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PROCESSO ACCUSATORIO (ACCUSATIO)

Il processo accusatorio ha avvio su iniziativa del privato; il giudice è super partes e il processo si avvia con l'iniziativa del privato che cerca giustizia. Il processo accusatorio è basato sui principi della oralità (non è scritto ma si svolge oralmente in aula) e della pubblicità delle diverse fasi del processo (gli atti sono pubblici e non segreti); da tale punto di vista, il processo accusatorio garantisce maggiormente i diritti dell'imputato.

PROCESSO INQUISITORIO (INQUISITIO)

Questo non offre grandi garanzie per l'imputato. Si basa sulla iniziativa ex officio del magistrato: l'inquisitio è la messa in moto delle indagini contro l'imputato su iniziativa dello stesso magistrato che deve giudicare; il giudice non è super partes, ma è pubblico ministero, pertanto è al contempo colui che accusa e colui che giudica. È evidente che tale coincidenza di ruoli sia

fortemente contraddittoria. Il magistrato, che è accusatore, guida tutto lo svolgimento del procedimento: raccoglie le prove, svolge la funzione di accusatore contro l'imputato, è il giudice che dovrà emettere la sentenza.

Il processo inquisitorio non offre forti garanzie all'imputato, poiché il processo è scritto e sussiste una scarsa pubblicità degli atti, inoltre l'avvocato difensore non ha accesso all'istruzione probatoria e non riesce a venire a conoscenza in modo chiaro delle varie fasi di costruzione dell'accusa da parte del magistrato-accusatore.

Ne consegue che in processo di questo tipo l'imputato sia spesso condannato.

Nel processo inquisitorio la tortura è uno strumento probatorio e non una pena: la tortura viene eseguita al fine di ottenere la confessione dell'imputato. L'obiettivo del magistrato è quello di applicare la tortura per ottenere la verità;

L'inutilità della tortura come strumento probatorio viene evidenziata da Cesare Beccaria, il quale sottolinea come chiunque, anche gli innocenti, sottoposto a sofferenze atroci, sarebbe disposto a confessare qualsiasi cosa.

Per moltissimi secoli l'istruttoria del processo inquisitorio si basava sulla tortura come strumento per ottenere la confessione da parte del reo.

Durante l'alto medioevo prevale il modello processuale accusatorio, superata la fase delle ordalie si afferma una procedura più razionale che ricalca a grandi linee il processo accusatorio. Nei secoli dell'alto medioevo il processo penale è abbastanza simile a quello civile: sia in caso di illecito civile che in caso di illecito penale l'attore cita in giudizio il convenuto per ottenere una soddisfazione, perlopiù patrimoniale, attraverso la condanna; nell'alto medioevo le pene sono sanzioni pecuniarie, anche in virtù dell'idea longobarda legata al.

valore degli individui. Gli statuti comunali, elaborati tra XI e XIII secolo, in un primo momento confermano il modello accusatorio; dopo il 1200 nel campo del processo si ravvisa una inversione di tendenza per cui a partire dal 1200 i comuni italiani, spinti dalla necessità di punire una criminalità dilagante, si orientano gradualmente verso l'affermazione del processo penale di natura inquisitoria, investendo magistrati di poteri giudiziari sempre più ampi. Il processo inquisitorio, prima considerato come una soluzione straordinaria, dal 1200 acquista un'importanza sempre maggiore. Nel 1500 vi sono importanti penalisti, si ricordano: - in Lombardia, Egidio Bossi, anch'egli senatore del Senato di Milano, giurista di caratura molto elevata; collabora alla redazione delle Costituzioni del Ducato di Milano, le "Regie Costituzioni" del 1541, tali costituzioni, le "Nove constitutiones dominii mediolanensis" (nuove costituzioni del

