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SOCIETA’ APERTE E SOCIETA’ CHIUSE

Il legislatore all’interno delle SPA ha dettato

 una disciplina speciale per le società che

fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio (2325- bis c.c.)

La categoria delle c.d. “società aperte” è

 costituita a sua volta da due tipologie di

società:

1. Le società con azioni quotate sui mercati

regolamentati

2. Le società con azioni diffuse tra il

pubblico in misura rilevante, ossia le

società che, secondo quanto previsto

dalla deliberazione CONSOB devono avere

2 requisiti:

- azionisti diversi dai soci di controllo in

numero superiore a 200 che detengano

complessivamente una % di capitale

sociale almeno pari al 5%

- non devono avere superato nel primo

esercizio o successivamente per due

esercizi consecutivi, due limiti tra i

seguenti:

1. totale dell’attivo di SP pari a

4.400.000€

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni

pari a 8.800.000€

3. dipendenti occupati in media durante

l’esercizio pari a 50 unità

Le SPA che non appartengono alla categoria

 delle c.d “società aperte” sono dette

società chiuse.

Le società chiuse possono avere delle

dimensioni più o meno ampie, si possono

avere delle SPA chiuse con 4/5/6 soci e

quindi con modeste dimensioni dal punto di

vista della compagine sociale e delle SPA

chiuse con 50/70/100 soci e quindi con una

compagine sociale ampia

REGIME GIURIDICO

L’esistenza di 3 tipologie di SPA ovvero

 (aperte/emittenti azioni quotate),

(aperte/emittenti azioni diffuse tra il

pubblico in misura rilevante) e (chiusa)

spiega il motivo per cui nel suo complesso

la disciplina sulle SPA annoveri disposizioni

diversamente applicabili e in particolare:

- applicabili a tutte le SPA in generale, ad

esempio, per quanto concerne alcuni

elementi fondamentali come l’atto

costitutivo, i conferimenti

- applicabili alle sole SPA CHIUSE (ad

esempio, solo le società chiuse possono

comprare proprie azioni senza limiti se non

quello di utili disponibili e nella società

aperte questo non è possibile, perché c’è un

tetto massimo di acquisto di azioni proprie)

- applicabili alle sole SPA APERTE (QUOTATE

E NON) (ad esempio la disciplina sulle

operazioni con parti correlate)

- applicabili alle sole SPA QUOTATE

QUINDI C’E’ UNA DISCIPLINA DECLINABILE A

SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’, SI PARTE

DALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE A CUI

SI SOVRAPPONE IN PARTE UNA DISCIPLINA

SPECIALE A SECONDA DELLE

CARATTERISTICHE DELLA SINGOLA SPA

COSTITUZIONE SPA

CARATTERISTICHE DELLE DENOMINAZIONE

 SOCIALE: (nelle società di persone viene

chiamata ragione sociale)

- l’unica condizione che va rispettata

nell’assegnare all’ente la denominazione

sociale è l’indicazione che si tratta di una

SPA, anche limitandosi a utilizzare

l’acronimo S.P.A.

- non deve necessariamente comparire il

nome di un socio (società anonima)

(non c’è la necessità come in SAS di inserire

ad esempio il nome del socio

accomandatario)

- la denominazione sociale può essere

espressa come sigla, nome di persona o di

fantasia, in una lingua qualsiasi (no

simbologia cirillica o cinese, no numeri),

purché in forma di parole e rispettando i

limiti propri dell’ordine pubblico e del buon

costume, e non deve fare necessariamente

riferirsi al tipo di attività svolta

- la denominazione sociale è tutelata così

come lo è la ditta

CAPITALE SOCIALE MINIMO: la costituzione

 di una SPA richiede dal 2014 un capitale

sociale minimo di 50 mila€ che deve essere

mantenuto nel corso del tempo

(prima del 2014 il capitale sociale minimo

era di 120.000€ quindi questa modifica è

data per incentivare le persone a costituire

SPA con un capitale sociale minimo basso)

(per le società di persone non esiste un capitale

minimo) ATTO COSTITUTIVO

(ART. 2328 C.C )

La società può essere costituita per

 contratto o per atto unilaterale

(la prima società di capitali per cui è stata

prevista la possibilità di costituzione per

atto unilaterale è stata la SRL nel 1988 e

successivamente nel 2003 è stata estesa

questa possibilità anche alle SPA*)

La stipulazione dell’atto costitutivo può

 avvenire secondo due differenti modalità:

- stipula simultanea (tutti i soci vanno dal

notaio e contestualmente stipulano l’atto

costitutivo della SPA che viene in essere

però solo con l’iscrizione nel RI)

- stipula per pubblica amministrazione

L’atto costitutivo deve essere redatto per

 atto pubblico* indicando una serie di

informazioni, tassativamente elencate:

REQUISITI DI FORMA

1. Le generalità dei soci fondatori, che

possono anche non essere persone fisiche

(come società di capitali, di persone e per

una parte della giurisprudenza anche

assicurazioni non riconosciute) oppure si

potrà trattare di persone straniere,

sempre che sia rispettato il principio di

reciprocità*

2. La denominazione e il comune dove

sono poste la sede della società e le

eventuali sedi secondarie

(per esigenze di semplificazione non è più

richiesto di esplicitare l’indirizzo della

società perché se si sposta la società nel

medesimo comune, si dovrebbe andare

ogni volta dal notaio per fare un atto

pubblico che modifica il precedente atto

costitutivo e comporta dei costi elevati)

