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Storia del diritto europeo – Minnucci

La costituzione europea

La Costituzione europea è aperta da un Preambolo che include i nomi dei Capi di Stato dei Paesi aderenti all'Unione e si chiude con quelli dei plenipotenziari che hanno concordato le disposizioni in essa contenute. All'interno del Preambolo ci sono le premesse e le valutazioni che ne sottolineano alcuni dei contenuti: “la carta è ispirata alle eredità culturali, religiose e umaniste dell’Europa da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, dell’uguaglianza e dello stato di diritto”. In queste due righe di testo troviamo racchiuse quelle che sono, da un lato, le eredità che dal continente europeo vengono ai giorni nostri, dall’altro i valori che vengono riconosciuti come diritto, non solo lo stato di diritto ma anche i diritti della persona. Ciò è tutto questo sarebbe secondo loro il portato di un processo storico che è durato almeno un millennio o più.

Quindi il diritto e i diritti, in un testo costituzionale, sono la base di quello stesso testo. Dato che la nostra civiltà si abbevera al passato, per capire questa nostra civiltà dobbiamo specchiarci continuamente su una sorta di piano inclinato in cui tutti i tempi sono riprodotti.

Cos'è l'Europa?

Ma cos’è l’Europa? Parliamo di Europa (non di oggi, ma il continente europeo). Paul Koschacker dopo il II conflitto mondiale diceva: l’Europa è anzitutto un fenomeno culturale, nel senso della cultura, alla tedesca, cioè incarnato nella storia, un’inconfondibile sintesi di elementi germanici e classici, da cui non si può disgiungere il cristianesimo. Nel loro insieme questi determinano gli elementi dei diversi stati penetrando nelle classi attraverso il cristianesimo.

L’Europa è un insieme di elementi culturali che si sono trasformati nei secoli, ed è questo che ci dovrebbe tenere insieme.

Per capire bene bisogna fare un discorso partendo da lontano. Questi elementi culturali si riverberano nel mondo del diritto. Il diritto è qualcosa che è incarnato nella società, noi lo poniamo sempre in essere ogni volta che facciamo qualcosa di natura giuridica. Il diritto è qualcosa che è incarnato nella storia e nelle persone. Quindi è qualcosa di importante.

Le fonti del diritto

Le fonti che per esempio la civiltà giuridica romana ha trasmesso ai secoli futuri che hanno attraversato il medioevo e l’età moderna che sono state oggetto di interpretazioni, hanno caratterizzato la storia della civiltà giuridica dell’occidente.

Gli interventi legislativi dai secoli dal IV al VI furono innumerevoli. Si comprende come sia nata l’esigenza di raccogliere in testi organicamente concepiti il Corpus delle costituzioni degli imperatori. Portata rilevante ebbe il Codice teodosiano, promulgato da Teodosio II nell’anno 438, che raccolse in 16 libri tutte le costituzioni generali dall’età di Costantino a quell’anno.

Un secolo più tardi, vide la luce a Costantinopoli il Corpus iuris civilis di Giustiniano che riunì sistematicamente in 12 libri migliaia di rescritti di costituzioni imperiali dal secolo I siano a Giustiniano stesso. Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che dovesse applicarsi nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero, senza la facoltà di attingere in futuro ad altre fonti. L’iniziativa di Giustiniano era tanto più ambiziosa se si considera che la compilazione comprendeva testi nati in epoche tra loro molto lontane nel tempo e nella disciplina degli istituti giuridici.

La compilazione di Giustiniano comprendeva, oltre al Corpus (1), il Digesto (2), una selezione di 50 libri di testi della giurisprudenza classica. Infine, la compilazione comprendeva un breve testo di sintesi: le Istituzioni (3) e una raccolta di 168 costituzioni emanate dallo stesso imperatore nei trent’anni di regno successivi alla promulgazione del Codice, Le Novelle (4). La compilazione, in Oriente restò la base del diritto bizantino per quasi mille anni fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453.

In Occidente Giustiniano cercò di introdurre la Compilazione nel suo disegno di riconquista dell’Italia, ma il tentativo ebbe esito precario in quanto la Gallia e la Spagna erano ormai sedi di regni germanici, mentre l’Italia settentrionale e centrale fu quasi subito occupata dai Longobardi, dopo la sua morte, nel 568. Questa collezione poi sparisce completamente e riapparirà alla metà dell’XI secolo, nella seconda metà del 1000 e dominerà la scena fino alla fine del 700.

