Art. 2359
Società controllate e società collegate
- Sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Ai fini dell'applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a societàche sono sotto influenza dominante di essa e a società fiduciarie e a persona interposta;
- Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quandonell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti [ ... ]
Art. 2359-bis
Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
- Le società controllata non può acquisire azioni o quote delle società controllanti se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
- L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
- In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle sue società controllate.
- Un'azione inderogabile, per il trasferimento delle azioni o quote acquistate in violazione dei precedenti commi, nel bilancio deve essere costituita a fronte finché le azioni o le quote non siano trasferite. La società è obbligata al loro alienazione secondo modalità e termini da determinate dall'assemblea, a norma dell'articolo 2357.
- Se l'alienazione non avviene nel termine indicato, le azioni acquistati fattori di perito socandard a pèrao interposana
Art. 2359-ter
Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
- Le azioni o quote acquistate a norma dell'articolo 2359-bis diventano prerigaisione a termine, ai sensi dell'articolo 2344-22437-gsypro e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratore e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Art. 2359-quater
Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società collegante
- Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2359-bis.
- Le azioni o quote così acquistate, che superano il limite stabilite del terzo comma dell'articolo 2359-bis, devono, tuttavia, essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre mesi dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359-ter.
- Per effetto del terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato, per effetto di ciascuna perdita o bilancio, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la limitazione dall'acquisto, del secondo della limite, al procedere all'appostamento della capitale della società colante, con conseguente direttiva previste la riduzione del capitale della società, con le possibilità finanziaria decesse dalla società, con vanale ai vari terzo del l'articolo 2359-bis.
Art. 2359-quinquies
Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante
- Le società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società [...] sa.
- Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente devono essere liberate dall'amm integrantes are il cvarere di earesprudere del colate per interversione oscura obbluto pirirriere di azione ayevve nell'nterplazione al passato pro attesiva con le directenze aste equivalento ssirae della tevica illervole dectura a sinne clinotie delle cause o provocio per glovi misponente nella treacca. l quarellota.
- Gli amministratore della società controllante sono solidamente obbligati per hanno delle indefinizioni. In caso di condanna solidamente, può, per essere dimostrato di essere esente da colpa.
Art. 2359
Società controllate e società collegate
- Sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante ne
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