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L'assemblea degli azionisti

L'assemblea è l'organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. È un organo collegiale che decide con principio maggioritario, in base al capitale rappresentato da ognuno.

Competenza dell'assemblea ordinaria

  • Approvazione bilancio
  • Nomina e revoca amministratori, sindaci e presidente del collegio e se previsto revisore legale
  • Determina compenso amministratori e sindaci
  • Delibera su responsabilità amministratori e sindaci
  • Altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto

Competenza dell'assemblea straordinaria

  • Modificazioni dello statuto
  • Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
  • Ogni altra materia prevista dalla legge

Possibile delega all'organo amministrativo di specifiche materie riservate all'assemblea straordinaria.

Procedimento assembleare

  • Convocazione è decisa dall'organo amministrativo quando vuole, ma resta obbligatoria almeno una volta l'anno (non oltre 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del bilancio o quando sia richiesto da almeno il decimo del CS.
  • Convocazione dal collegio sindacale quando gli amministratori non vi provvedono o quando vengono a mancare gli amministratori o quando ravvisi fatti censurabili e vi sia necessità di provvedere.
  • Convocazione disposta dal tribunale o da amministratore giudiziario per gravi irregolarità.
  • Convocazione nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente.
  • Avviso di convocazione su Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima oppure almeno un quotidiano indicato oppure mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (per SPA aperte, almeno 30 giorni prima su sito).
  • Ordine del giorno delimita competenza assembleare, non si può deliberare su altri argomenti, tranne che per le delibere strettamente consequenziali e accessorie.
  • L'assemblea è regolarmente costituita anche senza (o con irregolare) convocazione se è rappresentato tutto il CS + maggioranza amministratori e sindaci + rappresentanti comuni risparmiatori e obbligazionisti (assemblea totalitaria).

Quorum assembleari

  • Assemblea ordinaria:
    • Costitutivo: 50% del CS; deliberativo: 50%+1 del CS presente.
    • Costitutivo: nessuno; deliberativo: 50%+1 del CS presente (innalzabile, no per approvazione bilancio e cariche sociali).
    • Dalla terza in poi le regole della seconda convocazione.
  • Assemblea straordinaria:
    • Per SPA chiuse, costitutivo: nessuno; deliberativo: 50%+1 del CS (da terza in poi seconda convocazione). Per SPA aperte, costitutivo: 50% del CS; deliberativo: 2/3 del CS presente.
    • Costitutivo: 1/3 + 1 del CS; deliberativo: 2/3 del CS presente (innalzabile, + quorum speciali x SPA chiuse).
    • Per SPA aperte, costitutivo: 20% CS; deliberativo 2/3 del CS presente.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata dallo statuto o quella eletta a maggioranza dei presenti. Dirige i lavori dell'assemblea, ne verifica la regolarità di costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Ha poteri propri e poteri derivati.

Ai soci intervenuti che raggiungono almeno 1/3 del CS possono ottenere rinvio dell'adunanza di non oltre 5 giorni. Diritto all'informazione preassembleare. Modalità di votazione liberamente stabilite, non ammesso lo scrutinio segreto.

Le delibere devono constare da verbale sottoscritto da presidente e segretario o notaio. Se è un'assemblea straordinaria, redatto da notaio. Trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni assemblea a cura degli amministratori.

Può intervenire in assemblea chi ha diritto di voto e anche chi ha diritto di voto sospeso, perché conteggiati ai fini del quorum costitutivo. Nelle società non quotate, la titolarità del diritto di voto sussiste nel giorno stesso dell'adunanza; nelle società con azioni negoziate la legittimazione ad intervenire si determina con riferimento a 7 giorni prima dell'adunanza (anche se nel frattempo sono vendute le azioni).

Gli azionisti (che hanno diritto di voto) possono partecipare in assemblea sia personalmente sia a mezzo di rappresentante. La stessa persona non può rappresentare più di 20 soci nelle società chiuse e più di 50, 100 o 200 nelle aperte. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee. Se il rappresentante è in conflitto di interessi deve comunicarlo per iscritto al socio e la procura dovrà contenere specifiche istruzioni di voto.

  • Sollecitazione: richiesta di conferimento di deleghe di voto da promotori rivolta a più di 200 azionisti su specifiche proposte di voto.
  • Raccolta di deleghe: richiesta conferimento deleghe effettuata da associazioni di azionisti verso i propri azionisti per agevolare esercizio del voto.

L'esercizio del diritto di voto è rimesso al libero apprezzamento del socio, che però deve esercitarlo in modo da non arrecare un danno patrimoniale alla società. Le deliberazioni assembleari regolarmente adottate solo annullabili solo se la maggioranza si è ispirata esclusivamente a interessi extrasociali con danno anche potenziale alla società.

Conflitto d'interessi

Versa in chi in una determinata delibera ha per conto proprio o di terzi un interesse personale confliggente con quello della società. È libero di votare, ma se vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile qualora possa recare danno alla società (prova di resistenza e danno potenziale). Caso tipico: soci amministratori non possono votare nelle delibere riguardanti la loro responsabilità.

  • Abuso a danno della minoranza: delibera per danneggiare non la società ma la minoranza. Applicazione dei principi di correttezza e buona fede, con annullabilità delibera. Stesso risultato anche con abuso del diritto di voto se delibera arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dalla maggioranza per ledere i diritti degli altri soci. Abuso della minoranza espone al risarcimento del danno e all'annullamento del voto se è in grado di bloccare la decisione della maggioranza.

Sindacati di voto

I sindacati di voto sono accordi (patti parasociali) con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea. Possono essere di vario tipo. È produttivo di effetti solo tra le parti e non nei confronti della società. Rende invalida la delibera solo quando uno o alcuni dei sindacati sono in conflitto di interessi e il conflitto si estende a tutti.

  • Regime di pubblicità per i patti parasociali. Nelle SPA che fanno ricorso al mercato di rischio devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, altrimenti sospensione del diritto di voto. Nelle SPA quotate comunicazione alla Consob entro 5 giorni e depositati nel registro imprese, altrimenti sanzioni amministrative pecuniarie e nullità dei patti. Nelle SPA chiuse nessuna disciplina.

Invalidità delle deliberazioni assembleari

Invalidità delle deliberazioni assembleari è determinata dalla violazione di norme procedurali o vizi del contenuto. Distinzione tra nullità e annullabilità.

  • Sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, es: Partecipazione all'assemblea di persone non legittimate se determinanti per raggiungere o regolare costituzione.
  • Invalidità dei singoli voti o errato conteggio solo se determinanti per raggiungere maggioranza.
  • Incompletezza o inesattezza verbale se impedisce accertamento contenuto, effetti e validità della delibera.

Sono legittimati soci assenti dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sinda.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Casella Paolo.
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