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ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Insieme delle norme e di istituti che regolano l'applicazione delle pene detentive ai condannati, delle misure di prevenzione e di sicurezza dopo la condanna.
- Istituti di custodia preventiva: custodia preventiva rispetto al giudizio che non è stato ancora pronunciato dai competenti organi giudiziari. (es. case circondariali)
- Istituti per l'esecuzione della pena: nei quali vengono ristretti i condannati definiti all'ergastolo, alla reclusione o all'arresto (case di arresto o di reclusione)
- Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva: appartengono varie categorie di istituzioni carcerarie (case di lavoro, ospedali psichiatrici giudiziari)
- Centri di osservazione: svolgono attività di osservazione, consulenze, perizie e ricerche
Per i minorenni esistono particolari istituzioni che ricalcano, in gran parte gli istituti degli adulti:
- Custodia preventiva
- Esecuzione della pena (prigione scuola)
Le decisioni emesse. Gli organi di rilevazione sono le cancellerie e le segreterie dei vari uffici giudiziari. Molto importante è DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI, ottenuta dividendo il totale dei procedimenti rimasti pendenti a fine anno per il movimento dei procedimenti, cioè per la semisomma dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti in un determinato intervallo di tempo. Moltiplicando ciò per 365, si ha la durata media in giorni: D = procedimenti pendenti/(procedimenti sopravvenuti+proc esauriti/2)*365. D è aumentata negli ultimi 30 anni, quindi in Italia vi è una lentezza dell'apparato giudiziario civile.
I tipi di provvedimenti adottati in materia civile, denominati provvedimenti in materia speciale, vengono classificati in tre classi:
- in materia di stato delle persone (dichiarazioni, affidamenti, adozioni, tutele)
- in materia di matrimonio (separazioni, divorzi)
- in materia di carolare ed esecutivo (sequestri, pignoramenti, vendite (80%))
STATISTICA
DELLA LITIGIOSITÀ- litigiosità reale: insieme di tutte le liti (inerenti la materia civile), sia quelle portate davanti agli organi giudiziari, sia quelle che trovano una soluzione tra le parti senza vie legali (difficoltà di venirne a conoscenza)
- litigiosità apparente: liti di cui abbiamo conoscenza perché portate in giudizio
- Litigiosità legale: liti facenti parte della litigiosità apparente, portate in giudizio, e per le quali si giunge ad una composizione soltanto attraverso le sentenze del giudice.
- persone e famiglie
- successioni
- proprietà
- obbligazioni
- lavoro
- altre materie
L'introduzione del divorzio.
Per quanto riguarda i divorzi, nei primi anni di applicazione della legge c'è un boom (risoluzioni familiari pregresse). Ritmo di esaurimento maggiore delle separazioni consensuali a fronte delle contenziose.
LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
Possono essere:
- collettive se coinvolgono i dipendenti di una o più aziende
- individuale se coinvolgono un singolo lavoratore
Le prime si evolvono attraverso trattative ed agitazioni sindacali, per le 2° il singolo lavoratore o datore di lavoro può provvedere da solo con l'assistenza della propria organizzazione sindacale, promuovendo un'azione legale.