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Capitolo 1

Articolo 2082 del c.c.

L'Art. 2082 del codice civile ci dice cosa fa l'imprenditore attraverso la sua attività. È imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Il codice civile ha inserito solo una nozione del soggetto, cioè dell'imprenditore.

  • Attività professionale: concetto di professionalità, si intende comunemente un'attività non occasionale. Es. colui che realizza un unico appartamento non è imprenditore (ambito vendita).
  • Attività economica: criterio dell'economicità, che deve ripianare le spese.
  • Organizzazione: attività organizzata, ovvero l'organizzazione dei fattori della produzione; quindi, l'imprenditore si occupa di gestire questi fattori.

I fattori della produzione sono il capitale, che serve all'acquisto, e il lavoro. Due componenti rilevanti sono la produzione, come manifattura e realizzazione del prodotto, e lo scambio dei servizi o dei beni. L'imprenditore, in primo luogo, è un industriale che per prima cosa produce e poi scambia.

Un tempo il commerciante era un soggetto che svolgeva diversamente la sua attività. In antichità non esisteva la figura dell'imprenditore, che infatti è una nozione moderna, ma del mercante e poi del commerciante.

Confronto di nozione di imprenditore moderno e commerciante

Il termine di paragone è dato dalla codificazione neo napoleonica. Nel 1808 fu promulgato il Codice Napoleonico che ha una parte relativa a fatti e atti del commercio. Il Codice Napoleonico voleva dare un nuovo assetto alla società: rivoluzione per eliminare le vecchie classi sociali come la corporazione dei mercanti.

L'ordinanza del 1673 prevedeva norme rigide per l'accesso all'attività di commerciante, prevedeva un apprendistato che l'apprendista commerciante doveva fare presso un maestro della corporazione a cui voleva appartenere. Tre fasi:

  • Apprendistato che i figli dei mercanti invece potevano saltare;
  • L'apprendista deve lavorare per un ulteriore periodo presso il maestro della corporazione e anche il figlio del mercante doveva dimostrare di lavorare almeno un po';
  • L'apprendista doveva presentare il suo curriculum quando faceva 20 anni per presentare la richiesta di essere commerciante.

Era una struttura chiusa in cui non si entrava senza volontà della corporazione.

L'articolo 1 del Codice Napoleonico definisce il commerciante come colui che esercita atti di commercio e ne fa la sua professione abituale. Il commerciante è colui che compie atti di commercio che però non vengono definiti nel Codice Napoleonico. Gli articoli 631 e seguenti indicano l'oggetto della giurisdizione dei tribunali del commercio, affermando che giudicano sugli atti di commercio e chiariscono cosa si intende per atti di commercio.

L'articolo 632 contiene un elenco degli atti di commercio, tra cui l'attività di comprare per poi rivendere. Quindi, nel Codice Napoleonico, il commerciante è colui che compra per rivendere, scambia domanda e offerta, e non produce il bene.

L'articolo 633 equipara agli atti di commercio una serie di attività poste in essere dal commerciante marittimo, considerando oltre al trasporto e agli scambi anche la produzione delle navi. L'attività cantieristica era così importante perché da quella dipendeva il commercio.

In Italia, il Codice del Commercio del 1865 ha ripreso con gli stessi termini le definizioni del Codice Napoleonico. L'articolo 1 definisce il commerciante come colui che esercita atti di commercio per professione abituale. L'unica differenza con il Codice Napoleonico è che gli atti di commercio vengono subito specificati nell'articolo 2.

Il Codice di Commercio italiano del 1865 avrà vita breve perché viene sostituito con un altro nel 1882. C'era necessità di sostituire il codice perché, in quel tempo, erano state annesse allo stato italiano le regioni venete in cui era in vigore il Codice Commerciale Germanico, una codificazione all'avanguardia.

Nel codice del 1882 vengono aggiunti anche i titoli di credito e c'è una diversa configurazione del contratto di trasporto perché il flusso germanico aveva presentato delle problematiche. In quanto a quell'epoca si stava affermando lo sviluppo del trasporto ferroviario e gli imprenditori del trasporto ferroviario avevano chiesto di eliminare il limite della responsabilità del vettore.

