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Appunti di storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa. Dispensa del prof. Astori

Disciplina tra storia e diritto, nata nel 1968. 2 avvertenze:

- i sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa non esistono come idealtipi weberiani approssimazioni di

una realtà più complessa

- non esistono più solo rapporti tra Stato e confessioni religiose religioni orientali, più filosofie che

religioni tout court

Parte I: I modelli di rapporti tra Stato e Chiesa

Sistema: insieme di relazioni che si svolgono nell’ambito del diritto pubblico; Finocchiaro: si deve considerare

la libertà dell’individuo entro lo Stato o entro la Chiesa.

Unionismo, modello separatista, modello concordatario

UNIONISMO

- : assunzione dei poteri proprio dell’autorità religiosa da parte dell’autorità civile; Impero

cesaropapismo

romano d’Oriente, Russia zarista

- o ierocrazia: assunzione dei poteri propri dell’autorità civile da parte dell’autorità religiosa;

teocrazia

Stato della Chiesa, la Ginevra di Calvino

- : nozione di sovranità estesa anche alla sfera religiosa, il sovrano ritiene d’avere

giurisdizionalismo

alcuni diritti sulla confessione dominante quali l’intervento sulle nomine degli uffici ecclesiastici, il

controllo sui beni ecclesiastici, l’accettazione di ricorsi contro l’autorità ecclesiastica

L’unionismo, come concetto giuridico, non è sufficiente a definire un sistema:

Iran e GB sono entrambi unionisti

- Francia e USA, separatisti

-

In nessun ordinamento UE e USA ci sono state modifiche nei sistemi dei rapporti tra S e C dopo gli anni ’50;

ma: progressiva laicizzazione della società, privatizzazione della religione, confronto con culture religiose

estranee… Es: Italia e Spagna hanno mantenuto lo strumento patrizio, il concordato, ma ne hanno innovato i

contenuti, armonizzandoli coi valori del pluralismo e della laicità propri delle costituzioni democratiche; USA

e Francia hanno attenuato i limiti originari del loro separatismo.

IL GIURISDIZIONALISMO

Rottura dell’unità della res publica con la nascita delle comunità particolari e religiosamente con la Riforma;

pace di Augusta, 1555, fine delle guerre di religione cuius regio eius religio (spettava al principe scegliere

la religione di Stato alla quale i sudditi dovevano uniformarsi, pena l’espulsione dallo Stato fuga dei

puritani dalla GB di Cromwell. Il sovrano aveva lo ius reformandi: il diritto di cambiare religione. Idea: la

scelta della religione era un aspetto della sovranità 

necessità di trovare una soluzione alle guerre di religione

-

- Lutero: il diritto confessionale non appartiene alla struttura salvifica della Chiesa solo i

predestinati scelti da Dio possono salvarsi il principe può considerare la Chiesa come un proprio

officium

XVIII, dispotismo illuminato, si afferma il giurisdizionalismo: il sovrano rivendicava un diritto di protezione

sulla Chiesa e s’occupava della religione per affermare la ‘propria sovranità e per promuovere il benessere

dei sudditi; la manomorta era un problema: le terre incolte non contribuivano al benessere dei sudditi; il

sovrano rivendicava una serie di competenze che prima erano della Chiesa (matrimonio, cura dei cimiteri…).

I rapporti con le religioni minoritarie furono regolati tramite gli editti di tolleranza diritto di esercitare il culto

in privato; da una tolleranza di fatto ad una tolleranza di diritto; editto di Guglielmo d’Orange (cattolici

esclusi), della Russia zarista ( non era più vietato uscire dalla Chiesa ortodossa per aderire ad un’altra

Chiesa. Limiti: no diritti politici, solo mestiere del medico, no matrimonio coi membri della Chiesa dominante,

no eredità…

IL MODELLO SEPARATISTA

1913, Falco:

- relazione tra Stato e Chiesa in cui i vincoli tra i 2 organismi sono ridotti al minimo

- ordinamento giuridico in cui le Chiese sono sottoposte al diritto delle associazioni private

- ordinamento giuridico in cui le Chiese cadono nella sfera del diritto comune

- ordinamento giuridico in cui i fedeli fanno parte delle Chiese per atto volontario

la confessione religiosa del cittadino è ininfluente ai fini del rapporto di questo con lo Stato; libertà

religiosa, la religione è un fatto privato…

Cardia individua la radice del separatismo nella Riforma e nella frattura dell’unità religiosa. 3 esperienze

storiche: 1

1) illuminista-europea, derivante dalla Rivoluzione francese

2) nordamericana, contemporanea alla prima

3) sovietica, ora venuta meno

Francia

Uguaglianza dei cittadini a prescindere dalle opinioni religiose; nessuna sovvenzione a confessioni religiose

da parte di enti pubblici; nessuna pubblicità dei contrassegni religiosi; gli edifici di culto erano dati ai cittadini

e non ai ministri di culto; controllo della fedeltà dei ministri di culto alla nascente repubblica; istituzione degli

uffici dello stato civile, del matrimonio civile, delle scuole pubbliche, delle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza.

