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STORIA DEL DIRITTO EUROPEO

LEZIONE 03/03/22

Diritto romano -> diritto canonico -> diritto Comune, sono tutti diritti in lingua latina.

Il programma di Storia del diritto europeo tratterà le forme che il diritto e la cultura

giuridica hanno assunto tra il XII e XIX secolo, distinguibile in tre fasi:

1) Basso medioevo (dal XII al XV secolo)

2) Età moderna (dal XVI al XVIII secolo)

a) Codici (dal XVIII al XX secolo)

3) Età contemporanea b) Costituzioni (dal XVIII al XX secolo)

Il Basso medioevo è definito come età del Diritto Comune classico; inizia con lo studio

da parte delle università, la prima delle quali fu Bologna.

All’inizio dell’età contemporanea si ebbe la monarchia costituzionale.

Il Diritto comune = ius commune ha origini tra il ‘200 ed il ‘300 ed è un sistema

basato sul pluralismo delle fonti del diritto ed è elaborato dai doctores studiando e

coordinando le fonti romanistiche, canonistiche e di iura propria (fino alla fine del ‘700

in ogni ordinamento politico erano in vigenti diverse fonti del diritto di produzione varia,

ciascuna con il suo ambito di applicazione).

Esso si basa su 4 pilastri:

1) Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, il diritto romano considerato nelle opere di

Giustiniano, che viene recuperato e sottoposto ad uno studio innovativo da parte

dei giuristi professionisti che cominciano ad operare a partire dal XII secolo e che

formano la scuola dei Glossatori;

2) Corpus Iuris Canonici testi che vanno dalla metà del XII secolo al XV e rimane

in vigore fino al 1917, quando fu redatto un Codice di diritto Canonico scritto in

latino. Il Codice canonico attualmente in vigore è della metà degli anni ’80 ed è

stato tradotto in italiano;

3) Iura propria (=diritti particolari e locali) sono quelle serie di norme che

caratterizzano i singoli ordinamenti specifici territoriali in cui è frazionato il mondo

politico del medioevo e dell’età moderna. Es. statuti delle città comunali, diritti

regi, consuetudini (queste ultime sono diritti che vengono da usi tradizionali e

condivisi da lungo tempo che sono arrivati ad una forma scritta), diritti corporativi

(sono diritti di gruppi di persone che svolgono professioni e funzioni comuni),

diritti di categoria (sono insieme di norme che si applicano ai soggetti che

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partecipano e condividono dei sistemi di relazione e sono il diritto feudale e il

diritto mercantile);

4) Attività interpretativa della scienza giuridica (dottrina giuridica). A partire

dall’età medievale del XII secolo con i giuristi professionisti (doctores) si forma

una scienza giuridica che comincia a formare i canoni interpretativi e di

applicazione dei diritti romano e canonico.

LEZIONE 07/03/22

Durante l’Impero Romano si ebbe l’esigenza di consolidare il diritto, cioè di riunire in un

testo unico il diritto ancora vigente. Una delle prime opere fu in Codice Teodosiano del

438 d.C. che fu una raccolta di Costituzioni imperiali, non conteneva dottrina (iura).

Tra il 528-529 d.C. Giustiniano dispone la costituzione di un nuovo Codice, costituendo

un’apposita commissione di esperti, disponendo che si raccolgano le costituzioni

imperiali a partire dal II secolo d.C., consultando anche 2 raccolte di Codici di origine

privata che erano il Codice Gregoriano e quello Ergemoniano compilati verso la fine del

III secolo, negli anni in cui al potere c’era Diocleziano ed anche il Codice ufficiale in

vigore che era il già citato Codice Teodosiano. I compilatori furono autorizzati ad

effettuare delle modifiche ai testi originali togliendo le parti di principi e norme caduti

in desuetudine. Questa operazione voleva conservare le norme prodotte nell’arco di 4

secoli ed aveva come valore simbolico quello di riaffermare la centralità della tradizione

giuridica romana e mantenerla ancora in vira in quanto il pilastro del governo

giustinianeo, poiché secondo Giustiniano l’ordine del diritto avrebbe portato anche ad

una facile riunificazione dell’impero.

Nel 533 d.C. Giustiniano predispone a raccolta degli iura, cioè di estratti delle principali

opere della giurisprudenza romana dal I secolo a.C. all’inizio del III secolo d.C.; la

commissione incaricata da Giustiniano era guidata da Triboniano ed aveva il compito di

salvare dalla dispersione e dall’obblio un patrimonio insostituibile di riflessione teorica

sul diritto; anche in questo caso la commissione era autorizzata a compiere delle

modifiche alle opere che consultavano e selezionavano i brani effettivamente utili.