dominio del ducato di Milano), all'interno del ducato di Milano rappresentano il diritto principesco: nella gerarchia delle fonti il vertice è occupato dal diritto principesco, seguono gli iura propria e infine il diritto comune in funzione sussidiaria. Nel 1500 con la nascita degli Stati nazionali, nella gerarchia delle fonti il diritto regio o principesco, a seconda che si tratti di un regno o di un principato, si inserisce al vertice. Bossi collabora alla stesura delle Nove constitutiones dominii mediolanensis, testo diviso in vari libri che disciplina per esempio l'incarico dei senatori ed una serie di problematiche che rientrano nell'amministrazione del ducato; in tali costituzioni dunque è contenuto primariamente diritto pubblico e diritto amministrativo. Egidio Bossi nel 1562 scrive il "Tracatus varii", un'esposizione complessiva della materia penale e processuale in cui si prendono in considerazione la normativa locale milanese, le Nove

constitutiones e la giurisprudenza del Senato di Milano.- In Piemonte, Giulio Claro, originario di Alessandria, anch'egli è giudice del Senato di Milano, pretore aCremona, autore di un trattato di diritto penale estremamente chiaro che rispecchia l'importanza acquisita dallaprassi giudiziaria.- Tiberio de Ciani, professore a Padova, è autore di un Tractatus criminalis del 1590, pubblicato postumo; in taletrattato si analizzano i sistemi penali del passato, a partire da Adamo ed Eva, per giungere al periodo a luicontemporaneo. È un trattato caratterizzato da un'elevata modernità poiché è una delle prime opere che faprecedere l'esposizione della parte speciale del diritto penale ad una parte generale. Di solito l'impostazionepiù diffusa, che si afferma successivamente, vede la parte generale prima della parte speciale.- A Roma, Prospero Farinaccio, è un romano che scrive un trattato di diritto penale

che raccoglie le tesi dimoltissimi autori su tutta la materia penale. Farinaceo realizza dunque una raccolta di opiniones su tutta lamateria penale, elaborando un'opera con una grandissima utilità pratica poiché era possibile trovarvi una seriedi argomentazioni relative a diverse circostanze che potevano essere utilizzate nella pratica.

DIRITTO COMMERCIALE.

Il diritto commerciale è una materia che, come il diritto penale, dal 1500 in avanti attira i pratici del diritto che siinseriscono nell'alveo del mos italicus: nel corso del 1500 si sviluppa una fiorente dottrina del dirittocommerciale.

Il diritto commerciale nelle fonti era indicato come "ius mercatorum"; il diritto commerciale era effettivamenteun diritto nuovo nato nelle città medievali italiane, come diritto consuetudinario; tali consuetudini vengono poistudiate dai giuristi e nascono dei veri e propri trattati di diritto commerciale. Tale materia è affrontata in

Maniera sistematica solo a partire dal 1500, il primo a farlo è un avvocato di Ancona, Bartolomeo Stracca.

Nell'ambito del diritto commerciale i due autori da ricordare sono:

  • Bartolomeo Stracca, avvocato di Ancona che nel 1553 scrive il trattato "De mercatura seu mercatore" (trattato sulla mercatura o sul mercante) in cui affronta questioni relative allo status del mercator, le obbligazioni nascenti dall'attività commerciale e il funzionamento delle Corti Mercantili, proprie della corporazione dei mercanti, che giudicavano controversie sorte tra i membri della corporazione.
  • Sigismondo Scaccia, romano, altro grande esponente della trattatistica commerciale, autore del trattato "De commerciis et cambio" del 1619; in tale trattato Scaccia mette a frutto la propria esperienza di giudice della Rota genovese, illustrando una serie di questioni in materia.

cambiaria.

Scuola di Salamanca e Scuola Olandese.

LA SCUOLA DI SALAMANCA.

Con la Scuola di Salamanca si parla di "Seconda scolastica"; infatti la "Prima scolastica" era un filone di teologi medievali il cui principale è San Tommaso.

Si parla di Seconda Scolastica poiché il contesto è radicalmente diverso: si colloca nel 1600 a Salamanca, dove viene fondato l'importantissimo studium di Salamanca.

