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Regole sulla rappresentanza nelle società per azioni

Ci sono delle regole particolari. Perché? Perché il legislatore ha una preoccupazione che abbiamo già visto in sede di azioni proprie, cioè che gli amministratori, beneficiando del fatto che sono loro in contatto con i soci, e hanno l'appoggio della società, facciano il rastrellamento delle deleghe. Cioè che raccolgono le deleghe e si rieleggano privando i soci del proprio potere decisionale, falsando il risultato dell'Assemblea.

Allora, il legislatore ha introdotto delle limitazioni alla possibilità delle deleghe nella società per azioni. Prendiamo il 2372 c.c.: "coloro ai quali spetta il diritto di voto salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente".

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

."La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato dalla delega": prima regola contro il rastrellamento delle deleghe evitando che gli amministratori scrivano persone di loro gradimento come delegati. Si ritiene invalida la delibera se viene adottata con maggioranza delle deleghe rilasciate in bianco, anche se non è facile accertarlo."La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, o di controllo o ai dipendenti della società". Poi c'è un limite alla quantità di deleghe. È vario in base alla dimensione delle . La stessa persona non può rappresentare più di 20 soci, o se si tratta di . che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio non

più di 50, se la società ha capitale superiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni, e più di 200 soci se la società ha capitale superiore a 25 milioni di euro.

Il conflitto di interessi : art. 2373 c.c. puo’ porsi quando il socio di una società per azioni si presenta in assemblea per votare essendo portatore di un interesse proprio che puo’ non essere coincidente con l’interesse che potrebbe avere in quanto socio della società. Un esempio, la società deve acquistare un bene dal socio, e l’assemblea per statuto è chiamata a dare un parere agli amministratori circa l’acquisto, ad esempio, di beni immobili. Il socio è portatore di un interesse in conflitto, vorrebbe che si vendesse al prezzo superiore possibile.

Che puo’ fare? legislatore cosa stabilisce?

Lo spazio che ha questo problema è molto limitato. Il Soffermiamoci sul primo comma: il legislatore non ci dice che non

Può andare inquando la delibera in cui ha votatoassemblea e nemmeno che non può votare. Allora, è annullabile? A due condizioni:

  1. Se adottata con voto determinante di quel soggetto: si chiama prova di resistenza della delibera che significa verificare se la delibera sta in piedi anche senza il voto di quel soggetto, se ci riesce, allora, la delibera è valida;
  2. Se abbia comportato un danno alla società.

Ci rendiamo conto di come il legislatore sia stato abbastanza morbido, dicendo che può andare in assemblea e votare, solo dopo si potrà avviare un giudizio di annullamento nel caso in cui si verifichino le due condizioni. "Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità": ne parleremo in ambito di responsabilità degli amministratori.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Egledanna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Costa Concetto.