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Statuto e organizzazione politico-amministrativa delle città nel Medioevo
Lo statuto è la fonte principale del ius proprium locale, ed è la prima fonte che si applica nell'amministrazione della giustizia. Se ci sono delle lacune si ricorre a forme sussidiarie come il diritto comune.
La città diventa centro di funzioni politico-amministrative, determinando una fase di una civiltà originale e nuova. Nel XII secolo, la normale amministrazione della città è in mano ai consules. Dalla fine dello stesso secolo, comincia a diffondersi un nuovo modello di organizzazione politico-amministrativa: la rappresentanza collegiale comincia ad essere sostituita da un magistrato unico, definito potestas, al quale viene affidato il potere esecutivo. Egli è responsabile della giustizia civile e penale, della politica estera negli accordi con le altre città, nella sottoscrizione di leghe e patti, nonché del comando militare.
Il primo esempio di podestà (governatore unico al posto di un organo collegiale)...
Il modello di governo collegiale viene sperimentato negli anni '60/'70 da Federico Barbarossa. Il progetto politico però di Barbarossa sarà destinato al fallimento con la pace di Costanza con cui vennero definiti gli accordi tra impero e città comunali che però riprenderanno questo modello amministrativo, nominando loro stesse i podestà che inizialmente venivano nominati tra i rappresentanti delle famiglie dell'aristocrazia cittadina e in un secondo momento scelti dall'esterno, ovvero chiamati da città alleate; siamo di fronte al modello dei podestà itineranti, nel senso che sono chiamati per 6 o 12 mesi per svolgere il ruolo di governatore della città in base ad un preciso contratto dopo di che sono liberi di spostarsi. Vengono redatti dei manuali specifici per lo svolgimento della funzione del podestà. Il podestà non è da solo ma ha un piccolo nucleo di collaboratori ed aiutanti (detta familia), tra i quali notai.
E giudici. Nel corso del XII secolo abbiamo notizie della presenza di statutes e consuetudini, sono però notizie indirette, non abbiamo alcuna fonte ufficiale scritta. Cominciano, nella seconda metà del XII secolo, ad essere messe per iscritto da privati le consuetudini, come quelli di Alessandria, Siena e Venezia. Nel 1216, il podestà di Milano fa mettere per iscritto in un testo unitario ufficiale le consuetudini locali, che viene intitolato Liber consuetudinuum civitatis Milani. Si approda quindi ad un diritto di forma scritta che è lo Statuto, che viene modificato periodicamente da una commissione comprendente esperti di diritto a cui è affidato il compito di aggiornare lo Statuto alla luce della normativa prodotta negli ultimi decenni dal consiglio comunale. Lo Statuto come codice che contiene il diritto locale viene ad essere costituito da tre gruppi di norme che sono: consuetudini, Brevia (parte pubblicistica contenente i giuramenti prestati dai
funzionaripubblici al momento della loro entrata in carica; è una sorta di organigramma del comune) e normativa più recente (che è l'accumularsi delle nuove decisioni edeliberazioni degli organi consiliari).La più antica stesura dello Statuto di Modena è molto tarda risale infatti al 1327, circa100 anni dopo un nuovo marchese estense determina la revisione dello Statutomodenese.Cominciano ad apparire anche alcuni Brevia nel corso del tardo XII secolo, quindicominciamo ad avere alcuni testi di valore Statutario anche se mancano le redazionecomplete organiche, possediamo alcuni giuramenti dei consoli di Genova, Piacenza, Pisae il giuramento del podestà di Pistoia; nel caso di Pisa possediamo una raccolta di normedel Regno italico di diritto positivo e di alcuni frammenti tratti dal diritto romano e unaraccolta di consuetudini locali.La pace di Costanza è indirizzata a 17 città longobarde alleate tra loro contro FedericoI, ma
viene fatta propria anche dalle altre città. Lo Statuto cittadino viene in seguito scritto secondo un modello regolare comprendente una suddivisione di 4/5 libri: il primo di livello pubblicistico, contiene tutte le norme che riguardano l'organizzazione pubblica dei comuni partendo dai testi dei Brevia più antichi; il secondo è dedicato al diritto civile; il terzo dedicato al processo penale ed il quarto e quinto dedicato alle norme del diritto amministrativo, fiscale, lavori pubblici. Gli Statuti permangono anche negli anni successivi, arrivano fino al XVIII secolo. Due esempi significativi della formazione di diritti propri (iura propri) a livello territoriale. Il Regno di Sicilia rappresenta il primo caso di Stato territoriale che arriva al titolo monarchico, frutto delle conquiste militari e reti di alleanze costruite da gruppi di cavalieri normanni che a metà XI secolo si stabiliscono nel mezzogiorno d'Italia e operano una serie di conquiste, vista
