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Si tratta di una forma di governo dove non c’è rapporto fiduciario: sia il Governo che il Congresso sono
eletti dal popolo e rimangono in carica fino al termine dei rispettivi mandati, non è infatti possibile
sciogliere il Congresso ne sfiduciare il Presidente.
La Costituzione del 1787 è in realtà la seconda della storia degli Stati Uniti, nel 1777 le 10 colonie si diedero
una prima Costituzione chiamata “Articoli della Confederazione”, nella quale gli Stati rimanevano
sostanzialmente indipendenti. Solo nel 1787 le colonie daranno vita a Philadelphia alla Costituzione
attualmente vigente: 7 articoli a cui si sono aggiunti 27 emendamenti. E’ una Costituzione rigida, ciò
significa che, come stabilito dall’articolo 5, le modifiche sono possibili con procedura aggravata che
coinvolga i singoli Stati, data la natura Federale dello Stato. E’ inoltre una Costituzione elastica: le
disposizioni costituzionali sono generiche e si sono prestate a diverse interpretazioni nel corso del tempo.
I costituenti di Philadelphia cercarono il compromesso in un gruppo di Stati che comprendeva realtà
profondamente diverse: Stati schiavisti e non, Stati agrari e industrialmente sviluppati, favorevoli al disegno
federale e non. Il compromesso si ritrova nel testo costituzionale: lo Stato Federale può imporre leggi valide
per tutti gli Stati solo nelle materie ex articolo 1 sezione VIII (poteri enumerati).
Dopo un breve preambolo, l’articolo 1 parla del potere legislativo, l’articolo 2 dell’esecutivo e l’articolo 3
del giudiziario. Quindi il principio della separazione dei poteri lo si ritrova nei primi tre articoli. Negli Stati
Uniti, a differenza di molti altri Paesi, il Presidenzialismo non è degenerato nell’autoritarismo grazie alle
forme di controllo tra gli organi dello Stato previste dall’ordinamento.
Articolo 1: il potere legislativo è assegnato al Congresso che prevede un sistema bicamerale composto da
Camera dei Rappresentanti e Senato. Tale assetto costituisce il compromesso tra gli Stati più grandi, che
desideravano un Congresso rappresentativo in base alla popolazione di ciascuno Stato, e tra gli Stati più
piccoli, che desideravano che tutti gli Stati avessero un numero identico di rappresentanti
indipendentemente dalla popolazioni degli stessi. La Camera dei Rappresentanti rispecchia la prima
esigenza, il Senato invece, essendo composto da due Senatori per ciascuno Stato, rispecchia la seconda
esigenza. Ogni membro della Camera dei Rappresentanti ha un mandato di due anni, mentre ogni Senatore
ne ha uno di sei anni. Ogni due anni si vota per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e il rinnovo di un
terzo dei Senatori. (Il Presidente ha un mandato di quattro anni).
Il Congresso dà vita a un sistema bicamerale perfetto: il procedimento legislativo prevede pari poteri per le
due camere e in caso di disaccordo il disegno di legge non viene approvato.
Vi sono però competenze che spettano solo a una Camera o all’altra: il Senato ha competenza esclusiva in
materia di ratifica dei Trattati Internazionali stipulati dal Presidente e di approvazione di tutte le nomine
presidenziali; la Camera dei Rappresentanti ha un potere esclusivo nell’ambito di esame delle leggi in
materia tributaria.
Vi sono poi materia in cui vi sono poteri concorrenti: riguardano il potere di impeachment (messa in stato
d’accusa di un qualsiasi funzionario federale per attentato alla Costituzione). L’impeachment, che è stato
ereditato dall’ordinamento inglese, originariamente prevedeva che i Ministri di Sua Maestà fossero soggetti
al controllo del Parlamento. Era quindi rapporto di responsabilità giuridica, poi evoluto in un rapporto
politico a seguito dall’affermazione della forma di governo parlamentare.
Negli Stati Uniti, non essendoci stata un’evoluzione della forma di governo in questo senso, l’impeachment
è rimasto un rapporto giuridico. Nella procedura d’impeachment la Camera dei Rappresentanti mette in
stato d’accusa il funzionario federale ritenuto responsabile, ma sarà il Senato a doversi pronunciare.
Le due Camere hanno anche potere d’inchiesta: tutte le Commissioni istituite all’interno del Congresso
devono controllare l’azione dell’Esecutivo.
Procedura legislativa: procedura molto complessa. L’iniziativa spetta ai soli membri del Congresso. Ciò non
toglie che gli esponenti dell’Esecutivo non possano stimolare la presentazione di disegni di legge (impulso
legislativo). L’impulso legislativo è un potere che spetta al Presidente.
L’articolo 2 sezione III stabilisce che il Presidente può comunicare alle Camere i provvedimenti che ritiene
necessari e convenienti, ma anche presentarli alle Camere nel Discorso sullo Stato dell’Unione che
annualmente il Presidente rivolge al Congresso.
Se il ddl è approvato da entrambi i rami del Congresso, questo viene sottoposto al Presidente che può
esercitare un potere in campo legislativo attraverso la promulgazione del testo. Il potere di promulgazione
può essere esercitato in maniera diversa, data la natura presidenziale dell’ordinamento: il Presidente non
opera solo una valutazione formale della proposta di legge, ma anche una valutazione politica.
