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ribattezzato LAVORO INTERINALE, LAVORO TEMPORANEO
o SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Con la riforma Biagi
rapporto di
quindi torna ad essere considerato lecito quel
lavoro in forza del quale un soggetto autorizzato, come
l'agenzia di somministrazione, invia temporaneamente uno o
piú lavoratori suoi dipendenti a svolgere una prestazione di
lavoro sotto il potere direttivo e di controllo di un imprenditore
committente, che sarà tenuto a versare un compenso
all'agenzia di somministrazione per il servizio prestato.
Il decreto legislativo n. 81/2015
Oggi la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro è
in buona parte racchiusa all'interno del decreto legislativo
n.81/2015 che, sebbene in origine avesse l'obiettivo di fare del
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la
forma piú comune e conveniente di rapporto di lavoro, ha
dimostrato una certa apertura nei confronti di forme
contrattuali alternative – come il contratto di somministrazione
di lavoro- che meglio rispondono alle esigenze cicliche e
flessibili delle imprese odierne.
1. Il decreto legislativo n.81/2015 interviene eliminando
l'antica distinzione tra agenzie di somministrazione
destinate a svolgere ogni tipo di attività e quelle abilitate a
svolgere solo una specifica attività, per la quale ha ricevuto
apposita autorizzazione. Alla luce del decreto legislativo
n81/2015, invece, ogni agenzia di somministrazione, dopo
aver ricevuto l'autorizzazione a eseguirne l'esercizio, puó
svolgere qualsiasi tipo di prestazione di lavoro.
2. Un'altra importante novità introdotta dal decreto riguarda
l'apparato sanzionatorio, che risulta rinnovato e rafforzato in
ogni sua sanzione
Con la sanzione civilistica il lavoratore viene garantito
o quanto alla possibilità di chiedere al giudice la
costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo
all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Con la sanzione pecuniaria- amministrativa, invece, il
o datore di lavoro viene sanzionato per la somministrazione
irregolare con una sanzione che va da un minimo di 250€
ad un massimo di 1250€.
3. Infine, il decreto legislativo n 81/2015 legittima il contratto
di somministrazione di lavoro in virtù di una direttiva
comunitaria che lo ritiene utile e vantaggioso.
Bisogna ricordare, peró, che la direttiva comunitaria nel
legittimare il contratto di somministrazione di lavoro ritiene
che una somministrazione reiterata tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore – specie se riferita alle
medesime mansioni – sia da considerare un abuso e,
dunque, illecita.
A riguardo pare che il nostro ordinamento italiano sia ancora
sprovvisto della previsione di un numero massimo di volte oltre
il quale non è possibile sottoscrivere nuovi altri contratti di
somministrazione di lavoro, tra gli stessi contraenti e riferiti al
medesimo livello di inquadramento.
Definizione e specifiche
Il decreto legislativo n. 81/2015 contiene la prima definizione
del contratto di somministrazione di lavoro, per tale
intendendosi quel contratto di lavoro in forza del quale un
soggetto appositamente autorizzato – appunto l’agenzia di
somministrazione di lavoro – mette a disposizione di un
utilizzatore lavoratori assunti e retribuiti dall'agenzia, ma
inviati a svolgere la propria prestazione sotto il potere direttivo
e di controllo dell'utilizzatore.
Oggi la somministrazione di lavoro non autorizzata è
sanzionata.
Limiti quantitativi
Il contratto di somministrazione di lavoro è soggetto a limiti di
natura quantitativa: non possono essere assunti, con contratto
di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato,
lavoratori in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato dall'utilizzatore, alla data del 1°
gennaio dell'anno di assunzione.
Esistono limiti quantitativi anche circa l'assunzione dei
lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato. In questo caso il limite verrà stabilito di volta in
volta dai contratti collettivi.
Il limite quantitativo circa l’assunzione con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica
nell'ipotesi di lavoratori disoccupati che, nei 6 mesi precedenti,
abbiano iniziato a percepire trattamenti di integrazione del
salario.
L'utilizzatore puó avvalersi della prestazione anche di
apprendisti somministrati, a condizione che abbia sottoscritto
un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di
somministrazione. In difetto, invece, si applica la norma
prevista dal c.c. circa le ipotesi di simulazione in frode alla
legge.
Il lavoratore somministrato ha diritto ad essere informato sui
posti vacanti, disponibili presso l'utilizzatore.
Inoltre, possono essere assunti lavoratori con contratti di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato solo
nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già sottoscritto un
contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di
somministrazione. In questo caso, quindi, nel contratto di
assunzione stipulato con l’agenzia dovrà essere indicata la
misura dell’indennità mensile spettante al lavoratore che
attende di essere inviato in missione.
Si badi bene, però, come la disciplina del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non si
applica al settore della pubblica amministrazione.
Nel caso di sottoscrizione di un contratto di somministrazione
a tempo determinato, invece, il numero di volte in cui è
possibile prorogare il contratto è di volta in volta stabilito dai
contratti collettivi.
Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato
per la sostituzione di lavoratori scioperanti;
o Qualora venga impiegato da imprese che, nel corso dei 6
o mesi precedenti, abbiano proceduto a licenziamenti
collettivi di soggetti adibiti a mansioni per le quali adesso
si parlerebbe di stipulare contratti di somministrazione di
lavoro.
Limite di forma
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato
in forma scritta con la contestuale indicazione
Degli estremi dell'autorizzazione;
o Numero dei lavoratori da somministrare;
o Mansioni ed inquadramento contrattuale riservato ai
o lavoratori da somministrare;
Trattamento economico e normativo riconosciuto;
o Durata della prestazione lavorativa;
o Luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro;
o Misure di prevenzione da adottare circa la garanzia in
o materia di salute e sicurezza del lavoratore nel luogo di
lavoro.
Tutele
Il lavoratore somministrato gode di un trattamento economico
e normativo non inferiore rispetto a quello riconosciuto al
lavoratore dipendente dall'utilizzatore. Allo stesso modo, al
lavoratore somministrato si riconoscono le medesime libertà e
diritti sindacali.