Questa raccolta di iura prende il nome di Digesto, il quale comprende circa 10000

frammenti, la maggior parte dei quali sono dei giuristi Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano

e Modestino. Vista la differenza tra il Codice pubblicato nel 529 d.C. ed il Digesto,

Giustiniano pubblica le Quinquaginta decisiones per fornire l’interpretazione autentica,

dare indicazioni sull’applicazione della normativa più recente in mancanza di una

dottrina aggiornata (perché il Digesto prendeva autori per lo più dell’età classica). Per

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risolvere definitivamente questo problema, Giustiniano decise di creare una versione

più aggiornata del Codice che teneva conto delle varie Costituzioni prodotte

successivamente al primo Codice e che si avvicinasse di più al Digesto che era stato

promulgato nel dicembre 533. Nel 534 appare la seconda e definitiva versione del

Codice giustinianeo e gli esemplari del I Codice vennero per la maggior parte distrutti

ma anche riutilizzati eliminando l’inchiostro utilizzato per comporre il testo e

sovrapponendo un testo nuovo, per queste ragioni esemplari completi del I Codice non

sono giunti fino a noi, è stato ritrovato un solo frammento di una parte dell’indice

generale dei titoli del primo libro. Sempre nel 533 Giustiniano fa predisporre un manuale

per insegnare istituzioni di diritto romano nelle scuole di livello universitario (soprattutto

nelle scuole di Costantinopoli e di Berito), intitolato Institutiones e lo promulga come

per il Digesto con forza di legge; quindi, pur nascendo come un testo di uso didattico è

una fonte normativa ufficiale dell’ordinamento giuridico imperiale. Dopo il 534 cessa la

produzione di raccolte ufficiali ma Giustiniano continua la sua opera di governo per altri

30 anni e quindi continua una produzione legislativa attraverso nuove costituzioni;

queste nuove costituzioni che vanno dal 534 al 565 sono per la maggior parte in greco,

perché era la lingua ufficiale a Costantinopoli e poi tradotte in latino per il resto

dell’impero. Queste costituzioni vengono raccolte dai privati e prendono il nome di

Novellae Costitutiones, non esiste infatti una raccolta ufficiale effettuata da

Giustiniano, le più importanti raccolte sono 3:

1) Epitome Iuliani (la raccolta/sintesi di Giuliano) è una raccolta di 122 Novelle

dove il testo è riassunto e parafrasato in latino e viene redatta da Giuliano a

Costantinopoli tra il 555 ed il 557 ed era sicuramente utilizzata a scopo didattico;

2) Authenticum è una raccolta più completa, presenta 134 Novelle, le costituzioni

sono riportate integralmente e non in sintesi come nella raccolta Epitome; inoltre,

esse sono scritte prevalentemente in greco e quelle in latino sono tradotte in

maniera letterale;

3) Collezione greca è la più ampia tra le 3, comprende infatti 168 Novelle e

circolava solo nella parte greca dell’impero ed include anche costituzioni emanate

da successori di Giustiniano, Giustino II e Tiberio II.

La cultura occidentale si è interessata alle prime due raccolte, perché erano scritte in

latino, nell’alto medioevo fu utilizzata per lo più la raccolta Epitome perché essendo una

sintesi era di più facile comprensione, mentre nel basso medioevo con la nascita della

Scuola dei Glossatori e con la specializzazione delle figure giuridiche fu recuperato anche

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l’utilizzo dell’Authenticum che essendo una traduzione letterale latina dal greco non era

di facile comprensione.

Nell’alto medioevo si mette un po’ in disparte il diritto giustinianeo, viene utilizzato per

lo più il diritto barbarico-germanico in occidente, verrà poi ripreso per lo più con un

approccio scientifico ed approfondito nel basso medioevo dai giuristi che fonderanno

una nuova scienza sulla base del diritto romano e successivamente anche del diritto

canonico.

Dopo varie lotte per riprendere l’impero romano d’Occidente, l’Italia torna sotto l’Impero

dopo la vittoria contro gli Ostrogoti (20 anni di conflitto 535-553) e viene esteso anche

ad essa il diritto giustinianeo attraverso la Pragmatica Sanctio pro petitiones Vegilii

del 14 agosto 554, provvedimento costituito da 27 capitoli in cui si voleva ripristinare e

correggere situazioni giuridiche che erano state alterate dalla lunga guerra tra Ostrogoti

e Bizantini, tra i quali ad esempio ripristinare il sistema monetario, l’unità di misura, le

proprietà, eliminare vincoli di servitù. All’interno dell’11° capitolo della Pragmatica

Sanctio viene ricordata la vigenza delle Costituzioni imperiali emanate dopo il Codice,

in modo che ripristinato lo Stato, si ristendesse nuovamente ovunque la legge

giustinianea.

