Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Riassunto rapporti di lavoro co.co.co. ed altri tipi di rapporto di lavoro speciali Pag. 1 Riassunto rapporti di lavoro co.co.co. ed altri tipi di rapporto di lavoro speciali Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto rapporti di lavoro co.co.co. ed altri tipi di rapporto di lavoro speciali Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto rapporti di lavoro co.co.co. ed altri tipi di rapporto di lavoro speciali Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I RAPPORTI DI LAVORO A PROGETTO

 ( CO.CO.PRO. )

Con gli anni il legislatore si rese conto di un eccessivo ricorso ai rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, spesso in funzione elusiva della disciplina

posta a tutela del rapporto di lavoro subordinato.

Era necessario correre ai ripari, ed in tal senso si colloca l’intervento del legislatore del

2003 che introduce un nuovo tipo legale, il lavoro a progetto, cui ricondurre

forzosamente tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Inizialmente si stabilisce solo che tutti i rapporti di collaborazione dovessero tendere

verso un progetto o programma.

1. LA RIFORMA FORNERO

Nel 2012 la Riforma Fornero precisa che

- ogni progetto, o programma, doveva convergere verso un risultato finale;

- ogni progetto non poteva coincidere con compiti ripetitivi, facilmente

individuabili dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali,

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- ogni progetto non poteva coincidere con l’interesse finale dell’impresa.

La disciplina sul lavoro a progetto impone la stesura per iscritto, con contestuale

indicazione della durata di ogni collaborazione e dunque progetto.

Viene esclusa, invece, l’applicabilità della sua disciplina per alcuni rapporti di lavoro

come quello di agenzia e di rappresentanza di commercio. La disciplina del lavoro a

progetto non si applica neppure nel settore della pubblica amministrazione.

Quanto all’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta, questo escludeva

tutti i rapporti di collaborazione

l’applicazione della sanzione secondo cui

coordinata e continuativa che non risultassero riconducibili ad un specifico progetto

o programma, dovevano automaticamente essere convertiti in rapporti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto di

lavoro.

2. IL D. LGS. 81/2015

Resta il fatto che neppure l’intervento del legislatore del 2012 era stato sufficiente

a frenare l’abuso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In questo contesto si colloca, quindi, l’intervento del legislatore del 2015 che, con il

tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzano

D. Lgs. 81/2015, stabilisce che

in prestazioni d’opera a carattere esclusivamente personali, continuative ed

organizzate dal committente, quanto alle modalità di esecuzione del rapporto di

lavoro, erano assoggettati alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato .

Per questa ragione, si escludeva la disciplina del lavoro a progetto per tutti i

rapporti di collaborazione stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo,

quindi dopo il 7 marzo 2015.

Si badi bene, però, che i rapporti a cui si riferiva il legislatore del 2015 erano solo

quelli a carattere ESCLUSIVAMENTE PERSONALE, CONTINUATIVE, ed

ORGANIZZATE dal committente, e dunque non più coordinate.

In pratica, l’intento perseguito dal legislatore del 2015 era identico a quello che

aveva animato il legislatore del 2003, cioè contrastare l’uso improprio dei rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa, in funzione elusiva della disciplina del

rapporto di lavoro subordinato. Mutavano, invece, le tecniche normative impiegate.

Il legislatore del 2003 aveva introdotto un nuovo tipo legale cui ricondurre

forzosamente tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il

legislatore del 2015, invece, aveva affiancato alla fattispecie dei rapporti etero-

diretti quella dei rapporti organizzati dal committente, cui applicava la disciplina

del rapporto di lavoro subordinato.

Anche in questo caso erano 3 i caratteri distintivi dei rapporti organizzati dal

committente:

-il carattere esclusivamente personale, che escludeva la presenza di

eventuali altri collaboratori, oltre quello principale. La presenza di secondi o

terzi collaboratori escludeva l’applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro

subordinato;

-il carattere della continuità, che ammette di collocare questi rapporti

nell’ambito dei rapporti di durata;

-il carattere dell’organizzazione, secondo cui le modalità spazio-temporali per

l’esecuzione del rapporto di lavoro dovevano essere stabilite solo dal

committente.

Qui sta la differenza con i rapporti coordinati. Infatti, mentre in questi le modalità

spazio-temporali di esecuzione del rapporto di lavoro sono stabilite di comune accordo

tra datore e collaboratore, nei rapporti organizzati, invece, è il committente a stabilire

come e dove eseguire la prestazione di lavoro.

3.ECCEZIONI ALLA RIFORMA

L’art. 2, comma 2, del D. Lgs 81/2015 ammette la certificazione dell’assenza dei

requisiti e, quindi, riconosce la possibilità di non applicare la disciplina del

rapporto di lavoro subordinato a

1. quei rapporti di collaborazione per i quali gli accordi collettivi abbiano già

previsto un trattamento economico e normativo più favorevole;

2. quei rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera

intellettuale;

3. i rapporti di agenzia.

4. CONCLUSIONI

Il D. Lgs 81/2015 al fine di garantire un corretto utilizzo del contratto di lavoro

autonomo e di garantirer la stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impiegati in

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché soggetti autonomi titolari

di partita Iva, ha previsto un condono dei rapporti di parasubordinazione ed autonomi.