Le popolazioni italiane continuarono a vivere con la legislazione trasmessa vocalmente. Le popolazioni germaniche avevano un diritto diverso i cui tratti salienti sono lucidamente descritti da Tacito nella celebre Germania, un testo scritto alla fine del I secolo d.C. Tre secoli più tardi, alla vigilia delle migrazioni in Occidente, tali caratteri non erano ancora sostanzialmente mutati.

Ad esempio, la capacità di agire, di porre in essere atti giuridici, per il diritto romano era rappresentata dalla maggiore età (25 anni), per i germanici invece era il momento in cui i maschi raggiungevano la pubertà ed erano adatti alle armi. Questo aveva valore anche sotto il profilo della capacità giuridica. Difficilmente queste popolazioni avevano un re, il più delle volte erano i maggiorenti del popolo, i capi militari delle famiglie più rispettate, a proporre le scelte che l’assemblea in armi approvava battendo con la lancia sullo scudo.

La famiglia era caratterizzata dalla proprietà comune dei beni mobili: soprattutto animali domestici, essenziali in una società di nomadi. Sconosciuto era il testamento, perché vigeva la sola successione legittima. La donna non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con l’assistenza del padre, di un fratello o del coniuge se maritata. Il matrimonio germanico per esempio è il trasferimento della potestà dal padre al marito. I romani invece fondavano il matrimonio sul mutuo consenso, erano i due sposi che decidevano di sposarsi o meno (anche se c’erano i matrimoni combinati ma dal punto di vista teorico c’era questa possibilità). Il matrimonio germanico rappresentava la vendita della sposa alla famiglia dello sposo, con uno scambio di beni mobili a titolo rispettivamente di dote da parte della famiglia della sposa e di dono nuziale da parte di quella dello sposo.

Le regole di diritto per i popoli germanici erano senza eccezioni regole consuetudinarie, né poteva essere diversamente in quanto non conoscevano la scrittura. Regole non per questo meno cogenti. Ed è ancora Tacito a scrivere che presso i Germani le consuetudini venivano rispettate più che presso altri le buone leggi.

L’irruzione di numerosi nuclei di popolazioni di stirpe germanica entro i confini dell’impero romano costituì nei secoli V e VI, una delle ragioni della sua crisi e della sua caduta in occidente. Allorché questi popoli si stanziarono, con o senza il permesso imperiale, in molte regioni dell’Impero, creando una serie di dominazioni nuove e l’intero ordinamento assunse caratteristiche diverse. La mutazione radicale indotta dagli stanziamenti e dalla creazione di regni indipendenti pose problemi di controllo dei territori occupati e pose il problema di come mantenere una tradizione giuridica alla quale ciascuna stirpe germanica era fortemente legata, perché nei secoli ne aveva rappresentato l’identità e i valori condivisi.

Principio della personalità della legge

La presenza sul territorio di un diritto molto più articolato e maturo, quale era il diritto romano, creava a sua volta per i nuclei dei nuovi dominatori, un costante terreno di confronto. Fu così la scelta di tenere distinto il diritto dei vincitori da quello dei vinti.

In un medesimo ordinamento fu così riconosciuta la legittima coesistenza di una pluralità di diritti, principio della personalità della legge. Come fanno a convivere due popolazioni che vivono a leggi diverse? La popolazione germanica e romana vivono secondo il proprio diritto. Ma siccome sono due popoli che diventano uno perché vivono nello stesso territorio, allora bisogna trovare delle regole condivise. Applichiamo il diritto romano o germanico? Lì nasce la consuetudine: qualcosa che viene dal basso, da una creazione propria delle popolazioni, delle regole che dobbiamo darci per vivere. Per esempio, le popolazioni germaniche non conoscevano il testamento, era la natura che decideva il destino delle cose, perché erano popolazioni nomadi, non avevano le case, girano e si spostano. Le loro proprietà sono le armi e gli animali che gli servono per vivere, ma arrivano in Italia e si stanziano: loro non hanno il testamento i romani sì, andavano secondo le regole della famiglia.

