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CONCETTI FONDAMENTALI
FONTE DEL DIRITTO: strumento che mi consente di conoscere quale sia il
diritto. (Fonti di cognizione)
Es: il codice civile è una fonte di cognizione che indica le norme attualmente in
vigore in materia di diritto privato.
L’art. 1 delle preleggi del codice civile indica come fonte del diritto anche gli
USI.
Da questo articolo si può quindi evincere che esistono due tipi di fonti del
diritto:
1. NORME SCRITTE: leggi e regolamenti
2. NORME NON SCRITTE: consuetudini (usi)
E’ importante sottolineare quindi che il diritto non è solo legge, ma anche
consuetudine.
Oltre alla legge e agli usi vi sono anche le sentenze dei giudici (LA
GIURISPRUDENZA) che in alcuni sistemi giuridici, come ad esempio quello
anglosassone, possono diventare anch’esse fonti di diritto.
Ogni fonte del diritto può essere:
a. FONTE FORMALE -> ART. 1 delle preleggi
b. FONTE SOSTANZIALE -> la giurisprudenza (che comprende le sentenze
dei giudici)
Nel nostro ordinamento giuridico la giurisprudenza è fonte sostanziale; in
Inghilterra invece è fonte formale. (Sistema giuridico del common law)
La 4° fonte del diritto è la dottrina, ossia l’insieme delle cose insegnate.
Un giudice nell’elaborare la sua sentenza deve assolutamente basarsi su ciò
che dice la legge, ma nulla gli vieta di appoggiarsi sostanzialmente alle
consuetudini citandone il testo nella sentenza.
Dottrina e giurisprudenza sono fonti di interpretazione del diritto per questo gli
viene attribuito significato nell’ordinamento giuridico.
In sintesi:
1 LEGGE
CONSUETUDINE
DIRITTO: GIURISPRUDENZA
DOTTRINA
A questa quadripartizione delle fonti corrisponde una quadripartizione dei
sistemi giuridici. Ogni sistema giuridico assegna ad una delle 4 fonti un ruolo
portante all’interno del sistema stesso. Così dallo schema delle fonti del diritto
possiamo ricavare quello dei sistemi giuridici.
LEGGE LEGALE
CONSUETUDINE CONSITUDINARIO
DIRITTO: GIURISPRUDENZA SISTEMA GIURIDICO:
GIURISPRUPENZIALE
DOTTRINA DOTTRINALE
ETA’ DEL DIRITTO
1. ETA’ DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO: dal VI secolo a. C. fino
all’anno 1000
2. ETA’ DEL DIRITTO COMUNE: dal XII secolo al XVII secolo
3. ETA’ DELLA MODERNA CODIFICAZIONE: dal 1800 a oggi
Il sistema giuridico italiano (sistema di tipo legale) risale al 21 MARZO 1804,
data che coincide con l’entrata in vigore del CODE NAPOLEON.
In precedenza vi era un altro sistema giuridico che ha iniziato a svilupparsi
circa 800 anni prima.
Nel 1076 fu pronunciato il PLACITO DI MARTURI, in una località nei pressi di
Poggibonsi. Questa data è stata ripresa come simbolo perché dopo secoli si
assiste alla riscoperta del diritto giustinianeo. Nella sentenza viene indicato
infatti il digesto come fonte.
La riscoperta del diritto giustinianeo crea un’attività dottrinale: è per questo
che il sistema giuridico che andrà a delinearsi è di tipo
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GIURISPRUDENZIALE-DOTTRINALE e durerà per circa 6 secoli. Saranno le
opere dei giuristi, quindi, ad essere fonte del diritto in quegli anni.
Il periodo compreso tra il XII e il XVII secolo viene definito come L’ETA’ DEL
DIRITTO COMUNE (IUS COMMUNE).
Prima del Placito di Marturi l’Europa continentale ha conosciuto una terza età
del diritto nota come età medioevale, compresa tra la caduta dell’impero
romano d’occidente e la scoperta dell’America. E’ distinta in alto medioevo e
basso medioevo.
Nell’alto medioevo la fonte più importante del diritto è costituito dalla
consuetudine. Per questo si parla in proposito anche di ETA’ DEL DIRITTO
CONSUETUDINARIO. Esso ha come carattere fondamentale l’oralità. Per
spiegare il concetto di consuetudine sono state avanzate diverse ipotesi. Si
tratta tuttavia di un fenomeno estremamente importante in quanto anche i più
grandi sistemi giuridici sono nati dalla consuetudine.
Cos’è la consuetudine? Quando siamo in presenza di consuetudine giuridica?
Affinché si possa parlare di consuetudine sono necessari due elementi:
1. ELEMENTO OGGETTIVO: comportamento sempre uguale a se stesso
ripetuto nel tempo.
2. ELEMENTO SOGGETTIVO: tutti i membri di una collettività sono convinti
che, ponendo in essere un determinato comportamento, stiano
rispettando il diritto.
Dopo il crollo dell’impero romano d’occidente, la società europea deve
ricominciare. Tutte le strutture giuridiche nate dopo la fine dell’impero romano
erano molto deboli così come la comunità stessa.
La vita nell’alto medioevo era estremamente semplice e povera che non
richiedeva strutture giuridiche complesse, pertanto la consuetudine era più che
sufficiente per offrire alla comunità delle norme giuridiche. Come possiamo
notare dopo lo sconvolgimento della caduta dell’impero romano, la società,
ripartendo da zero, ricomincia proprio dalla consuetudine che non muore mai.
Questo è uno dei motivi per cui l’opera di Giustiniano è stata dimenticata. E’
stata dimenticata appunto perché non utile alla collettività.