Il codice del 1882 mette come prima cosa la specificazione degli atti di commercio e poi chi è il commerciante. Gli articoli 3 e seguenti presentano un'elencazione molto dettagliata con 24 voci di cosa si intende nello specifico per atti di commercio: atti oggettivamente commerciali più atti soggettivi di commercio, cioè tutti gli atti compiuti dal commerciante.

Si passa da uno ius mercatorum a uno ius mercature, quindi si passa da un diritto dei commercianti a un diritto del commercio. Il codice di commercio era affiancato da un codice civile che disciplinava gli aspetti civilistici distinguendoli rispetto alle analoghe attività poste in essere dal commerciante.

In ambito commerciale c'era la necessità di favorire lo scambio e quindi il dinamismo mentre la prospettiva civilistica era quella di conservare. Alla fine si è deciso di unire i due codici, cioè quello commerciale con quello civile. La disciplina attuale dipende dalla dottrina commerciale per dare importanza e favorire lo scambio dinamico. C'è stata una commercializzazione del codice civile.

Nel corso degli anni ci sono stati molti avvenimenti che hanno determinato la trasformazione del concetto. Tutto questo è avvenuto nel mezzo della rivoluzione industriale. Si è passati da una società in cui vi erano corporazioni e piccole realtà locali a una società con grossi stabilimenti dove si riuniscono gli operai e dove vengono riuniti i capitali.

Ha perso rilievo il commerciante come lo conoscevamo, cioè che come prima cosa c'è lo scambio, e si è arrivati all'imprenditore che esercita attività e produzione dei beni e servizi. Oggi abbiamo un solo codice civile con la nozione di imprenditore.

Nel nostro codice civile l'imprenditore commerciale è lo stesso presente non nell'articolo 2082 ma all'articolo 2195, che parla di requisiti dell'iscrizione dell'imprenditore nel registro delle imprese; detta quali imprenditori hanno l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese.

  • Attività industriali nella produzione dei beni.
  • Attività intermedia della circolazione di beni e servizi.
  • Attività di trasporto per terra, per aria o per mare.
  • Attività bancaria e assicurativa.
  • Attività ausiliarie a queste.

Queste attività devono essere iscritte al registro delle imprese. Gli imprenditori che esercitano queste attività sono imprenditori commerciali. È differente dall'imprenditore agricolo.

(tutto questo è il capitolo 1 del manuale)

09/10/2013

La storia del diritto commerciale ha una sua origine nel medioevo. Dopo la caduta dell'impero romano e dopo un periodo di oscurantismo del commercio e della società, fu proprio il medioevo a dare una nuova prospettiva, soprattutto a livello economico, e quindi per i commercianti. C'era stato un periodo di invasioni barbariche e distruzioni, cioè il periodo dell'impero romano. Dopo di questo ci fu un periodo di oscurantismo in cui il commercio non esiste ed è presente solo un'economia di sopravvivenza, economia di autoproduzione in quanto la gente andava in campagna per lavorare i campi e procurarsi il cibo da sé, economia curtense.

Tutto questo avviene dal 400 al 1000, periodo in cui lo scambio era raro e la navigazione per mare risultava problematica a causa degli invasori del mare. Il mare non era sicuro come strade per via terra. Questa situazione durò fino all'anno 1000 in cui le persone ricercano la vita cittadina e si crea una visione di richiesta di nuovi prodotti. Durante questo periodo di fioritura nascono le varie arti come lavori, l'importanza del lavoro terziarizzato e non solo di autoproduzione.

Il mercante è un soggetto che rinasce (andrà avanti fino al 600).

Chi è il mercante?

Colui che faceva da collettore tra la domanda di beni e di prodotti e l'offerta di prodotti; una sorta di intermediario. Il commercio infatti è una intermediazione di domanda e offerta del prodotto. Il mercante è colui che dialogava con i produttori per unire insieme domanda e offerta di prodotti.

