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SOCIETA'

Il manuale prende la nozione odierna e la associa alla disciplina immediatamente precedente fa un confronto

tra il nostro 2247 e il codice civile del 1865 e con il codice di commercio del1882. Procede con il raffronto

con la disciplina immediatamente precedente e poi torna indietro ulteriormente e ci spiega come è nato il

contratto di società.

La società ha una origine che si addentra nel periodo medievale, ma la società come la conosciamo è frutto

per lo più dell'opera di organizzazione della attività economica propria della grandi compagnie del

commercio olandesi e norvegesi. In realtà il concetto di società come la intendiamo oggi, con le stesse

caratteristiche, è stato precisato, regolamentato per la prima volta con il Code Napoléon nella societé

anonime.

La società è innanzitutto un contratto ( cioè un accordo diretto a costituire regolare od estinguere un accordo

generico patrimoniale, art 1321 cc ) in cui l'opera o il conferimento delle persone è rivolto ad uno scopo

unitario, a realizzare una finalità non di mero scambio ma comune. È inteso sia un accordo plurinominale, ci

sono almeno due parti, in cui l'opera o il conferimento delle persone è rivolto ad uno scopo unitario, comune,

a realizzare una finalità non di mero scambio ma comune.

È una nozione che non riunisce in se tutte le ipotesi di società; perchè nella nostra società esiste la nel

nostro ordinamento una società uninominale.

Rientra nel concetto di società?È ancora una società? Stando queste definizione no, ma se si agisce di

interpretazione e si riconosce che il contratto sociale prevede la possibilità di inserire con modifiche

statutarie nel tessuto sociale ulteriori patti perchè è uninominale ma aperta all'ingresso di nuovi soci.

È un contratto con il quale queste persone conferiscono beni o servizi. Cosa sono questi conferimenti? Il

conferimento è relativo o alla dazione di una cosa, si può conferire anche un servizio cioè il socio può

apportare nel patrimonio sociale non il bene entità materiale, ma può essere socio d'opera cioè se sono

proprietario del magazzino dove ha sede la società questa avrà vita propria perchè seguirà la società e non

potrò goderne liberamente.

La causa della società come la intendiamo oggi, diversamente dal cc del 1865, è volta a esercitare un'attività

economica che ha rilievo per i terzi, che un'incidenza.

Un esercizio diverso dall'imprenditore singolo è che mentre nell'esercizio dell'imprenditore il soggetto in

questione esercita l'attività professionalmente invece in questo caso l'esercizio può non essere personale,

cioè non è ripetuto volutamente.

Cosa significa esercizio professionale? Significa non occasionale, il singolo atto economico non ci da per

concretizzata la figura dell'imprenditore sinolo ma può essere alla base di un contratto di società.

La norma si conclude dicendo che questa attività economica deve essere diretta alla realizzazione e alla

divisione degli utili.

L'Art 2248 assoggetta non al libro V ma al libro III quello sui diritti reali. Mentre nel 2247 i contributi, i

conferimenti servono ad esercitare l'attività economica, nel 2248 in beni sono conferiti in comunione ma

questa comunione non ha rilievo all'esterno, la società ha un patrimonio autonomo, crea una soggettività

diversa: gli atti sono imputabili ad essa e non ai soci. La comunione di godimento è una contitolarità nel

godimento di beni che possono essere mobili o immobili, è finalizzata a ripartirsi i guadagni ma questi beni

non sono imputati conferiti per l'esercizio dell'attività; come tale non viene assoggettata al libro V ma al III.

Negozio indiretto: contratto volto a realizzare uno scopo diverso da quello dichiarato nel contratto stesso.

Dunque nullità del contratto.

Lo scopo di una società è di dividersi gli utili.

Il problema deriva dal fatto che ci sono anche società senza fine di lucro le quali svolgono attività economica

ma poichè hanno una finalità ideale, esercita l'attività ma non dividono gli utili tra i soci ma sono reinvestiti

nell'attività della società stessa. Ma quando le cose non vanno bene bisogna capire di che società si tratta

per assoggettarla alla procedura fallimentare.

Queste sono assoggettabili? Bisogna capire se società è solo quella che si divide gli utili tra i soci o anche se

li impiega a scopo mutualistico.

Nelle società di persone i soci sono generalmente illimitatamente e solidalmente responsabili per le

obbligazioni sociali.

Illimitatamente:Rispondono son tutto il patrimonio beni presenti e futuri. Vale per tutti i socie per la società

in nome collettivo, soci accomandatari, per tutti i soci per la società semplice.

Solidale: può essere richiesto l'adempimento del credito a uno solo dei socie e dopo questo può richiedere

nei confronti degli altri per ottenere la quota degli altri. In genere il socio illimitatamente responsabile è

considerato amministratore e quindi risponde, se fallisce la società fallisce il socio illimitatamente

responsabile.