Al fine di assicurare un ancoraggio sufficientemente saldo e uniforme alle consuetudini, in tempi e modi assai differenziati, ognuno dei nuovi regni giunse a dotarsi per la prima volta di testi scritti di legge, nei quali la tradizione nazionale veniva esplicitata e integrata con elementi nuovi, derivanti proprio dal diritto dei vinti. Altamente significativo che quasi sempre si sia utilizzata la lingua latina, anche quando il contenuto era di stampo germanico.

Da qui nascono gli istituti consuetudinari, si cominciano a individuare delle regole condivise. Nella storia giuridica del nostro paese hanno un rilievo non secondario le piccole o grandi realtà comunale: nel medioevo si sente la necessità di darsi delle regole condivise, gli statuti comunali (diversi da quelli di oggi). Nello statuto comunale medioevale c’è il diritto pubblico, privato, processuale, la città si regola in quel modo. Se andiamo a leggere gli statuti comunali italiani in molti si vede l’influenza del diritto germanico dopo secoli.

Influenza del cristianesimo

Ad esempio, la persona per il diritto romano non ha una valutazione economica, i romani non pesavano le persone con i soldi; il diritto germanico invece sì. Cioè per il diritto romano la valutazione economica l’avevano solo gli schiavi, l’essere umano no. Per il diritto germanico la valutazione economica c’era, una ferita arrecata in una determinata parte del corpo, il taglio del pollice della mano destra, c’è la valutazione di ogni parte del corpo umano. Addirittura, se la ferita inferta si vede o non si vede c’è un tipo di diversa valutazione economica, sarebbe il danno estetico (anche se non pensavano al danno estetico). Noi oggi abbiamo la responsabilità civile, se facciamo un danno siamo responsabili a pagare. Questo modo di concepire le cose ci viene dal diritto germanico e non dal diritto romano. Quindi i mondi si sono intersecati.

A questi due elementi germanico e romanico, si aggiunge il cristianesimo. L’affermazione del cristianesimo costituisce un evento religioso di straordinaria importanza per l’Impero romano e per la storia successiva dell’Europa e del mondo, ma ebbe anche una profonda influenza sul mondo del diritto e delle istituzioni.

Dopo due secoli in cui gli adepti della religione cristiana erano stati ferocemente perseguitati e la Chiesa considerata associazione illecita, nell’arco di meno di un secolo venne collegium licitum, dapprima tollerata e poi riconosciuta da Costantino come nel 313 con l’Editto di Milano. Nel 380 diviene la sola religione riconosciuta e ammessa nell’impero da parte di Teodosio.

La connessione nata nel secolo IV spiega come anche nell’amministrazione della giustizia si siano stabiliti intrecci e collegamenti molto particolari. Costantino consentì ai litiganti di scegliere di farsi giudicare dal vescovo anziché dal giudice laico e la sentenza episcopale fu dichiarata inappellabile e dotata di forza esecutiva.

Nasceva così il problema dei confini reciproci tra l’autorità dello Stato e quella della Chiesa. Da quando l’imperatore stesso si dichiarò seguace di Cristo, il rapporto tra stato e chiesa divenne più complesso e problematico. Nell’oriente bizantino forme di diretto intervento e di controllo dell’Impero sulla Chiesa si mantennero costantemente nel corso dei secoli. Fu invece la Chiesa d’Occidente a tracciare una linea di confine su questo fronte: celebre è l’episodio dell’anno 390 d.C. quando il vescovo di Milano, Ambrogio, rifiutò all’imperatore in persona l’ammissione in chiesa sino a quando Teodosio non si fosse riconosciuto peccatore per avere ordinato la feroce rappresaglia a Tessalonica.

Un secolo più tardi, il vescovo di Roma, Gelasio I formulò una teoria destinata a un’immensa fortuna. L’imperatore e il papa costituiscono due dignità distinte. Il principio della distinzione, derivato da un capitale passo evangelico (Date a Cesare… date a Dio…) non scomparve più dall’orizzonte della tradizione occidentale.