L’Italia rimase solo 15 anni sotto il controllo bizantino perché nell’inverno tra il 568-569

venne invasa dai Longobardi i quali sovrapposero il loro diritto e per molti decenni la

cultura e il diritto bizantino vennero applicati in alcune zone periferiche quali la Calabria,

la Puglia meridionale, la Romagna con capoluogo Ravenna, i territori delle Marche ed il

Ducato romano che comprendeva gran parte dell’attuale Lazio). Anche in altri territori

dell’Impero Romano occidentale vengono invasi dall’arrivo di nuovi popoli e l’ambizione

di Giustiniano di creare un diritto con una prospettiva eterna crolla al momento.

In oriente quindi il diritto giustinianeo resta in vita e viene mantenuto ed aggiornato dai

suoi successori, in occidente rimane congelato (non è più diritto operativo) nei libri e

conservato all’interno delle biblioteche ecclesiastiche. Tutta la cultura scritta

dell’antichità ci è pervenuta proprio grazie alle biblioteche e archivi ecclesiastici.

Alto medioevo VI-XI secolo. La cultura e la trasmissione del sapere nell’Alto

Medioevo avvenivano presso le scuole di arti liberali in ambito ecclesiastico;

l’apprendimento era basato sulle arti del trivio (grammatica, retorica e dialettica) e del

quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia) e venivano trasmesse anche

lezioni di base di diritto romano e canonico nell’ambito del trivio, poiché venivano

considerati utili per la retorica e la dialettica ma anche per la formazione dei notai, per

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i quali però non esisteva una scuola di specializzazione ma si andava ad imparare il

mestiere presso la bottega del notaio. Si può parlare quindi dell’Alto Medioevo come

un’età senza giuristi (detto da Bellomo), perché manca completamente una riflessione

teorica sul diritto, mancano nuove generazioni di giuristi, il diritto viene prodotto in

maniera parziale attraverso le legislazioni prodotte dalle popolazioni germaniche

(Longobardi, Franchi, Visigoti, Burgundi, Bavari) che hanno lasciato raccolte di diritto a

base consuetudinaria. Non è presente un’attività scientifica del diritto durante l’Alto

medioevo.

Il diritto romano giustinianeo sopravvive nell’Alto medioevo occidentale in modo

semplificato, ridotto, parziale; ad esempio, il Codice sopravvive o in esemplari in cui

sono state selezionate le costituzioni ancora utili, in forma quindi epitomata (riassunti

con brani selezionati), oppure in forma di sommario (riassunto semplificato ma con uno

spettro completo). Le Istituzioni continuavano a circolare dotate di glosse, che sono

delle annotazioni che danno spiegazioni sul significato delle parole, sull’interpretazione

di certe espressioni, sono spiegazioni che aiutano la comprensione del testo. Il Digesto

invece, è un’opera totalmente inutilizzata nell’alto medioevo, l’ultima citazione del

Digesto è contenuta in una lettera del papa Gregorio Magno del 603 d.C. Esso viene

accantonato in quanto è il testo più complesso ed è scritto in greco. Le Novelle, come

già ricordato prima, più utilizzate sono l’Epitome Iuliani.

Il diritto romano viene diffuso attraverso raccolte parziali a seconda dei bisogni dei

singoli compilatori, esempi sono delle raccolte ad uso del clero quali: Lex romana

canonice compta e la Collectio Anselmo dedicata; raccolte miscellanee es.

Excerpta bobiensa (Raccolta bobbiese del IX secolo) raccolta di leggi romane tratte

dal Codice e dall’Epitome Iuliani.

Nella seconda metà dell’XI secolo si ha un maggiore interesse e recupero del diritto

romano. Nel marzo del 1076 nel Placito di Marturi in provincia di Siena

(placito=processo, azione giudiziaria e documento che attesta lo svolgimento del

processo e la sentenza che ne consegue, veniva tutto redatto i pergamena e dato alla

parte vincente) ha come causa la rivendicazione di beni da parte del monastero di San

Michele di Marturi, che li aveva dati in concessione ad un uomo di Firenze e non era più

riuscito a rientrarne in possesso, i giudici decidono la soluzione della lite non sulle norme

del diritto germanico ma facendo leva su principi tratti dal diritto romano che erano stati

suggeriti/presentati dal Monastero e condivisi dai giudici. La risoluzione della causa

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prevedeva la sospensione della prescrizione quarantennale che si applicava nei confronti

dei beni ecclesiastici perché il monastero affermava che aveva tentato negli anni

precedenti di ottenere giustizia mediante un magistrato/un tribunale ma non c’era mai

riuscito (Principio contenuto nel Digesto e precisamente in un passo di Ulpiano). Il

monastero ottiene inoltre, la restitutio in integrum ovvero l’annullamento degli effetti

giuridici della concessione.

