Età tardo antica
Struttura istituzionale tarda
Negli ultimi secoli del mondo antico, l’impero romano, ormai vicino alla decadenza, è stato governato da diverse istituzioni pubbliche, sicuramente nuove rispetto a quelle delle età precedenti, le quali in Oriente sono sopravvissute a lungo anche se trasformate, e che invece hanno provocato in Occidente la caduta finale. Due sono state le grandi riforme che hanno modificato in profondità la struttura dei poteri pubblici: stiamo parlando delle grandi riforme di Diocleziano e di Costantino. Al vertice ormai l’imperatore era considerato come la fonte d’ogni potere.
Successione al trono e sistema tetrarchico
Nuovo era il sistema per la successione al trono: due augusti che designavano i Cesari destinati a succedere poi loro nelle due parti dell’impero; sistema tetrarchico raffigurato in una celebre scultura (presente nella chiesa di San Marco - Venezia), basato sulla fiducia e allo stesso tempo sulla diffidenza. Questo sistema c’è da dire comunque che funzionò in modo molto irregolare tanto da portare a una separazione politica e amministrativa fra l’Oriente e l’Occidente dell’impero.
Separazione dei poteri
Con una decisione il comando militare era stato separato dall’amministrazione civile, si superava così il principio dell’indivisibilità dell’imperium civile e militare insieme. A partire da Costantino, entrambi facevano capo all’imperatore, ma seguivano scale distinte: analizziamole:
- Nell’esercito abbiamo in ordine di gerarchia:
- Comandanti centrali della fanteria e cavalleria
- Duces collocati nelle diverse parti dell’impero
- Praesentes, presenti soprattutto nelle zone di confine e che si spostavano insieme all’imperatore durante le campagne militari che in quel periodo caratterizzavano il conseguimento del potere supremo
- Dell’amministrazione abbiamo un quadro complesso dato dalla Notitia Dignitatum; essa elenca:
- 114 province guidate da governatori di nomina imperiale che esercitavano competenze civili, giudiziarie / fiscali ma non militari
- All’interno delle province, le città erano governate da oligarchie locali (curie) i cui membri erano responsabili per i tributi e i debiti della città ed erano nominati per designazione
- Alle magistrature tradizionali (questori - edili) si aggiunsero il Curator e il Defensor, i quali si sostituirono ben presto alle funzioni giudiziarie e civili e che divennero cariche elettive
- Il controllo spettava al governatore provinciale
Organizzazione delle province e prefetture
Le province erano state raggruppate da Diocleziano in 12 diocesi (6 in Occidente e 6 in Oriente), queste erano guidate dai Vicari, che erano di grado superiore rispetto ai giudici d’appello. Le Diocesi formavano le Prefetture rette dai prefetti e che a loro volta erano superiori di grado rispetto ai vicari. Le prefetture erano:
- Due in Occidente ossia Italia e Gallia
- Due in Oriente ossia Costantinopoli e Illirico
Tale gerarchia comunque c’è da dire non era molto rigida nel senso che era possibile ricorrere direttamente dai governatori ai prefetti, le cui sentenze erano inappellabili, saltando i vicari; oppure dai vicari alla corte imperiale saltando i prefetti; questo probabilmente era fatto per evitare una eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani dei vicari e dei prefetti.
Cariche finanziarie
Abbiamo appena visto le due gerarchie civile e militare a cui se ne aggiungeva una terza di cariche finanziarie; quest’ultima era bipartita in due strutture:
- Della res privata la quale amministrava le terre e gli immobili dello Stato e dell’imperatore
- Delle sacrae largitiones che gestiva le miniere d’oro, le imposte in denaro
Abbiamo detto che al vertice vi era la figura dell’imperatore, il quale a causa dei suoi continui spostamenti era affiancato da un Comitatus, composto da alti funzionari e migliaia di impiegati minori; altro consiglio di rilevante importanza era il Consistorium, costituito da:
- Responsabile delle costituzioni imperiali e delle questioni legali ➥ quaestor sacri palati
- Magister officiorum
- Prefetto di Costantinopoli
- Due funzionari finanziari più elevati
Tra le funzioni del Consistorium ricordiamo quella di giudicare in ultimo grado, cause provenienti da tutto l’impero, e di rispondere alle istanze poste dai giudici inferiori e dagli stessi privati. È importante dire che le cause istruite dalla cancelleria imperiale dall’età di Diocleziano sino a Giustiniano, erano decise in assenza delle parti e sulla base dei soli documenti scritti.
