STORIA DEL DIRITTO EUROPEO
LEZIONE 03/03/22
Diritto romano -> diritto canonico -> diritto Comune, sono tutti diritti in lingua latina.
Il programma di Storia del diritto europeo tratterà le forme che il diritto e la cultura
giuridica hanno assunto tra il XII e XIX secolo, distinguibile in tre fasi:
1) Basso medioevo (dal XII al XV secolo)
2) Età moderna (dal XVI al XVIII secolo)
a) Codici (dal XVIII al XX secolo)
3) Età contemporanea b) Costituzioni (dal XVIII al XX secolo)
Il Basso medioevo è definito come età del Diritto Comune classico; inizia con lo studio
da parte delle università, la prima delle quali fu Bologna.
All’inizio dell’età contemporanea si ebbe la monarchia costituzionale.
Il Diritto comune = ius commune ha origini tra il ‘200 ed il ‘300 ed è un sistema
basato sul pluralismo delle fonti del diritto ed è elaborato dai doctores studiando e
coordinando le fonti romanistiche, canonistiche e di iura propria (fino alla fine del ‘700
in ogni ordinamento politico erano in vigenti diverse fonti del diritto di produzione varia,
ciascuna con il suo ambito di applicazione).
Esso si basa su 4 pilastri:
1) Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, il diritto romano considerato nelle opere di
Giustiniano, che viene recuperato e sottoposto ad uno studio innovativo da parte
dei giuristi professionisti che cominciano ad operare a partire dal XII secolo e che
formano la scuola dei Glossatori;
2) Corpus Iuris Canonici testi che vanno dalla metà del XII secolo al XV e rimane
in vigore fino al 1917, quando fu redatto un Codice di diritto Canonico scritto in
latino. Il Codice canonico attualmente in vigore è della metà degli anni ’80 ed è
stato tradotto in italiano;
3) Iura propria (=diritti particolari e locali) sono quelle serie di norme che
caratterizzano i singoli ordinamenti specifici territoriali in cui è frazionato il mondo
politico del medioevo e dell’età moderna. Es. statuti delle città comunali, diritti
regi, consuetudini (queste ultime sono diritti che vengono da usi tradizionali e
condivisi da lungo tempo che sono arrivati ad una forma scritta), diritti corporativi
(sono diritti di gruppi di persone che svolgono professioni e funzioni comuni),
diritti di categoria (sono insieme di norme che si applicano ai soggetti che
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partecipano e condividono dei sistemi di relazione e sono il diritto feudale e il
diritto mercantile);
4) Attività interpretativa della scienza giuridica (dottrina giuridica). A partire
dall’età medievale del XII secolo con i giuristi professionisti (doctores) si forma
una scienza giuridica che comincia a formare i canoni interpretativi e di
applicazione dei diritti romano e canonico.
LEZIONE 07/03/22
Durante l’Impero Romano si ebbe l’esigenza di consolidare il diritto, cioè di riunire in un
testo unico il diritto ancora vigente. Una delle prime opere fu in Codice Teodosiano del
438 d.C. che fu una raccolta di Costituzioni imperiali, non conteneva dottrina (iura).
Tra il 528-529 d.C. Giustiniano dispone la costituzione di un nuovo Codice, costituendo
un’apposita commissione di esperti, disponendo che si raccolgano le costituzioni
imperiali a partire dal II secolo d.C., consultando anche 2 raccolte di Codici di origine
privata che erano il Codice Gregoriano e quello Ergemoniano compilati verso la fine del
III secolo, negli anni in cui al potere c’era Diocleziano ed anche il Codice ufficiale in
vigore che era il già citato Codice Teodosiano. I compilatori furono autorizzati ad
effettuare delle modifiche ai testi originali togliendo le parti di principi e norme caduti
in desuetudine. Questa operazione voleva conservare le norme prodotte nell’arco di 4
secoli ed aveva come valore simbolico quello di riaffermare la centralità della tradizione
giuridica romana e mantenerla ancora in vira in quanto il pilastro del governo
giustinianeo, poiché secondo Giustiniano l’ordine del diritto avrebbe portato anche ad
una facile riunificazione dell’impero.
Nel 533 d.C. Giustiniano predispone a raccolta degli iura, cioè di estratti delle principali
opere della giurisprudenza romana dal I secolo a.C. all’inizio del III secolo d.C.; la
commissione incaricata da Giustiniano era guidata da Triboniano ed aveva il compito di
salvare dalla dispersione e dall’obblio un patrimonio insostituibile di riflessione teorica
sul diritto; anche in questo caso la commissione era autorizzata a compiere delle
modifiche alle opere che consultavano e selezionavano i brani effettivamente utili.