Malgrado la vita dell’impero, il cristianesimo permea la vita delle popolazioni europee, perché le scritture, le riflessioni dei padri della chiesa, gli interventi dei papi e dei concili ecumenici, la conservazione e trasmissione del sapere avviene attraverso le fondazioni monastiche: se non ci fosse stato san Benedetto e il monachesimo benedettino noi oggi non saremmo stati così perché quando l’impero crolla, la trasmissione del sapere antico chi la fa? Sono proprio le organizzazioni monastiche, i monasteri. Nei monasteri si tengono i manoscritti, non c’è il libro stampato, e i monaci stanno lì a copiare i testi manoscritti e fondano altri monasteri e quelle copie le mettono da parte e cominciano a circolare in Europa in più copie. Circolano i classici della latinità e della grecità (anche se il greco poi lo perdiamo). Circolazione continua di questi testi.

Il monachesimo benedettino si installa in tutta Europa ed emerge contestualmente l’importanza della sede pontificia romana perché mentre a oriente c’è il patriarca di Costantinopoli e l’imperatore, dall’altra parte c’è il vescovo di Roma che è anche papa (e viene fuori tutta la questione sul primato) la chiesa assunse precocemente la forma di un’istituzione gerarchica.

I successori degli apostoli furono designati con il termine greco di episcopi, responsabili di un territorio circostante chiamato diocesi. Tra i vescovi si creò a sua volta sin dai primi secoli una gerarchia fondata sull’importanza maggiore o minore della città sede di diocesi. Tra tutti i vescovi, al vescovo di Roma fu riconosciuto il ruolo più alto: Cristo aveva posto Pietro a capo della Chiesa e poiché era stato Pietro che per primo aveva portato a Roma il messaggio cristiano, si affermò il principio che dovessero essere i successori ad ereditarne il primato. Alcune manifestazioni del primato si ebbero tra la fine del IV e gli inizi del V secolo attraverso direttive impartite agli altri vescovi dai papi quali Siricio e Innocenzo I.

Solo nella nostra tradizione giuridica e il conflitto che si è generato tra l’autorità laica e religiosa (fine vita ad esempio oggi) sono duemila anni che discutono e dibattono perché una cosa spirituale e l’altra è temporale, ma la persona non è scissa e i problemi vengono fuori. Tutto deve essere contemperato dallo stato di diritto e dai credi e religioni diverse. nelle norme vengono fuori i problemi.

Il ruolo della Chiesa e Carlo Magno

Da quando nel 751 Pipino il Breve si sostituì ai Merovingi sul trono dei Franchi, il rapporto diretto con la chiesa si rafforzò. Già prima, nel 732, gli Arabi avevano subito per opera di Carlo Martello la storica sconfitta di Poitiers, in un momento nel quale ci si poteva attendere una dilagare dell’Islam dalla Penisola iberica all’Europa Occidentale. Il figlio di Pipino, Carlo, portò il regno franco a una posizione di preminenza in Europa.

Ma l’Europa quando sorge in realtà? (Formale) Nella notte di Natale dell’800 quando Carlo Magno viene incoronato a San Pietro da Papa Leone III. Rinasceva così in occidente l’Impero, che prese il nome di Sacro Romano Impero per il legame anche formale che fin dall’inizio lo congiunse con la Chiesa di Roma. In questa maniera la figura del papa entra come tramite tra Dio e l’imperatore. È lì che inizia a venir fuori il termine Pater Europae, Carlo Magno viene chiamato.

Ma dal punto di vista giuridico: come si fa a tenere insieme un impero dove ci sono popoli diversi, tutti germanici? Franchi, Burgundi, Turingi, ecc. Ognuno ha le sue leggi. Nella nuova veste, il re dei Franchi acquistò un ruolo e un rango superiore rispetto agli altri re. Il potere imperiale aveva infatti carattere universale quanto meno nell’ambito della cristianità occidentale. Cambia la natura giuridica del rapporto tra sovrano e sudditi perché nelle popolazioni germaniche le assemblee popolari stipulavano un pactum con il sovrano, quindi gli uomini liberi adatti alle armi stipulavano un patto con il re. Invece l’autorità imperiale era svincolata da tale rapporto di dipendenza e si riteneva derivata da Dio stesso, attraverso il tramite della Chiesa. Svanisce l’importanza delle assemblee popolari e c’è il rafforzamento del potere regio che si trasmette in linea familiare o con colpi di mano da parte di coloro che hanno il potere bellico.

Quindi è il rex che prende peso. E allora Carlo Magno prende peso per questo e amplia il potere, ma per dare unità politica al suo impero avendo a che fare con tutte queste popolazioni che sono state da lui unificate.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VanessaLazzerini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Minnucci Giovanni.
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