Il diritto romano viene quindi per la prima volta utilizzato in maniera tecnica, comincia

ad essere recuperato il Digesto, viene considerato ancora valido. Dopo 473 anni di

scomparsa, il diritto romano viene utilizzato in maniera tecnica e consapevole. Rinasce

così la dottrina giuridica. Dall’XI secolo si inizia a riscoprire il diritto giustinianeo. Dal

XII secolo di inizia un’attività di insegnamento basandosi sull’interesse a studiare e

trasmettere i testi di Giustiniano, che origina lo Studium, ovvero la moderna università.

A Bologna nei primi decenni del XII secolo cominciano a diffondersi alcune scuole

formate da giuristi che raccolgono presso di sé giovani interessati a seguire le loro

spiegazioni, questo studio è legato al diritto romano. Dalla metà del XII secolo questa

cultura giuridica affianca al diritto romano, il diritto canonico che comincia ad essere

studiato ed insegnato con metodi analoghi. Il giurista che diede vita alla scienza

giuridica civilistica e allo Studium è Irnerio; egli era di origine germanica ed

inizialmente era un maestro di Arti liberali, cioè insegnava le materie del Trivio e del

Quadrivio e in una seconda fase si concentra sullo studio specifico del diritto romano.

Irnerio è al centro della memoria storica della nascita dell’università ed è autore di

glosse che vengono poi ricopiate in manoscritti di età successiva.

LEZIONE 10/03/22

Scuola dei glossatori. Dalla metà del XII secolo si affianca alla scuola dei glossatori

civilisti, quella dei glossatori canonisti. Il diritto canonico inizia con lo studio del “Decreto

di Graziano”, si forma così con mezzo secolo di ritardo anche una linea di specialisti di

diritto attenta al diritto canonico, che viene studiato ed insegnato nella stessa maniera

del diritto civile. Questo sviluppo parallelo viene favorito dal fatto che questa opera è

sita a Bologna, in due versioni (una più breve ed un’altra più complessa) ed entra

immediatamente in un circolo di studio, di interesse scientifico e di insegnamento.

Una delle più importanti testimonianze, ci dimostra come nella seconda metà dell’XI

secolo il diritto romano viene riutilizzato, vengono recuperati i manoscritti e si

cominciano a studiare come principi di norme che possono essere riconosciuti validi nel

mondo allora attuale. Il Digesto riemerge dal dimenticatoio della cultura Alto Medioevale

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che si basava su una cultura giuridica molto semplificata. Nella prima metà del XII

secolo comincia spontaneamente a formarsi a Bologna l’istituzione di alcune scuole. Un

punto di riferimento di questa istituzione scolastica è un intellettuale di origine

germanica, “Wernerius”, che le fonti italiche e medievali italianizzano in “Irnerio”, che

è un maestro di arti liberali Trivio (grammatica retorica, dialettica) e Quadrivio

(aritmetica, musica, astronomia/astrologia), che erano le arti dell’istruzione superiore

dell’epoca, per poi specializzarsi nello studio del diritto romano. Irnerio vive a cavallo

tra XI e il primo ventennio del XII. Con questo maestro ha avvio la tradizione dello

Studium bolognese.

Il giurista Odofredo indica proprio Irnerio come primo studioso del diritto, che ha dato

un nuovo metodo del sapere e creato l’università in senso moderno. Lo Studium era la

presenza di maestri che insegnavano e studiavano la materia del diritto. Alla metà del

XII secolo la popolazione studentesca fuorisede a Bologna è già abbondante, lo Studium

quindi genera un fenomeno attrattivo, richiamando studenti da tutta Europa. Anni 20/30

del 1200, gli studenti si organizzano in Naziones, 13 degli Ultramontani (studenti che

provengono al di là delle Alpi), 5 Naziones per gli studenti di origine italica non

bolognesi. Lo Studium ha un immediato successo, soprattutto in Europa. Le fonti

bolognesi, largamente basate sui ricordi e citazioni di Odofredo, attrib

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ElePenny di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Bonacini Pierpaolo.
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