Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co)
Si è in presenza di lavoro autonomo, o di contratto d’opera, ogni qualvolta un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La disciplina applicabile in questo caso è quella codicistica. Va considerato, però, che nel corso degli ultimi anni numerosi sono stati gli interventi di riforma finalizzati a disciplinare alcune tipologie di rapporto di lavoro autonomo. Questi diversi interventi di riforma erano giustificati da due scopi:
- Contrastare l’uso improprio del lavoro autonomo;
- Contrastare l’elusione degli obblighi contributivi e fiscali.
Intervento del legislatore del 2012
In questo contesto di riforme si colloca l'intervento del legislatore del 2012, con la Riforma Fornero, che introduce la generica presunzione secondo cui in presenza di prestazioni d'opera rese in regime di lavoro autonomo, da soggetti titolari di Partita Iva, si è in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che si presentino almeno due dei tre presupposti richiesti:
- Che la collaborazione abbia una durata complessiva superiore agli 8 mesi annui, per 2 anni consecutivi;
- Che il corrispettivo derivante dalla collaborazione sia superiore all'80% del corrispettivo di fatto percepito dal collaboratore da altre prestazioni svolte nel corso dei 2 anni solari consecutivi;
- Che il collaboratore disponga di una postazione fissa all'interno della sede aziendale del committente.
Jobs Act e il lavoro agile
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati oggetto di interesse anche del Decreto Legislativo 2015, denominato Jobs Act, che ha posto tra le sue linee direttive una stabilizzazione dell'occupazione, mediante il ricorso al contratto di subordinato a tempo indeterminato, per favorire l'assunzione dei lavoratori impiegati nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori autonomi con i quali sono stati instaurati rapporti di lavoro autonomo.
Il Jobs Act dedica ampio spazio anche al lavoro agile, inteso come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro, quanto ai tempi ed ai luoghi. Il lavoro agile - introdotto al fine di garantire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché un migliore livello di occupazione e produttività all'interno dell'impresa - consente di svolgere la prestazione di lavoro in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno, ma pur sempre nel rispetto dei limiti d'orario giornalieri e settimanali. Al lavoratore agile spetta un trattamento economico e normativo di fatto non inferiore a quello riconosciuto al lavoratore che svolge, abitualmente, la propria attività di lavoro all'interno dei locali aziendali.
Prestazioni d'opera intellettuali
Una species del lavoro autonomo sono le prestazioni d'opera intellettuali, per la cui esecuzione è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi. A riguardo, la Corte Costituzionale ha definito queste prestazioni d'opera intellettuali come prestazioni protette, subordinate al possesso di un’abilitazione o, in alternativa, di requisiti di volta in volta accertati dall’Ordine Professionale di appartenenza o commissioni appositamente istituite. Il lavoro autonomo, quindi, può essere impiegato come fattore produttivo all'interno dell'impresa, poiché fornisce lavoratori formalmente autonomi ma di fatto assoggettati alle direttive altrui. Per questa ragione, per anni, la dottrina ha collocato tra la subordinazione e l'autonomia la parasubordinazione, cui ha ricollegato la disciplina del lavoro subordinato.
È solo nel 1973 che, con la legge di riforma sul processo del lavoro, si estende la disciplina tipica del lavoro anche a rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e a quelle prestazioni d'opera personali, coordinate e continuative anche se non di natura subordinata. È in questo contesto che nasce la nozione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tre sono i requisiti fondamentali:
- La continuatività;
- La coordinazione;
- Il carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro.
Continuatività
Quanto al primo requisito, cioè la continuatività, questo può riferirsi sia all'esecuzione di un'attività, sia ad una serie di risultati tra loro connessi da un legame di continuità. Questo ci fa capire che la continuità allude ad un rapporto di lavoro durevole nel tempo ed, infatti, l'interesse perseguito dalle parti è di natura durevole, e ci porta a collocare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei rapporti di durata. In questi termini, quindi, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si discostano dal contratto d'opera, che rientra nei contratti a esecuzione istantanea, o prolungata.
Coordinazione
Il secondo requisito, invece, è quello della coordinazione, in forza del quale si evidenzia un collegamento funzionale tra l'attività del collaboratore e quella economica svolta dal committente. Di modo che, il collaboratore sarà tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa nel rispetto di quanto indicato dal committente. Si badi bene, però, che una collaborazione si definisce coordinata quando, nel rispetto di quanto pattuito tra le parti, il collaboratore può organizzare la propria attività lavorativa autonomamente.
Carattere prevalentemente personale
Il terzo requisito è quello del carattere prevalentemente personale, in forza del quale il collaboratore può avvalersi dell'aiuto di altri collaboratori, purché l'apporto lavorativo offerto da quest'ultimi sia inferiore a quello offerto dal collaboratore principale.
La disciplina applicabile a questi rapporti non si differenzia da quella prevista per i rapporti di lavoro autonomo. Per quanto concerne la retribuzione, non si applica il principio della retribuzione minima sufficiente, prevista all’art. 36 Cost. ed applicabile esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato – e non ai rapporti di lavoro autonomo, sebbene resi in regime di collaborazione coordinata e continuativa. La retribuzione spettante al collaboratore, dunque, viene determinata secondo accordi specifici tra le parti.
-
Riassunto esame Diritto Sindacale e del Lavoro, prof. Battisti
-
Diritto del lavoro - i rapporti speciali di lavoro
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Mainardi, libro consigliato Il lavoro subordinato, Carinci, Treu
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Battista Leonardo, libro consigliato Diritto del lavoro 2, il rapporto di…