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PACTUS: formulato da uomini autorevoli ed esperti nel giudicare, deliberato dal popolo
Coloro che avevano formulato il pactus erano esperti conoscitori delle tradizioni, che avevano utilizzato 3 sessioni giudiziarie, nel corso dei quali erano stati discussi i casi più frequenti, altrimenti non si spiegherebbe la precisione con le quali erano formulate le principali consuetudini franche, stese poi in forma scritta e redatte in latino. La precocità della redazione voluta da Clodoveo spiega l'indipendenza della Legge Salica rispetto a fonti preesistenti; c'è da dire comunque che non mancano connessioni con la legge dei Burgundi e anche con lo stesso diritto romano. È proprio in virtù di ciò che è erroneo ritenere che il diritto del regno dei franchi sia nato solo in conformità a tradizioni della propria stirpe.
IL DIRITTO LONGOBARDO DA ROTARI A LIUTPRANDO
In Italia, il passaggio dal tardo antico al medioevo
Avvenne almeno nell'ambito del diritto per opera dei Longobardi. Vediamo che durante il periodo di dominazione Ostrogota, si assiste ad una continuità, rispetto al periodo post-classico; ricordiamo infatti che durante gli anni di Teodorico, era stato riconosciuto un regime di separazione giuridica tra i Goti e Romani, di cui ci offre testimonianza, l'opera di Cassiodoro, dalla quale si evince, che mentre nel regno Ostrogoto, il diritto romano, continuava ad applicarsi alla popolazione latina, ai Goti era garantita la conservazione del proprio patrimonio, di consuetudini giuridiche, le quali erano amministrate da un'autorità giudiziaria a sé stante: il comes gothorum. Fu nel 568, anno in cui vi fu in Friuli, l'invasione dei guerrieri longobardi, guidati da Alboino, che non solo furono annullate tutte le istituzioni giudiziarie e amministrative, ma anche quella che era la classe dirigente a Roma, sostituendola, con i duchi longobardi, comandanti militari.
che s'insediarono nei luoghi di controllo del territorio, e nelle città. Per un certo periodo di tempo, dalla loro discesa, i longobardi, vissero e dominarono senza leggi scritte, e fu proprio questo il periodo in cui si rilevò una trasformazione nella loro organizzazione collettiva; si assiste ad un cambiamento da popolo migrante, a minoranza dominatrice di un vasto territorio a cui erano correlati tutti i problemi di potere, sicurezza e controllo. Tutto questo portò ad un'evidente difficoltà dello stesso popolo, ormai presente nelle diverse regioni della penisola, a mantenere le consuetudini giuridiche. Fu questo il motivo che portò nel 643 il Re Rotari a promulgare un editto che avrebbe contenuto le consuetudini tradizionali del suo popolo, che come abbiamo detto, in precedenza non erano mai state scritte. Il sistema dei rapporti familiari, la successione legittima, ancora il matrimonio, con gli scambi patrimoniali che lo distinguono (ricordiamoIl faderfio dato dal padre della figlia che si sposa, e la meta, ossia il dono del mattino offerto dallo sposo), la sottoposizione della donna per tutta la vita all'autorità giuridica del marito o di un parente maschio; e ancora il processo strutturato secondo elementi quali il duello e il giuramento; sono questi i temi contenuti nell'editto.
In testa alla legge compaiono i reati politici a partire dall'attentato alla vita del re e a cui sono connesse pene molto gravi (pena di morte). Sempre in testa troviamo la dichiarazione di non colpevolezza a chi commette omicidio per ordine del re; e ancora le sanzioni contro chi impedisce a un suddito di mettersi in comunicazione con il re. L'editto rivela anche una tendenza a elevare l'ammontare delle pene pecuniarie, in modo che sia limitata la tendenza a fare ricorso alla faida, garantendo così l'ordine pubblico. Ma non solo lo stesso editto, precisa che chi esercita vendetta nei riguardi di colui che
ha già pagato una composizione pecuniaria, è tenuto al pagamento di un'ammenda pari al doppio della somma ricevuta. Tutte queste sono ovviamente norme che rivelano una forte determinazione ad assicurare ordine interno e controllo del potere attraverso lo strumento legislativo. Il ricorso all'editto trova giustificazione nella volontà di conservare quella tradizione giuridica nazionale, i cui destinatari sono principalmente i longobardi. Ai romani, è assicurato il ricorso al proprio diritto ad esclusione delle nuove strutture pubbliche e giudiziarie che invece erano estese indistintamente a Longobardi e Romani. L'editto si presenta molto preciso e bilanciato, vediamo infatti come il caso del tentativo di reato prevede, una sanzione a seconda che il crimine sia giunto a compimento quindi trattasi di reato perfetto, o se trattasi di tentativo o ancora di atti preparatori, irrogando pene diverse a seconda delle tre ipotesi; a proposito sappiamo cheNel diritto romano, tale distinzione non c'era, di conseguenza era punito il tentativo con la stessa pena prevista per il reato perfetto. Molte sono anche le norme sui diritti dei figli naturali o sulla punizione per chi abbia ucciso una donna accusandola di stregoneria.