Nelle società di capitali vedono un'esposizione dei singoli soci solo in relazione ai singoli conferimenti

mediamente la responsabilità dei soci è limitata ( al max perde cioè che è conferito in società), ad

amministrare non sono tutti i soci ma uno o un consiglio di amministratori, il vincolo sociale: qui non c'è

intuitus personae ma non preclude la vita futura della società.

Come siamo arrivati a tutto ciò?

Analizzeremo in relazione al cc del 1865 in particolare art 1697 e la disciplina delle società commerciali

prevista nel codice di commercio 1882.

Nel 42 è avvenuta la fusione dei due codici. Si ha avuta la commercializzazione del cc. perchè nell'unione ha

prevalso la disciplina commercialistica su quella civilistica.

Come era previsto il contratto di società nei due codici?

Codice Civile 1865

art 1697 “la società è un contratto con il quale 2 o più persone convengono di mettere in comunione qualche

cosa al fine di dividerne il guadagno che ne potrà derivare” .

È una tipologia di società che assomigliava molto alla societas di diritto romano, era un contratto che si

legava le parti ma non aveva effetti all'esterno, si mette in comunione qualcosa allo scopo di guadagnare.

Dove è traslata questa definizione? Nell'art 2248 comunione di godimento.

Art 1700: distingueva la società dei beni presenti da quella universale dei guadagni

Art 1728: nelle società escluse quelle di commercio i soci non sono obbligati in solido, né uno può obbligare

gli altri.

Non esiste differenza tra creditore sociale e creditore del singolo socio, sono la stessa cosa. Non c'è

autonomia patrimoniale, ogni socio è esposto con il proprio capitale patrimoniale.

Il recesso del singolo socio faceva sciogliere la società, c'era un'eccessiva importanza del singolo socio

rispetto alla società.

Codice di commercio 1882:

Art 75 e ss. Abbiamo una distinzione in 3 tipologie di società. In realtà l'art 75 non da una vera e propria

nozione di società, ma dice semplicemente che “le società sono quegli enti che hanno per oggetto uno o più

atti di commercio e si distinguono nelle specie seguenti”., solo le società commerciali erano tenute a

rispettare il così detto statuto dell'imprenditore commerciale perchè già all'epoca si evidenzia la necessità di

essere iscritti in appositi registri ecc.

1. Società in nome collettivo: nella quale le obbligazioni sociali sono garantite dalla responsabilità

illimitata e solidaria di tutti i soci.

2. Società in accomandita: deriva dalla commenda medievale. Nella quale le obbligazioni sociali sono

garantite non da tutti i soci ma dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci

accomandatari e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una somma

determinata che può anche essere rappresentata da azioni.

Già abbiamo in luce le caratteristiche della ns società in accomandita. Già qui si dice che ha un

capitale che può essere rappresentato da azioni; ma ciò che più rileva è la distinzioni tra i soci

illimitatamente responsabili ( i soci che pongono in essere l'attività economica, i soci accomandatari)

e i soci che contribuiscono con un conferimento e solo responsabili nei limiti del conferimento ( soci

accomandanti ).

3. Società anonima: nella quale le obbligazioni sociali sono garantite soltanto limitatamente ad un

determinato capitale e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota o per la sua azione.

Qui si parla della nostra società per azioni.

La norma dell'art 76 “le società anzi dette costituiscono rispetto ai terzi enti collettivi distinti dalle persone dei

singoli soci”

06/11

Analizziamo le singole tipologie di società che sono tutt'ora presenti ma che hanno radice antica, nel

medioevo e che derivano da specifiche esigenze del periodo.

L'origine di questa società traggono origini da esigenza tipiche del medioevo, la societas romana era in

realtà un'unione di godimento.

Il primo riscontro delle società si ha nel medioevo come esercizio in comune dell'attività economica. I

soggetti che trovano un riscontro sono i mercanti, che gestisce i traffici marittimi internazionali e che

organizza le varie attività economiche anche a livello stanziale, di territorio del comuni. È anche il dominus di

una situazione familiare allargata, governa la società intima cioè quella famiglia di cui è a capo; quindi non è

figura singola. I mercanti erano i capostipiti di una famiglia ( es I Medici ), non erano soggetti singoli ma

erano a capo di famiglie. La prima cosa da analizzare è che il mercante utilizza il lavoro di tutti i familiari, li

dirige. Aveva bisogno di una rete di cui fidarsi e chi meglio della famiglia.

Il mercante dispone di una rete familiare che dirotta in ogni ambito territoriale.

È sempre all'interno della famiglia che trova le leve lavorative.

Ha bisogno della famiglia per muoversi nei vari gradi di produzione e distribuzione. Per fare questo ha

bisogno di una grossa disponibilità finanziaria, di una patrimonio importante una base economica che sia

anche i prerequisiti per

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A.A. 2014-2015
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anuk90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Severoni Cecilia.