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SEZIONE II: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni si accedemediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III: GLI ORGANI AUSILIARI

ARTICOLO 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione.

economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

SPIEGAZIONE COMMENTI ARTICOLI 83-100

Art.83

Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento a Montecitorio. Lo scrutinio segreto sia sulle persone sia perché ciascun parlamentare sia libero di votare per chi ritiene opportuno, è richiesta la maggioranza dei 2 terzi per

le prime 3 votazioni dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art.84 Può essere eletto chiunque che abbia compiuto 50 anni d'età e goda di diritti civili e politici, l'incompatibilità è assoluta nei confronti di altre cariche.

ARTICOLO 100 ultimo comma: La legge assicura l'indipendenza dei due istituti (CC e Consiglio di STATO) e dei loro componenti di fronte al governo.

ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE 101-110

ARTICOLO 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ARTICOLO 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei all magistratura. La legge regola i

casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due.

terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o d'un Consiglio regionale.

ARTICOLO 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ARTICOLO 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le

funzioni attribuite a giudici singoli. Sudesignazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ARTICOLO 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. [17] Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ARTICOLO

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ARTICOLO 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SPIEGAZIONE COMMENTI 101-110

ARTICOLO 1011 comma2 comma: i giudici sono soggetti solo alla legge, e non ad altri poteri dello stato.

ARTICOLO 1021 comma: ci fa capire che la giurisdizione è esercitata dai magistrati ordinari.

2 comma: impone un divieto. Non possono essercene straordinari o speciali.

La RATIO è nell'articolo 25 al 1 comma: costituzionalizza il giudice naturale. Ciascun individuo deve avere contezza

del giudice che giudica la controversia, per questo non ammessi gli altri. : vieta prima quelli speciali ecc, poi quelli speciali rimangono quelli precedenti alla costituzione. Non possono essercene speciali o straordinari tranne che negli organi, ma tutti gli straordinari o speciali precedenti alla costituzione rimangono. Parla della corte dei conti, tribunali militari. : garantisce l'autonomia con la presenza del CSDM. L'indipendenza dei giudici ordinari la garantisce la Costituzione. La prima garanzia di indipendenza la troviamo al 101. : composizione CSM. <2-3 comma>: 3 membri di diritto attribuiti dalla leggi che ne fanno parte: 1 presidente, procuratore generale CDC, PDR. <4 comma>: altri componenti ovvero 24 membri elettivi, di cui 16 membri eletti tra i magistrati nella loro categoria, ed il resto 8 il resto dal parlamento in seduta comune con voto segreto con maggioranza dei 2/3 con determinati requisiti. Vi è anche il

Vicepresidente designato dal parlamento.

5 comma: I membri durano 4 anni e non possono subito essere rieletti (garanzia indipendenza), l'eventuale rielezione del mandato potrebbe far sorgere conflitti di interessi e altri principi supremi.

6 comma: i membri elettivi non possono essere iscritti durante il mandato negli albi professionali perché non sarebbero imparziali, né ricoprire incarichi politici del consiglio regionale.

COMPITO CSM: Governa la magistratura, competenza sugli atti amministrativi della carriera dei magistrati perché li emana e sono direttamente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. ARTICOLO 105

ANCORA COMPITI CSM: non solo queste indicate. Tra le quali indichiamo la nomina e la revoca dei giudici di pace e dei componenti estranei alla magistratura, per meriti insigni, nomina commissioni in concorso magistratura, promuove i comportamenti disciplinari dei magistrati, assegna le sedi ai magistrati e si occupa dei trasferimenti.

L'attività del CSM è ASSIMILABILE a quella giurisdizionale. Funzione giurisdizionale. Nonostante emana il potere mediante atti amministrativi con l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo. Invece con: FUNZIONI GIURISDIZIONALI: le decisione emanate all'esito nei confronti del magistrato sono impugnate di fronte alle sezioni riunite davanti alla Cassazione. ARTICOLO 1061 comma: garanzia d'indipendenza. Con pubblico concorso può accedere alla carica. 2 comma: Deroga del primo comma. Assunzione con magistrati onorari attraverso il CSDM e la legge a permettere, per meriti insigni. ARTICOLO 1072 comma. Civile: Risarcimento del danno quando esercita con dolo o colpa grave, rifiuto o omissione di atti d'ufficio. 3 comma: Descrive l'inamovibilità cita.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudia.nocella di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Sansa Renato.
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