Dopo Rotari, prosegue l'evoluzione del diritto longobardo e ciò avvenne con Liutprando, il quale volle tradurre in disposizione, tutti quei valori e principi che la sua fede gli aveva insegnato; nascono così disposizioni che consentono la Manomissione (liberazione), del servo davanti all'altare, nascono le disposizioni che riconoscono l'asilo ecclesiastico e si fanno avanti, tutte quelle disposizioni che semplificano la procedura per le donazioni a chiese, consentendo di disporre dopo la morte dei propri beni; quest'ultima legge è molto importante in quanto, si comincia a scorgere il principio della successione volontaria che da quel momento diviene sempre più praticata.
Sia in queste riforme che in altre come quella di rendere più dura la condizione di figli nati, da unioni proibite, è senza dubbio indice di matrice cattolica; riforme importanti furono introdotte da Liutprando, anche nell'ambito del processo e nel sistema penale: egli modificò anche la pena per l'omicidio, sostituendo al pagamento del guidrigildo (indennità per riparare ad un torto), la perdita di tutti i beni dell'omicida, e la perdita della libertà per chi non aveva i mezzi per pagare la composizione tradizionale. Adesso i destinatari degli editti di Liutprando sono non solo i Longobardi ma tutti i sudditi del regno, compresa dunque la popolazione dei romani. L'editto prescrive l'obbligo di osservare le leggi longobarde e romane, agli scrivani i quali erano incaricati a redigere i documenti, correlando il pagamento di una somma di denaro a chi avesse violato tale obbligo, ferma restando la divisione consensuale delle parti ad.Abbandonare la propria legge.
CONTINUITÀ E INNOVAZIONE: STRUTTURE PUBBLICHE- GIUSTIZIA- ILDOCUMENTO:
La fondazione dei regni germanici, ha posto alla storiografia, difficili problemiriguardo ai rapporti con le istituzioni tardo antiche; nel senso che abbiamo opinionidivergenti: c’è chi sostiene la continuità, chi invece l’originalità delle strutture dei25nuovi regni. Ora la continuità è innegabile nel regno visigoto, riguardo alla strutturadi governo, composta da giudici locali, conti duchi. Perplessità invece sorgono, circail Comes civitas, della Gallia e il Comes del regno dei franchi; allora in tal caso sorgeuna domanda e cioè, si trattò dell’adozione, di un termine amministrativo romano, perindicare un’autorità nuova o vi fu una derivazione diretta? A questa domanda glistorici appaiono divisi, ma in linea di massima si po’ affermare che la presenza delconte nella civitas, sia di
derivazione tardo antica, quanto invece ai legami personali, del conte con i suoi seguaci e con il re. Un ruolo nella trasmissione dei modelli amministrativi, spettò certamente alla chiesa del regno franco. Osserviamo ancora che il GRAF, ossia una figura di rango inferiore rispetto al conte, in questo periodo si equiparò a quest'ultimo. Il dux assunse la posizione di signore indipendente dal re ed al potere monarchico. Per i longobardi, la situazione è diversa: abbiamo visto come i longobardi, ripartirono il territorio, sottomettendolo ai duchi, attorno ai quali troviamo le famiglie, ufficiali minori per il governo del territorio e ufficiali direttamente dipendenti dal re. Detto questo, si evince una non corrispondenza tra le circoscrizioni giudiziario - amministrative dei ducati longobardi e quelle dei municipi romani; ma allo stesso tempo, ritenere soltanto longobarde le nuove strutture sarebbe errato, poiché ricerche hanno rivelato tratti
dell'organizzazione militare dei longobardi, come ad esempio il termine dux, di derivazione bizantina; ma questo non è tutto, è lo stesso editto di Rotari che presenta delle forti analogie con i contesti di diritto militare romano. Uno degli elementi di maggiore importanza da valutare è costituito dalla disciplina degli appelli, riguardo ai quali, ognuno dei regni germanici seguì vie diverse adottando soluzioni differenti. Vediamo infatti: Presso i Visigoti, la distinzione tra corruzione e ignoranza della legge sarà probabilmente di derivazione romana, ma non lo sono il giuramento purgatorio, imposto al giudice accusato di ignoranza, né la sanzione che prevedeva la perdita della libertà, nei confronti del giudice corrotto. Presso il regno dei Franchi, notiamo che la legge Salica ammetteva il reclamo contro la pronuncia giudiziaria dei Rachimburgi, ossia i giudici non professionali scelti tra iIl sistema giudiziario nel Medioevo era caratterizzato da una serie di evoluzioni nel corso dei secoli. Inizialmente, il re non era coinvolto direttamente nel processo di giustizia, ma aveva il compito di nominare i giudici locali. Tuttavia, nel VI secolo, Chilperico riconobbe la possibilità di ricorrere al re per ottenere l'esecuzione di una sentenza. Un secolo più tardi, Pipino sancì esplicitamente il diritto di appello al re non solo per denegata giustizia, ma anche per sentenze ingiuste, rendendo così il re un giudice d'appello.
Per quanto riguarda i Longobardi, nel 721, con Liutprando, fu introdotta una disciplina dettagliata per i ricorsi al re. Questa disciplina distingueva per la prima volta tra violazioni di diritto scritto e decisioni ingiuste relative a fattispecie legali estranee agli editti, prevedendo sanzioni differenziate.
La dinamica del processo era diversa: di fronte a una pretesa o un'accusa, era il convenuto e non l'attore a dover dimostrare la propria non colpevolezza. Anche i mezzi di prova erano diversi, con il convenuto che doveva prestare il giuramento purgatorio.
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