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Estratto del documento

ribattezzato LAVORO INTERINALE, LAVORO TEMPORANEO

o SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Con la riforma Biagi

rapporto di

quindi torna ad essere considerato lecito quel

lavoro in forza del quale un soggetto autorizzato, come

l'agenzia di somministrazione, invia temporaneamente uno o

piú lavoratori suoi dipendenti a svolgere una prestazione di

lavoro sotto il potere direttivo e di controllo di un imprenditore

committente, che sarà tenuto a versare un compenso

all'agenzia di somministrazione per il servizio prestato.

Il decreto legislativo n. 81/2015

 Oggi la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro è

in buona parte racchiusa all'interno del decreto legislativo

n.81/2015 che, sebbene in origine avesse l'obiettivo di fare del

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la

forma piú comune e conveniente di rapporto di lavoro, ha

dimostrato una certa apertura nei confronti di forme

contrattuali alternative – come il contratto di somministrazione

di lavoro- che meglio rispondono alle esigenze cicliche e

flessibili delle imprese odierne.

1. Il decreto legislativo n.81/2015 interviene eliminando

l'antica distinzione tra agenzie di somministrazione

destinate a svolgere ogni tipo di attività e quelle abilitate a

svolgere solo una specifica attività, per la quale ha ricevuto

apposita autorizzazione. Alla luce del decreto legislativo

n81/2015, invece, ogni agenzia di somministrazione, dopo

aver ricevuto l'autorizzazione a eseguirne l'esercizio, puó

svolgere qualsiasi tipo di prestazione di lavoro.

2. Un'altra importante novità introdotta dal decreto riguarda

l'apparato sanzionatorio, che risulta rinnovato e rafforzato in

ogni sua sanzione

Con la sanzione civilistica il lavoratore viene garantito

o quanto alla possibilità di chiedere al giudice la

costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo

all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.

Con la sanzione pecuniaria- amministrativa, invece, il

o datore di lavoro viene sanzionato per la somministrazione

irregolare con una sanzione che va da un minimo di 250€

ad un massimo di 1250€.

3. Infine, il decreto legislativo n 81/2015 legittima il contratto

di somministrazione di lavoro in virtù di una direttiva

comunitaria che lo ritiene utile e vantaggioso.

Bisogna ricordare, peró, che la direttiva comunitaria nel

legittimare il contratto di somministrazione di lavoro ritiene

che una somministrazione reiterata tra lo stesso datore di

lavoro e lo stesso lavoratore – specie se riferita alle

medesime mansioni – sia da considerare un abuso e,

dunque, illecita.

A riguardo pare che il nostro ordinamento italiano sia ancora

sprovvisto della previsione di un numero massimo di volte oltre

il quale non è possibile sottoscrivere nuovi altri contratti di

somministrazione di lavoro, tra gli stessi contraenti e riferiti al

medesimo livello di inquadramento.

Definizione e specifiche

 Il decreto legislativo n. 81/2015 contiene la prima definizione

del contratto di somministrazione di lavoro, per tale

intendendosi quel contratto di lavoro in forza del quale un

soggetto appositamente autorizzato – appunto l’agenzia di

somministrazione di lavoro – mette a disposizione di un

utilizzatore lavoratori assunti e retribuiti dall'agenzia, ma

inviati a svolgere la propria prestazione sotto il potere direttivo

e di controllo dell'utilizzatore.

Oggi la somministrazione di lavoro non autorizzata è

sanzionata.

Limiti quantitativi

 Il contratto di somministrazione di lavoro è soggetto a limiti di

natura quantitativa: non possono essere assunti, con contratto

di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato,

lavoratori in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori

assunti a tempo indeterminato dall'utilizzatore, alla data del 1°

gennaio dell'anno di assunzione.

Esistono limiti quantitativi anche circa l'assunzione dei

lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo

determinato. In questo caso il limite verrà stabilito di volta in

volta dai contratti collettivi.

Il limite quantitativo circa l’assunzione con contratto di

somministrazione di lavoro a tempo determinato non si applica

nell'ipotesi di lavoratori disoccupati che, nei 6 mesi precedenti,

abbiano iniziato a percepire trattamenti di integrazione del

salario.

L'utilizzatore puó avvalersi della prestazione anche di

apprendisti somministrati, a condizione che abbia sottoscritto

un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di

somministrazione. In difetto, invece, si applica la norma

prevista dal c.c. circa le ipotesi di simulazione in frode alla

legge.

Il lavoratore somministrato ha diritto ad essere informato sui

posti vacanti, disponibili presso l'utilizzatore.

Inoltre, possono essere assunti lavoratori con contratti di

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato solo

nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già sottoscritto un

contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di

somministrazione. In questo caso, quindi, nel contratto di

assunzione stipulato con l’agenzia dovrà essere indicata la

misura dell’indennità mensile spettante al lavoratore che

attende di essere inviato in missione.

Si badi bene, però, come la disciplina del contratto di

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non si

applica al settore della pubblica amministrazione.

Nel caso di sottoscrizione di un contratto di somministrazione

a tempo determinato, invece, il numero di volte in cui è

possibile prorogare il contratto è di volta in volta stabilito dai

contratti collettivi.

Divieti

 Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato

per la sostituzione di lavoratori scioperanti;

o Qualora venga impiegato da imprese che, nel corso dei 6

o mesi precedenti, abbiano proceduto a licenziamenti

collettivi di soggetti adibiti a mansioni per le quali adesso

si parlerebbe di stipulare contratti di somministrazione di

lavoro.

Limite di forma

 Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato

in forma scritta con la contestuale indicazione

Degli estremi dell'autorizzazione;

o Numero dei lavoratori da somministrare;

o Mansioni ed inquadramento contrattuale riservato ai

o lavoratori da somministrare;

Trattamento economico e normativo riconosciuto;

o Durata della prestazione lavorativa;

o Luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro;

o Misure di prevenzione da adottare circa la garanzia in

o materia di salute e sicurezza del lavoratore nel luogo di

lavoro.

Tutele

 Il lavoratore somministrato gode di un trattamento economico

e normativo non inferiore rispetto a quello riconosciuto al

lavoratore dipendente dall'utilizzatore. Allo stesso modo, al

lavoratore somministrato si riconoscono le medesime libertà e

diritti sindacali.

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Publisher
A.A. 2017-2018
7 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Raggiodiluce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Altavilla Renata.