Diciamo che a proposito di quest’imponente struttura non molto si conosce; dalle indagini di Jones risulta che le cariche erano conferite ad individui di diverso strato sociale, spesso di formazione giuridica; essi avevano durata di uno o al massimo due anni, e non era raro che il nominato si rifacesse sui suoi amministrati per recuperare quanto aveva anticipato per comprare la carica poiché anche in quel periodo le raccomandazioni costituivano quasi una prassi ufficiale. A proposito è opportuno ricordare ciò che un certo Salviano scrisse: “ecco a che valgono i principi della legge disprezzati proprio da coloro che dovrebbero applicarle”.
Era questo l’ordinamento che già roso da diversi mali interni (in Occidente) crollava definitivamente alla fine del V secolo in seguito alle invasioni germaniche. Nonostante ciò comunque il ruolo svolto da questo modello fu straordinario in quanto influenzò in modo rilevante diverse strutture tra cui quella ecclesiastica destinata a sopravvivere alla rovina del mondo antico. Ed ebbe molta ammirazione da parte dei contemporanei i quali videro l’impero come uno strumento per la pace universale e presupposto del propagarsi della parola di Cristo.
La legislazione post-classica
All’inizio del 3 secolo, si assistette ad un improvviso silenzio della giurisprudenza che comunque non provocò il declino del diritto antico. Notiamo che soprattutto dall’età di Diocleziano, in poi si ebbe un’evoluzione del diritto; molto ci è giunto di questa ricca produzione legislativa attraverso due grandi codificazioni:
- Codice Teodosiano 438
- Codice Giustinianeo 534
E ancora anche raccolte minori, che anche se pervenute in forma parziale e spesso abbreviate hanno consentito di cogliere l’evoluzione del diritto romano. Adesso all’articolata tipologia normativa, si è sostituita una semplice distinzione tra due categorie di costituzioni:
- Leggi di validità generale, dirette al popolo e raccolte nel Codice Teodosiano, quelle che vanno da Costantino a Teodosio II, mentre le più importanti del periodo successivo sono raccolte nel Codice Giustinianeo
- Rescritti, consistenti in pronunce relative ai casi concreti, prospettati sia dai funzionari perché incerti circa le decisioni da prendere, sia da privati che si rivolgevano con suppliche direttamente alla sede imperiale: fu proprio il moltiplicarsi di questi provvedimenti (rescritti), che non di rado si posero in contrasto con preesistenti norme di legge provocando non pochi problemi.
Fu proprio per ovviare a ciò che vi furono interventi in tal senso infatti: fu sancita la nullità dei rescritti contra ius, ossia contrari alla legge preesistente, e non solo, a proposito particolare importanza ebbero in Occidente le prescrizioni di Valentiniano III del 426, con cui l’imperatore intervenne per vietare che i giudici estendessero abusivamente, la portata di un rescritto, e per impedire l’applicazione di quei rescritti basati su un’esposizione dei fatti non vera da parte di chi domandava.
Nascita dei rescritti
Ma perché nacquero i rescritti? Gli obbiettivi che giustificarono questa produzione legislativa, furono da un lato:
- Risolvere tutte quelle questioni, scaturenti nell’applicazioni del diritto romano ai provinciali, in seguito all’estensione a tutto l’impero, della cittadinanza romana (avvenuta attraverso la costituzione di Caracalla)
- Vi era la necessità di modificare la disciplina di alcuni istituti giuridici in conformità a consuetudini locali, scelte politiche e esigenze economiche.
Dopo Costantino, l’impero fu diviso in due parti e ciò avvenne anche sotto il profilo della legislazione; infatti tutte le costituzioni si applicavano solo in quella parte dell’impero da cui provenivano così facendo, ogni parte dell’impero possedeva due cancellerie distinte e non solo, ma presentava esigenze e soluzioni legislative diverse ovviamente. Ormai si assisteva ad un distacco inevitabile nonostante il fatto che le codificazioni, tutte per lo più di origine orientale, dopo la promulgazione furono estese in entrambe le parti dell’impero.
