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Art. 2359

Società controllate e società collegate

  1. Sono considerate società controllate:
    • le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    • le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
    • le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Il controllo si considera esistente anche quando i diritti spettano a società controllata, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
  2. Si considerano collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2359-bis

Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

  • La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
  • L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
  • In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere al decimo del capitale della società controllante, tenendo conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle sue società controllate.
  • Un amministratore, il sindaco o il direttore generale della società il cui bilancio deve essere costituito a termine finché le azioni o quote non siano trasferite. In caso contrario il diritto si intende acquisito per conto.
  • Le disposizioni di cui al presente articolo non anche agli acquisti fatti per esecuzione di procedura per il pagamento e conservazione dell'integrità del patrimonio da parte di creditori con azioni successive a questo.
    • Art. 2359-ter

      Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società

      • Le azioni o quote acquistate dalla società controllata 2359-bis devono essere aliene condizioni medesime modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono procedere senza indugio alla riduzione del capitale in misura corrispondente, previa modifica dello statuto adottata dall'assemblea secondo il procedimento di riduzione previsto dall'articolo 2445. Qualora l'assemblea non provveda, il giudice può disporre che l'azione emessa in precedenza possa richiederlo secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

      Art. 2359-quater

      Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

      1. Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357-bis.
      2. Le azioni o quote così acquisite, che superino il limite stabilito al terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienare, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro termini dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.

      Art. 2359-quinquies

      Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

      • La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
      • Le azioni o quote sottoscritte in violazione del precedente comma devono essere alienate secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'assemblea entro un anno dall'iscrizione e non possono conferire diritto di voto. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono procedere senza indugio alla riduzione del capitale in misura corrispondente, previa modifica dello statuto adottata dall'assemblea secondo il procedimento di cui al secondo comma.

      Art. 2368

      Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

      I. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari (1).

      II. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di due terzi del capitale rappresentato in assemblea (2).

      III. Salvo diverse disposizioni di legge per le quali non può essere adunanza di seconda convocazione, la quota di capitale che rappresenta le azioni prive di diritto di voto per appartenere le maggioranze necessarie è esclusa esclusi i diritti di opzione legale, e le azioni prive di diritto di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione (3).

      Art. 2369

      Seconda convocazione e convocazioni successive

      I. Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per le assemblee straordinarie, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione delle deliberazioni.

      II. Nel caso in cui lo statuto o le disposizioni di legge non richiedano una maggiore rappresentanza di capitale per la deliberazione, il voto favorevole di almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea è sufficiente. In alternativa, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

      III. Salvo che sia convocazione prevista da norme di legge, lo statuto non può richiedere maggioranze più elevate.

      Art. 2370

      Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto (1)

      I. Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

      II. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono ammettere alla partecipazione all'assemblea anche coloro che sono depositati delle azioni possibilmente anche con certificazione delle stesse entro un termine massimo di cinque giorni precedenti alla data di convocazione; in tal caso lo stesso permesso devono essere posseduti elementi della società semplici e obbligatorie (2).

      III. L'unico atto di trasferimento per i successivi diritti che pertengano all'assemblea è stato effettuato entro il quinto giorno precedente la data dell'assemblea stessa; devono essere depositate presso la società le azioni cui hanno diritto di voto.

      L'AMMINISTRAZIONE

      Dispositivo dell'art. 2380 Codice Civile

      Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo delle società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4. Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che le deliberazioni dispongano altrimenti, la variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

      Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano ai membri dei consigli di amministrazione o al consiglio di gestione.

      Dispositivo dell'art. 2380 bis Codice Civile

      La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

      L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

      Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

      Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, questo spetta all'assemblea.

      Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente.

      Dispositivo dell'art. 2381 Codice Civile

      Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite agli amministratori.

      Il presidente può delegare le sue attribuzioni a un altro consigliere.

      In ogni caso, ogni consigliere può proporre argomenti per la trattazione da parte del consiglio.

      Gli amministratori operano collegialmente, il consiglio di amministrazione deve essere convocato senza ritardo quando ne è fatta richiesta da uno dei suoi membri.

      Si evidenzia che l’organo amministrativo deve quale base deliberativa avvalersi della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

      Dispositivo dell'art. 2392 Codice Civile

      Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge.

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Publisher
A.A. 2018-2019
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Erika_P di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Trabucchi Giuseppe.