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SOCIETA’ APERTE E SOCIETA’ CHIUSE
Il legislatore all’interno delle SPA ha dettato
una disciplina speciale per le società che
fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio (2325- bis c.c.)
La categoria delle c.d. “società aperte” è
costituita a sua volta da due tipologie di
società:
1. Le società con azioni quotate sui mercati
regolamentati
2. Le società con azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante, ossia le
società che, secondo quanto previsto
dalla deliberazione CONSOB devono avere
2 requisiti:
- azionisti diversi dai soci di controllo in
numero superiore a 200 che detengano
complessivamente una % di capitale
sociale almeno pari al 5%
- non devono avere superato nel primo
esercizio o successivamente per due
esercizi consecutivi, due limiti tra i
seguenti:
1. totale dell’attivo di SP pari a
4.400.000€
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni
pari a 8.800.000€
3. dipendenti occupati in media durante
l’esercizio pari a 50 unità
Le SPA che non appartengono alla categoria
delle c.d “società aperte” sono dette
società chiuse.
Le società chiuse possono avere delle
dimensioni più o meno ampie, si possono
avere delle SPA chiuse con 4/5/6 soci e
quindi con modeste dimensioni dal punto di
vista della compagine sociale e delle SPA
chiuse con 50/70/100 soci e quindi con una
compagine sociale ampia
REGIME GIURIDICO
L’esistenza di 3 tipologie di SPA ovvero
(aperte/emittenti azioni quotate),
(aperte/emittenti azioni diffuse tra il
pubblico in misura rilevante) e (chiusa)
spiega il motivo per cui nel suo complesso
la disciplina sulle SPA annoveri disposizioni
diversamente applicabili e in particolare:
- applicabili a tutte le SPA in generale, ad
esempio, per quanto concerne alcuni
elementi fondamentali come l’atto
costitutivo, i conferimenti
- applicabili alle sole SPA CHIUSE (ad
esempio, solo le società chiuse possono
comprare proprie azioni senza limiti se non
quello di utili disponibili e nella società
aperte questo non è possibile, perché c’è un
tetto massimo di acquisto di azioni proprie)
- applicabili alle sole SPA APERTE (QUOTATE
E NON) (ad esempio la disciplina sulle
operazioni con parti correlate)
- applicabili alle sole SPA QUOTATE
QUINDI C’E’ UNA DISCIPLINA DECLINABILE A
SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’, SI PARTE
DALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE A CUI
SI SOVRAPPONE IN PARTE UNA DISCIPLINA
SPECIALE A SECONDA DELLE
CARATTERISTICHE DELLA SINGOLA SPA
COSTITUZIONE SPA
CARATTERISTICHE DELLE DENOMINAZIONE
SOCIALE: (nelle società di persone viene
chiamata ragione sociale)
- l’unica condizione che va rispettata
nell’assegnare all’ente la denominazione
sociale è l’indicazione che si tratta di una
SPA, anche limitandosi a utilizzare
l’acronimo S.P.A.
- non deve necessariamente comparire il
nome di un socio (società anonima)
(non c’è la necessità come in SAS di inserire
ad esempio il nome del socio
accomandatario)
- la denominazione sociale può essere
espressa come sigla, nome di persona o di
fantasia, in una lingua qualsiasi (no
simbologia cirillica o cinese, no numeri),
purché in forma di parole e rispettando i
limiti propri dell’ordine pubblico e del buon
costume, e non deve fare necessariamente
riferirsi al tipo di attività svolta
- la denominazione sociale è tutelata così
come lo è la ditta
CAPITALE SOCIALE MINIMO: la costituzione
di una SPA richiede dal 2014 un capitale
sociale minimo di 50 mila€ che deve essere
mantenuto nel corso del tempo
(prima del 2014 il capitale sociale minimo
era di 120.000€ quindi questa modifica è
data per incentivare le persone a costituire
SPA con un capitale sociale minimo basso)
(per le società di persone non esiste un capitale
minimo) ATTO COSTITUTIVO
(ART. 2328 C.C )
La società può essere costituita per
contratto o per atto unilaterale
(la prima società di capitali per cui è stata
prevista la possibilità di costituzione per
atto unilaterale è stata la SRL nel 1988 e
successivamente nel 2003 è stata estesa
questa possibilità anche alle SPA*)
La stipulazione dell’atto costitutivo può
avvenire secondo due differenti modalità:
- stipula simultanea (tutti i soci vanno dal
notaio e contestualmente stipulano l’atto
costitutivo della SPA che viene in essere
però solo con l’iscrizione nel RI)
- stipula per pubblica amministrazione
L’atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico* indicando una serie di
informazioni, tassativamente elencate:
REQUISITI DI FORMA
1. Le generalità dei soci fondatori, che
possono anche non essere persone fisiche
(come società di capitali, di persone e per
una parte della giurisprudenza anche
assicurazioni non riconosciute) oppure si
potrà trattare di persone straniere,