Il Presidente può:
Promulagare il testo
Decidere di non firmare il testo senza tuttavia rinviarlo alle Camere. In tal caso il provvedimento è
comunque legge dopo 10 giorni
Rinviare il ddl alle Camere incidendo così dal punto di vista politico sull’esercizio del potere
legislativo. Il veto da parte del Presidente rappresenta, con ogni probabilità, l’interruzione del
processo legislativo: il Congresso potrebbe aggirare il veto presidenziale solo approvando
nuovamente il testo sul quale il veto è intervenuto con la maggioranza dei 2/3 sia nella Camera dei
Rappresentanti che al Senato. In questo caso il problema è tutto interno ai partiti politici in quanto
è assai difficile che trovare una linea comune a livello federale. Spesso negli Stati Uniti esistono lo
stesso partito ha tante linee politiche quanti sono gli Stati.
Può decidere di non far nulla, ma anche nel caso il termine di 10 giorni coincidesse con un
aggiornamento “sine die” dei lavori parlamentari, il ddl non potrebbe essere approvato. Questo
meccanismo prende il nome di “Pocket veto”. La ratio del meccanismo è che il Presidente sarebbe
impossibilitato a rinviare il provvedimento alla Congresso in quanto questo non sarebbe riunito.
Tale veto è definitivo.
Alcune sentenze della Corte Suprema hanno precisato che il Pocket Veto è legittimo solo nel caso in cui la
sospensione dei lavori del Congresso sia sine die.
Il Congresso approva le leggi di finanza e pone sotto controllo le attività che il Presidente intende finanziare
(controllo di Borsa) e togliendo i finanziamenti alle proposte dello stesso, ma rimane nel potere del
Presidente la possibilità di porre il veto.
Al Presidente spetta il potere esecutivo.
Articolo 2: E’ Capo di Stato e Capo del Governo. Ha un mandato di 4 anni ed è eletto con un’elezione di
secondo grado: i cittadini votano per i grandi elettori chi si riuniranno per votare il Presidente.
Durante la prima fase (non disciplinata dalla Costituzione), i principali partiti cercano di selezionare il
candidato da proporre per la Casa Bianca. All’inizio dell’anno elettorale inizia la procedura di selezione
all’interno di ogni Stato, ognuno dei quali ha delle proprie regole. La maggior parte degli Stati prevede le
primarie. In altri Stati sono i vertici del partito a decidere.
In estate il candidato col consenso più grande è ufficialmente investito dalla Convenzione Nazionale del
Partito del ruolo di candidato alla Presidenza, stesso discorso vale per il Vicepresidente.
Quindi gli elettori voteranno il TICKET PRESIDENZIALE (Presidente e Vicepresidente). Si apre quindi la seconda
fase (disciplinata dalla Costituzione) che consiste nell’elezione vera e propria che si svolge nel mese di
novembre nel primo martedì successivo al primo lunedì di novembre. Gli elettori voteranno per i Grandi
Elettori: sono pari al numero dei Senatori e dei Rappresentanti, sono distribuiti proporzionalmente alla
popolazione di ogni Stato. Il sistema previsto è un sistema che assegna in blocco tutti i Grandi Elettori di uno
Stato a uno o all’altro partito. E’ quindi importante vincere negli Stati più grandi e popolosi. Nel 2000 Bush
vinse pur ottenendo meno voti. Il Presidente entra in carica il 20 gennaio dell’anno successivo. Le funzioni
del Presidente sono elencate nell’articolo 2 sezione I. In caso di morte, sostituzione o altro il Presidente sarà
sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente è Comandante in Capo delle Forze Armate. Ha il potere estero: stipulare Trattati Internazionali
con il consenso dei 2/3 dei Rappresentanti e consoli. Questo potere deve essere esercitato col consenso del
Senato. Ha il potere di impulso legislativo. L’articolo 2 sezione IV stabilisce le modalità di impeachment. Il
Presidente può concedere la grazia e ha tutti i poteri amministrativi del Capo del Governo. Oltre ai poteri
enumerati esistono poteri emergenziali definiti come “prerogative dell’Esecutivo” che servono a far sì che il
Presidente adotti le misure necessarie per difendere la Costituzione in caso di emergenza. L’evoluzione del
tipo di Stato che si è accompagnata all’evoluzione delle forme di stato ha portato cambiamenti anche nella
forma di governo. Nella prima fase il Presidente ha poteri limitati: deve solo dare esecuzione alle leggi del
Congresso. La forma di governo è detta “del Congresso” e si basa su un tipo di stato federale dualista con
forma di stato liberale. Col passaggio allo Stato Sociale lo Stato interviene maggiormente e a partire dagli
anni ’30 il Presidente diventa il titolare dell’indirizzo politico. Con la Guerra Mondiale si accentua il ruolo del
Presidente che è anche Capo delle forze armate. Tale assetto sarà mantenuto a causa della Guerra Fredda.
Anche il Congresso preferirà delegare al Presidente tali questioni. Il culmine di questa fase chiamata
“Presidenza Imperiale” si ha con Nixon.
Con la crisi degli anni ’70 il tipo di Stato mette in crisi il Federalismo Cooperativo e si ha una nuova fase duale.
La Forma di Governo cambierà con una minore influenza del Presidente a causa dello scandalo del Watergate.
Ma dopo l’11 settembre 2001 i poteri presidenziali hanno ripreso a espandersi. L’alternarsi di queste fasi
dipendono anche dal fatto che via sia o meno un “Governo diviso”. Un Presidente con un Congresso ostile
dovrà essere più decisionista e attivo.
L’articolo 3 riguarda il potere giudiziario.
Si descrive