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Articoli del Trattato Lateranense
Art. 10: i dignitari e le persone appartenenti alla corte pontificia in Italia sono esenti dal servizio militare, dal servizio di giurato e da qualsiasi obbligo di prestazione personale (nel 1929 i chierici sono esenti dal servizio militare, nell'84 - non solo chierici - possono scegliere tra servizio militare e civile).
Art. 11: disciplina le immunità per gli enti centrali della chiesa cattolica, no ingerenze dello stato italiano (eccezione: per l'autorizzazione agli acquisti e la conversione dei beni immobili caso del fallimento del Banco Ambrosiano coi responsabili dell'Istituto delle Opere Religiose esenti da ingerenze italiane?...)
Art. 12: dalle garanzie, legazione attiva e passiva; istituita la rappresentanza diplomatica italiana presso la SS e l'ambasciata vaticana in Italia.
Norme successive: immobili di proprietà della SS, extraterritoriali... immunità...
Art. 22: regola la giurisdizione penale; l'Italia provvede
nel suo territorio a punire gli individui accusati di un delitto compiuto nello stato Città del Vaticano sotto delega permanente o nei singoli casi indicati dallo stato Città del V. Questo avviene sempre se l'accusato è rifugiato in Italia...Art. 23: ancora in vigore, discusso, problemi di costituzionalità: per l'esecuzione nello stato delle sentenze emanate dal Tribunale del Vaticano ci si avvale delle norme di diritto internazionale; hanno invece piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, le sentenze e i provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica, comunicati ufficialmente all'autorità italiana, circa persone ecclesiastiche e religiose concernenti materie spirituali disciplinari... formulazione ambigua.
Artt. 24, 25, 26: classiche norme di chiusura d'un trattato internazionale. La SS dichiara la propria neutralità rispetto alle competizioni temporali tra stati a meno che le parti
Coinvolte non facciano appello al suo intervento come arbitro morale; il territorio dello stato Città del Vaticano è neutrale e inviolabile; Città del Vaticano solo osservatore, non membro, dell'ONU; la SS cercò di far depositare il trattato alla SDN, il che avrebbe impegnato gli stati ad essa aderenti a farlo rispettare ma l'Italia non volle. Successivamente furono approvate le leggi fondamentali dello stato Città del V. che si configura come un perché patrimonialstaat pontefice=sovrano+proprietario.
Le disposizioni del Concordato Necessità che il trattato, che chiude la questione romana, sia accompagnato da un concordato che faccia da complemento; come il trattato corrisponde al titolo I delle legge delle guarentigie, così il concordato, regolando i rapporti tra S e C, corrisponde al titolo II, mutando però il sistema di tali rapporti da separatista a concordatario.
Art. 1: l'Italia assicurava alla chiesa il libero
Esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto e della sua giurisdizione in materia ecclesiastica; il governo italiano avrebbe che avuto cura d'impedire in Roma avvenisse qualcosa in contrasto con tale carattere sacro (vietata la rappresentazione del Vicario di Hochhuth, anni 60)
Art. 2: le libertà della chiesa (es. diritto di libera comunicazione e corrispondenza)
Art. 3: chierici esentati dal servizio militare
Art. 4: chierici ed ecclesiastici esentati dall'ufficio di giurato
Art. 5, molto discusso in sede costituente: nessun ecclesiastico poteva essere assunto o rimanere dipendente dello stato italiano senza il nulla osta dell'ordinario diocesano. Se a un ecclesiastico veniva tolto il nulla osta oppure veniva mantenuto il nulla osta ma l'ecclesiastico era colpito da un provvedimento di censura, lo stato era obbligato a non mantenere più l'ecclesiastico in un insegnamento, ufficio o impiego a diretto contatto col pubblico.
Incostituzionalità: il rapporto pubblico non dipendeva dallo stato bensì da un ordinamento esterno allo stato italiano e discrezionale mentre per tutti gli altri culti tale rapporto dipende dall' stato. Fu considerata norma ad personam, in riferimento a Bonaiuti, sacerdote scomunicato nel '26, alla fine il Vaticano era riuscito ad ottenere l'allontanamento dalla cattedra del sacerdote, non riuscì però ad ottenere il licenziamento perché il governo non accettò che l'art. 5 del concordato avesse effetto retroattivo (di fatto il licenziamento fu provocato dal rifiuto di Bonaiuti di prestare il giuramento fascista).
Art. 6: stipendi degli ecclesiastici, esenti da pignorabilità (come gli impiegati statali)
Art. 7: segreto professionale degli ecclesiastici
Art. 16: numero diocesi = numero province ma inattuato
Art. 19: norma ricorrente nei concordati del tempo: la scelta dei vescovi e degli arcivescovi appartiene alla SS
Art. 20:
giuramento dei vescovi; art. 21: prima di procedere alla nomina d'un parroco, il vescovo doveva comunicare segretamente al prefetto il nome del candidato (non obiezioni di carattere politico, gravi ragioni)… si sarebbe composta una commissione di 2 laici e 2 ecclesiastici; artt. 19 e 21: aboliscono il regime del placet e dell'exequatur.
Art. 29: creava la categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si riconosceva la possibilità che una persona giuridica, eletta tale nell'ordinamento canonico, fosse riconosciuta persona giuridica anche nell'ordinamento civile.
