La somministrazione di lavoro
Il mercato del lavoro italiano degli ultimi anni è stato regolato da leggi volte ad impedire tutte quelle attività che non si limitavano a porre in contatto aspiranti datori di lavoro e lavoratori, affinché instaurassero un rapporto di lavoro tra loro, ma andavano al di là, procedendo ad inviare i lavoratori a svolgere la loro prestazione di lavoro a favore di altri datori di lavoro, definiti “fittizi”.
Questa era una prassi datoriale comunemente impiegata per sottrarre i datori di lavoro effettivi da una responsabilità giuridica ed economica che sorge sempre automaticamente in favore del lavoratore. Tramite questa prassi datoriale, quindi, tale responsabilità sorgeva in capo ad altri datori di lavoro, liberando coloro che effettivamente usufruivano della prestazione lavorativa.
Interposizione o intermediazione
Questa prassi prendeva comunemente il nome di interposizione o intermediazione. Nel tempo, però, il legislatore si rese conto che tramite questa prassi il lavoratore veniva privato della tutela offerta dalla disciplina del lavoro subordinato. Consapevole della già forte sottoprotezione economica e sociale del lavoratore, quindi, decise di vietare quel rapporto committente, solitamente un triangolare in forza del quale un imprenditore, si rivolgeva ad un altro soggetto (che nel gergo comune prendeva il nome di interposto o caporale) per ottenere manodopera salariata – vale a dire lavoratori assunti e retribuiti dall’interposto ed inviati a svolgere la prestazione sotto il controllo e la direzione del committente-imprenditore.
Sanzioni per la pratica illegale
- Civile: La soppressione della figura dell'interposto-caporale. In questo modo si costituiva un rapporto di lavoro direttamente in capo a coloro che usufruivano effettivamente della prestazione lavorativa, cui era riconducibile anche una responsabilità giuridica ed economica.
- Penale: Garantiva l’effettivo rispetto e fruizione della tutela dettata dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La Riforma Biagi: 2003 e il riconoscimento giuridico
È nel 2003 che, con la Riforma Biagi, si prospetta il ritorno di quel rapporto triangolare un tempo vietato e che adesso viene ribattezzato lavoro interinale, lavoro temporaneo o somministrazione di lavoro. Con la Riforma Biagi quindi torna ad essere considerato lecito quel lavoro in forza del quale un soggetto autorizzato, come l'agenzia di somministrazione, invia temporaneamente uno o più lavoratori suoi dipendenti a svolgere una prestazione di lavoro sotto il potere direttivo e di controllo di un imprenditore committente, che sarà tenuto a versare un compenso all'agenzia di somministrazione per il servizio prestato.
Il decreto legislativo n. 81/2015
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