USA: separazione dalle Chiese e non dalle religioni

Francia: separazione dalle religioni e non dalle Chiese.

Il separatismo illuminista-europeo

Il modello francese fu adottato anche nella Repubblica di Weimar (separatismo “zoppicante” dato il

riconoscimento delle Chiese come corporazioni di diritto pubblico), in Irlanda, Belgio, Paesi Bassi. Nei Paesi

riformati, però, il separatismo non portò a conflitti generalizzati tra Stato e Chiesa come invece era avvenuto

in Francia e Italia. Chiesa cattolica: atteggiamento negativo nei confronti del separatismo, duro scontro sulla

legge di separazione francese del 1905; Pio X minaccia la scomunica, Pacelli più accogliente. Nei primi 30

anni del XIX secolo la GB estese la libertà religiosa prima ai sociniani, poi ai cattolici e infine agli ebrei.

Ovunque al processo di laicizzazione della società e di privatizzazione della religione s’accompagnò quello

di rafforzamento nazionale: ogni nazione aveva diritto a un proprio Stato e la Chiesa, in quanto struttura

sovrana, era vista con preoccupazione e diffidenza da parte delle classi politiche liberali Bismarck

promosse la Kulturkampf

Usa

“Separatismo nella religione”: Schaff, il sistema della libertà religiosa è la libertà nella religione e non la

libertà dalla religione. Il sep. USA è affermato a livello federale (primo emendamento e art. VI, 3 cost.). A

livello degli stati federati, invece, un tempo convivevano diversi modelli: teocratico nelle colonie puritane,

giurisdizionale in quelle anglicane, separatista in Pennsylvania e Rhode Island gli USA assunsero il sep.

A livello centrale mentre il singolo stato federato poteva regolare i propri rapporti con le confessioni come

meglio credeva (poi molti modello separatista). USA, influenza della religione: giuramento sulla Bibbia,

discriminazione degli atei fino al 1925…egemonia protestante…nel 1984 sono state ristabilite, dopo 117

anni, le relazioni diplomatiche con la Santa Sede.

Canada: preambolo Bill of Rights, “la nazione è fondata su principi che riconoscono la supremazia di Dio” 

Onida: forza non costituzionale ma morale…

Differenze tra il separatismo illuminista-europeo e quello USA

1) la rivoluzione USA non aveva un ancien régime da abbattere né un nuovo ordine da instaurare; non

aveva davanti un’unica confessione ma un pluralismo confessionale

2) l’assenza, negli USA, della questione patrimoniale ecclesiastica. L’amministrazione della proprietà

della Chiesa cattolica è caratterizzata da 2 istituti: la fabbriceria (dove i beni ecclesiastici sono

amministrati da laici sotto la vigilanza d’un ecclesiastico) e la corporazione (dove i beni ecclesiastici

sono amministrati dal vescovo)

3) il separatismo USA non si è accompagnato ad un processo di laicizzazione e secolarizzazione. Sul

dollaro: in God we trust…la religione non è solo una fatto privato

Il separatismo sovietico

Introdotto nel 1918, dopo il cesaropapismo; diritto di professare qualsiasi religione o di non professarne

alcuna, laicizzazione degli apparati pubblici, uffici di registrazione delle nascite e dei matrimoni divennero

civili, scuola sottratta alla Chiesa, Chiese senza sussidi, abolizione delle società di carità, le proprietà

ecclesiastiche divennero patrimonio nazionale (1918) poi (1929) controllo molto forte sulla vita delle

associazioni religiose.

Separatismo, impossibilità di neutralità:

USA: favorisce la religione

- URSS: si oppone alla religione

-

Poteva aderire al partito solo chi era ateo, ateismo come religione…

Il separatismo nei Paesi dell’Europa orientale

Il massimo stato ateista fu l’Albania; Polonia, Ungheria, Slovenia: forte presenza cattolica; Romania,

Bulgaria, Serbia: Chiesa ortodossa. 2

Caratteristiche comuni: l’abrogazione unilaterale dei concordati esistenti; separazione tra Stato e Chiesa;

incameramento dei beni ecclesiastici; 1948-1950, accordi: le Chiese riconoscevano la legittimità del regime e

il regime riconosceva parzialmente la legittimità delle Chiese (ma atti non firmati dalla SS (Santa Sede)

perciò con valore solo politico).

