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e) LA POLIEDRICITA’ DEL DOCTOR

- capacità del giurista medievale di proiettarsi su fronti diversi:

- l’insegnamento è il filone più praticato dai giuristi, e in questo modo

essi possono insegnare ovunque nell’impero

- si occupano anche della pratica come avvocati, consiglieri o giudici

- esercitano anche come notai: riporta ciò che le parti dicono, sceglie il

contratto per ogni situazione che deve certificare, sceglie la forma da

usare tramite i formulari=insieme di fac simili per poter sviluppare

l’atto; il documento da lui prodotto attesta la pubblica fede=la

veridicità di quanto scritto dal notaio doveva fino a quel momento

sempre essere vagliata dal giudice, ma successivamente il giudice

accerta per vero sempre quando rogato dall’atto notarile, che vale quindi

come atto pubblico=la sua veridicità è sempre presunta, fino a

prova contraria

- si occupano di amministrazione, incarichi diplomatici e per le

ambascerie

g) TRATTATI e CONSILIA

- sono 2 generi letterari che si inquadrano alla luce di una generale

crisi di certezza del diritto, che si manifesta già a fine ‘400→la

quantità di materiale giurisprudenziale (=prodotto dell’elaborazione dei

giuristi sul Corpus) che grava sul Corpus è enorme e si va gradualmente

a stratificare sul testo→”Glossa Magna” di Accursio (con 100mila

glosse), i Commentari ecc.+invenzione della stampa (seconda metà

‘400) sul mercato librario di una quantità sconfinata di

→immissione

materiale (ex. incunabili=prime edizioni a stampa a fine ‘400, cinque

centine=edizioni che si stamparono nel corso del ‘500); la stampa si

diffonde e nascono centri di produzione libraria, per quanto riguarda

l’editoria giuridica emergono le città di Lione (antica Lugduni) e

Venezia→qui vengono stampate principalmente le opere giuridiche; gli

avvocati e i giudici stentano ad orientarsi e ad applicare

quotidianamente il diritto→grave e profonda incertezza del

diritto→induce la scienza giuridica (giuristi-dottori) ad intervenire e

farsi carsi del bisogno di certezza che proveniva dalla prassi forense

(giudici e avvocati)

- scrive consilia (pareri legali) e trattati→”pragmatismo

giuridico”=tendenza marcata della scienza giuridica ad andare in

contro ai bisogni di chiarezza del diritto provenienti dalla prassi

TRATTATI=monografia che inquadra determinati settori del diritto (ex. sul

d.privato, processo, d.pubblico, d.criminale ecc.; anche d.commerciale, in

evoluzione per via delle scoperte geografiche del periodo; istituti particolari

del d.civile/fattispecie criminose specifiche)

- giuristi postaccursiani→Alberto da Gandino: giudice di Crema, che

ha scritto il “Tractatus de maleficiis”=trattato sulla materia

criminale→la estrae dal Corpus Iuris e ne fa oggetto di una trattazione

unitaria e omogenea (fine ‘200)

- Bartolo da Sassoferrato: molti trattati particolari, con argomenti

specifici; “Tractatus universi iuris”=30 volumi con centinaia di

trattati (stampati a Venezia)

- (d.privato) “Tractatus de coniecturis ultimarum voluntarum” di

Francesco Mantica (giurista friulano, è stato anche giudice della sacra

rota a Roma), serve a decifrare le ultime volontà del testatore, che

spesso erano espresse in maniera poco chiara e sibillina

- (materia processuale) di Jacopo Menocchio (giurista del ‘500-600,

gloria pavese) “Tractatus de arbitrariis iudicum”→”trattato sulle

prerogative arbitrarie dei giudici” dei giudici

→sull’arbitrio

(giudiziale), essi non avevano un codice sul tavolo, quindi procedevano

in base ad ampie prerogative arbitrarie, ma bisognava evitare che

esondasse dai suoi limiti e “Tractatus de preaesumptionibus

coniecturis, signis, indici bus”: trattato sulle presunzioni,

congetture, segni e sugli indizi di prova nell’ambito del

→strumenti

processo criminale, il giudice nel valutare la situazione processuale si

basa anche su essi, oltre alle testimonianze

- (in materia processuale) “De ordine iudiciorum”: trattato sulla

procedura, di Roberto Maranta; “Tractatus cautelarum” di

Bartolomeo Cipolla: sulle cautele processuali=cautele che l’avvocato

adotta quando la situazione processuale del cliente non è delle migliori,

per evitare che si aggravi ulteriormente

- (materia commerciale, in grande sviluppo: secoli delle grandi scoperte

geografiche) trattato di Bartolomeo Stracco “De mercatura”

(=commercio); di Sigismondo Scaccia, sul commercio e la materia

cambiale (valute); di Raffaele della Torre, sul cambio; di Ansaldi

(‘600) e Casaregi (‘700)

- (materia criminale) Egidio Bossi (giudice del senato di

Milano=supremo tribunale, corte di giustizia del ducato di Milano):

“Tractatus varii” (‘500)=trattati che inquadrano la materia criminale;

Giulio Claro (gloria pavese, anche lui giudice del senato di Milano)

