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Università degli studi di Pavia

Esame di storia del diritto italiano

Appunti delle lezioni del Prof. Dezza

Concetti fondamentali

Fonte del diritto: strumento che mi consente di conoscere quale sia il diritto. (Fonti di cognizione)

Es: il codice civile è una fonte di cognizione che indica le norme attualmente in vigore in materia di diritto privato. L’art. 1 delle preleggi del codice civile indica come fonte del diritto anche gli usi. Da questo articolo si può quindi evincere che esistono due tipi di fonti del diritto:

  • Norme scritte: leggi e regolamenti
  • Norme non scritte: consuetudini (usi)

È importante sottolineare quindi che il diritto non è solo legge, ma anche consuetudine. Oltre alla legge e agli usi vi sono anche le sentenze dei giudici (giurisprudenza) che in alcuni sistemi giuridici, come ad esempio quello anglosassone, possono diventare anch’esse fonti di diritto.

Ogni fonte del diritto può essere:

  • Fonte formale -> Art. 1 delle preleggi
  • Fonte sostanziale -> la giurisprudenza (che comprende le sentenze dei giudici)

Nel nostro ordinamento giuridico la giurisprudenza è fonte sostanziale; in Inghilterra invece è fonte formale (sistema giuridico del common law).

La quarta fonte del diritto è la dottrina, ossia l’insieme delle cose insegnate. Un giudice nell’elaborare la sua sentenza deve assolutamente basarsi su ciò che dice la legge, ma nulla gli vieta di appoggiarsi sostanzialmente alle consuetudini citandone il testo nella sentenza.

Dottrina e giurisprudenza sono fonti di interpretazione del diritto, per questo gli viene attribuito significato nell’ordinamento giuridico.

In sintesi:

  • Legge
  • Consuetudine
  • Diritto: giurisprudenza
  • Dottrina

A questa quadripartizione delle fonti corrisponde una quadripartizione dei sistemi giuridici. Ogni sistema giuridico assegna ad una delle quattro fonti un ruolo portante all’interno del sistema stesso. Così dallo schema delle fonti del diritto possiamo ricavare quello dei sistemi giuridici.

  • Legge legale
  • Consuetudine consitudinario
  • Diritto: giurisprudenza sistema giuridico: giurisprupenziale
  • Dottrina dottrinale

Età del diritto

  • Età del diritto consuetudinario: dal VI secolo a.C. fino all’anno 1000
  • Età del diritto comune: dal XII secolo al XVII secolo
  • Età della moderna codificazione: dal 1800 a oggi

Il sistema giuridico italiano (sistema di tipo legale) risale al 21 marzo 1804, data che coincide con l’entrata in vigore del Code Napoléon. In precedenza vi era un altro sistema giuridico che ha iniziato a svilupparsi circa 800 anni prima.

Nel 1076 fu pronunciato il Placito di Marturi, in una località nei pressi di Poggibonsi. Questa data è stata ripresa come simbolo perché dopo secoli si assiste alla riscoperta del diritto giustinianeo. Nella sentenza viene indicato infatti il Digesto come fonte.

La riscoperta del diritto giustinianeo crea un’attività dottrinale: è per questo che il sistema giuridico che andrà a delinearsi è di tipo giurisprudenziale-dottrinale e durerà per circa 6 secoli. Saranno le opere dei giuristi, quindi, ad essere fonte del diritto in quegli anni.

Il periodo compreso tra il XII e il XVII secolo viene definito come l’età del diritto comune (Ius Commune).

Prima del Placito di Marturi l’Europa continentale ha conosciuto una terza età del diritto nota come età medioevale, compresa tra la caduta dell’impero romano d’occidente e la scoperta dell’America. È distinta in alto medioevo e basso medioevo.

Nell’alto medioevo la fonte più importante del diritto è costituito dalla consuetudine. Per questo si parla in proposito anche di età del diritto consuetudinario. Esso ha come carattere fondamentale l’oralità. Per spiegare il concetto di consuetudine sono state avanzate diverse ipotesi. Si tratta tuttavia di un fenomeno estremamente importante in quanto anche i più grandi sistemi giuridici sono nati dalla consuetudine.

