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Il diritto romano ha avuto una sua storia, una propria evoluzione nei secoli della sua vigenza all'interno delle

vicende storiche del diritto romano. In Occidente l'Impero Romano cadde per un sovrano barbaro che depose il

sovrano romano, così l'Impero si trasferì in Oriente, con capitale Costantinopoli; questo impero avrebbe avuto una

vita lunghissima, sino al 1400 (mille anni di storia in più rispetto all'Impero d’Occidente).

Quando in Occidente l'Impero sembra scomparso, l'Oriente vide l'ascesa dell'imperatore Giustiniano, il quale

decise di porre ordine nel diritto vigente del suo impero, riallacciandosi a dei tentativi compiuti dai suoi

predecessori per sistemare una delle fonti, forse quella principale, del diritto vigente, cioè le leggi degli imperatori

(in età imperiale acquisirono un peso preponderante le leggi dell'Imperatore, affermando la superiorità della fonte

delle legislazioni imperiali su quella rappresentata dalle consuetudini, responsi dei giuristi ecc.).

Già un imperatore prima di Giustiniano, Teodosio, aveva redatto un codice, il codice teodosiano, per perseguire il

medesimo fine. Giustiniano avvertì la necessità di una riorganizzazione in campo amministrativo ed anche

legislativo: quali norme giuridiche sono ancora vigenti? Affida allora a dei funzionari, come Triboniano, l'incarico

di compilare un testo in cui fosse raccolto il meglio della sapienza giuridica romana che si è manifestata nei vari

autori dell'epoca classica e post classica.

IL CORPUS IURIS CIVILIS.

Voluto dall'imperatore bizantino Giustiniano I (imperatore dal 527 al 565) per riordinare il sistema giuridico

dell'impero bizantino. In Occidente la sua applicazione fu limitata ai territori dell'Italia meridionale, sotto il

dominio bizantino, e fu riscoperta e rielaborata dalla scuola bolognese nel XII secolo, in contrasto con le leggi di

origine barbarica in uso, ed è la base del diritto di molti Stati moderni.

L'opera fu iniziata poco dopo l'ascesa dell'imperatore Giustiniano e proseguì fino alla sua morte. Le attività di

ricerca e selezione del materiale e la compilazione furono condotte da una commissione, comprendente giuristi,

divisa in tre sottocommissioni con l'incarico di spogliare le antiche opere dei giuristi appartenenti ai tre generi

letterari tradizionali della giurisprudenza, in particolare Triboniano.

È composto da:

1. Institutiones - opera didattica in 4 libri destinata a coloro che studiavano il diritto sul modello delle Istituzioni

di Gaio.

2. Digesto (o Pandectae) - antologia in 50 libri di frammenti estrapolati (non senza modifiche) dalle opere

giuridiche dei più eminenti giuristi della storia di Roma. Digesto deriva dal verbo “digere”, dal greco

“pandekomai”, che significa raccogliere (quindi una raccolta). Si tratta di una raccolta di frammenti di opere

di giuristi del periodo del diritto romano classico. I principali giuristi le cui opere frammentate vengono

collezionate all’interno del Digesto sono: Paolo, Ulpiano, Papiniano, Modestino, Gaio. Alcune opere sono

state estrapolate da Triboniano e poi raccolte nel Digesto.

3. Codex - raccolta di costituzioni imperiali da Adriano allo stesso Giustiniano; una raccolta di leges (norme che

provengono dall’imperatore), composto da 12 libri

4. Novellae Constitutiones - costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex, fino alla sua

morte.

I primi tre testi sono scritti in latino mentre l'ultimo, le Novellae Constitutiones, è scritto parte in latino e parte in

greco.

Dall’anno 1000, questa compilazione sarà studiata fino al XIX sec (fine antico regime), ovvero la stagione dei

codici. Fino a quel tempo, parliamo del periodo di diritto comune. Con la riscoperta dei testi, essi vengono

reinterpretati più volte, quindi il diritto romano contenuto in essi sarà ancora vigente fino alla fine del ‘700. A quel

punto, si verifica una trasformazione anche in ambito di diritto, per cui si passa ad un sistema giuridico a base

codicistica; i grandi modelli sono il codice napoleonico (1804) e la codificazione austriaca (1811).I despoti

illuminati austriaci nominavano una commissione che si occupasse di scrivere un codice in grado di mediare tra i

diversi diritti presenti nell’Impero. Tuttavia, per arrivare ai due codici fondamentali (francese e austriaco) ci sono

voluti diversi secoli.