Art. 34: matrimonio concordatario, fino al 29 il matrimonio canonico non aveva nessun effetto civile, lo stato riconobbe al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico effetti civili.
Art. 35: istituti privati parificati a quelli pubblici.
Art. 36: poneva l'insegnamento della religione cattolica a coronamento e a fondamento dell'istruzione elementare e media.
In Italia, tale insegnamento era dato da professori e maestri, se questi erano religiosi serviva solo il nulla osta, se erano laici serviva il certificato d'idoneità + art. 38: la nomina dei professori era subordinata al nulla osta della SS per verificare l'ineccepibilità dei suddetti dal punto di vista morale e religioso (84: serve solo il gradimento)
Art. 43: autonomia e apoliticità delle associazioni cattoliche, divieto per gli ecclesiastici di iscriversi a qualsiasi partito.
Chiesa cattolica e fascismo
La chiesa ha appoggiato il fascismo? Pio XI rifiutava sia l'ideologia socialista sia quella capitalista (dinamiche esclusivamente economiche per entrambe); poi enciclica in cui c'è la condanna del Quadragesimo anno comunismo per l'eliminazione della fede... Il vero problema è che esisteva una sostanziale affinità fra un sistema autoritario e il sistema gerarchizzato della chiesa. Chiesa: non antifascismo ma afascismo
(Renato Moro): neutra indifferenza tra antifascismo e clerico-fascismo, caratteristico soprattutto dell'Azione Cattolica. Molti avevano sofferto le violenze dei socialisti ed erano attratti dal fascismo, in quanto abbatteva le forze socialiste e si presentava agli inizi come assertore della riduzione dello stato alla sola funzione amministrativa e di polizia; inoltre una grande massa cattolica disorientata che non si sarebbe opposta al fascismo per mancanza di combattività e inquadramento entro cui organizzare una resistenza. Inconciliabilità fascismo-cristianesimo: il fascismo era esaltazione della violenza e della guerra, della patria, era esso stesso una chiesa MA comunanza di nemici... allocuzioni pontificie del 25 e 26, in concomitanza coi 2 attentati contro Mussolini, si deplorano questi atti. Jemolo: c'è una responsabilità degli uomini di chiesa di aver omesso di denunciare ai fedeli tutto ciò che c'era di anticristiano.
nel fascismo? Un regime che non ostacolava la pratica religiosa difficilmentepoteva essere combattuto dalla Chiesa.
11. La legge sui culti ammessi (legge 24 giugno 1929, n. 1159) e le leggi razziali
Lo Stato e i culti ammessi
Preoccupazioni in merito all'art. 2 conc. Per cui il governo italiano si impegnava a impedire tutto ciò checontrastasse col carattere sacro di Roma... Successo: Mussolini legato alla Chiesa ma non sottomesso;l'Unione delle comunità israelitiche coniò addirittura una medaglia d'oro per Mussolini; decreto che istituìquesta Unione: controllo statale sulla confessione, elenco di tutti gli ebrei...Ora Testimoni di Geova e Islam non hanno ancora firmato un'intesa ex art. 8 cost.
Le disposizioni della legge sui culti ammessi
Art. 1: ammette nel Regno i culti diversi dalla religione cattolica apostolica romana purché non professinood esercitino contrari all'ordine pubblico o al buon costume. I culti
Ammessi erano: gli israeliti, i principi ritivaldesi, i culti aventi enti morali a cui era stata riconosciuta la personalità giuridica dal governo italiano dopo il 1870 o dai governi preesistenti prima del 1870 (l'Opera della Chiesa Cristiana, le Comunità franco-svizzere-tedesche...), i culti aventi enti morali a cui la personalità giuridica era stata conferita da un governo estero e che erano stati poi ammessi ad esplicare la loro attività in Italia in base ad un riconoscimento implicito (battisti, metodisti, anglicani...), i culti esistenti solo come semplici associazioni sprovviste di personalità giuridica (l'Esercito della Salvezza...), i culti organizzati come associazioni o sodalizi, con scopi di carattere religioso-sociale, gli ortodossi.
Art. 2: i culti ammessi possono essere eretti in ente morale (Min. della giustizia+affari di Culto+per l'interno; oggi: DPR Min. interno+Consiglio di stato+Consiglio dei ministri).
3: le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello stato devono essere notificate al Min.dellagiustizia e degli Affari di Culto.
Art. 4: da legge Sineo 1848: la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche militari e civili.
Art. 5: la discussione in materia religiosa è pienamente libera (ma interpretata in senso limitativo...)
Problemi secondo Piacentini, nel 39: le riunione religiose - la tutela penale dei culti esistenti solo di fatto - la questione se appunto la libertà di discussione in materia religiosa postulasse necessariamente anche la libertà di propaganda della propria fede e di proselitismo, o se per il proselitismo e la propaganda esistesse un divieto implicito nell'ordinamento italiano.
Art. 6: la possibilità per i genitori di chiedere la dispensa dall'insegnamento religioso nelle scuola.
Artt. 7-12: la celebrazione del matrimonio.
Davanti ai ministri dei culti acattolici si riconoscono effetti civili al matrimonio celebrato da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata matri.