Cos’è la consuetudine? Quando siamo in presenza di consuetudine giuridica?

Affinché si possa parlare di consuetudine sono necessari due elementi:

  • Elemento oggettivo: comportamento sempre uguale a se stesso ripetuto nel tempo.
  • Elemento soggettivo: tutti i membri di una collettività sono convinti che, ponendo in essere un determinato comportamento, stanno rispettando il diritto.

Dopo il crollo dell’impero romano d’occidente, la società europea deve ricominciare. Tutte le strutture giuridiche nate dopo la fine dell’impero romano erano molto deboli così come la comunità stessa. La vita nell’alto medioevo era estremamente semplice e povera, quindi non richiedeva strutture giuridiche complesse, pertanto la consuetudine era più che sufficiente per offrire alla comunità delle norme giuridiche. Come possiamo notare dopo lo sconvolgimento della caduta dell’impero romano, la società, ripartendo da zero, ricomincia proprio dalla consuetudine che non muore mai. Questo è uno dei motivi per cui l’opera di Giustiniano è stata dimenticata. È stata dimenticata appunto perché non utile alla collettività.

Solo nei secoli a venire si assiste alla rinascita di fonti e strutture giuridiche più complesse. Il punto di arrivo di questa lenta evoluzione avvenuta nell’alto medioevo si ha appunto nel 1076 con il Placito di Marturi e la relativa riscoperta del diritto giustinianeo. Da questo punto in poi inizia il grande fenomeno del diritto comune.

Facciamo per un attimo un passo indietro. Chi era Giustiniano?

Ricordiamo che egli fu imperatore di Bisanzio. Nasce nel 527 e muore nel 565. Nei suoi decenni di governo era riuscito a riunire parte dell’impero romano grazie alle sue conquiste territoriali, restituendo così l’antico splendore all’impero.

Nel 554 decide di emanare un provvedimento chiamato Pragmatica Sanctio Pro Petitione Virgilii (pragmatica sanzione su richiesta di Virgilio). Pragmatica sanzione > provvedimenti presi su iniziativa dell’imperatore. Virgilio era il papa di Roma. Il papa aveva chiesto che fosse estesa a tutta l’Italia la vigenza del Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis: voluto proprio da Giustiniano, costituisce la raccolta di materiale normativo di tutto il diritto romano. L’opera iniziata nel 527 è stata terminata nel 565. È composta da quattro parti:

  • Codici
  • Digesta
  • Istituzioni
  • Novelle

La pragmatica sanctio pro petitione virgilii non ebbe gli effetti desiderati dal papa a causa di alcuni eventi. Dopo la morte di Giustiniano nel 565, esattamente nel 568, avviene l’invasione dei longobardi che fondarono nei territori conquistati il regno dei longobardi. L’invasione barbarica ebbe l’effetto di sconvolgere del tutto la campagna sociale-giuridica e politica dell’età romana. Questa data segna inoltre l’inizio del medioevo in Italia.

In particolare, l’effetto che l’arrivo dei longobardi ha avuto sul diritto è stato quello di annullare la pragmatica sanctio del 554, che finisce per essere del tutto dimenticata. L’arrivo dei longobardi annuncia anche l’inizio dell’età del diritto consuetudinario, seguendo i principi germanici della personalità del diritto. Principio della personalità del diritto: principio per cui ogni persona vive secondo il diritto della propria nazione (o gente). Totalmente diverso dal principio della territorialità del diritto a cui, per certi versi, si contrappone. Principio della territorialità del diritto: principio secondo cui ogni soggetto è sottoposto alle norme di diritto dello stato (territorio) in cui si trova indipendentemente dalla sua nazionalità. Con l’invasione dei longobardi oltre all’affermarsi del principio di territorialità del diritto, si ha la definitiva consolidazione del diritto consuetudinario.

Cosa accadde al diritto romano?

Dal diritto scritto si passa al diritto consuetudinario tramandato oralmente di generazione in generazione nelle popolazioni sottomesse ai longobardi. In Italia l’invasione longobarda si spinse più a sud. A Benevento fondarono un ducato. Sono presenti loro tracce anche nell’Italia più meridionale.

