L’Assemblea nella società per azioni
Art. 2364 ss.
Gli organi della società sono l’assemblea, gli amministratori (gestione dell’impresa) e il
collegio sindacale (controllo sulla gestione).
L’assemblea è quell’organo composto dai soci volto a prendere le decisioni.
Nelle società di persone i meccanismi di voto sono molto informali; qui, invece, è tutto
strutturato, le decisioni si prendono in assemblea seguendo un percorso che se non
viene seguito porta all’invalidità che puo’ attenere sia al merito della delibera sia al
procedimento.
Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria : non parliamo di due assemblee
diverse, ci sono gli stessi soci, ma si vota con quorum diversi, nella seconda le
maggioranze sono più elevate. E il segretario dell’assemblea straordinaria deve
essere un notaio che deve redigere il verbale. Questa maggiore rigidità è dovuta al
fatto che essa viene chiamata solo in momenti precisi della società (es. per
aumenti del capitale, modifica statutaria, deliberare una fusione ecc.) che
attengono ad eventi straordinari. quella ordinaria si riunisce ogni anno.
Compiti dell’assemblea ordinaria
1. (art. 2364):
Approva il bilancio;
Nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci anni) e, quando
(ogni 3
previsto, il soggetto incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti;
Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo Statuto (ogni anni);
3
Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti;
Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari .
“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il
termine previsto dallo statuto, non superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Lo statuto puo’ prevedere un maggior termine di 180 giorni nel caso di società
tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.
Il legislatore prevede l’invalidità delle delibere nel caso in cui non vengano rispettare
le norme procedurali affinchè i soci siano tutti informati e per far si che possano
partecipare.
L’assemblea deve essere convocata (vedi disciplina sul libro). Solo in un caso si
puo’ ottenere l’assemblea senza legittimazione o convocazione, nel caso di assemblea
totalitaria, cioè quanto tutti i soci sono presenti. Nelle piccole società questa è spesso
una modalità ordinaria.
Vedere sul
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Diritto commerciale - l'assemblea delle società
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Il referendum e l'Assemblea costituente
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Appunti sullo Statuto Albertino e l'assemblea costituente
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Diritto commerciale - Spa, disciplina