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Stati Uniti

La Costituzione del 1787 dà vita a una forma presidenziale. Il modello di riferimento era quello inglese, la forma di governo presidenziale è infatti la forma repubblicana della Monarchia Costituzionale Pura. Si tratta di una forma di governo dove non c’è rapporto fiduciario: sia il Governo che il Congresso sono eletti dal popolo e rimangono in carica fino al termine dei rispettivi mandati, non è infatti possibile sciogliere il Congresso né sfiduciare il Presidente.

La costituzione del 1787

La Costituzione del 1787 è in realtà la seconda della storia degli Stati Uniti. Nel 1777 le 10 colonie si diedero una prima Costituzione chiamata “Articoli della Confederazione”, nella quale gli Stati rimanevano sostanzialmente indipendenti. Solo nel 1787 le colonie daranno vita a Philadelphia alla Costituzione attualmente vigente: 7 articoli a cui si sono aggiunti 27 emendamenti. È una Costituzione rigida, ciò significa che, come stabilito dall’articolo 5, le modifiche sono possibili con procedura aggravata che coinvolga i singoli Stati, data la natura Federale dello Stato. È inoltre una Costituzione elastica: le disposizioni costituzionali sono generiche e si sono prestate a diverse interpretazioni nel corso del tempo.

I costituenti di Philadelphia cercarono il compromesso in un gruppo di Stati che comprendeva realtà profondamente diverse: Stati schiavisti e non, Stati agrari e industrialmente sviluppati, favorevoli al disegno federale e non. Il compromesso si ritrova nel testo costituzionale: lo Stato Federale può imporre leggi valide per tutti gli Stati solo nelle materie ex articolo 1 sezione VIII (poteri enumerati).

La separazione dei poteri

Dopo un breve preambolo, l’articolo 1 parla del potere legislativo, l’articolo 2 dell’esecutivo e l’articolo 3 del giudiziario. Quindi il principio della separazione dei poteri lo si ritrova nei primi tre articoli. Negli Stati Uniti, a differenza di molti altri Paesi, il Presidenzialismo non è degenerato nell’autoritarismo grazie alle forme di controllo tra gli organi dello Stato previste dall’ordinamento.

Il potere legislativo

Articolo 1: il potere legislativo è assegnato al Congresso che prevede un sistema bicamerale composto da Camera dei Rappresentanti e Senato. Tale assetto costituisce il compromesso tra gli Stati più grandi, che desideravano un Congresso rappresentativo in base alla popolazione di ciascuno Stato, e tra gli Stati più piccoli, che desideravano che tutti gli Stati avessero un numero identico di rappresentanti indipendentemente dalla popolazione degli stessi. La Camera dei Rappresentanti rispecchia la prima esigenza, il Senato invece, essendo composto da due Senatori per ciascuno Stato, rispecchia la seconda esigenza. Ogni membro della Camera dei Rappresentanti ha un mandato di due anni, mentre ogni Senatore ne ha uno di sei anni. Ogni due anni si vota per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e il rinnovo di un terzo dei Senatori. (Il Presidente ha un mandato di quattro anni).

Il Congresso dà vita a un sistema bicamerale perfetto: il procedimento legislativo prevede pari poteri per le due camere e in caso di disaccordo il disegno di legge non viene approvato. Vi sono però competenze che spettano solo a una Camera o all’altra: il Senato ha competenza esclusiva in materia di ratifica dei Trattati Internazionali stipulati dal Presidente e di approvazione di tutte le nomine presidenziali; la Camera dei Rappresentanti ha un potere esclusivo nell’ambito di esame delle leggi in materia tributaria.

Il potere di impeachment

Vi sono poi materie in cui vi sono poteri concorrenti: riguardano il potere di impeachment (messa in stato d’accusa di un qualsiasi funzionario federale per attentato alla Costituzione). L’impeachment, che è stato ereditato dall’ordinamento inglese, originariamente prevedeva che i Ministri di Sua Maestà fossero soggetti al controllo del Parlamento. Era quindi rapporto di responsabilità giuridica, poi evoluto in un rapporto politico a seguito dall’affermazione della forma di governo parlamentare.

Negli Stati Uniti, non essendoci stata un’evoluzione della forma di governo in questo senso, l’impeachment è rimasto un rapporto giuridico. Nella procedura d’impeachment la Camera dei Rappresentanti mette in stato d’accusa il funzionario federale ritenuto responsabile, ma sarà il Senato a doversi pronunciare.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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