sempre che sia rispettato il principio di
reciprocità*
2. La denominazione e il comune dove
sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie
(per esigenze di semplificazione non è più
richiesto di esplicitare l’indirizzo della
società perché se si sposta la società nel
medesimo comune, si dovrebbe andare
ogni volta dal notaio per fare un atto
pubblico che modifica il precedente atto
costitutivo e comporta dei costi elevati)
3. L’attività che costituisce l’oggetto
sociale, nel rispetto del principio di
determinabilità
(cioè bisogna specificare categorie o rami
specifici di attività economiche)*
4. L’ammontare del capitale sottoscritto e
di quello versato *
(non è richiesta una valutazione
sull’adeguatezza del capitale sociale
rispetto all’attività scelta come oggetto
sociale)
5. Il numero e l’eventuale valore nominale
delle azioni, le loro caratteristiche e le
modalità di emissione e circolazione §
(il valore delle azioni prive di valore
nominale si desume dividendo
l’ammontare del capitale sociale per il
numero delle azioni emesse)°
6. Il valore attribuito ai crediti e beni
conferiti in natura
(è necessario che i beni in natura siano
esaustivamente rappresentati)
7. Le norme secondo le quali gli utili
devono essere ripartiti #
(in assenza di una norma sulla
distribuzione degli utili, di default vale la
regola per cui decide liberamente
l’assemblea )
8. I benefici eventualmente accordati ai
promotori o ai soci fondatori, al fine di
remunerarli per gli sforzi compiuti, i rischi
assunti e le spese sopportate
(ai fondatori in specie è consentito
riservarsi anche benefici ulteriori) @
9. Il sistema di amministrazione adottato, il
numero degli amministratori e i loro poteri
indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società
(rappresenta l’opzione compiuta dai soci
tra i modelli di governance: tradizionale,
monistico e dualistico)^
10. Il numero dei componenti del collegio
sindacale che è l’organo di controllo (deve
essere di 3 o 5 componenti secondo il
codice civile mentre non deve essere
inferiore a 3 nelle SPA QUOTATE secondo il
TUF)
11. La nomina dei primi amministratori e
sindaci ovvero dei componenti del
consiglio di sorveglianza e, quando
previsto, dal soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti
(successivamente sono nominati
dall’assemblea ordinaria dei soci in sede
di approvazione del 3 bilancio d’esercizio)
12. L’importo globale, almeno
approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società
13. La durata della società: se la società è
costituita a tempo indeterminato o
comunque il periodo di tempo di un anno,
decorso il quale, il socio potrà recedere.
(è una voce che può mancare, e da lì la
SPA è a tempo indeterminato cioè con
diritto di exit ma con congruo avviso)
(a differenza delle società di persone per
le quali è prevista la durata di tempo anche
superiore alla vita di uno dei soci, nelle SPA è
prevista solo la durata illimitata)
*quindi si può avere una SPA addirittura con un
unico socio.
In questo caso però per quanto riguarda i
requisiti della disciplina dei conferimenti è
diversa dalla costituzione per contratto della
SPA (perché se costituita con atto unilaterale, il
capitale va liberato subito) e anche la disciplina
della pubblicità è leggermente diversa dalla
costituzione per contratto se il socio non vuole
assumersi la responsabilità delle obbligazioni
sociali (cioè nella corrispondenza va sempre
indicato che si tratta di una società a socio
unico perché fin tanto che non si danno queste
forme di pubblicità, delle obbligazioni sociali
potrebbe rispondere anche il socio unico)
*(SE NON SI HA LA COSTITUZIONE PER ATTO
PUBBLICO, NON SI PUO’ AVERE UNA SPA
IRREGOLARE, NON ESISTE) (LA MANCANZA
DELL’ATTO COSTITUTIVO NELLA FORMA E NEL
RISPETTO DELL’ATTO PUBBLICO NON E’ DETTO
CHE INCIDA SULL’ESISTENZA DELLA SPA, CIOE’
NEL CASO CHE SI PRESENTI AL RI UNA
SCRITTURA CHE NON HA LA FORMA DELL’ATTO
PUBBLICO, E IL RI ABBIA COLTO QUESTO
DEPOSITO E ABBIA ISCRITTO LA SOCIETA’, NON
C’E’ IL REQUISITO FORMALE MA LA SOCIETA’
ESISTE, QUINDI SARA’ UNA CAUSA DI NULLITA’
SANABILE MA LA SOCIETA’ E’ VENUTA IN
ESISTENZA)
*PRINCIPIO DI RECIPROCITA’: ovvero la
possibilità per un soggetto italiano di andare a
costituire una società anonima e quindi
equivalente ad una SPA, nello stato di
provenienza di questo soggetto straniero.
Quindi il principio di reciprocità è la possibilità
per questo soggetto straniero di venire a
stipulare e a partecipare ad una società in
Italia.
*può essere una struttura ospedaliera privata,
con attività di assistenza per le persone,
massaggi, estetica e riabilitazione ma poi
all’interno si può prevedere come attività la
ricerca medica perché magari ci sono delle
convenzioni con