“Pratica criminale”=opera molto usata, di facile consultazione, tocca

sia ambito sostanziale (analisi dei reati in ordine alfabetico→il primo

è l’adulterio e l’ultimo è l’usura) della materia criminale+sia materia

criminale dal punto di vista processuale; Prospero Farinaccio

(giurista di Roma, che andò spesso in galera per sue vicissitudini

personali, quindi sperimenta in prima persona gli espedienti per uscire

da essa): “Pratica criminale” facile da consultare, perché la

→meno

materia era meno ordinata, però non mancava mai sul tavolo del

causidico, è un vero e proprio tesoro di scienza e miniera dalla quale si

poteva sempre tirare fuori una soluzione e un artifizio per ribaltare le

sorti processuali del proprio cliente

- tre trattatisti pavesi: Gianfrancesco Sannazzari della Ripa: il

Trattato sulla peste (‘500) nuova, perché il tema della

→trattazione

peste non era trattato nel Corpus, parla delle magistrature sanitarie

delle varie città, dove c’erano i magistrati della sanità (ex. a Venezia ogni

sestriere era governato da un magistrato della sanità) e i loro compiti

erano numerosi: dovevano legiferare sulle condizioni igieniche dei

mercati cittadini, l’approvvigionamento dei viveri nelle città,

registravano i decessi in città, davano disposizioni sulle sepolture nei

cimiteri, a loro facevano riferimento i medici e gli speziali (=farmacisti)

molto importanti, soprattutto durante le ricorrenti epidemie di

→erano

peste dei tempi; è un manuale amministrativo sanitario

- trattato di Polidoro Ripa (‘500) sul tempo della notte (“De nocturno

tempore”): sull’ordine pubblico e il controllo della criminalità

notturna nelle città medievali, che inizialmente era rimesso alle genti,

che accorrevano quando suonavano la campana/alle urla della vittima,

poi fu istituito un controllo notturno da parte dell’autorità cittadina

(ex. podestà, capitano del popolo ecc.) con delle guardie armate, che si

occupavano del pattugliamento notturno e controllavano i luoghi in cui

era più diffusa la criminalità notturna, chi violava il coprifuoco

notturno, chi girava di notte armata, chi teneva aperte in città le bische

clandestine in cui si giocava d’azzardo; anche qui c’è una specifica

magistratura: i signori della notte

- Stefano Costa (canonista, ‘400-500) trattazione sul gioco (“Trattato

sul gioco”): inquadra il fenomeno del gioco giuridicamente, tramite la

normativa statutaria, civile, canonica+inquadramento filosofico-morale

(fonti: Aristotele e S.Tommaso d’Aquino); il fenomeno ludico si diffonde

del ‘500, inquadra le pratiche cavalleresche, le musiche e le danze, il

gioco d’azzardo, delle carte ecc.

- Quadro dipinto di Giovanni Francesco Barbieri (“Quercino”) che

raffigura il giurista Francesco Righetti, di Cento (Ferrara), laureato

in utroque a Bologna nel 1615 (Ferrara a quel tempo era compresa nei

territori dello stato pontificio→lui è stato avvocato delle terre dello stato

pontificio) braccio tiene la Pratica di Giulio Claro

→nel

CONSILIA=pareri degli avvocati; ci sono due forme di consulenza:

1) Giudiziale (=destinata ai giudici): consilia sapientis

iudiciale→legata al tempo del governo consolare e podestarile: i

giudici a quel tempo nei comuni medievali non avevano

particolari cognizioni sul diritto del comune medievale, che era

conosciuto poco perché spesso i giudici erano forestieri→quando

dovevano sentenziare avevano difficoltà, quindi si rivolgevano al

sapiens (=giurista che conosce bene il diritto locale) =avvocato

iscritto al collegio cittadino professionale degli avvocati (giurista

collegiale); consiglio del sapiens al giudice cittadino; questa

pratica fu codificata dallo statuto, che stabiliva che il giudice per

sentenziare dovesse rivolgersi al sapiens, perché non conosceva

bene il diritto locale e così non doveva produrre il dispositivo

della sentenza, scaricandosi di molte responsabilità: alla fine del

loro incarico, venivano sottoposti al sindacato (magistratura del

sindacato), che giudicava l’operato del pubblico funzionario; è un

caso di giurisdizione delegata; con l’avvento del governo

signorile le cose cambiano: il signore nomina dei tribunali nelle

signorie/principati dove ci sono i suoi giudici, che sentenziano in

suo nome e suo conto; essi non sono più degli sprovveduti, ma

sono tecnici che conoscono il diritto, perciò non necessitano più

dei sapiens e sono loro a produrre e pronunciare la sentenza

2) Privata: consilia pro veritate→destinate al privato, che

chiede un consiglio al causidico (come avviene ad oggi); “pro

veritate”=”per la verità”=il giurista si impegnava dal punto di

vista formale e in linea di principio nella ricerca di una verità il

più possibile imparziale ed oggettiva; questi consigli erano

rilasciati dai causidici sulla base di elevatissimi compensi, perché i

privati che potevano permettersi di accedere al causidico erano

persone molto ricche ed importanti (ex. princeps, pontefici..) →si

tratta di una verità non oggettiva, ma conforme agli interessi del

cliente; schema di un consiglio destinato al processo→segue un

ordine di impostazione dialettico:

1) Invocazione religiosa propria del giurista

2) Esposizione del caso (breve)

3) Enunciazione delle argomentazioni contra, avanzate dalla

controparte (e contrarie al proprio cliente), con la formula “A

prima vista sembra che”

4) Argomentazioni pro, addotte dal causidico, che mirano a

contrastare la con

Dettagli
A.A. 2022-2023
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbano733 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Lucchesi Marzia.