3. L’attività che costituisce l’oggetto

sociale, nel rispetto del principio di

determinabilità

(cioè bisogna specificare categorie o rami

specifici di attività economiche)*

4. L’ammontare del capitale sottoscritto e

di quello versato *

(non è richiesta una valutazione

sull’adeguatezza del capitale sociale

rispetto all’attività scelta come oggetto

sociale)

5. Il numero e l’eventuale valore nominale

delle azioni, le loro caratteristiche e le

modalità di emissione e circolazione §

(il valore delle azioni prive di valore

nominale si desume dividendo

l’ammontare del capitale sociale per il

numero delle azioni emesse)°

6. Il valore attribuito ai crediti e beni

conferiti in natura

(è necessario che i beni in natura siano

esaustivamente rappresentati)

7. Le norme secondo le quali gli utili

devono essere ripartiti #

(in assenza di una norma sulla

distribuzione degli utili, di default vale la

regola per cui decide liberamente

l’assemblea )

8. I benefici eventualmente accordati ai

promotori o ai soci fondatori, al fine di

remunerarli per gli sforzi compiuti, i rischi

assunti e le spese sopportate

(ai fondatori in specie è consentito

riservarsi anche benefici ulteriori) @

9. Il sistema di amministrazione adottato, il

numero degli amministratori e i loro poteri

indicando quali tra essi hanno la

rappresentanza della società

(rappresenta l’opzione compiuta dai soci

tra i modelli di governance: tradizionale,

monistico e dualistico)^

10. Il numero dei componenti del collegio

sindacale che è l’organo di controllo (deve

essere di 3 o 5 componenti secondo il

codice civile mentre non deve essere

inferiore a 3 nelle SPA QUOTATE secondo il

TUF)

11. La nomina dei primi amministratori e

sindaci ovvero dei componenti del

consiglio di sorveglianza e, quando

previsto, dal soggetto incaricato di

effettuare la revisione legale dei conti

(successivamente sono nominati

dall’assemblea ordinaria dei soci in sede

di approvazione del 3 bilancio d’esercizio)

12. L’importo globale, almeno

approssimativo, delle spese per la

costituzione poste a carico della società

13. La durata della società: se la società è

costituita a tempo indeterminato o

comunque il periodo di tempo di un anno,

decorso il quale, il socio potrà recedere.

(è una voce che può mancare, e da lì la

SPA è a tempo indeterminato cioè con

diritto di exit ma con congruo avviso)

(a differenza delle società di persone per

le quali è prevista la durata di tempo anche

superiore alla vita di uno dei soci, nelle SPA è

prevista solo la durata illimitata)

*quindi si può avere una SPA addirittura con un

unico socio.

In questo caso però per quanto riguarda i

requisiti della disciplina dei conferimenti è

diversa dalla costituzione per contratto della

SPA (perché se costituita con atto unilaterale, il

capitale va liberato subito) e anche la disciplina

della pubblicità è leggermente diversa dalla

costituzione per contratto se il socio non vuole

assumersi la responsabilità delle obbligazioni

sociali (cioè nella corrispondenza va sempre

indicato che si tratta di una società a socio

unico perché fin tanto che non si danno queste

forme di pubblicità, delle obbligazioni sociali

potrebbe rispondere anche il socio unico)

*(SE NON SI HA LA COSTITUZIONE PER ATTO

PUBBLICO, NON SI PUO’ AVERE UNA SPA

IRREGOLARE, NON ESISTE) (LA MANCANZA

DELL’ATTO COSTITUTIVO NELLA FORMA E NEL

RISPETTO DELL’ATTO PUBBLICO NON E’ DETTO

CHE INCIDA SULL’ESISTENZA DELLA SPA, CIOE’

NEL CASO CHE SI PRESENTI AL RI UNA

SCRITTURA CHE NON HA LA FORMA DELL’ATTO

PUBBLICO, E IL RI ABBIA COLTO QUESTO

DEPOSITO E ABBIA ISCRITTO LA SOCIETA’, NON

C’E’ IL REQUISITO FORMALE MA LA SOCIETA’

ESISTE, QUINDI SARA’ UNA CAUSA DI NULLITA’

SANABILE MA LA SOCIETA’ E’ VENUTA IN

ESISTENZA)

*PRINCIPIO DI RECIPROCITA’: ovvero la

possibilità per un soggetto italiano di andare a

costituire una società anonima e quindi

equivalente ad una SPA, nello stato di

provenienza di questo soggetto straniero.

Quindi il principio di reciprocità è la possibilità

per questo soggetto straniero di venire a

stipulare e a partecipare ad una società in

Italia.

*può essere una struttura ospedaliera privata,

con attività di assistenza per le persone,

massaggi, estetica e riabilitazione ma poi

all’interno si può prevedere come attività la

ricerca medica perché magari ci sono delle

convenzioni con

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina10. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Beltrami Pierdanilo Adriano.