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Il diritto nei regni germanici

Le origini

I Germani avevano da secoli un loro proprio diritto, in parte comune a tutti, in parte specifico per stirpe. Erano popoli guerrieri, per i quali la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali. È facile intuire, quindi, come fosse naturale che la struttura pubblica, unica e fondamentale fosse l'esercito in armi: con l'ingresso nell'esercito i maschi si sottraevano alla potestà paterna, raggiungendo lo stato di adulti.

Solo nelle fasi più delicate il popolo si dava un re, mentre più spesso erano i capi militari, appartenenti alle famiglie più rispettate a proporre le scelte che poi l'assemblea in armi approvava battendo la lancia contro lo scudo. L'assemblea non era formata da uguali, poiché, nel suo scritto "Germania", Tacito parla di nobilitas di lignaggio e dell'autorità dei princeps. La famiglia era formata da più nuclei famigliari, che avevano in comune un capostipite, veniva chiamata clan ed era unita in tutto persino in battaglia. I beni mobili erano in comune a tutti i membri del clan, mentre i pascoli erano comuni a tutto il popolo.

La successione avveniva in base al principio dell'erede legittimo: il testamento era del tutto sconosciuto. Le offese arrecate a singoli si riparavano con il ricorso legittimo alla vendetta privata: la faida. Tuttavia, già al tempo di Tacito, era possibile fare ammenda alle offese arrecate con composizioni patrimoniali. I capi eletti nell'esercito amministravano anche la giustizia e i non frequenti processi, trattati in pubblico e punibili con la pena capitale, si fondavano prevalentemente con l'ordalia. In particolare i Germani avevano i "giudizi di Dio" come costante nei loro processi mentre per secoli i Longobardi privilegiarono il "duello giudiziario" e gli Anglosassoni la prova dell'acqua e del fuoco.

La personalità della legge

Le popolazioni barbare che si impadronirono dei vari territori si ritrovarono sempre più spesso a dominare su una popolazione di vinti più numerosa di quella dei vincitori e a confrontarsi con un diritto, quello romano, molto più articolato e maturo, di quello consuetudinario utilizzato dalle popolazioni germaniche stesse. Si creano così le condizioni per il mantenimento di entrambi i diritti in base alla persona ovvero, le popolazioni barbare applicavano il loro diritto e quelle romane il loro, tuttavia nei rapporti tra vinti e vincitori erano i primi, ovviamente, a prevalere.

Al principio della personalità della legge vi sono state, tuttavia, numerose deroghe, ad esempio nel diritto visigotico. Le popolazioni barbariche, al fine di assicurare un ancoraggio del diritto consuetudinario ai nuovi regni, arrivarono a munirsi di testi scritti di legge. Una delle cose più significative è data dal fatto che, anche quando il loro contenuto era e voleva essere di stampo prettamente germanico, la lingua utilizzata era, quasi sempre, quella latina.

Il diritto visigotico

I primi a cimentarsi nel difficile compito di legiferare furono i Visigoti. Le loro più risalenti codificazioni furono ispirate in misura preminente, ed a volte esclusiva dal diritto romano postclassico. Particolare rilevanza ebbe il Breviario di Alarico composta esclusivamente da costituzioni tratte dal Codice Teodosiano, e dalle postclassiche sentenze di Paolo ed altri testi minori (quei testi che successivamente sarebbero stati chiamati "diritto romano volgare").

Il Breviario ebbe un'influenza duratura sulla Gallia ed anche nell'Italia longobarda, territori che non avevano per nulla risentito dell'influenza giustinianea. L'altra composizione paragonabile al Breviario fu il Codice Euriciano, che venne poi rifuso nel secolo VI da Leovigildo, ed inseguito, nel VII secolo, trasformato da Chindasvindo e Reccesvindo nel Liber iudiciorum.

Questo era un testo di 12 libri che risente molto dell'influenza ecclesiastica. Lo si denota dal fatto che alcune delle norme, introdotte nell'ultima rifusione, invitano i giudici ad una maggiore mitezza nell'applicare la legge. A conferma di ciò si pensi che, tenuto conto del fatto che la capitale del regno si era spostata a Toledo, viene prodotto dai Visigoti una delle maggiori collezioni canoniche dell'alto medioevo: l'Hispana.