Questa raccolta di iura prende il nome di Digesto, il quale comprende circa 10000
frammenti, la maggior parte dei quali sono dei giuristi Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano
e Modestino. Vista la differenza tra il Codice pubblicato nel 529 d.C. ed il Digesto,
Giustiniano pubblica le Quinquaginta decisiones per fornire l’interpretazione autentica,
dare indicazioni sull’applicazione della normativa più recente in mancanza di una
dottrina aggiornata (perché il Digesto prendeva autori per lo più dell’età classica). Per
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risolvere definitivamente questo problema, Giustiniano decise di creare una versione
più aggiornata del Codice che teneva conto delle varie Costituzioni prodotte
successivamente al primo Codice e che si avvicinasse di più al Digesto che era stato
promulgato nel dicembre 533. Nel 534 appare la seconda e definitiva versione del
Codice giustinianeo e gli esemplari del I Codice vennero per la maggior parte distrutti
ma anche riutilizzati eliminando l’inchiostro utilizzato per comporre il testo e
sovrapponendo un testo nuovo, per queste ragioni esemplari completi del I Codice non
sono giunti fino a noi, è stato ritrovato un solo frammento di una parte dell’indice
generale dei titoli del primo libro. Sempre nel 533 Giustiniano fa predisporre un manuale
per insegnare istituzioni di diritto romano nelle scuole di livello universitario (soprattutto
nelle scuole di Costantinopoli e di Berito), intitolato Institutiones e lo promulga come
per il Digesto con forza di legge; quindi, pur nascendo come un testo di uso didattico è
una fonte normativa ufficiale dell’ordinamento giuridico imperiale. Dopo il 534 cessa la
produzione di raccolte ufficiali ma Giustiniano continua la sua opera di governo per altri
30 anni e quindi continua una produzione legislativa attraverso nuove costituzioni;
queste nuove costituzioni che vanno dal 534 al 565 sono per la maggior parte in greco,
perché era la lingua ufficiale a Costantinopoli e poi tradotte in latino per il resto
dell’impero. Queste costituzioni vengono raccolte dai privati e prendono il nome di
Novellae Costitutiones, non esiste infatti una raccolta ufficiale effettuata da
Giustiniano, le più importanti raccolte sono 3:
1) Epitome Iuliani (la raccolta/sintesi di Giuliano) è una raccolta di 122 Novelle
dove il testo è riassunto e parafrasato in latino e viene redatta da Giuliano a
Costantinopoli tra il 555 ed il 557 ed era sicuramente utilizzata a scopo didattico;
2) Authenticum è una raccolta più completa, presenta 134 Novelle, le costituzioni
sono riportate integralmente e non in sintesi come nella raccolta Epitome; inoltre,
esse sono scritte prevalentemente in greco e quelle in latino sono tradotte in
maniera letterale;
3) Collezione greca è la più ampia tra le 3, comprende infatti 168 Novelle e
circolava solo nella parte greca dell’impero ed include anche costituzioni emanate
da successori di Giustiniano, Giustino II e Tiberio II.
La cultura occidentale si è interessata alle prime due raccolte, perché erano scritte in
latino, nell’alto medioevo fu utilizzata per lo più la raccolta Epitome perché essendo una
sintesi era di più facile comprensione, mentre nel basso medioevo con la nascita della
Scuola dei Glossatori e con la specializzazione delle figure giuridiche fu recuperato anche
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l’utilizzo dell’Authenticum che essendo una traduzione letterale latina dal greco non era
di facile comprensione.
Nell’alto medioevo si mette un po’ in disparte il diritto giustinianeo, viene utilizzato per
lo più il diritto barbarico-germanico in occidente, verrà poi ripreso per lo più con un
approccio scientifico ed approfondito nel basso medioevo dai giuristi che fonderanno
una nuova scienza sulla base del diritto romano e successivamente anche del diritto
canonico.
Dopo varie lotte per riprendere l’impero romano d’Occidente, l’Italia torna sotto l’Impero
dopo la vittoria contro gli Ostrogoti (20 anni di conflitto 535-553) e viene esteso anche
ad essa il diritto giustinianeo attraverso la Pragmatica Sanctio pro petitiones Vegilii
del 14 agosto 554, provvedimento costituito da 27 capitoli in cui si voleva ripristinare e
correggere situazioni giuridiche che erano state alterate dalla lunga guerra tra Ostrogoti
e Bizantini, tra i quali ad esempio ripristinare il sistema monetario, l’unità di misura, le
proprietà, eliminare vincoli di servitù. All’interno dell’11° capitolo della Pragmatica
Sanctio viene ricordata la vigenza delle Costituzioni imperiali emanate dopo il Codice,
in modo che ripristinato lo Stato, si ristendesse nuovamente ovunque la legge
giustinianea.