Il mercante era l'unico soggetto ad assumersi il rischio del commercio, quindi assumeva su di sé tutti gli oneri. Doveva comprendere al meglio cosa richiedeva la società (adesso si chiamerebbe indagine di mercato). Doveva comprendere cosa far produrre, poi si procurava le materie prime con rischio del trasporto in mare non sicuro e questo incide sul costo del materiale. All'epoca il costo di tutto ciò era del mercante in quanto acquistava le merci.

Una volta avuta la materia prima la dava agli artigiani per la produzione e dettava cosa produrre, la quantità e i tempi, con la componente di rischio di produrre troppo e poi magari non vendere tutto. È importante e fondamentale il suo ruolo per la società. Il rischio gravava su di lui.

All'inizio il mercante era un soggetto isolato, poi si riunisce per cercare di pesare a livello politico-economico dell'epoca, si creano corporazioni delle arti. Queste sono una forma di associazioni in cui il peso nella società era molto rilevante. Sono delle forme consociative di arti con rilevanza sociale e giuridica (una sorta di camera di commercio dell'epoca). Quindi il mercante è una figura di collettore della società che assume il rischio e si riunisce in corporazioni. Una delle corporazioni più famosa è la corporazione dell'arte della lana di Firenze del 12º-13º secolo; è stata la corporazione più influente della vita della città.

1317 Statuto: atto costitutivo e regole della convivenza all'interno della corporazione; individua gli organi aventi poteri decisionali all'interno della corporazione della lana. C'è un consolato formato da 8 consoli i quali sono uomini buoni che si occupano di commercio della lana; hanno una carica direttiva con poteri di decisione e giurisdizione. La carica si rinnova ogni 6 mesi quindi avviene un grosso ricambio in cui si distinguono i soggetti più importanti.

I consoli devono delegare la produzione; con contratti di appalto di servizi davano in gestione la produzione dei panni di lana. Solo i lanaioli potevano diventare consoli. Chi produceva non poteva diventare console, perché era un lavoratore autonomo che produceva con contratto con i mercanti, cioè i lanaioli. I lavoratori non potevano vendere all'esterno in quanto doveva esserci una tracciabilità senza vendita sottobanco. Il referente era il mercante.

Situazione di schiacciamento di queste categorie: 1378 Tumulto dei Ciompi, movimento rivoluzionario di reazione alla vessazione che erano costretti a subire dai mercanti. Si creano 3 nuove arti e diventano autonomi sia nelle istanze della propria categoria sia dei poteri di giustizia dandosi una nuova corporazione.

Il mercante alla fine è il corrispettivo di oggi che è definito manager d'impresa. Colui che si prendeva il rischio della realizzazione di qualcosa di varia natura, quindi indipendentemente dal prodotto che vuole realizzare.