Triboniano ha unito i frammenti che ha ritenuto più significativi tratti dalle opere di giuristi romani vissuti in varie

epoche e li ha riposti nel Digesto, raggruppandoli per materie. Il digesto si presenta pertanto come una raccolta,

una collezione di frammenti di opere di giuristi vissuti in epoche diverse accostate tra loro per argomenti secondo

un ordine determinato.

Questa opera ha caratteristiche particolari:

- da un lato rappresenta un compensato della tradizione romana sino a quel momento;

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- dall’altro, appiattisce l'evoluzione storica del diritto romano.

Tale operazione ha una fortissima valenza pratica: il Digesto, che risale al 533 d.C., entra in vigore come legge

vigente nella parte orientale dell'Impero, ed ha la funzione primaria di salvataggio del sapere elaborato dai giuristi

vissuti nelle epoche precedenti.

Giustiniano promosse inoltre una raccolta delle leggi generali emanate dagli imperatori a lui antecedenti: il Codice

Giustinianeo, codex composto da dodici libri e che contiene le leggi ordinate fino a Giustiniano (nel Digesto si

rilevano invece i resti della giurisprudenza dotta dei giuristi romani). Anche il codex entra in vigore come legge

nella parte orientale dell'Impero.

Altre due raccolte si devono a Giustiniano:

1) le Novellae, costituzioni imperiali promulgate successivamente al Codex e che sono per la maggior parte in

greco (la lingua parlata in Oriente);

2) le Istitutiones; Giustiniano, infatti, nel sesto secolo, per la sua opera di rinnovamento aveva promosso

l’insegnamento del diritto romano, si adoperò così per la riforma di due scuole per giuristi dell'impero

romano, una con sede a Costantinopoli e l'altra con sede a Beirut, nell'attuale Libano. Bisognava infatti dare

uno strumento adeguato per avvicinare gli studenti a questa materia. Egli chiese ai suoi collaboratori di

recuperare un manuale delle istituzioni composto dal giurista Gaio, vissuto nel terzo secolo. Fu lui a scrivere

per primo, per gli studenti del diritto romano, un manuale, dedicato alle res, alle actiones (azioni processuali),

e alle regole che riguardano le persone, i rapporti tra persone e cose e i modi per far valere in giudizio i diritti

verso le persone e sulle cose. Tale struttura è definita tripartizione Gaiana, ed è alla base del modo di pensare

il diritto sul continente europeo).

Giustiniano, compilando il Digesto ed il Codex non seguì tale tripartizione perché a lui non importava di fare

opera didattica e recupera la tripartizione delle istituzioni di Gaio soltanto nel manuale ufficiale di Istituzioni, che

fa aggiornare e promulgare agli inizi del sesto secolo e che diviene manuale di studio. La compilazione

giustinianea (Digesto, Codex, Istitutiones e Novellae), o corpus iuris civilis, rappresenta il deposito di tutta la

scienza del diritto romano fino a Giustiniano, che sarebbe stata superata da leggi successive promulgate dagli

imperatori seguiti a Giustiniano, tale diritto sarà chiamato diritto bizantino, redatto in greco. La compilazione

Giustinianea ha origine in Oriente, mentre in Occidente non entra in vigore.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, il diritto romano contenuto nel Corpus Iuris rimane in vigore

nell’Impero Romano d’Oriente, mentre in Occidente nascono i regni romano-barbarici dove l’antico diritto

romano viene utilizzato solo per la popolazione romana, quando vigeva il principio della personalità del diritto per

cui a ciascuna stirpe si applica il proprio diritto. Il principio della personalità del diritto, man mano che all’interno

dello stesso territorio i rapporti giuridici tra popolazione conquistata e popolazione lombarda si fanno più

frequenti, viene meno; si impone la necessità di un unico diritto per uno stesso territorio, a prescindere della stirpe

di appartenenza. Già Liutprando comincia a far penetrare il principio della territorialità del diritto che supera

quello della personalità. Durante i secoli dell’Alto medioevo, il diritto romano antico nei regni romano-barbarici

perde l’importanza che aveva avuto prima della caduta dell’Impero d’Occidente; anche quando Giustiniano fa

elaborare il Corpus Iuris, questo non giunge immediatamente, non si impone nell’ambito dei regni romano-

barbarici che adottavano un altro diritto.

Con l’inizio del 1800, in tutta Europa, tranne che in Inghilterra, paese che vive secondo la tradizione giuridica del

common law, ha avvio la stagione della codificazione.