Il separatismo nell’Europa orientale dopo il 1989

1987-1992: riallacciate le relazioni con la SS; tolleranza religiosa…

Sistemi concordatari: Croazia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia

Sistemi separatisti: Bulgaria, Federazione russa, Slovacchia, Slovenia, Ungheria

IL MODELLO UNIONISTA

È presente dove esiste una Chiesa di stato o una religione ufficiale e dove le leggi danno a questa

preminenza es: Danimarca, Norvegia, Svezia: primato alla religione luterana

GB: il sovrano ha potere supremo sulla Chiesa anglicana, potere di direzione degli affari ecclesiastici, potere

di nominare i vescovi anglicani ed i più alti dignitari ecclesiastici. Non c’è stata secolarizzazione dei beni, la

Chiesa può prelevare le imposte dai propri fedeli…

Come nel nord Europa, anche in Grecia la Chiesa dominante è stata subordinata allo stato e alla potestà

civile; la religione è scritta nella carta d’identità.

IL MODELLO CONCORDATARIO

I concordati sono atti di diritto esterno allo stato, per alcuni sono anche atti di diritto internazionale.

Concordato: convenzione bilaterale stipulata tra la SS ed uno stato per regolare materie ecclesiastiche di

comune interesse e per disciplinare quella porzione della chiesa cattolica che vive ed opera nell’ordinamento

dello stato contraente. È un modello che può risultare anche confessionista mentre è incompatibile col

separatismo.

Origine ed evoluzione dell’istituto del concordato

Il primo: nel 1122 a Worms tra Enrico V e papa Callisto I per porre fine alla lotta per le investiture.

Poi: 1801, concordato napoleonico; concordati della restaurazione, tramonto dell’età concordataria…con

Leone XIII e Pio X furono firmati concordati con l’america latina…

Fino alla 1GM, i concordati riguardavano i problemi comuni allo stato e alla chiesa, quali le nomine, i beni

ecclesiastici, la condizione giuridica del clero…Leone XIII modernizzò la concezione dei rapporti tra S e C,

rompendo gli ultimi legami col legittimismo e la tradizione monarchica; il concordato divenne lo strumento per

eccellenza e il mezzo più efficace per la Chiesa per mantenere le proprie prerogative negli stati sovrani (Pio

X fu più impegnato all’”interno”, alla riorganizzazione interna del Vaticano). Benedetto XV stabilì la teoria per

cui perdevano efficacia i concordati stipulati con stati che avessero subito variazioni significative dal punto di

vista territoriale o politico-istituzionale stati che sembravano essere diventati soggetti giuridici diversi da

quelli con cui era stato stipulato il concordato (bisogna ricordare che dopo la 1GM ci sono state molte

trasformazioni geo-politiche…). Svolta concordataria dovuta anche dal cambiamento della situazione

economica.

Il concordato e il Codex iuris canonici

La politica concordataria raggiunse l’apice con Pio XI nel 1929: concordati con l’Italia e la Prussica.

Valorizzazione del processo di codificazione del diritto canonico, conclusosi con la promulgazione del Codex

iuris canonici nel 1917 evitò di trattare direttamente i rapporti tra S e C; si affermava al canone 3 che i

concordati erano mantenuti in vigore anche in presenza di norme in contrasto con le disposizioni del codice.

Secondo Pacelli bisognava operare una distinzione tra le norme concordatarie:

- 1gruppo: norme riguardanti materie quali la circoscrizione delle diocesi, i capitoli cattedrali e collegiali, le

parrocchie, i seminari, gli ordini e le congregazioni religiose… Queste, secondo Pacelli, non decadevano per

la sola denuncia del concordato da parte dello stato contraente; in quanto legge canonica, il concordato

cessava solo con l’abrogazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente. La natura dei concordati

come leggi canoniche venne più volte ribadita da Pacelli, che sosteneva che la loro denuncia da parte dello

stato liberava certo la Chiesa dall’obbligo sancito dal patto, ma la decadenza delle norme (eccezione: i

privilegi) non avveniva ipso iure nell’ordinamento canonico, bensì richiedeva un atto di revoca da parte della

SS

- 2gruppo: norme=privilegi propriamente detti, concessi al re o al capo dello stato: i diritti di nomina e di

presentazione agli uffici e benefici vacanti . Queste decadevano.

