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SPA AMMINISTRAZIONE

Previsti 3 sistemi di amministrazione e controllo. Nel sistema tradizionale, la spa non quotata può

avere sia un amministratore unico sia una pluralità di amministratori (CDA). Le società quotate

devono avere per forza un CDA. Esso può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o

più organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati).

 gestione esclusiva dell’impresa sociale, con tutte le operazioni necessarie x attuare

Funzioni:

l’oggetto sociale. Funzioni per legge:

 Potere gestorio: Delibere su tutti gli argomenti non riservati all’assemblea;

 Potere di rappresentanza generale della società (vs esterno)

 Impulso all’attività assembleare

 Tenuta dei libri e scritture contabili, redazione annuale del bilancio, adempimenti

pubblicitari

 Prevenire compimento atti dannosi, o eliminare/attenuare conseguenze dannose. Prevenire

commissione di reati dai quali può conseguire responsabilità amministrativa della società.

Sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli vigila apposito organismo di vigilanza dotato di

autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le funzioni amministrative sono inderogabili, e sono

esercitate in formale autonomia rispetto all’assemblea e nell’adempimento dei loro obblighi, gli

amministratori sono personalmente responsabili civilmente e penalmente.

Sono comunque nominati dall’assemblea e da questa liberamente revocabili. Restano gestori di

impresa altrui da amministrare nell’interesse esclusivo dei soci

 gestoria dell’assemblea ha carattere

Rapporto assemblea-amministratori: la competenza

delimitato e specifico, solo per gli atti espressamente previsti per legge (nomina e revoca di

amministratori e sindaci, approvazione bilancio ecc); la competenza gestoria degli amministratori

ha carattere generale che porta gli amministratori a godere di poteri propri e autonomi rispetto

all’assemblea.

 L’assemblea è organo irresponsabile, gli amministratori rispondono civilmente e penalmente

 L’assemblea non può impartire direttive vincolanti agli amm circa atti di gestione e gli amm non

sono tenuti a sottoporre a preventiva autorizzazione le loro iniziative

 L’assemblea può essere al massimo chiamata ad autorizzare atti di gestione di competenza degli

amministratori, ma questo non li esonera da responsabilità e quindi sono liberi di non dare

attuazione agli atti potenzialmente pericolosi

 i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, poi assemblea ordinaria. A

Nomina:

chi possiede strumenti finanziari partecipativi, possibilità di nominare un componente

indipendente del CDA. Lo statuto può prevedere norme particolari per le nomine (però non può

alzare i quorum).

 Sistemi di votazione liberi, preferito voto di lista (obbligatorio per società quotate)

 Numero fissato nello statuto. Possono essere soci o non. Non possono però essere persone

giuridiche 6

 Gli amministratori di società quotate devono avere requisiti di onorabilità, e almeno uno del CDA

deve essere amministratore indipendente

 Non possono essere nominati l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, interdetto anche

temporaneamente dai pubblici uffici o incapaci a esercitare uffici direttivi

 l’interessato deve scegliere

Cause di incompatibilità stabilite da leggi speciali, comportano che

che ufficio continuare.

 Non può essere per più di 3 esercizi, possibilità poi di essere rieletti

 Cause di cessazione dall’ufficio (prima della scadenza)

La revoca da parte dell’assemblea, diritto al risarcimento se non c’è giusta causa

-

- Rinuncia da parte degli amministratori

Decadenza dall’ufficio x cause di ineleggibilità e perdita requisiti indipendenza se necessario

-

- Morte

 Effetti: del termine ha effetto solo da quando l’organo viene ricostituito,

- La cessazione per scadenza

nel frattempo rimangono in carica con pienezza di poteri

- Per rinuncia, effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori,

altrimenti effetto quando si sarà ricostituita

- Se gli effetti non sono differibili

o Se rimane in carica più della metà degli amministratori, essi provvedono a sostituire

gli altri con delibera consiliare approvata dal collegio sindacale (cooptazione)

rimasti convocano l’assemblea

o Se viene a mancare più della metà, gli amministratori

che provvede alla sostituzione dei mancanti

vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio

o Se

sindacale convoca l’assemblea per ricostituzione. Nel frattempo il collegio sindacale

può compiere gestione ordinaria

- Possibile la clausola simul stabunt simul cadent: cessazione di tutti gli amministratori e la

ricostituzione dell’organo da parte dell’assemblea a seguito della cessazione di alcuni amm.

- La nomina e la cessazione sono soggette ad iscrizione nel registro imprese, e vi devono

L’iscrizione

provvedere i nuovi amministratori entro 30 giorni. della cessazione avviene da

collegio sindacale.

 Compenso: gli amministratori vi hanno diritto per la loro attività. Può assumere varie forme, e

consistere anche in una partecipazione agli utili della società o nell’attribuzione di sottoscrivere a

prezzo predeterminato azioni di futura emissione (stock options) escludendo però il diritto di

vi provvede l’assemblea all’atto della

opzione degli azionisti. Se non è stabilito da statuto,

nomina.