l’assenza di forti poteri centrale e locali. Il grandeducato longobardo di Benevento si era disgregato in piccole signorie e ducati locali edanche i territori sotto il dominio bizantino (quali Puglia e Calabria meridionale) sidimostrano deboli; c’è una situazione favorevole all’espansione e colonizzazione politicamilitare dei normanni, popolazione proveniente dalla Normandia (Nord ovest dellaFrancia). Stringono amicizia con il Papato e completano la conquista e la creazione delregno con l’incoronazione a Palermo di Ruggero II d’Altavilla come re di Sicilia, Calabria23e Puglia. Dal 1140 Ruggero II d’Altavilla produce una prima raccolta di diritto regiochiamata Assise di Ariano che si sovrappone alle Consuetudines (che non vengonoeliminate) già utilizzate dalle universitates presenti nel regno a patto che questeConsuetudini non siano contrarie al volere del diritto regio; per diventare poi fontisussidiarie del diritto, siapplicherà prima il diritto regio e in caso di lacuna si potrà ricorrere al diritto locale. La tradizione politico-giuridica avviata da Ruggiero II e dai suoi successori ha un punto di arrivo importante nel governo di Federico II di Svevia che è erede dell'ultimo rappresentante della dinastia normanna, ovvero Costanza d'Altavilla e dell'erede del trono germanico Enrico VI, che è il figlio di Federico Barbarossa. Federico II rappresenta quindi l'unione del regno di Sicilia e dell'Impero germanico. Il governo del mezzogiorno è sviluppato da Federico II seguendo la tradizione normanna, accentuando gli aspetti di controllo regio, centralizzazione burocratica, amministrativa e giudiziaria, creando un impianto di funzionari stipendiati e non più su legami clientelari di baroni e vassalli. La principale opera normativa dovuta a Federico II è il Liber Augustalis chiamato anche Liber Constitutionuum Regni Siciliae (il libro delle Costituzioni del Regno di Sicilia).Ducato di Savoia. I Savoia a partire dall'XI secolo cominciano a costruire una dominazione territoriale sul versante delle Alpi francesi collegando questi territori attraverso una produzione normativa di disposizione di tipo signorile, oggetto di prime raccolte a partire dalla seconda metà dell'XI secolo. Esistono due livelli di diritto territoriale: un primo livello basato da raccolte di Consuetudine (NON A BASE CITTADINA, NON CI SONO MOLTE CITTA', hanno piccole comunità) e al di sopra di questo livello di diritto locale comincia a stratificarsi una produzione di diritto normativo generale che riflette l'attività di governo dei signori locali. Nel 1416 Amedeo VII ottiene il titolo ducale (investitura data dall'autorità imperiale)
che predispone una nuova raccolta ufficiale del diritto vigente all'interno del proprio ducato e nel 1430 vengono promulgati i Decreta seu Statuta come raccolta sistematica divisa in 5 libri del diritto ducale che unifica l'ordinamento giuridico del territorio. Il termine di Statuta serve a identificare la produzione normativa. Diritti particolari. Il diritto feudale rappresenta certamente un'esperienza che ha caratterizzato la civiltà europea fino al crepuscolo della civiltà moderna, questo diritto ha origini nell'alto medioevo ed è stato capace attraverso alcuni adattamenti e differenziazioni di caratterizzare l'esperienza giuridica dell'età moderna. Il diritto feudale ha origine nel Regno dei Franchi nei decenni centrali del secolo VIII con la formazione di una aristocrazia militare alleata della famiglia dei Carolingi che si sostituisce alla precedente dinastia regnante a partire da Pipino il Breve. Per quanto riguardaleistituzioni il diritto feudale non è un diritto territoriale, ma un diritto particolareassimilabile al diritto di categoria che regola rete di rapporti concernenti una formaparticolare di dipendenza personale tra tutti i soggetti che vi partecipano che lo storicoFrancesco Calasso ha definito come la più grande creazione consuetudinaria, all'originedi questo diritto vi è infatti una matrice consuetudinaria a cui a partire dal IX secolo siappoggia anche una matrice legislativa (si comincia a produrre delle norme che toccanoi principi feudali). Il diritto feudale non ha una diffusione locale ma trasversale che seguel'espansione territoriale politica del Regno dei Franchi.Gli elementi costituitivi del rapporto feudale sono: la fedeltà è l'elementosoggettivo/personale che si applica tra uomo e uomo, un vassus attraverso un atto dicommendatio fa un omaggio al proprio senior prestando un giuramento di fedeltà,promettendogli di aiutarlo.di essere suo fedele alleato, di servirlo attraverso le armi e di prestargli aiuto in tutti i casi in cui il senior glielo chiederà.