La rilevanza del Liber Iudiciorum viene attestata dal fatto che, nel 711, il Regno di Toledo cade in mano ai mussulmani, il Liber viene utilizzato come testo normativo per tutte le popolazioni mussulmane. I documenti dell'epoca lo attestano chiaramente, e si nota come il Liber Iudiciorum influenzi il diritto consolidatosi presso le popolazioni mussulmane, venendo a sua volta influenzato in alcune materie, ad esempio in tema di acque e regimi agrari. Il Liber Iudiciorum sopravvisse fino al XII secolo, fino alla riconquista e alla rinascita del diritto giustinianeo.

La legge salica

Tra la fine del secolo V e del VI secolo un personaggio di eccezionale rilievo, attraversò il Reno e occupò la regione tra il Reno, la Senna e la Loira: Clodoevo il re dei Franchi. Sotto la guida di Clodoevo il territorio dei franchi si estese fin su tutta la gallia meridionale, che alla regione del Rodano.

Clodoevo, nel frattanto convertitosi al cristianesimo (evento della massima importanza storico-politica) promosse l'approvazione di un testo di leggi che è tra i monumenti del diritto medioevale europeo, il Pactus Legis Salicae. Il Pactus è di origine consuetudinaria, ma si ha una componente molto forte dovuta dalla volontà di estrapolare le consuetudini da casi, a volte formulati da "saggi" di cui il Pactus porta il nome.

Si denota come la Legge Salica sia incentrata soprattutto su una tipologia di vita non stanziale, dal fatto che la legge disponga minuziosamente per i beni mobili (su tutti gli animali domestici al punto da distinguere ben 5 diverse categorie di suino) e non tocchi quasi per niente la disciplina degli immobili. La Legge Salica, inoltre, propone la sostituzione della faida con la compositio, distinguendo tuttavia i numerosissimi casi inerenti al ruolo delle vittima (uomo, donna, soldato, seguace del re, proprietario o colono, ecc.).

Numerosi sono gli elementi della Legge che sono derivate da consuetudini arcaiche intrise di elementi magici, come la responsabilità in solido tra la linea materna e quella paterna, per le sanzioni pecuniarie, oppure l'esclusione delle donne dall'eredità sulla terra salica.

Il diritto longobardo

I Longobardi scesero in Italia nel 568 quando dopo 3 anni di assedio espugnarono Pavia già capitale del Regno ostrogoto, che divenne capitale del regno longobardo. Il Regno Longobardo si estendeva da tutta l'Italia settentrionale fino a Spoleto e Benevento, ed era diviso in 30 territori facenti capo ad altrettanti duchi, che avevano potere militare, civile e giudiziario.

Nel 643 un Re Longobardo, Rotari, fece codificare le consuetudini del suo popolo, che in precedenza non erano mai state redatte per iscritto. L'Editto, come già la Legge Salica, si preoccupava per lo più di specificare le varie ammende, che andavano per metà all'offeso e per metà al Re. Per volontà dello stesso Rotari, l'Editto si applicò alla sola popolazione longobarda e non ai romani.

Un altro Re longobardo, Liutprando, emanò altri editti che erano fortemente influenzati dalla cultura cattolica, egli si era infatti convertito al cattolicesimo, e riportano tra le altre cose un primo accenno di successione volontaria, in favore della chiesa. Venne introdotto il ricorso in appello al re, ma ancor più importante: fu data possibilità ai cittadini (sia romani che longobardi) di scegliere con quale legge disciplinare la propria vita, se con quella romana o con quella longobarda.

Dal punto di vista processuale si è molto lontani dalle prove ordaliche prescritte da Rotari, ma si parla di sopralluoghi esperti e testimonianze raccolte dai notai di fiducia del re che costituiscono la base delle pronunce in giudizio.

Gli Anglosassoni

L'Inghilterra, romanizzata nella parte meridionale, venne conquistata dalle popolazioni germaniche degli Angli, dei Sassoni, e Juti. Il più antico testo normativo del diritto anglosassone, risalente al re del Kent, Elberto, prescrive le ammende dovute nei vari casi di illecito. Altre raccolte furono simili, in particolare quella di Re Alfredo che irrogò con larghezza pene severe, inclusa la pena di morte, per i reati più gravi.

