Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Diritto nei Regni Germanici, Padoa Schioppa Pag. 1 Diritto nei Regni Germanici, Padoa Schioppa Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto nei Regni Germanici, Padoa Schioppa Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto nei Regni Germanici, Padoa Schioppa Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto nei Regni Germanici, Padoa Schioppa Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Angelo Poliziano e Gullaume Budé: due figure importanti nella critica filologica

Angelo Poliziano, sotto il patronato di Lorenzo il Magnifico, si occupò di collazionare il manoscritto antico delle Pandette, che era stato portato a Firenze dopo la guerra con Pisa. Successivamente, redasse un'edizione critica di uno dei più importanti documenti giuridici di Roma.

Gullaume Budé, nel 1508, pubblicò le Adnotationes ad Pandectas, in cui analizzò e stabilì la versione più corretta del Digesto, utilizzando saggiamente gli strumenti filologici.

Lo spirito critico era molto importante all'interno dei Culti: pur studiando con cura ed edizione gli antichi testi e le filosofie classiche, essi le analizzavano con spirito critico, "irridendo, talvolta, chi le prendesse per comandi divini" (Budé).

Nella scuola culta era presente una forte componente sistematica: sebbene Alciato affermasse in alcuni suoi testi che "l'unica filosofia è la storia", i Culti non mancarono mai di analizzare con occhio sistematico il diritto. Un esempio lampante è la...

Ricostruzione del contratto da parte di François Connan (1508-1551): egli stabilisce che è il sinallagma a stare alla base del contratto, rifacendosi allo ius gentium che era basato sull'equità, sulla base di una giustizia vista come "proporzione" che egli fa risalire alla filosofia di Aristotele. Questo metodo portò a notevoli risultati sia sul piano teorico che pratico al punto che la dottrina culta risultò per secoli la più valida, divenendo quindi, normativa giuridica in senso lato.

Un forte aspetto era inoltre quello teorico. I culti svilupparono dei collegamenti - oltre che praticamente legati all'interpretazione, alla memorizzazione e all'utilizzo del Corpus Iuris Civilis - a livello teorico molto validi. Si ha così la critica di Pierre de la Ramée ad Aristotele, che come Connan vede la natura come nucleo stesso delle tradizioni, individuando così il diritto consuetudinario come diritto naturale.

L'impostazione teorica porta addirittura ad una diversa giustificazione della Tripartizione gaiana, in quanto persone e cose non sono individuate più come fatti sui quali viene intessuto il telo normativo, ma si punta a individuare le categorie ed i concetti che danno vita ai vari istituti.

Capitolo 19 - Pratici e professori

Non tutti seguirono la strada della scuola culta che ricevette forti critiche soprattutto per quanto riguarda l'aspetto pratico: se il compito del giurista è quello dell'impostazione corretta del ragionamento, in modo da riportare un caso civile o penale all'interno del tessuto normativo, l'approccio filologico e storico ai testi romani è superfluo se non addirittura dannoso (Gentili).

Questo contrasto diventò la differenza tra il "mos italicus iura docendi" e il "mos gallicus" rappresentato dalla scuola dei Culti di Brouges. E la maggior parte delle compilazioni si distaccano da