Con la fine dell’Ancien Regime e la Rivoluzione Francese ha inizio una nuova epoca, anche dal punto di vista

politico, poiché si verifica una radicale trasformazione nell’ambito del diritto: viene abbandonato l’antico diritto

romano, ormai considerato superato, e si passa ad un sistema giuridico codificato, ossia fondato sui codici. In

maniera sistematica ogni codice presenta le principali norme che riguardano quella materia.

I due grandi modelli di codificazione ottocentesca sono:

—> Code Napoleon (1804)

—> Codificazione austriaca: nell’Impero austroungarico i sovrani illuminati nominano delle commissioni per

elaborare dei codici che possano riformare il diritto austroungarico. Si consideri in particolare il codice civile

austriaco (1811).

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Il diritto romano permane con una funzione sussidiaria, infatti quando le consuetudini locali e le altre norme

risultavano lacunose e non erano in grado di disciplinare in maniera chiara una determinata materia, in particolare

per quanto il diritto privato, i giudici ricorrevano al diritto romano.

Per giungere all’avvento dei codici sono stati necessari secoli di lenta e progressiva trasformazione durante i quali

il diritto romano contenuto nel Corpus Iuris è stato applicato e interpretato della scienza giuridica sviluppatasi a

partire dall’Anno Mille.

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La legislazione dei regni romano-barbarici.

Attorno al IV e V secolo i confini dell’impero sono invasi da popolazioni barbariche. Con la caduta in occidente,

dell’impero romano il diritto cambia: durante l’Alto medioevo fu il laboratorio del diritto per i secoli successivi.

Il diritto e le istituzioni nascono dallo scontro tra la civiltà romana e la cultura barbara. I barbari non avevano una

concezione che non era minimamente paragonabile a quella dei Romani, seguivano regole tramandate in via orale;

il diritto presso i popoli barbari è a base consuetudinaria. Il barbaro non ha la stessa concezione del diritto che il

cittadino romano: esso è per lui un comportamento costante e ripetuto nel tempo.

Oltre a queste invasioni, ci fu la caduta di tutti quei principi giuridici e istituzionali che avevano caratterizzato la

vita quotidiana; i barbari erano una minoranza armata che riuscirono a dominare le popolazioni locali. Ci fu un

ritorno ad elementi ormai dimenticati: la consuetudine diventa fonte del diritto primaria. Nell’alto medioevo c’è

dunque questo elemento consuetudinario che sconvolge il modo di vivere: nessuno sa più leggere i testi romani.

Si insediano alcune tribù barbare nel continente europeo. Iniziano ad insediarci attorno al 5 secolo i primi sono

i Visigoti. Cercano di dare un’organizzazione ai territori nei quali si insediano con gruppi familiari armati

appartenenti a clan della medesima stirpe. Sono popolazioni che sono state nomadi; una volta arrivati nomadi,

diventami semi-nomadi (iniziano ad avere forme di agricoltura di sussistenza e una cultura del baratto). Nel

momento in cui si stanziano sperimentano nuovo modi di governare prendendo esempio da chi c’era prima, ma le

loro culture sono così lontane che il loro esempio è seguito fino ad un certo punto.

Queste popolazioni hanno una lingua solo orale (come i Tuareg); una volta stanziati, decidono di mettere per

iscritto le leggi, e scelgono il latino. Come fare? Nell’Alto medioevo si sono conservati degli uomini di cultura

che coltivano una conoscenza della lingua latina (sop. Ecclesiastici); infatti i più grandi pensatori medievali sono

spesso ecclesiastici. Le materie studiate sono soprattutto riguardanti la teologia, l’interpretazione dei testi sacri e

la cultura greca e latina (testi di Cicerone, Platone, un po’ Aristotele…). Esiste una figura ben presente nel mondo

Alto Medievale: il notaio, inteso come scrivano, colui che sa scrivere (delle cose che gli altri non sanno scrivere,

ad esempio un contratto). Questi notai si formavano probabilmente sempre nell’alveo delle scuole ecclesiastiche.

Ergo, esistevano persone capaci di scrivere di diritto. Proprio loro aiutano i barbari a mettere per iscritto le loro

consuetudini. I primi che aiutano sono i Visigoti.

N.B. Contemporaneamente il Oriente Giustiniano continua a portare aventi l’arte del diritto romano.

VISIGOTI.

I Visigoti sono la prima popolazione ad insediarsi in modo stabile in Occidente; insediarsi in modo stabile

significa che prendono esempio dalle istituzioni romane, che loro stessi hanno contribuito ad abbattere, per

stabilire l’organizzazione dei territori nei quali si insediano.

Vi sono dei piccoli gruppi organizzati in famiglie (clan—> gruppo familiare armato) che si riconoscono

appartenenti ad una medesima stirpe e che dilagano nell’Europa dell’epoca e decidono di stanziarsi.