- Ass. può fissare un tetto massimo x le retribuzioni di tutti gli amministratori

Nelle società aperte l’attribuzione di compensi basati su azioni o strumenti finanziari richiede

- l’approvazione del relativo piano da parte dell’assemblea ordinaria

- Nelle società quotate il CDA sottopone relazione sulla remunerazione (non vincolante) 7

 Divieti: gli amministratori non possono assumere qualità di soci resp illimitatamente in società

concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori

o direttori generali in società concorrenti, salva l’autorizzazione dell’assemblea.

 Il CDA (obbligatorio per spa quotate), retto da un presidente.

 Attività deliberativa: collegiale. Riguarda atti di gestione e altre attribuzioni tipiche. Decisioni a

maggioranza in apposite riunione, alle quali assistono anche i sindaci

- Convocazione dal presidente

- Quorum costitutivo: maggioranza degli amministratori; quorum deliberativo maggioranza

dei presenti.

- Verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio

- Invalidità (no nullità): quelle non conformi alla legge o allo statuto, impugnabili da

amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale entro 90gg. Possibile

annullamento da parte del singolo socio se lede direttamente un suo diritto soggettivo Non

sono pregiudicati i diritti dei terzi in buona fede

 Rappresentanza: individuale degli amministratori designati. Se sono di più, è esercitata

disgiuntamente o congiuntamente

 Vigilanza: sia al consiglio sia al singolo amministratore. I provvedimenti però solo collegiali

 l’amministratore che in una operazione ha per conto proprio o

Interesse degli amministratori:

altrui un interesse non necessariamente in conflitto con quello sociale deve darne notizia agli altri

amministratori e al collegio sindacale, e se si tratta di A.D. deve astenersi dal compiere

l’operazione. Il CDA deve cmq motivare le ragioni e la convenienza x la società dell’operazione

 La delibera, se c’è anche danno potenziale è impugnabile oltre che con prova di resistenza anche

se sono violati obblighi di trasparenza e astensione.

 Impugnazione entro 90gg dal collegio sindacale, amministratori assenti e dissenzienti e gli

amministratori favorevoli se non ne erano informati

 L’amministratore unico deve comunicare preventivamente degli interessi che ha in una

operazione al collegio e alla prima assemblea utile. I contratti conclusi da lui in conflitto sono

annullabili dalla società salva buona fede del terzo.

 L’amministratore che violi tali obblighi risponde delle perdite derivate e dei danni circa l’utilizzo

a proprio vantaggio di dati o opportunità d’affari appresi durante il suo incarico.

 Operazioni con parti correlate: per società aperte le operazioni con soggetti vicini alla società

devono essere realizzate con procedure che assicurino trasparenza e correttezza nel rispetto dei

principi fissati dalla Consob. Necessario un comitato di amministratori non esecutivi

indipendenti.

 Comitato esecutivo: organo collegiale al pari del CDA, decisioni adottate in riunioni alle quali

devono assistere i sindaci

 Amministratori delegati: organi unipersonali (se sono di più agiscono disgiuntamente o

congiuntamente). A loro di regola è affidata rappresentanza della società 8

 Devono essere previsti dallo statuto o autorizzati da assemblea ordinaria. I membri designati dal

CDA. Alcune funzioni non possono però essere delegate (per esempio quelle riferite al bilancio

e alle modifiche del CS)

 La delega determina competenza concorrente del CDA e degli organi delegati. Può essere

revocata in ogni momento. I delegati sono tenuti a rispettare le direttive sempre che non

coinvolgano la loro diretta responsabilità

 Rappresentanza della società: potere ex lege degli amministratori, se CDA possono avercela

non tutti (deve essere indicato chi ha la rappresentanza e se è disgiuntiva o congiuntiva). È

generale e processuale.

 Scissione tra potere di gestione (CDA o comitato esecutivo, collegiale) e rappresentanza (amm.)

 La società può avvalersi anche di altri rappresentanti con forme di rappresentanza negoziale

 L’invalidità dell’atto di nomina è inopponibile ai terzi di buona fede (salvo che si provi che ne

erano cmq a conoscenza). La società resta vincolata anche se gli amministratori hanno violato

eventuali limiti a loro carico, salvo che abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Restano opponibili ai terzi i limiti legali del potere di rappresentanza (es conflitto d’interessi). La

società non può opporre al terzo la mancanza di preventiva delibera consiliare

Gli amministratori sono responsabili del loro operato verso la società, verso i creditori sociali e verso

i singoli soci o terzi:

 Responsabilità verso la società: quando non adempiono i loro doveri con la diligenza richiesto

dalla natura dell’inca

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Publisher
A.A. 2013-2014
13 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Casella Paolo.