinte. Tutta la società bizantina era una basileia, un regno, anche se al suo interno si distinguevano gli humana e i divina, l’imperium e il sacerdotium, entrambi derivanti da Dio secondo l’insegnamento di S. Paolo.
L’imperatore, il basileus della tradizione orientale, era un autocrate responsabile del governo della società, personificava il vicarius Dei figurato da Eusebio di Cesarea. L’imperatore era responsabile e capo della Respublica, ossia dell’organizzazione che ancora adesso chiamiamo pubblica, che faceva degli imperatori dei pontefici massimi della religione tradizionale e che vedeva i beni destinati al culto, i sacra, come pertinenti al diritto pubblico, all’amministrazione statale. Le chiese facevano parte dell’amministrazione pubblica all’interno dell’impero, ed i loro beni erano detti pubblici.
Il patrimonio ecclesiastico subì un incremento di vaste proporzioni tanto da sollecitare una disciplina particolare, come quella riservata a tutti i beni pubblici ritenuti inalienabili e imprescrittibili, ossia non suscettibili di usucapione per possesso prolungato; erano solo disponibili da parte dell’autorità pubblica, in quanto parte del patrimonio pubblico.
Qui risiede la premessa ideale e normativa di principi di governo che per lunga parte del medioevo restarono saldi ed immutati:
- Che la pubblica autorità potesse disporre dei beni delle chiese, res sacrae, ma allo stesso tempo res publicae; nella Novella si parla di res sacrae publicae;
- Che gli uffici ecclesiastici avessero un’autonomia funzionale che non escludeva una superiore responsabilità delle autorità pubbliche laiche sul conferimento degli incarichi più elevati, come quelli dei vescovi, membri dell’amministrazione pubblica statale secondo la legislazione tardo-imperiale.
Questo era l’impero bizantino d’oriente.
Giustiniano legislatore: il Codice
Il diritto divenne uno dei fattori essenziali per dare unità e compattezza a un impero i cui abitanti avevano tutti ricevuto la cittadinanza romana. La redazione di un corpus legislativo unitario si profilò per Giustiniano di fronte ai pericoli che premevano ai confini e agli elementi di disgregazione che premevano dall’interno dell’impero. Nel corso del suo mandato imperiale si elaborarono e pubblicarono più testi normativi grazie al lavoro di un’apposita commissione formata da alti funzionari imperiali, fra cui Triboniano, inizialmente suo magister officio rum e un professore di diritto: Teofilo.
Il primo testo elaborato fu il Codex, i cui lavori presero avvio pochi mesi dopo la proclamazione di Giustiniano ad imperatore, ma esso non ci è pervenuto, anche se possiamo ricostruirlo grazie al materiale che doveva rielaborare: il Codice Gregoriano ed Ermogeniano e il più recente il Codice Teodosiano. La struttura organizzativa si può desumere da un frammento di indice che cita la legge di Valentiniano III. La successiva redazione del Codex, nel 529 da parte di Giustiniano, costituì una revisione che metteva ordine alla produzione di costituzioni imperiali degli ultimi secoli; selezionava quelle da ritenersi ancora vigenti e le abbreviava lasciando la sola parte dispositiva, omettendo la narrazione delle premesse che non erano ritenute più rilevanti per l’applicazione delle norme.
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