La società per azioni
La società per azioni è una società di capitali caratterizzata dalla circostanza che il capitale sociale è diviso in azioni. Dal 2003 può essere costituita anche da un solo socio con atto unilaterale. Nell’ambito delle società per azioni si distinguono modelli diversi e secondo alcuni anche tipi di società diversi. Vi è una disciplina delle società delle azioni non quotate nei mercati regolamentati, vi è poi una disciplina delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati. Ovviamente con regole diverse e sotto tanti problemi non coincidenti. Tanto che, ci sono autori molto illustri i quali ritengono che le società per azioni quotate siano addirittura un diverso tipo di società.
Disciplina delle società quotate
La disciplina anche all’interno delle società quotate si differenzia a seconda che la società sia aperta, cioè abbia azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, o che la società sia chiusa, ad esempio a struttura familiare. Nelle società per azioni vi è una organizzazione corporativa. Sono cioè organizzate per organi e questa organizzazione per organi lascia dei limiti di deroga/manovra abbastanza ristretti all’autonomia statutaria dei soci. Dal 2003 i soci possono scegliere tra 3 modelli di amministrazione di controllo.
Modelli di amministrazione
Il modello tradizionale, che esiste dal 1992, è fondato su 3 organi:
- L’assemblea, che è la riunione della collettività dei soci, chiamata a decidere in prima approssimazione sulle modifiche del contratto sociale, sulla nomina e sulla revoca dei sindaci, sulla approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili;
- L’organo di amministrazione, a cui è devoluta la gestione della società;
- Il collegio sindacale, che è l’organo di controllo/vigilanza.
Nel 2003 viene introdotta la riforma delle società di capitali e cooperative e vengono introdotti anche due sistemi alternativi al sistema tradizionale:
- Il modello dualistico di derivazione tedesca;
- Il modello monistico di derivazione anglosassone.
Rapporti tra i tre organi
Per quanto attiene al modello tradizionale dobbiamo precisare quali sono i rapporti tra i 3 diversi organi. L’assemblea è organo sovrano che nomina gli altri organi sociali. Non può tuttavia sostituirsi agli amministratori, né esauterà i sindaci della loro funzione di controllo. La riforma del 2003 ha rafforzato la rigida specializzazione della funzione degli organi. Attualmente la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori. È questo il disposto dell’articolo 2380 bis (così come modificato nel 2003). È fortemente ridimensionata la possibilità dell’assemblea di inserirsi nella gestione. Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo non è più imperativo/unico e si applica in assenza di una diversa scelta dei soci. Le alternative sono il sistema dualistico e quello monistico.
Sistema dualistico e monistico
Nel sistema dualistico l’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza, organo di controllo che oltre ad esercitare la funzione di controllo, approva il bilancio, nomina l’organo gestorio (il consiglio di gestione). Il sistema monistico in cui l’assemblea elegge un consiglio di amministrazione, al cui interno è eletto un comitato per il controllo della gestione. Possiamo inoltre dire che da un punto di vista strutturale, nel sistema tradizionale, l’assemblea nomina sia l’organo di gestione (gli amministratori) e sia l’organo di controllo (il collegio sindacale). Nel sistema dualistico l’assemblea nomina l’organo di controllo (il consiglio di sorveglianza), il quale poi nomina i gestori. Quindi sono i controllori che nominano i gestori. Nel sistema monistico l’assemblea nomina i gestori che poi tra di loro nominano i controllori.
Assemblea
L’assemblea è l’organo composto dalla collettività dei soci ed è l’unico organo presente con la stessa denominazione e lo stesso funzionamento in tutti e 3 i sistemi di amministrazione e di controllo. Diverse sono però, le competenze che le vengono assegnate. L’assemblea rappresenta la collettività dei soci che, tramite un procedimento, decide sulle materie che la legge assegna alla loro competenza. Qui viene in rilievo una distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Va rimarcato che la distinzione non riguarda 2 organi diversi. L’organo è unico. Ad essere diverse sono le maggioranze e talvolta le regole di funzionamento. Non è lo stesso per l’assemblea generale e quella speciale.
Assemblea generale e speciale
L’assemblea generale è le riunione della collettività dei soci possessori di azioni ordinarie. Le assemblee speciali sono riunioni della collettività dei soci possessori di azioni speciali. Le competenze dell’assemblea ordinaria sono stabilite dall’articolo 2364 cc:
- Approva il bilancio;
- Nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Vi sono, sparse nel codice civile, tutta un’altra serie di altre norme che delineano altre competenze dell’assemblea ordinaria.