L’Italia rimase solo 15 anni sotto il controllo bizantino perché nell’inverno tra il 568-569
venne invasa dai Longobardi i quali sovrapposero il loro diritto e per molti decenni la
cultura e il diritto bizantino vennero applicati in alcune zone periferiche quali la Calabria,
la Puglia meridionale, la Romagna con capoluogo Ravenna, i territori delle Marche ed il
Ducato romano che comprendeva gran parte dell’attuale Lazio). Anche in altri territori
dell’Impero Romano occidentale vengono invasi dall’arrivo di nuovi popoli e l’ambizione
di Giustiniano di creare un diritto con una prospettiva eterna crolla al momento.
In oriente quindi il diritto giustinianeo resta in vita e viene mantenuto ed aggiornato dai
suoi successori, in occidente rimane congelato (non è più diritto operativo) nei libri e
conservato all’interno delle biblioteche ecclesiastiche. Tutta la cultura scritta
dell’antichità ci è pervenuta proprio grazie alle biblioteche e archivi ecclesiastici.
Alto medioevo VI-XI secolo. La cultura e la trasmissione del sapere nell’Alto
Medioevo avvenivano presso le scuole di arti liberali in ambito ecclesiastico;
l’apprendimento era basato sulle arti del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del
quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia) e venivano trasmesse anche
lezioni di base di diritto romano e canonico nell’ambito del trivio, poiché venivano
considerati utili per la retorica e la dialettica ma anche per la formazione dei notai, per
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i quali però non esisteva una scuola di specializzazione ma si andava ad imparare il
mestiere presso la bottega del notaio. Si può parlare quindi dell’Alto Medioevo come
un’età senza giuristi (detto da Bellomo), perché manca completamente una riflessione
teorica sul diritto, mancano nuove generazioni di giuristi, il diritto viene prodotto in
maniera parziale attraverso le legislazioni prodotte dalle popolazioni germaniche
(Longobardi, Franchi, Visigoti, Burgundi, Bavari) che hanno lasciato raccolte di diritto a
base consuetudinaria. Non è presente un’attività scientifica del diritto durante l’Alto
medioevo.
Il diritto romano giustinianeo sopravvive nell’Alto medioevo occidentale in modo
semplificato, ridotto, parziale; ad esempio, il Codice sopravvive o in esemplari in cui
sono state selezionate le costituzioni ancora utili, in forma quindi epitomata (riassunti
con brani selezionati), oppure in forma di sommario (riassunto semplificato ma con uno
spettro completo). Le Istituzioni continuavano a circolare dotate di glosse, che sono
delle annotazioni che danno spiegazioni sul significato delle parole, sull’interpretazione
di certe espressioni, sono spiegazioni che aiutano la comprensione del testo. Il Digesto
invece, è un’opera totalmente inutilizzata nell’alto medioevo, l’ultima citazione del
Digesto è contenuta in una lettera del papa Gregorio Magno del 603 d.C. Esso viene
accantonato in quanto è il testo più complesso ed è scritto in greco. Le Novelle, come
già ricordato prima, più utilizzate sono l’Epitome Iuliani.
Il diritto romano viene diffuso attraverso raccolte parziali a seconda dei bisogni dei
singoli compilatori, esempi sono delle raccolte ad uso del clero quali: Lex romana
canonice compta e la Collectio Anselmo dedicata; raccolte miscellanee es.
Excerpta bobiensa (Raccolta bobbiese del IX secolo) raccolta di leggi romane tratte
dal Codice e dall’Epitome Iuliani.
Nella seconda metà dell’XI secolo si ha un maggiore interesse e recupero del diritto
romano. Nel marzo del 1076 nel Placito di Marturi in provincia di Siena
(placito=processo, azione giudiziaria e documento che attesta lo svolgimento del
processo e la sentenza che ne consegue, veniva tutto redatto i pergamena e dato alla
parte vincente) ha come causa la rivendicazione di beni da parte del monastero di San
Michele di Marturi, che li aveva dati in concessione ad un uomo di Firenze e non era più
riuscito a rientrarne in possesso, i giudici decidono la soluzione della lite non sulle norme
del diritto germanico ma facendo leva su principi tratti dal diritto romano che erano stati
suggeriti/presentati dal Monastero e condivisi dai giudici. La risoluzione della causa
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prevedeva la sospensione della prescrizione quarantennale che si applicava nei confronti
dei beni ecclesiastici perché il monastero affermava che aveva tentato negli anni
precedenti di ottenere giustizia mediante un magistrato/un tribunale ma non c’era mai
riuscito (Principio contenuto nel Digesto e precisamente in un passo di Ulpiano). Il
monastero ottiene inoltre, la restitutio in integrum ovvero l’annullamento degli effetti
giuridici della concessione.