In particolare, per i datori di lavoro che a partire dal 1 gennaio 2016 avessero

proceduto all’assunzione – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -

di lavoratori impiegati in questi rapporti su menzionati, ha previsto l’estinzione degli

illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del

rapporto di lavoro.

Questo a condizione che:

1. le parti avessero sottoscritto atti di conciliazione, in una delle sedi protette

indicate dall’art. 2113 c.c.;

2. che i datori di lavoro si fossero impegnati a non recedere dal rapporto di lavoro

entro i 12 mesi successivi dalla sua costituzione, se non per motivi disciplinari.

In conclusione, con il D. Lgs 81/2015 era stato possibile superare i rapporti di lavoro a

progetto, ma di fatto neppure questo intervento era stato sufficiente per estinguere i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ancora oggi l’autonomia individuale che voglia stipulare contratti di collaborazione

coordinata e continuativa può farlo ricorrendo sia a schemi contrattuali tipici, sia a

schemi contrattuali atipici.

Mentre la disciplina del lavoro a progetto resta in vita per i rapporti di lavoro già in

essere, fino alla data della loro scadenza, per i nuovi rapporti di collaborazione si

richiede:

1. il rispetto della disciplina sulle rinunce e transazioni, ai sensi dell’art. 2113 c.c.

2. la stipulazione di un’assicurazione pensionistica obbligatoria;

3. la stipulazione di un’assicurazione all’Inail per i lavoratori che svolgono attività

considerate particolarmente rischiose.

IL LAVORO ACCESSORIO

Si definiscono lavoro accessorio tutte quelle prestazioni di lavoro che danno

vita ad un compenso di 7.000 euro, per anno civile ( dal 1 gennaio al 31

dicembre ), con riferimento alla totalità dei committenti.

Se il committente è un imprenditore, allora, il compenso per anno civile non può

essere superiore ai 2.000 euro per singolo committente.

Il lavoro accessorio può essere impiegato sia nel settore privato, sia nel pubblico

impiego, anche da soggetti che percepiscono trattamenti integrativi del salario. In

questo caso, il compenso annuo non può essere superiore ai 3.000 euro.

Vincoli di natura soggettiva, invece, sorgono solo nel settore agricolo dove le attività

occasionali sono ammesse in riferimento a prestazioni stagionali svolte da pensionati o

giovani con meno di 25 anni, spesso in favore di piccoli produttori agricoli.

Il committente non versa un compenso ai prestatori di lavoro ma, al contrario,

acquista un carnet di buoni orario, numerati e datati progressivamente, il cui valore

nominale viene di volta in volta stabilito con decreto del Ministro del Lavoro. In attesa

del decreto ministeriale, il valore del carnet di buoni orario è fissato in 10 euro lordi.

Il committente consegna il carnet al collaboratore, il quale ne percepisce l’importo

tramite il concessionario, ma solo dopo l’accredito da parte del beneficiario della

prestazione lavorativa.

L’importo riscosso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di

disoccupato e, alla luce della recente riforma, viene considerato per calcolare il reddito

necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.

I RAPPORTI DI LAVORO A CARATTERE

ASSOCIATIVO

Esistono alcuni rapporti di lavoro che, pur non essendo di natura subordinata,

risultano riconducibili ai rapporti di lavoro subordinato, delineati dall’art. 2094 c.c,

quanto alla situazione di sottoprotezione economico- sociale del lavoratore.

Si tratta di tutti quei rapporti di lavoro a carattere associativo in cui, pur essendo

privi di un obbligo retributivo tra le parti, pur non potendosi parlare di una

estraneità del lavoratore rispetto al risultato produttivo, si sostanzia una

sottoposizione del lavoratore alle decisioni altrui.

In questo contesto rientrano il CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

ed il CONTRATTO DI COOPERATIVA. il contratto in

Il primo, cioè il contratto di associazione in partecipazione, è

forza del quale un associante consente all’associato una partecipazione

all’utile dell’impresa, in cambio di un apporto .

Anche i contratti di associazione in partecipazione sono stati per anni impiegati in

funzione elusiva della disciplina posta a tutela del rapporto di lavoro subordinato.

Per questa ragione, nel 2012, il legislatore ha stabilito che tutti i contratti di

associazione in partecipazione che non si traducessero in un’ effettiva

partecipazione agli utili dell’impresa dovevano essere considerati rapporti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.

Successivamente, nel 2015, il legislatore è intervenuto stabilendo che, se

l’associato era una persona fisica, l’apporto non poteva consistere in una mera

prestazione d’opera. Tuttavia, vanno fatti salvi tutti i rapporti di lavoro già in

essere.

Per quanto riguarda il lavoro in cooperativa, il legislatore ha voluto riconoscerli

alcuni istituti protettivi tipici del rapporto di lavoro subordinato.

Oggi grava sulla cooperativa l’obbligo di definire il regolamento da applicare al

rapporto di lavoro, che può anche essere soggetto a certificazione.

Quanto al lavoratore socio subordinato, a questo spetta una particolare tutela:

- lo Statuto dei lavoratori, ad ecce

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Raggiodiluce di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Altavilla Renata.