Il procedimento giudiziario è basato per lo più sull'ordalia, ed in particolare sul giudizio dell'acqua fredda e del ferro. Dopo una serie di vicissitudini fu Guglielmo il Conquistatore, re normanno, a conquistare l'isola ed a portare un nuovo tipo di diritto: il Common Law, pur tuttavia conservando, nel primo periodo, alcune raccolte per lo più contenenti norme prenormanne.

I glossatori e la nuova scienza del diritto

Origini della nuova cultura giuridica

L'età nuova del diritto medioevale si annuncia su più fronti contemporaneamente. Innanzitutto le prime testimonianze di una cultura giuridica rinnovata si hanno dagli atti e negozi giudiziari della Chiesa. Oppure, cenni di conoscenza diretta delle Istituzioni e del Codice vengono dati da Pietro di Arezzo, il primo notaio, autodefinitosi "legis amator".

Il caso che, tuttavia, è celebre ai più è quello del processo tenutosi a Marturi presso Poggibonsi (Siena) dove un monastero in lite con un privato, riesce ad avere la vittoria, nonostante questi facesse valere la prescrizione 40nnale a suo favore, richiamando un brano del Digesto che diceva che la prescrizione era interrotta se il litigante, non per sua colpa, non fosse stato in grado di reperire un giudice. Da qui il diritto romano divenne sempre più applicato poiché, laddove i giudici lo riconoscevano (e non sempre era scontato), chi conosceva il diritto romano aveva un vantaggio ineguagliabile e per poter ribattere bisognava conoscere, a propria volta, il diritto romano.

Ciò continuò fino a quando il metodo di insegnamento, "stupendo cepit docere" di un illustre professore bolognese, tale Irnerio, prese piede al punto da fondare la più antica Università europea: quella di Bologna.

I maestri bolognesi: da Irnerio ad Accursio

Anche se la nascita della scuola bolognese è avvolta, come spesso accade, nell'oscurità, la si fa risalire ad un grande giurista dell'epoca: Irnerio (Guarnerius o Wernerius), probabilmente di origine germanica e che da giovane era stato chierico; fu scomunicato dal Papa perché appoggiò l'idea di un antipapa.

La sua fama, dovuta all'attività di interpretazione dell'opera giustinianea non è immeritata, il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle furono analizzate con grande intelligenza e straordinaria capacità critica: si pensi infatti che egli non possedeva alcuno strumento di interpretazione all'infuori delle proprie capacità di analisi, come invece avrebbero avuto i suoi successori. Egli corredava i testi di diritto giustinianeo con annotazioni a margine: le glosse, che generarono generazioni intere di "glossatori".

Allievi di Irnerio furono: Bulgaro, Iacopo, Martino ed Ugo. Bulgaro fu quello che ebbe maggior successo, scrivendo un breve trattato di procedura e disputando in aula una serie di questioni legali: attività che diedero origine a due tipologie letterarie: gli ordines iudiciorum, e le questiones disputate. A Bulgaro si contrappone Martino Gosia, incline a dare peso maggiore all'equità.

Bulgaro ebbe come allievi, tra gli altri: Rogerio (autore di una delle prime summe del codice), Guglielmo da Cabriano (autore del Casus Codicis un opera riscoperta ed edita di recente); e Giovanni da Bassiano: egli era molto attento alle realtà nuove, quelle comunali, che spesso erano estranee al codice. Definendole "consuetudini dei moderni" arriva a domandarsi, nel corso di un caso: possibile che sia l'intero mondo a sbagliare?

Contemporanei di Giovanni da Bassiano furono, Pillio da Medicina, fondatore dello studio di Modena ed autore del Libellus Disputatorius, un testo che mirava a condensare in pochi concetti tutto il diritto codicistico, che tuttavia non ebbe successo; e il Piacentino che fu un celebre professore sia in Italia, che all'estero, ed autore di una elegante summa al codice.