Quali sono i grandi principi che differenziano i sistemi germanici dall’esperienza romana?

Prima fra tutti l’idea di diritto che lega una persona ad un determinato popolo. È il principio che caratterizza la prima età del diritto. Inoltre, le popolazioni germaniche avevano una concezione pattizia del diritto, mentre quella romana era di tipo autoritaristica. Concezione fattizia del diritto significa che esso nasce da un patto tra i vari membri di una tribù e, più in generale, dal popolo. I popoli germanici avevano un’organizzazione costituzionale basata sull’assemblea composta da coloro che tenevano le armi. L’assemblea decideva delle sorti della tribù. Quest’idea di diritto basata su un patto ha lasciato tracce anche nelle popolazioni latine. Esse infatti con factum traducevano il sinonimo germanico di legge.

In sintesi:

  • Diritto romano: diritto autoritaristico e territoriale
  • Diritto germanico: basato sul principio della personalità del diritto e fattizio

In questo periodo si assiste ad una fusione delle consuetudini romane e germaniche. Cawarfida: insieme delle consuetudini germaniche. Nascono così negli anni nuove consuetudini che non sono classificabili. Come in Italia, ciò avviene anche nel resto d’Europa. Un ulteriore fenomeno che avviene nell’Alto medioevo è la ripresa delle altre fonti del diritto che erano state accantonate in favore della consuetudine. Esse si affiancano alla consuetudine rendendo il diritto più complesso. In questo panorama si riaffaccia la legge, tramite la redazione degli editti. I re longobardi iniziano a emanare editti. Il primo è l’Editto di Rotari promulgato nel 643 dal re longobardo Rotari. Esso rappresenta formalmente il ritorno all’attività legislativa. L’editto contiene una trascrizione dell’insieme delle consuetudini germaniche. L’editto è articolato in svariati articoli tutti che iniziano con la formula latina: “Si quis Langobardus”, tradotto “Se un Longobardo”. Sono presenti nel testo anche articoli che iniziano solo con “Se quis”. Gli storici ipotizzano che stia venendo meno il principio della personalità del diritto, in quanto nell’interpretazione del testo si ipotizza che tali articoli siano norme generali valide per tutti.

Esistono 5 editti promulgati dai re longobardi:

  • Rotari
  • Rachis
  • Grimoaldo
  • Astolfo
  • Liuprando

I sudditi possono chiedere giustizia al re. Per farlo occorre recarsi a Pavia ed è così che nasce in questi anni il tribunale di Pavia, in maniera del tutto consuetudinaria. È attestata anche una scuola di diritto longobardo sempre a Pavia. La scuola di diritto nasce proprio a Pavia perché vi era già il tribunale e nasce il bisogno che la giustizia sia amministrata da persone preparate in materia. Da ricordare, che quando nel medioevo parliamo di scuola, non intendiamo qualcosa di istituzionalizzato, ma intendiamo semplicemente un individuo che per fama era preparato in materia e a cui spesso veniva chiesto di insegnare.

L’avvento della scuola di diritto dà luogo alla riscoperta della dottrina. Pavia non è quindi solo importante per la presenza di un tribunale che amministra la giustizia ma soprattutto per l’esistenza della scuola di diritto.

Come siamo venuti a conoscenza dell’esistenza a quei tempi di una scuola di diritto a Pavia?

Perché sono giunti fino ai nostri giorni dei testi scritti da giuristi appartenenti alla scuola. Essi sono:

  • Liber Papiensis
  • Lombarda
  • Expositio

La Liber Papiensis, conosciuta anche con il nome di Liber Legis Longobardorum (libro delle leggi dei longobardi) contiene oltre a 5 editti emanati dai re longobardi già citati in precedenza anche il Capitulare Italicum.

Iniziamo qui un piccolo excursus di carattere storico. Il regno dei longobardi inizia nel 568 d.C. con l'invasione del nord Italia e dura fino al VIII secolo d.C. quando vengono sconfitti dai franchi. L’ultimo re dei longobardi, Desiderio, viene sconfitto da Carlo Magno, che viene proclamato imperatore del Sacro Romano Impero la notte di Natale dell’800 d.C.