quelle dei culti. Enorme sviluppo conobbero, nel 1500, i trattati e una serie di produzioni dei singoli giuristi volte a semplificare l'attività pratica degli stessi: per questo furono definiti Pratici. Tra le opere di maggior spicco: De ordine iudiciorum di Roberto Maranta trattato processualistico che necessitava di un continuo aggiornamento, vista la volubilità degli argomenti. Molto influente fu l'opera del giurista Diego Covarrubias (1512-1577) di Salamanca che sottolineava il rapporto intercorrente tra regole legali e criteri etico deontologici: ad esempio egli discute i limiti per il convenuto in giudizio per difendersi senza scoprire il fianco all'avversario ma anche senza mentire. In Francia fu importantissima la teorizzazione dei poteri ad opera di Jaques Bodin che in "Les six livres de la République" fa la più lucida teorica sull'assolutismo. In Italia Jacopo Menochio realizzò due importanti trattati nei qualiracchiudeva centinaia di questioni nelle quali i giudici dimostravano di avere una discrezionalità enorme che l'autore cercava di ricondurre entro i confini. Fine analogo ha il suo trattato De presunptionibus dove egli separa le presunzioni che ammettono prova contraria a quelle iuris et de iure che non l'ammettevano. Nel frattempo si sviluppava anche una trattistica sia in campo penale che in campo mercantile. Nel primo sono importanti le opere di Egidio Bossi e Guido Claro, dove il pragmatismo soprattutto del secondo garantirà il successo delle opere. In campo mercantile il primo a realizzare un trattato in materia fu Bartolomeo Stracca, avvocato ad Ancona, opera dalla quale rimasero fuori temi quali la materia cambiaria, le assicurazioni e le usure; questi temi vennero poi ripresi da Sigmondo Scaccia e Raffaele della Torre che al cambio e alla cambiale dedicò un intero trattato. La scuola di Salamanca: non professori di diritto ma di teologia, i professoridell'Università di Salamanca (faro per tutto il '500) partivano da temi di natura teologica per toccare il campo del diritto con approccio diverso a quello finora utilizzato, e partendo dai testi di S. Tommaso d'Aquino arrivarono a trattare temi come diritto naturale e diritto divino, status personali e addirittura stabilirono il confine entro quale le proposizioni del Corpus Iuris Civilis hanno una loro validità e quelli oltre i quali questa viene meno poiché lascia spazio alle leggi divine. I giuristi di Salamanca sostennero la libertà individuale degli schiavi Indios dapprima con Francisco Vitoria e poi con Bartolomé de Las Casas. Il teologo che più esercitò la sua influenza fu Francisco Suarez che volle ricostruire un rapporto col diritto naturale basato sulla logica e non solo sulla rivelazione. Egli sostenne che il potere di giurisdizione era inerente all'esistenza della stessa comunità, in virtù dellaragione e non di un patto con Dio. In base al diritto naturale Suarez accoglieva quella definizione (modernissima) di ius, oltre al significato soggettivo, anche quello corrispondente alla moderna nozione di diritto soggettivo. Egli risolve quello che per i giusnaturalismi era sempre stato un problema: i beni all'inizio sono di proprietà di tutti... come si giustifica la proprietà privata? Egli risponde al quesito dicendo che la comunione non è una disposizione precettiva ma è una posizione permissiva, cosicché la proprietà privata non solo era ammissibile ma anche da tutelare con il diritto pubblico. La scuola di Salamanca per la prima volta valuta con metro esterno le norme dei giuristi romani. Capitolo 21 - La giurisprudenza Vi erano enormi differenze tra le varie corti in Europa ed i loro pareri erano discordanti. Si distingueva in genere tra: Corti Sovrane e Rote. Le prime nascevano dalla fusione di più corti (come nel casodel Senato del Ducato di Milano)oppure dall'autorità che via via la singola corte acquisiva. Queste corti hanno un'ampia gamma di poteri dalla normativa in tema di procedura, alla decisione in casi di processi penali che avevano la possibilità per l'imputato di una condanna a morte, visto che in questi casi l'appello era concesso molto raramente tranne che a Venezia; esse inoltre funzionavano (generalmente) da corte di ultima istanza per i processi civili, ma solo per le cause di maggior valore. La composizione delle corti era differente: Il Senato di Milano era composto solo da membri del Consiglio dei Giureconsulti che a sua volta era formato da soli membri del patriziato. Le Corti francesi e spagnole risentivano del sistema della venalità delle cariche che potevano essere acquistate fermo restando delle capacità giuridiche necessarie. A Napoli l'accesso al Sacro Regio consiglio e alla Camera Sommaria (competente quando entravano in giocogli interessi del Fisco) erano aperti anche alle classi meno abbienti e quindicome sottolineava Francesco D’Andrea, per poter avere i migliori giuristi del regno. La nomina era a vita in modo da garantire una certa indipendenza anche dallo stesso monarca. La Rota Romana prevedeva la decisione motivata in fatto ed in diritto fondato sulle allegazionidelle parti sulla base delle enucleazione dei punti controversi, da un relatore. Questo losottoponeva ai membri del collegio separatamente e poi sottoposto alle parti in causa pereventuali controdeduzioni e quindi riformulato. A questo punto veniva emessa la sentenza chesi limitava al dispositivo. Anche le altre Rote seguirono l’esempio di quella romana. Una motivazione simile era prevista per le altri tribunali Italiani in maniera simile ma nonidentica. Diversamente il Senato di Milano non motivava le proprie decisioni che comunque grazieall’operato di Giulio Claro ebbero vasta risonanza. La decisione delle corti poteva

Travalicare sia il giudicato che il diritto positivo in quanto il giudizio era emesso da quegli stessi giudici che amministravano la giustizia in luogo del sovrano e tutto ciò a tutela dell'equità che viene visto come criterio prioritario anche rispetto allo stesso diritto positivo.

Capitolo 23 - Il giusnaturalismo

Una delle correnti più importanti del 1600 fu quella del Giusnaturalismo moderno. Questo voleva identificare i principi e i valori che erano radicati nella ragione, considerata come fondamento della natura umana. L'uomo è concepito come essere che alle esigenze istintuali coniuga la ragione, parte essenziale della sua natura: si distacca così dalla concezione medioevale.

Questa esigenza di definire i contorni del diritto naturale nasce da una situazione in cui vengono meno le due istituzioni che affermandosi avevano dato equilibrio per tutto il medioevo: l'Impero sostituito dai singoli stati nazionali, e la Chiesa cattolica che

Affronta la Riforma protestante. - Ugo Grozio deve la sua influenza, nel campo del diritto, all'opera De iure belli ac pacis. Egli si riproponeva di stabilire quelle regole valide in ogni tempo e in ogni luogo per tutti gli uomini, esigenza che scaturiva appunto dalla mancanza di unità persino in capo alla Chiesa. Grozio quindi stabilisce una norma fondamentale: il pacta sunt servanda (i patti devono essere rispettati) dalla quale egli fa discendere tutte le norme sia in campo civile, che penale in quanto vengono rispettati anche i diritti dei soggetti estranei al singolo individuo. Questo spiega perché Grozio si dedichi anche a temi strettamente privatistici.

In contrapposizione con alcune correnti del pensiero protestante, Grozio esprime che il fondamento del diritto si trova nella natura razionale dell'uomo e non in Dio. Egli analizza a lungo il diritto internazionale dedicandosi a capitoli su prigionieri di guerra, bottino, valore della parola data, rappresagli.

trattazioni e così via, cercando di renderle menoarbitrarie e più razionali.Si può ritenere Grozio quale fondatore del

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maozinha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle codificazioni moderne e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Legnani Annichini Alessia.