Assemblea straordinaria
Secondo l’articolo 2365 comma 1:
“Delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. L’organo è unico ed il tipo di assemblea dipende dall’ordine del giorno. Sono invece, due organi diversi l’assemblea generale e le assemblee speciali: L’assemblea generale, a cui hanno diritto di partecipare i soci possessori di azioni ordinarie; Le assemblee speciali, a cui hanno diritto di partecipare i possessori e di categorie speciali di azioni, cioè di strumenti finanziari che conferiscono diritto amministrativi.”
Ragione delle assemblee speciali
Qual è la ragione sottesa alla previsione di assemblee speciali? Le deliberazioni della assemblea generale possono talvolta pregiudicare la posizione degli azioni che hanno azioni appartenenti ad una determinata categoria. A questo punto per ovviare ad un siffatto inconveniente si fa in modo che le delibere dell’assemblea ordinaria che coinvolgono la regolazione/regolamentazione dei diritti di una categoria speciale di azioni sono efficaci solo quando siano approvati dall’assemblea speciale di una determinata categoria. In questa maniera si tutelano i possessori di azioni speciali appartenenti ad una determinata categoria.
Il procedimento assembleare
La deliberazione assembleare è frutto di un complesso procedimento i cui passaggi sono garantiti dalla legge. Il primo elemento è la convocazione; l’avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima della riunione assembleare. Lo statuto delle società per azioni chiuse, cioè quelle che non presentano azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, può consentire la convocazione ad personam mediante avviso comunicato ai singoli soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima. (Fax, lettera raccomandata, mail, etc.)
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e cioè l’elenco degli argomenti che si tratteranno nell’assemblea. Va fatta una precisione. L’ordine del giorno deve essere formulato con un’analiticità tale che consenta ai singoli soci di decidere liberamente se andare o meno ai soci di andare in assemblea. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che normalmente avviene con maggioranza più ridotto. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno che è stabilito per la prima. Se nella convocazione non è indicato il giorno della seconda convocazione l’assemblea dev’essere convocato entro 30 giorni dalla prima, e in caso di pubblicazione dell’avviso sulla stampa il termine è ridotto a 8 giorni.
Convocazioni assembleari
In merito alle convocazioni assembleari si distingue tra convocazioni facoltative e obbligatorie. Nel caso delle convocazioni obbligatorie si stabilisce che l’assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Vi può essere un termine più lungo stabilito dallo statuto che però non può mai eccedere i 6 mesi. Un altro caso di convocazione obbligatoria si quando i soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale o la minore percentuale stabilita dallo statuto facciano richiesta agli amministratori di convocazione dell’assemblea, indicando gli argomenti da trattare. Ipotesi di convocazione obbligatoria sono anche per esempio quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite; Oppure quando gli amministratori accertino una causa di scioglimento della società.
Assemblea totalitaria
L’assemblea vi può essere anche senza convocazione. È questo l’istituto della assemblea totalitaria. L’assemblea si reputa infatti regolarmente costitutiva, anche in mancanza delle formalità prescritte, quando è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. In questo caso l’assemblea non viene convocata e non c’è nemmeno un ordine del giorno, con la conseguenza che può deliberare su tutto. Tuttavia ciascun partecipante può opporsi alla trattazione di determinati argomenti dichiarandosi non sufficientemente informato. Si dice normalmente che l’assemblea totalitaria è generale ma precaria. Nel senso che non essendovi un ordine del giorno può decidere su tutto. Precaria perché basta che uno dei partecipanti si dichiari non sufficientemente informato, che la stessa non può più deliberare.
L'assemblea della SPA
Una volta esaurita la fase della convocazione passiamo allo studio del procedimento assembleare. L’assemblea è presieduta da un presidente che è la persona indicata dallo statuto o in mancanza da quella eletta con il voto a maggioranza dei presenti. Quali sono i compiti del presidente? Il presidente deve:
- Verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea;
- Accertare l’identità è la legittimazione dei presenti;
- Dirigere lo svolgimento dei lavori assembleari;
- Accertare i risultati delle votazioni.
Il presidente è assistito da un segretario, che è indicato nello statuto o eletto a maggioranza dei presenti. Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario viene svolta da un notaio.
I quorum assembleari
L’assemblea ordinaria in 1ª convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci con diritto di voti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea ordinaria di 2ª convocazione, che è necessaria qualora i soci partecipanti all’assemblea di prima convocazione non raggiungano la maggioranza del capitale sociale, delibera qualunque sia la percentuale di capitale rappresentata. A questo punto viene meno il quorum costitutivo e rileva solo quello deliberativo. L’assemblea ordinaria di 2ª convocazione delibera a maggioranza dei presenti. La ratio di siffatta disposizione è che si vuole evitare che i soci non possano deliberare per l’assenteismo di altri. Si vuole in questo modo favorire la deliberazione.
Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria di 1ª convocazione nelle spa chiuse delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società aperte l’assemblea è regolarmente costituita con la metà del capitale. Delibera con almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. La finalità di questa disposizione che richiede per la deliberazione il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea è quella di tutelare la minoranza, permettendo di poter coagulare più agevolmente una percentuale in grado di bloccare l’adozione delle delibere di maggior rilievo.
Per tutte le SPA l’assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale. Delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. Vi sono più tutta una serie di maggioranze rafforzate richieste in ogni convocazione per talune delibere, quasi tutte al solo scopo di tutelare le minoranze. Per esempio:
- Per l’esclusione o limitazione del diritto di opzione è necessaria la maggioranza assoluta del capitale;
- Per l’introduzione o soppressione della clausola compromissoria è necessario il favorevole dei 2/3 del capitale;
- Per la trasformazione eterogenea è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.
Intervento in assemblea
Il primo principio in tema di intervento in assemblea è che non tutti i soci possono intervenire in assemblea. Sono legittimati ad intervenire solo i soci titolari di azioni con diritto di voto in quella determinata assemblea. Devono inoltre partecipare i componenti del consiglio di amministrazione ed i sindaci. Vi possono prendere parte i rappresentanti comuni delle azioni di risparmio, il rappresentante comune degli obbligazionisti, nonché il rappresentante comune di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. I requisiti per partecipare all’assemblea si distinguono, nell’ambito di una regolamentazione molto minuziosa, sia tra società chiusa o aperta, o a seconda che i titoli a gestione siano a gestione accentrata o dematerializzata.
Partecipazione e titoli azionari
Se non vi sono previsioni statutarie, è sufficiente che il socio depositi o quanto meno esibisca all’ingresso dell’assemblea il titolo azionario nelle società chiuse; oppure, se i titoli sono in gestione accentrata o dematerializzata, la certificazione dell’intermediario con cui si attesta che il socio è titolare di un tot numero di azioni. Lo statuto al fine di semplificare le operazioni di accertamento della legittimazione all’intervento in assemblea può stabilire che si preveda il deposito delle azioni presso la sede della società, indicando altresì il termine entro cui queste azioni devono essere depositate.
Norme per le società aperte
Per le società aperte sono previste tutta una serie di norme molto particolari. Il termine per il ricevimento della comunicazione da parte dell’intermediario non può essere superiore a 2 giorni non lavorativi. La tematica della partecipazione in ab sentia si divide in 2 profili:
- Primo profilo è quello della partecipazione mediante moderne tecnologie. Oggi lo statuto può conseguire, e normalmente consente, la partecipazione alle assemblee in teleconferenza oppure consente, in alcuni casi, anche il voto per corrispondenza.
- Secondo filone tematico in cui acquista rilievo il problema della partecipazione in ab sentia è quello della delega di voto. Il problema della delega di voto nelle SPA è un problema di grande interesse perché la delega di voto può essere lo strumento con cui gli amministratori possono fare teoricamente incetta di deleghe e quindi orientare (soprattutto nelle grandi SPA) il voto della assemblea.
Delega di voto
Sono quindi previste una serie di norme e cautele volte a far sì che gli amministratori non facciano incetta di deleghe. Vi sono limiti oggettivi e limiti soggettivi al conferimento delle deleghe, in alcuni casi. Il fenomeno della delega in assemblea nelle SPA è un fenomeno proteiforme e bisogna distinguere tra diverse tipologie di deleghe. Un primo tipo di delega è la cosiddetta delega occasionale o di diritto comune. È una delega che è comune a tutte le SPA e trova la propria disciplina nell’articolo 2370 cc.
Abbiamo dei principi per cui:
- La delega deve essere conferita per iscritto;
- I relativi documenti vanno conservati dalla società;
- La delega non può rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Quindi deve essere una delega che indichi il nome del rappresentante;
- È sempre revocabile, nonostante un eventuale patto contrario.
Limiti alla delega
Vi sono poi dei limiti soggettivi e quantitativi alla delega, limiti la cui finalità era di evitare che gli amministratori facessero incetta di deleghe.
Limiti soggettivi
Non possono essere delegati i membri degli organi amministrativi e di controllo, né i dipendenti della società o di società controllate, né i membri degli organi amministrativi e di controllo di società controllate.
Limiti quantitativi
Vi sono poi una serie di limiti di carattere quantitativo:
- La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Se si tratta di società aperte non più di 50; non più 100 se la società ha un capitale tra i 5 e i 25 milioni.
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