Le fonti

  • Storia economica dell'Europa preindustriale di Carlo Cipolla: Si parla dell'economia curtense, autosufficiente. Società in cui ci si chiude e si ha paura. Chi lavorava era considerato servo. Situazione degradata dopo la caduta dell'impero romano in cui invece il commercio funzionava. Nasce un periodo di oscurantismo molto elevato. Poi c'è una ripresa basata sulle città antiche che tornano in auge e si creano nuove città, le persone si riaprono alla vita e dalla campagna tornano in città. Il mercante nasce in una società in cui rifornisce il commercio. Sistema economico basato sulla città e il mercato libero. Economia di mercato. Si creano le università, la prima è quella di Bologna. Periodo di unione in cui si crea un tessuto economico e giuridico sociale. Nascono i titoli di credito perché la moneta non è sempre trasferibile fisicamente. A livello politico si stipulano nuovi trattati commerciali. Alla fine del tredicesimo secolo il ceto mercantile diventa il perno del sistema. Questo secolo in Italia fu molto importante per l'esportazione e la produzione.
  • Articolo di Antonio Padoaschiotta: Scritto parlando dello statuto delle arti. Il diritto commerciale nasce nel periodo delle corporazioni. Il vuoto di regole lasciato dal periodo medievale viene colmato dai rapporti di diverse categorie sociali che connotavano la società dell'epoca. Le corporazioni e le arti avevano una propria legittimazione all'interno della società come forma consociativa. Le arti sono forme consociative che trovano in se stesse un fondamento. Teoria delle universitates. Anche l'attività dei consoli veniva legittimata dall'adesione volontaria di tutti i consociati. La giurisdizione delle corporazioni era un ente che giudicava l'operato dei componenti, aveva potere di giudicare, potere direttivo delle corporazioni e potere costituzionale in quanto avevano un proprio profilo istituzionale all'interno della città. In città c'era sia lo statuto del comune che lo statuto delle corporazioni delle varie arti. Il problema era di capire se le norme poste dalle corporazioni erano in conflitto con quelle del comune; presenza di statuto nello statuto quindi conflitto tra norme. Lo statuto delle corporazioni non poteva molto discostare dallo statuto dei comuni. Il fondamento del potere giudicante non lo troviamo nell'imperium, cioè atto di imperio che aveva solo il comune, ma in un potere inferiore e limitato dato dalla iurisditio simplex cioè giurisdizione inferiore della singola corporazione. Potevano essere combinate le sanzioni penali nelle corporazioni, infatti alcune avevano un carcere. La giurisdizione delle corporazioni era un ente all'interno del comune, quindi i consociati potevano essere giudicati sia dalla corporazione che dal comune. Il mercante o che faceva parte delle corporazioni poteva essere giudicato sia dal comune che dalla corporazione. In un primo momento solo i soggetti iscritti erano obbligati a stare sotto la giurisdizione della corporazione. In un secondo momento anche i soggetti che non appartenevano alla corporazione ma che avevano compiuto atti di commercio potevano farne parte. La giurisdizione dei singoli statuti è iurisditio simplex.

16/10/2013 Terzo Capitolo

La figura del mercante medievale può essere messa a confronto con una figura dell'epoca romana. In epoca romana il fenomeno era sicuramente conosciuto, i romani avevano conquistato territori, costruito strade e sono tutte premesse per condurre un'attività di commercio. La nozione di commercio nell'epoca romana è diversa da quella dell'epoca del medioevo.

Prima dell'epoca romana e del suo dominio, il commercio inteso come compravendita ma anche come rapporto con gli altri popoli era dato dagli etruschi. Gli etruschi erano riusciti ad imporsi nel Mediterraneo combattendo battaglie per la conquista degli itinerari commerciali. Si erano impadroniti delle rotte commerciali, specialmente nella parte alta del Mediterraneo, e commerciavano soprattutto ferro che loro lavoravano in modi innovativi.

Con la conquista da parte dei romani degli etruschi c'è un periodo interlocutorio in cui i romani cercano di conquistare di più i terreni. Nel terzo secolo a.C. i romani pongono attenzione alle rotte commerciali marittime. Da questo possiamo capire che il concetto di commercio in epoca romana era strettamente correlato con il concetto di conquista, non c'erano territori liberi su cui compravendere.

La categoria commerciale che si sviluppò nel periodo romano fu il ceto equestre (equites). L'eques era il soggetto che si arricchiva una volta conquistato il territorio con il frutto delle conquiste territoriali. Questo concetto di commercio ha un taglio diverso rispetto a quello del mercante medioevale perché aveva come concezione quello di conquistare prima il territorio.

Gli equites erano anche la categoria, che nell'epoca romana, essendo ricca di suo, poteva acquisire anche la funzione di pubblicano. I pubblicani erano quella categoria propria della società romana che era proposta all'esazione delle tasse, erano gli esattori delle tasse. Quindi gli equites, in quanto arricchiti, erano anche esattori delle tasse perché non avevano bisogno di rubare agli altri.

Nei commerci internazionali prendeva il nome di negoziator. Portava a Roma merci e materie prime e anche schiavi. I negoziatores sono quelli che, arrivati sul terreno di conquista, reperivano le materie prime come legno e pietre preziose ma anche schiavi.

Nel manuale, excursus dell'evoluzione di questa figura. Questa figura ha avuto una sua evoluzione che si è arricchita nel corso del tempo ma non era vista bene dal...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anuk90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Severoni Cecilia.
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