Il diritto romano viene quindi per la prima volta utilizzato in maniera tecnica, comincia
ad essere recuperato il Digesto, viene considerato ancora valido. Dopo 473 anni di
scomparsa, il diritto romano viene utilizzato in maniera tecnica e consapevole. Rinasce
così la dottrina giuridica. Dall’XI secolo si inizia a riscoprire il diritto giustinianeo. Dal
XII secolo di inizia un’attività di insegnamento basandosi sull’interesse a studiare e
trasmettere i testi di Giustiniano, che origina lo Studium, ovvero la moderna università.
A Bologna nei primi decenni del XII secolo cominciano a diffondersi alcune scuole
formate da giuristi che raccolgono presso di sé giovani interessati a seguire le loro
spiegazioni, questo studio è legato al diritto romano. Dalla metà del XII secolo questa
cultura giuridica affianca al diritto romano, il diritto canonico che comincia ad essere
studiato ed insegnato con metodi analoghi. Il giurista che diede vita alla scienza
giuridica civilistica e allo Studium è Irnerio; egli era di origine germanica ed
inizialmente era un maestro di Arti liberali, cioè insegnava le materie del Trivio e del
Quadrivio e in una seconda fase si concentra sullo studio specifico del diritto romano.
Irnerio è al centro della memoria storica della nascita dell’università ed è autore di
glosse che vengono poi ricopiate in manoscritti di età successiva.
LEZIONE 10/03/22
Scuola dei glossatori. Dalla metà del XII secolo si affianca alla scuola dei glossatori
civilisti, quella dei glossatori canonisti. Il diritto canonico inizia con lo studio del “Decreto
di Graziano”, si forma così con mezzo secolo di ritardo anche una linea di specialisti di
diritto attenta al diritto canonico, che viene studiato ed insegnato nella stessa maniera
del diritto civile. Questo sviluppo parallelo viene favorito dal fatto che questa opera è
sita a Bologna, in due versioni (una più breve ed un’altra più complessa) ed entra
immediatamente in un circolo di studio, di interesse scientifico e di insegnamento.
Una delle più importanti testimonianze, ci dimostra come nella seconda metà dell’XI
secolo il diritto romano viene riutilizzato, vengono recuperati i manoscritti e si
cominciano a studiare come principi di norme che possono essere riconosciuti validi nel
mondo allora attuale. Il Digesto riemerge dal dimenticatoio della cultura Alto Medioevale
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che si basava su una cultura giuridica molto semplificata. Nella prima metà del XII
secolo comincia spontaneamente a formarsi a Bologna l’istituzione di alcune scuole. Un
punto di riferimento di questa istituzione scolastica è un intellettuale di origine
germanica, “Wernerius”, che le fonti italiche e medievali italianizzano in “Irnerio”, che
è un maestro di arti liberali Trivio (grammatica retorica, dialettica) e Quadrivio
(aritmetica, musica, astronomia/astrologia), che erano le arti dell’istruzione superiore
dell’epoca, per poi specializzarsi nello studio del diritto romano. Irnerio vive a cavallo
tra XI e il primo ventennio del XII. Con questo maestro ha avvio la tradizione dello
Studium bolognese.
Il giurista Odofredo indica proprio Irnerio come primo studioso del diritto, che ha dato
un nuovo metodo del sapere e creato l’università in senso moderno. Lo Studium era la
presenza di maestri che insegnavano e studiavano la materia del diritto. Alla metà del
XII secolo la popolazione studentesca fuorisede a Bologna è già abbondante, lo Studium
quindi genera un fenomeno attrattivo, richiamando studenti da tutta Europa. Anni 20/30
del 1200, gli studenti si organizzano in Naziones, 13 degli Ultramontani (studenti che
provengono al di là delle Alpi), 5 Naziones per gli studenti di origine italica non
bolognesi. Lo Studium ha un immediato successo, soprattutto in Europa. Le fonti
bolognesi, largamente basate sui ricordi e citazioni di Odofredo, attrib
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