Si verifica quella che viene chiamata Renovatio Imperio, che prenderà successivamente il nome di Sacro Romano Impero. (Sacro perché cristiano e Romano perché è l’ideale continuazione dell’Impero Romano). I regni dei longobardi divennero parte del Sacro Romano Impero con il nome di Regnum Italicum (esso comprendeva l’Italia centro settentrionale). Costituivano una circoscrizione amministrativa il cui capoluogo era Pavia, dove continuavano a esistere sia il tribunale che la scuola di diritto.

Carlo Magno e i suoi successori portarono avanti una saltuaria attività legislativa. Tutte le leggi emanate riguardavano il regno italico. Tali leggi, emanate dopo l’800 furono raccolte successivamente nel Capitulare Italicum. (Il termine latino capitolare ci suggerisce che leggi sono divise in capitoli). Il capitolare italicum è giunto fino a noi perché inserito nel liber papiensis (che include come già detto tutti e 5 gli editti che furono emanati dai re longobardi).

Il liber papiensis è una mera raccolta e la sua esistenza indica che nonostante la caduta del regno longobardo, il loro diritto continua a esistere in quanto regno longobardo altro non è che il regno italicum.

La Lombarda o Lex Lombarda è il testo che segna un passo avanti dal punto di vista della dottrina rispetto al liber papiensis. Il testo è il medesimo, ma mentre nel liber papiensis le fonti sono disposte in ordine cronologico, nella lex lombarda la materia è distribuita per argomenti. Sono stati presi passi che riguardano uno stesso argomento e sono stati uniti (ad esempio, famiglia, proprietà, ecc). Un lavoro simile era già stato fatto nel digesto di Giustiniano. Lo scopo era quello di offrire ai giuristi un facile strumento di lavoro.

L’Expositio. Termine latino che significa esposizione. (dimostrazione, spiegazione) L’expositio ha come riferimento la lombarda ed è costituita da commenti e note della lombarda stessa. È un'opera di interpretazione delle leggi e la prima testimonianza di ritorno all’interpretazione del diritto dopo la caduta dell’impero romano. L’expositio è importante per capire come la scuola abbia avuto un gran seguito. È anche una raccolta di testi di interpretazione di giuristi vissuti 100-200 anni prima la sua redazione finale.

Cronologicamente quando si collocano questi testi?

Il liber papiensis è stato redatto molto tempo dopo la nascita del sacro romano impero. Lombarda ed expositio invece risalgono all’XI secolo (1000/1100). L’expositio è anch’esso un testo del 1050/1070.

Il sacro romano impero copre buona parte dell’Europa. E anche in Europa, nell’alto medioevo, si assiste a un ritorno a fonti diverse dalla consuetudine. Occorre che ci poniamo due quesiti. Da un lato: Cosa si produce di nuovo a livello consuetudinario in questi secoli? E dall’altro: Che fine ha fatto il diritto romano?

È proprio in questi secoli che a livello consuetudinario nasce un istituto rivoluzionario: il feudo. Feudo: rapporto bilaterale tra signore e vassallo che in cambio dei servigi che quest'ultimo gli rende, gli garantisce un potere di amministrazione e di controllo sia pubblicistici che privatistici.

In altre parole, il feudo altro non è che una sommatoria di diritti privati e pubblici che un soggetto consegue in cambio di servigi. Inizialmente l’attribuzione del feudo è personale (dura finché il soggetto è vivo). La crisi dell’impero inizia quando i signori hanno acquisito abbastanza potere da imporre all’imperatore l’ereditarietà dei feudi. Così l’impero si frammenta in tanti piccoli centri autonomi.

Dallo schema del feudo nascerà la proprietà privata.

Che ne è stato del diritto romano?

L’invasione barbarica ha comportato la distruzione di tutta la cultura romana compreso il corpus iuris civilis. Nonostante questo nell’expositio sopravvivono tracce del diritto romano.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraA_88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Dezza Ettore.
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