Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Premessa
L'imprenditore commerciale è destinatario di uno statuto generale dell'imprenditore (parte comune a tutti gli imprenditori) e di uno statuto speciale dell'imprenditore commerciale.
La pubblicità legale
La pubblicità delle imprese commerciali risponde alla necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui si entra in contatto. È fondamentale ricevere e dare informazioni di carattere organizzativo rilevanti per il sicuro svolgimento delle relazioni di affari.
Funzione
Le imprese commerciali (e le imprese agricole) hanno un sistema di pubblicità legale. C'è l'obbligo di rendere di dominio pubblico determinati atti o fatti della vita dell'impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Le informazioni ritenute rilevanti sono:
- Rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia)
- Producono l'effetto di ogni forma di pubblicità legale: opponibilità a chiunque degli atti o dei fatti così resi conoscibili (conoscibilità legale)
Il registro delle imprese
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile. Le società di capitali, dal 1969, prevedono la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BusaRL) in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese per una serie di atti. Le società cooperative, dal 1973, prevedono la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (BUSC) in aggiunta all'iscrizione nel registro delle imprese.
La nuova disciplina del registro delle imprese
La legge 29-12-1993, n. 580, divenuta operante nel 1997, ha introdotto novità:
- È strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Iscrizione al registro estesa a imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, società tra avvocati e società tra professionisti.
- Dapprima con effetti di sola pubblicità notizia, oggi con effetti di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio.
- Il registro è tenuto con tecniche informatiche e pubblico; chiunque può consultarne i dati.
Il registro delle imprese art. 8, 1° comma, legge 580/1993
L'ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso le camere del commercio ed è retto da un conservatore nominato dalla giunta, articolato in:
Sezione ordinaria
Sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione era prevista dal codice:
- Imprenditori individuali commerciali non piccoli
- Tutte le società tranne le società semplici
- Consorzi fra imprenditori con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- Società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale della loro attività
- Reti di imprese dotate di soggettività giuridica
Sezione speciale
Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori:
- Imprenditori agricoli individuali
- Piccoli imprenditori
- Società semplice
- Imprenditori artigiani
Sezione speciale delle società tra professionisti
Società tra avvocati e le altre società tra professionisti con efficacia di pubblicità notizia.
Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento
Sezione dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo di società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento a quelle che vi sono soggette.
Sezione speciale delle imprese sociali
Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera
Le società di capitali possono pubblicare la traduzione giurata in una lingua ufficiale della comunità europea di atti per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito.
Sezione speciale delle startup innovative e degli incubatori certificati
Sono le società di capitali e cooperative costituite da non più di 4 anni, aventi ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Gli atti da registrare
Gli atti e i fatti da registrare sono specificati da una serie di norme e variano a seconda della struttura oggettiva dell'impresa. Riguardano:
- Elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (dati anagrafici dell'imprenditore, ditta, oggetto, sede principale, sedi secondarie dell'impresa, inizio a fine dell'attività).
- Struttura ed organizzazione detta società (atto costitutivo e sue modifiche).
-
Lo Statuto albertino
-
Lo sconto commerciale
-
Diritto commerciale - lo scioglimento
-
Diritto commerciale - lo scioglimento