Sono popolazioni che erano state nomadi, quando arrivano in Europa erano già semi-nomadi dunque avevano già

sperimentato delle prime forme di residenza, dunque avevano un’agricoltura di sussistenza, non erano nomadi ma

avevano una cultura del baratto che proprio quando arrivano in Europa si evolve passando dallo scambio, ossia dal

baratto ad un’economia monetaria.

Sono popolazioni che, nel momento in cui giungono in Europa e si stanziano, attraversano una fase importate

della loro vicenda. Quello che rileva è che nel momento in cui si stanziano sperimentano diversi e nuovi modi di

governarsi e di governare; prendono esempio da chi c’era prima ma la loro tradizione e la loro cultura sono

talmente lontane che tale esempio è seguito ma in maniera limitata.

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Tale incontro/scontro tra la civiltà romana preesistente e le civiltà barbariche è all’origine di qualcosa di nuovo,

fondamento delle vicende successive.

Ci sono dunque delle popolazioni che si stanziano, entrano in contatto con le popolazioni locali e sotto il profilo

giuridico-istituzionale danno origine a qualcosa di nuovo per loro e per chi risiedeva in quei territori, qualcosa di

nuovo destinato ad avere un peso notevole sugli sviluppi successivi.

I Visigoti si stanziano nella Francia meridionale e poi andranno oltre i Pirenei, in Spagna.

Toledo era l’antica capitale del potentissimo Regno dei Visigoti che è stato anche un importate centro sotto il

profilo culturale; regno in cui i sovrani visigoti hanno stretto un’alleanza fortissima con la Chiesa spagnola.

(Isidoro era un vescovo ai tempi del Regno Visigoto di Toledo, questo fa comprendere la risonanza culturale di

tale Regno.)

Regno fondato tra il V e il VI secolo e che è stato travolto, nella Penisola Iberica, dagli Arabi. Da quel momento

ha inizio la Guerra Santa e la conquista della Penisola Iberica da parte degli Arabi che successivamente si

espandono fino alla Sicilia; rilevante è il lascito culturale della dominazione araba.

Il Regno dei Visigoti è terminato con l’avvento di altre popolazioni, ossia gli Arabi che arrivano dallo stretto di

Gibilterra e dilagano nella Penisola Iberica. Il momento in cui viene posto limite alla espansione araba è la

battaglia di Poitiers (732).

I sovrani dei Visigoti tentano di imparare con rapidità a governare un territorio, qualcosa per loro, semi-nomadi, di

completamente nuovo e difficile. Inizialmente queste popolazioni non si preoccupano del diritto da applicarsi nel

loro territorio: si preoccupano di governare il territorio ma non di dare una disciplina per i rapporti tra privati,

familiari e contrattuali. Questo perché la visione che contraddistingue tutti i tutti i popoli barbari è che ciascuno

vive e deve vivere, ovunque si trovi, secondo il proprio diritto e le proprie consuetudini. Ciascuna popolazione

barbara ha le proprie consuetudini di stirpe, usi e costumi di carattere giuridico che vengono osservati da chi

appartiene a quella stirpe e vengono tramandati oralmente di generazione in generazione. Il barbaro però si sposta,

le consuetudini si spostano con lui, non sono radicate ad un luogo ma pertinenti alla persona. Proprio perché le

popolazioni barbare seguono una determinata regola, ossia la regola di una determinata stirpe, si identificano in

quella stirpe ovunque si trovino.

Si hanno delle consuetudini personali che si spostano con le persone che le usano. Si tratta di un elemento di

grande mobilità e novità che si inserisce in un contesto, quello del tardo Impero Romano, in cui regnavano le

norme imperiali su base territoriale.

Ad oggi si hanno delle leggi applicate su base territoriale: la legge italiana vincola tutti coloro che si trovano nei

confini della Repubblica. Nel mondo dei barbari tali idee di confini, di residenzialità e di territorialità

costituiscono un elemento di assoluta novità e non appartengo alla cultura tradizionale.

Si inserisce un elemento che caratterizzerà le vicende del diritto: personalità del diritto, contrapposto alla

territorialità; un diritto personale si applica ad una determinata stirpe, mentre un diritto territoriale si applica in un

determinato territorio. I barbari applicano il diritto personale (i Romani quindi continuavano a seguire un diritto

romano volgarizzato, che i Barbari consideravano una semplice consuetudine).

A livello tecnico-giuridico si inserisce un elemento di novità

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bocconi08 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della codificazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Monti Annamaria.
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