Importanti a livello legislativo furono le compilazioni dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, le quali furono le prime raccolte nate sotto forma di codice e non di rotoli di papiro; stessa importanza se non addirittura superiore, ebbe la compilazione Teodosiana. Nello specifico, Teodosio II, dopo aver fallito un primo tentativo, promulgò nel 438 una raccolta di leggi generali emanate sia in Oriente che in Occidente. Nel codice le Costituzioni erano divise in libri e titoli, ordinate cronologicamente e comprensive di tutto il diritto vigente; egli doveva essere un insegnamento di vita, che avrebbe dovuto specificare ciò che era lecito e ciò che non lo era; e fu proprio per questo motivo che lo stesso codice non avrebbe dovuto contenere formule dubbie. Fu stabilito che le regole dettate sarebbero dovute essere valide per gli imperatori di entrambi gli imperi e fu così che il Codice Teodosiano nato a Costantinopoli, fu esteso subito alla parte occidentale dove fu accolto da Valentiniano III si dice per affezione filiale (perché era genero di Teodosio II). In realtà la tanta unità legislativa sperata s’interruppe subito, vediamo infatti che solo una parte della ricca legislazione orientale, tra cui diverse costituzioni posteriori al 438, dallo stesso Teodosio fu trasmessa all’altra parte dell’impero e addirittura nulla o quasi, passò dall’Occidente in Oriente nonostante il fatto che Valentiniano dopo il 438 emanava non poche costituzioni.
Cristianesimo, chiesa e diritto nei primi secoli
Alle soglie del periodo costantiniano, all’interno dell’impero romano si faceva strada il cristianesimo. I cristiani si ritenevano autonomi, rispetto al potere e ciò derivava dalla convinzione che la salvezza spirituale di ogni uomo era legata alla fede di questi in Cristo; ciò comportava pertanto l’automatico rifiuto di ogni altra autorità, compresa quella dell’imperatore. Fu proprio per questo che il cristianesimo, fu visto come un pericolo per l’impero; pericolo che doveva essere bandito utilizzando ogni strumento. Tuttavia i seguaci di Cristo erano riusciti a diffondere, la nuova religione sia in Oriente che in Occidente originando molte comunità, le quali associarono a loro volta altri adepti conferendo alla chiesa una salda unità spirituale che rese la stessa chiesa non solo in grado di resistere alle persecuzioni, ma anche a tutti quegli influssi esercitati da altre culture.
L’influenza che la chiesa ebbe sull’ordinamento giuridico fu incalcolabile: sin dal I sec. Viste le comunità cristiane divenute sempre più numerose, anche i compiti e ruoli dei ministri di culto, cominciarono ad essere sempre più definiti, ricordiamo ad ex il vescovo che nelle fonti antiche non era distinto dal presbitero (prete), e che invece dal II sec. fu considerato titolare del ministero ecclesiastico nella chiesa locale; accanto a lui scendendo troviamo i presbiteri, diaconi e ordini minori. Sede dei vescovi fu la città, mentre nei centri minori e nelle campagne, i fedeli erano assistiti dai curatori d’anime. Il rapporto di unione del vescovo con la diocesi fu molto stretto; si ritenne infatti che con la propria diocesi, il vescovo avesse contratto un indissolubile matrimonio mistico, tale da impedire il passaggio ad altra sede; tutto questo insieme alla grave crisi dei poteri pubblici che si aveva in Occidente e la grande autorità morale di cui il vescovo godeva presso i fedeli, lo portarono sempre più spesso ad esercitare funzioni civili e pubbliche.
Normalmente il vescovo era scelto dal clero della chiesa locale con la partecipazione del popolo, il quale aveva il compito, principalmente di confermare ma a volte anche di scegliere direttamente i suoi pastori, come ad ex nel caso di Ambrogio, designato improvvisamente dai fedeli riuniti, mentre stava assicurando uno svolgimento ordinato dell’elezione del nuovo vescovo di Milano, in quanto governatore provinciale. Importante pian piano divenne anche nella procedura di nomina, l’intervento dei vescovi della provincia ecclesiastica, e del metropolita il quale aveva il compito di consacrare il nuovo eletto.