…fu possibile dare alla disciplina delle norme ecclesiastiche in Baviera e Prussica lo staus di legge canonica

e non quello di mero privilegio; il rapporto tra Codex e concordati, infatti, ruotava intorno alla questione delle

nomine episcopali e capitolari; la SS intendeva sostituire i precedenti accordi con nuovi concordati, al fine di

riconquistare la libertà di nomina. Bertola: il Codex trovò nell’istituto concordatario un potente tramite per il

riconoscimento di una più ampia efficacia delle sue norme negli ordinamenti degli stati e costituì un elemento

3

adatto a favorire lo sviluppo dell’attività concordataria in Germania le norme concordatarie eliminarono i

diritti particolari delle Chiese tedesche.

Sostanziale continuità tra la tentazione separatista del 1919 e la successiva politica concordataria: entrambe

legate al mutamento dell’atteggiamento verso lo stato liberale. Le trattative con gli stati concordatari furono

definite dalla volontà della Chiesa di affermare le libertates Ecclesiae, mentre coi nuovi stati erano piuttosto il

tentativo articolato di dar forma ad una disciplina che contemperasse il diritto codiciale con la domanda di

diritto particolare proveniente dalla Chiesa locale. Bigador, canonista spagnolo, collocò la soluzione della

questione romana e dei concordati nel contesto dell’evoluzione dell’ordinamento canonica verso la

“spiritualizzazione”, in atto da circa un secolo; con “spiritualizzazione” diversi autori avevano inteso il

processo iniziato con la rivoluzione francese e caratterizzato dalla perdita dei beni temporali e dei poteri

civili…

Il concordati del totalitarismo (definizione di Margotta Broglio)

Italia, 1929

- Germania e Austria, 1933

- Portogallo, 1940

- Spagna, accordo sui vescovi (1941) poi sostituito da un concordato nel 1953

-

In comune:

• norme analoghe (religione cattolica=religione ufficiale; esonero del clero da qualsiasi carica civile

incompatibile secondo il Codex; l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, con spazi

anche in tv e radio; il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso; il sostegno finanziario

a strutture ecclesiastiche, istituzioni scolastiche e assistenziali confessionali…)

• la distruzione delle società intermedie. Mentre i regimi totalitari ricavavano dalla conclusione del

concordato legittimazione e prestigio internazionale, la Chiesa recuperava le posizioni perdute a

causa della fine del potere temporale e delle battaglie anticlericali che avevano accompagnato in

Italia il risorgimento e in Germania il Kulturkampf

• l’avvio e la conclusione delle trattative concordatarie avvenne contestualmente o dopo la presa di

potere autoritaria (Mussolini e Hitler: posizione anticlericale e poi conciliatorista

• avvicinamento dei regimi totalitari alle forze clerico-conservatrici: Italia (la destra del Partito popolare,

Santini…) e Germania (il partito del centro, von Papen…)

• spazio ridotto per le altre confessioni (Hitler: sforzi per unire cattolici e protestanti, radice comune: il

cosiddetto “cristianesimo positivo” e il passato pregermanico)

• Italia: la questione romana. Concordato e trattato lateranense: simul stabunt, simul cadent (Pio XI)

• In Austria, Portogallo e Spagna la conclusione del concordato seguì la logica della ricostruzione

dello stato, dal punto di vita costituzionale, in maniera coerente con l’ideologia del nuovo regime; in

Italia e Germania, al contrario, fascismo e nazismo procedettero alla ridefinizione dei rapporti politici

e sociali, pur restando formalmente nel quadro costituzionale precedente (Statuto Albertino,

Costituzione di Weimar)

Perché l’alleanza regimi totalitari-Chiesa?

Nemici comuni: liberalismo, ateismo, razionalismo, comunismo (Rivoluzione russa, 1917…)

- Margotta Broglio: avevano in comune l’irrazionalismo come base della fede; concezioni tradizionali

- su famiglia, morale, sessualità; un’idea dell’organizzazione della società basata su gerarchia e

autorità

Il concordato nel secondo dopoguerra

Italia: lo strumento pattizio è stato confermato ma il concordato è stato modificato; la bilateralità è stata

estesa alle confessioni non cattoliche

Spagna: il concordato del 1953 è

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/04 Storia contemporanea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia contemporanea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università per stranieri di Perugia o del prof Impagliazzo Marco.
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