Il metodo bolognese ebbe un grande successo al punto che sulle stesse orme di Bologna numerose università sorsero sia in Italia che all'estero. Andando avanti la quarta generazione di maestri bolognesi (Irnerio – Bulgaro - Giovanni da Bassino – Azzone) ha come esponente di maggiore spicco Azzone, vissuto fra il XII e il XIII secolo. Azzone fu professore infaticabile (si narra si ammalasse solo durante le vacanze) che ebbe davvero molto seguito, al punto che, a volte, doveva tenere lezione in piazza per quanto erano affollate le aule durante le sue lezioni. Il maggior successo di Azzone fu la Summa Codicis che fu esemplare di completezza e chiarezza, al punto che per cinque secoli la summa di Azzone venne costantemente letta e consultata.

Allievo di Azzone fu Accursio, autore di una delle più complete opere dell'epoca. Egli raccolse le glosse di ben 4 generazioni di glossatori, tanto che la sua venne definita Glossa ordinaria, che fu consultata da ogni giurista che, fino alla fine del Settecento, utilizzava il Corpus Iuris Civilis.

Il metodo didattico

Per capire il fondamentale ruolo svolto dai Glossatori bisogna capire che la compilazione di Giustiniano, che nell'edizione medioevale era divisa in 5 voluminosi libri: Codex, Digestum vetus, Infortiatum, Digestum novum, Volumen, era per i maestri bolognesi non solo valida e vigente in ogni sua parte, bensì ogni caso pratico o teorico trovava una possibile soluzione nell'ambito del Corpus Iuris Civilis. Il compito dell'interprete era appunto quello di spiegare il contenuto del Corpus Iuris Civilis. Nascono così contemporaneamente le attività di indagine scientifica, attività didattica e l'attività letteraria dei Glossatori.

Il metodo utilizzato dai maestri bolognesi fu lo stesso per secoli ed è così sintetizzabile:

  • Il maestro leggeva un frammento del testo dalla cattedra. Chiarificava in prima battuta il testo e proponeva un esempio concreto del principio enunciato dalla norma: il casus. Poi seguiva l'esegesi: la vera e propria spiegazione delle singole parole e delle singole proposizioni.
  • Spesso uno stesso istituto era contenuto sia nel Digesto, che nel Codice, che nelle istituzioni, che nelle Novelle, per cui era necessario risolvere gli eventuali contrasti che frequentemente apparivano esserci. Questa operazione molto frequentemente sfociava nella "distinctio" così da convalidare entrambe le norme.
  • Il frammento poteva contenere delle proposizioni di portata generale che potevano essere utilizzate come argomentazioni di diritto in una causa. Il maestro li poneva in evidenza e ne sottolineava il valore argomentativo: proponeva coppie di principi in opposizione ciascuno dei quali era riconducibile a fonti che venivano espressamente richiamate.
  • L'ultima fase consisteva nel presentare questioni dubbie concernenti più fattispecie alle quali il testo non andava direttamente applicato: queste erano le così dette quaestiones de facto. La risposta richiedeva per lo più un riferimento ad altre fonti e il ricorso a tecniche di interpretazione della legge. Il maestro esponeva la quaestio ed illustrava le possibili alternative, dandone alla fine la soluzione. Dal XII secolo i casi vennero proposti agli studenti sicché le risolvessero. In ore apposite di solito al sabato dopo essersi preparati venivano divisi in 2 gruppi e gli allievi dibattevano la questione innanzi al maestro il quale alla fine approvava una delle soluzioni esaminate o enunciava egli stesso una diversa soluzione.

Questa sapiente fusione di esegesi, casistica e sistematica, unita alla grande serietà e professionalità dell'impostazione didattica, permisero a Bologna di diffondere in Europa il proprio metodo. Il rapporto col metodo di studio fu tale che la maggior parte delle opere veniva composta dai maestri e degli allievi direttamente "sui banchi": si ebbero così raccolte di: distinctiones, uno sforzo per ottenere coerentemente la solutio contrariorum; brocarda, i principi utilizzabili per argomentare la propria tesi; e quaestiones. Mentre il genere letterario dell'ordo iudiciorum, che fu fondato da Bulgaro, non nacque dall'insegnamento, le Summe continuarono ad essere una delle forme principali di trasmissione del sapere giuridico.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maozinha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle codificazioni moderne e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.
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