Nel frattempo si era affermata nella chiesa la consuetudine di convocare, per le decisioni di questioni dottrinali, riunioni di vescovi di una o più province; fu così che in Oriente nelle Gallie in Africa, in Italia in Spagna, si svolsero numerosi Concili che portarono a vicende aspre e questo perché appunto i primi concili furono convocati dagli imperatori i quali sistematicamente tentarono di influenzarne gli esiti. Le decisioni conciliari una volta raggiunte, costituirono dei punti fermi per la chiesa, poiché si ritenne che i vescovi fossero assistiti dallo Spirito Santo. I canoni conciliari, tra cui quello di Nicea del 325, dove fu affermato “della stessa sostanza, il padre rispetto al figlio” scritti in greco, furono tradotti e andarono a costituire la tradizione. Così facendo si andava formando un insieme di regole dottrinali sui sacramenti, sui vescovi, sul clero, sulla penitenza sulla scomunica, di valenza comunque diversa poiché vigente solo in alcune province.
Tutto questo complesso di regole fu il diritto della chiesa: un diritto costituito da norme scritte e di consuetudini, di organi e anche di sanzioni: ricordiamo a proposito la scomunica, che alcuni padri ritenevano definitiva e irrevocabile, ancora la penitenza pubblica, secondo cui il fedele con essa recuperava la possibilità di restaurare i rapporti con la comunità ecclesiastica e soprattutto con Dio, interrotti dalla sua condotta peccaminosa.
Ordinamento della chiesa
Intanto l’ordinamento della chiesa aveva assunto con la formazione delle province ecclesiastiche, una struttura gerarchica, in cui uguale era il ruolo e la dignità di ogni vescovo all’interno della diocesi e nelle deliberazioni conciliari, ma di diverso grado in relazione all’importanza della sede all’antichità della chiesa locale; in tale prospettiva assunse un ruolo particolare il vescovo di Roma; ricordiamo il vescovo romano Miliziade che fu incaricato da Costantino di decidere la controversia che divideva la chiesa africana; ancora ricordiamo Imerio di Terragona il quale costituì il primo esempio noto di intervento papale di natura normativa. Innocenzo I affermò la preminenza della consuetudine romana in materia liturgica, rivendicando il ruolo del vescovo di Roma, nelle cause maggiori, intervenendo in questioni della chiesa africana e della stessa chiesa d’oriente. Con Leone Magno si raggiunse una concezione del primato papale ancora più definita e importante: egli enunciava “il compito universale spettante al vescovo di Roma basandosi sulla convinzione che il ruolo affidato a Cristo a Pietro si trasmettesse a ognuno dei successori di Pietro”. Leone Magno ebbe molto riconoscimento e ciò non solo per questa enunciazione ma anche perché fu un papa capace di imporsi a uomini come Attila.
La stessa cosa non avvenne invece in Oriente per cui su questo terreno Oriente e Occidente rimasero su due posizioni distanti provocando, pertanto anche una diversa influenza delle pronunce papali nelle due parti dell’impero; così mentre in Oriente il diritto della chiesa si sviluppò soprattutto sulla base di deliberazioni conciliari, in Occidente accanto i concili furono accolte le decretali dei pontefici.
Che il diritto canonico, abbia accolto alcuni principi e termini del diritto romano, è logico visto che è stato proprio nell’impero romano che la Chiesa è nata. Sia il diritto che le istituzioni, nonché le idee e le tecniche della cultura cristiana esercitarono un’influenza profonda sul mondo del diritto. È opportuno dire sin già da adesso che il Cristianesimo è la religione dei libri quali il nuovo e l’antico testamento, nei quali è contenuta la Rivelazione; l’importanza dei testi scritti deriva dalla tradizione ebraica antica che riconduceva la ricerca della verità, nonché l’individuazione delle regole di condotta al libro della Legge. C’è da dire che la centralità della Scrittura poneva però agli interpreti cristiani ulteriori problemi poiché essi intendevano coordinare la Legge, l’Antico e il Nuovo Testamento non coincidenti tra loro nonostante tutti di ispirazione divina, ma non solo infatti miravano a superare le contraddizioni contenute all’interno dello stesso Nuovo Testamento. Ricordiamo due tra i massimi esponenti che a questo lavoro dedicarono molte energie: Origene e Agostino.
Stato chiesa da Costantino a Giustiniano
Il riconoscimento della chiesa da parte dell’impero avvenuto, all’inizio del IV sec. Ad opera di Costantino, costituì un’importante svolta soprattutto sul terreno della legislazione imperiale; molte furono le norme che attribuirono alla chiesa molti diritti e privilegi. In tale contesto il clero fu dichiarato esente dalle prestazioni civiche e fiscali, imposte invece agli altri sudditi: ai vescovi furono riconosciuti funzioni giudiziarie, nell’ambito delle loro comunità.
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