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Solo nei secoli a venire si assiste alla rinascita di fonti e strutture giuridiche più
complesse. Il punto di arrivo di questa lenta evoluzione avvenuta nell’alto
medioevo si ha appunto nel 1076 con il placito di Marturi e la relativa
riscoperta del diritto giustinianeo. Da questo punto in poi inizia il grande
fenomeno del diritto comune. Facciamo per un attimo un passo indietro.
Chi era Giustiniano?
Ricordiamo che egli fu imperatore di Bisanzio. Nasce nel 527 e muore nel 565.
Nei suoi decenni di governo era riuscito a riunire parte dell’impero romano
grazie alle sue conquiste territoriali, restituendo così l’antico splendore
all’impero.
Nel 554 decide di emanare un provvedimento chiamato PRAGMATICA
SANCTIO PRO PETITIONE VIRGILII. (Pragmatica sanzione su richiesta di
Virgilio)
PRAGMATICA SANZIONE -> provvedimenti presi su iniziativa dell’imperatore
VIRGILIO -> era il papa di Roma.
Il papa aveva chiesto che fosse estesa a tutta l’Italia la vigenza del CORPUS
IURIS CIVILIS.
CORPUS IURIS CIVILIS: voluto proprio da Giustiniano, costituisce la racconta
di materiale normativo di tutto il diritto romano. L’opera iniziata nel 527 è stata
terminata nel 565.
E’ composta da quattro parti:
1. CODICI
2. DIGESTA
3. ISTITUZIONI
4. NOVELLE.
La pragmatica sanctio pro petitione virgilii non ebbe gli effetti desiderati dal
papa a causa di alcuni eventi.
Dopo la morte di Giustiniano nel 565, esattamente nel 568, avviene l’invasione
dei longobardi che fondarono nei territori conquistati il regno dei longobardi.
L’invasione barbarica ebbe l’effetto di sconvolgere del tutto la campagna
sociale-giuridica e politica dell’età romana. Questa data segna inoltre l’inizio
del medioevo in Italia.
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In particolare, l’effetto che l’arrivo dei longobardi ha avuto sul diritto è stato
quello di annullare la pragmatica sanctio del 554, che finisce per essere del
tutto dimenticata. L’arrivo dei longobardi annuncia anche l’inizio dell’età del
diritto consuetudinario, seguendo i PRINCIPI GERMANICI DELLA
PERSONALITA’ DEL DIRITTO.
PRINCIPIO DELLA PERSONALTA’ DEL DIRITTO : principio per cui ogni
persona vive secondo il diritto della propria nazione (o gente). Totalmente
diverso dal principio della territorialità del diritto a cui, per certi versi, si
contrappone.
PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’ DEL DIRITTO: principio secondo cui
ogni soggetto è sottoposto alle norme di diritto dello stato (territorio) in cui si
trova indipendentemente dalla sua nazionalità.
Con l’invasione dei longobardi oltre all’affermarsi del principio di territorialità
del diritto, si ha la definitiva consolidazione del diritto consuetudinario.
Cosa accadde al diritto romano?
Dal diritto scritto si passa al diritto consuetudinario tramandato oralmente di
generazione in generazione nelle popolazioni sottomesse ai longobardi.
In Italia l’invasione longobarda si spinse più a sud. A Benevento fondarono un
ducato. Sono presenti loro tracce anche nell’Italia più meridionale.
Quali sono i grandi principi che differenziano i sistemi germanici
dall’esperienza romana?
Prima fra tutti l’idea di diritto che lega una persona ad un determinato popolo.
E’ il principio che caratterizza la prima età del diritto. Inoltre le popolazioni
germaniche avevano una concezione PATTIZIA del diritto, mentre quella
romana era di tipo AUTORITARISTICA.
Concezione fattizia del diritto significa che esso nasce da un patto tra i vari
membri di una tribù e più in generale dal popolo. I popoli germanici avevano
un’organizzazione costituzionale basata sull’assemblea composta da coloro che
tenevano le armi. L’assemblea decideva delle sorti della tribù. Quest’idea di
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diritto basata su un patto ha lasciato tracce anche nelle popolazioni latine. Esse
infatti con factum traducevano il sinonimo germanico di legge.
In sintesi:
• DIRITTO ROMANO: diritto autoritaristico e territoriale
• DIRITTO GERMANICO: basato sul principio della personalità del diritto e
fattizio.
In questo periodo si assiste ad una fusione delle consuetudini romane e
germaniche.
CAWARFIDA: insieme delle consuetudini germaniche.
Nascono così negli anni nuove consuetudini che non sono classificabili. Come in
Italia, ciò avviene anche nel resto d’Europa.
Un ulteriore fenomeno che avviene nell’Alto medioevo è la ripresa delle altre
fonti del diritto che erano state accantonate in favore della consuetudine. Esse
si affiancano alla consuetudine rendendo il diritto più complesso. In questo
panorama si riaffaccia la legge, tramite la redazione degli EDITTI. I re
longobardi iniziano a emanare editti. Il primo è l’EDITTO DI ROTARI
promulgato nel 643 dal re longobardo Rotari. Esso rappresenta formalmente il
ritorno all’attività legislativa.
L’editto contiene una trascrizione dell’insieme delle consuetudini germaniche.
L’editto è articolato in svariati articoli tutti che iniziano con la formula latina:
“SI QUIS LANGOBARDUS”, tradotto “SE UN LONGOBARDO”. Sono presenti nel
testo anche articoli che iniziano solo con “SE QUIS”. Gli storici ipotizzano che
stia venendo meno il principio della personalità del diritto, in quanto
nell’interpretazione del testo si ipotizza che tali articoli siano norme