Il 1600 è un secolo d'oro per la Spagna, in primo luogo sotto il profilo economico: la scoperta dell'America ha spostato il baricentro di tutti i commerci marittimi dal Mediterraneo all'Oceano Atlantico, e la Spagna ha un ruolo preminente, insieme all'Olanda ed alla Francia. Il 1600 è normalmente indicato come siglo de oro della civiltà iberica, anche sotto il profilo culturale: in Spagna si assiste al fiorire delle arti.

figurative e di unaserie di studi letterari, giuridici e teologici; la Scuola di Salamanca infatti è costituita da un piccolo gruppo di teologi, molti dei quali sono domenicani mentre alcuni appartengono all'ordine dei gesuiti, di recente fondazione. La Scuola di Salamanca dunque è formata da un gruppo ristretto di professori di teologia che però nelle loro opere affrontano anche dei profili giuridici molto rilevanti. I suddetti aspetti giuridici vengono affrontati da un prospettiva diversa, per questo i membri della Scuola di Salamanca anticipano ed influenzano in maniera massiccia il pensiero giuridico giusnaturalistico del secolo successivo. Nel corso dello sviluppo della scienza giudica vi è sempre un filo conduttore, talvolta vi sono delle rotture ma molto spesso vi è una linea di continuità. Tra la scuola di Salamanca ed il pensiero di Ugo Grozio, fondatore del giusnaturalismo moderno e della scuola del diritto naturale che si afferma intutta Europa nel corso del 1600, si riscontra una certa continuità. Nelle lezioni svolte dai professori di teologia, che dedicano molta attenzione al diritto, viene realizzata una sorta di mediazione tra mondo medievale ed età moderna, tra metafisica giuridica medievale, ossia insegnamento della filosofia e della teologia nel medioevo, e quello che sarà poi l'individualismo giusnaturalistico, dal quale verranno enucleati, nel corso del 1600, i diritti naturali dell'essere umano, intesi come diritti innati che devono essere riconosciuti a tutti gli esseri umani, prescindendo da qualsiasi distinzione. Secondo una parte della storiografia il giusnaturalismo non costituisce una scuola ed una corrente di pensiero univoca poiché gli autori che si collocano nel giusnaturalismo assumono posizioni molto diverse tra loro, elaborando teorie che talvolta risultano diametralmente opposte: si pensi al giusnaturalismo inglese con Hobbes, principale teorico.l'argomento del giusnaturalismo. Questo tratto comune è la convinzione che esista una legge naturale superiore alle leggi create dagli uomini, che governa l'ordine morale e giuridico del mondo. Secondo i giusnaturalisti, questa legge naturale è universale, immutabile e derivata dalla ragione umana. Il giusnaturalismo si sviluppa in diverse parti d'Europa, con risultati dottrinali molto diversi. In Inghilterra, ad esempio, si sviluppa in contrasto con l'assolutismo, sostenendo la limitazione del potere del sovrano e la protezione dei diritti individuali. John Locke è uno dei principali teorici del liberalismo e del giusnaturalismo inglese. In altre parti d'Europa, come in Francia e in Germania, il giusnaturalismo assume forme diverse. In Francia, ad esempio, si sviluppa in connessione con il razionalismo e la filosofia delle Lumières, sostenendo l'uguaglianza dei diritti e la separazione dei poteri. In Germania, invece, si sviluppa in connessione con la filosofia idealista, sostenendo l'importanza della libertà individuale e della dignità umana. In conclusione, il giusnaturalismo è un argomento complesso e non univoco, che si sviluppa in diverse parti d'Europa con risultati dottrinali molto diversi. Tuttavia, tutti gli autori che abbracciano il giusnaturalismo condividono la convinzione che esista una legge naturale superiore alle leggi create dagli uomini, che governa l'ordine morale e giuridico del mondo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bocconi08 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della codificazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Monti Annamaria.