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L'inabilitato: l'esercizio dell'impresa deve essere svolto con l'assistenza di un curatore.
Come anche l'interdetto e il minore, l'inabilitato non può essere soggetto economico, diversamente dal minore emancipato. Il minore emancipato può anche essere soggetto economico e quindi esercitare (gestire e amministrare) l'impresa. Questi ultimi due possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
2. Aziende collettive (società)
Le aziende collettive si dividono in due grandi famiglie, le società di persone e le società di capitale. Le prime sono tipiche di piccole aziende, gestite spesso familiarmente o, comunque, da soci legati da vincoli di parentela, amicizia, di ordine morale ed etico. Nelle società di capitale, invece, il tratto caratteristico è chiaramente il "capitale", vi possono
Essere vincoli di amicizia o parentela, ma si tratta comunque di aziende medio-grandi, a differenza delle prime.
Le società di persone, secondo il nostro ordinamento giuridico, si suddividono in:
- Società semplice: possono essere utilizzate per svolgere attività di artigianato, agricole, per esempio. I soci hanno una responsabilità illimitata, quindi oltre a rispondere con il patrimonio della società si è chiamati a rispondere anche con quello personale, e solidale delle obbligazioni sociali, dunque, il creditore può rivolgersi ad ogni socio per soddisfare il proprio credito. Inoltre, non vi è un capitale minimo. La fiducia, quindi, è importantissima perché se tutto dovesse andar male, risponderebbero tutti con il proprio patrimonio. Nelle società semplici è possibile escludere un socio dalla responsabilità, a patto di informare all'esterno (eventuali fornitori o altri che intendono fornire
Un credito devono sapere che quel socio non ha più responsabilità) e che la scelta sia condivisa. I soci devono indicare al creditore dove attingere i soldi (c/c della società... Non vi è, in teoria, un solo soggetto che paga; se non dovesse pagare rispondono i soci), un tratto che differenzia questa forma di società dalle altre, i responsabili delle obbligazioni sociali sono, quindi, sia la società che gli stessi soci. Il soggetto giuridico è, per tanto, un'entità complessa formata da più soggetti, i soci e la società stessa; non si tratta di una persona giuridica poiché non vi è una separazione tra i soci.
2- Società in nome collettivo: può svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale o d'impresa, non necessita di nessun capitale minimo. Tutti i soci sono nuovamente illimitatamente e solidalmente responsabili. Non è possibile, però, che un singolo socio venga
escluso dalle responsabilità. Inoltre, altra differenza dalla precedente forma di società sta nel fatto che i creditori possono rivolgersi ad ogni socio per soddisfare il proprio credito, nulla vieta ai soci di poter stipulare un accordo per la limitazione della responsabilità, il socio chiamato in causa potrà poi richiedere le somme pagate ai propri soci. Altro importante fattore sta nel fatto che, se non dovessero esserci più beni sociali, i soci possono essere compulsati (costretti) al pagamento delle obbligazioni, in questo caso si parla di beneficium excussionis. Implica che il creditore, prima di chiedere i soldi ai singoli soci, deve aver prima chiesto i soldi alla società; solo dopo aver provato a chiedere i soldi alla società, può chiederli ai soci (lo differenzia dalla società semplice dove il socio indicava da dove attingere i soldi al creditore). Anche qui è il soggetto giuridico è
un'entità composta dove in prima battuta vi è la società dalla quale, per esempio, il creditore deve prima chiedere i soldi, e successivamente i soci che rispondono con il loro patrimonio nel caso non fosse sufficiente quello societario (tutti, nessuno escluso).
3- Società in accomandita semplice: non vi è capitale minimo, vi sono soci ma di due tipi:
- Soci accomandatari: amministrano la società e rispondono delle obbligazioni della società in maniera illimitata e solidale (come i soci della società semplice e in nome collettivo); per le grandi responsabilità dei soci accomandatari, il codice civile consente solo a quest'ultimi soci di amministrare la società.
- Soci accomandanti: partecipano alla società o mettendo capitale o prestando capitale ma NON sono amministratori della società. In cambio di ciò NON rispondono delle obbligazioni societarie con il loro patrimonio personale, rispondono solo
limitatamente alla loro quota. Se il socio accomandante amministra la società, perde il beneficio di non essere responsabile (lo si capisce da alcuni atti che compie, non lo dichiara mai di essere accomandante e amministratore... Nascono dei contenziosi da cui si desume che era amministratore), anche mettendo il nome nella ragione sociale per evitare inganni.
Si ricorre a tale forma nel caso si voglia tutelare il patrimonio personale di alcuni soci, purché questi ultimi rinuncino all'amministrazione.
Il soggetto giuridico è un'entità composta dalla stessa società e dai soci accomandatari, solo successivamente i soci accomandanti. Anche in questo caso la sfera patrimoniale è interessata solo nel momento in cui sono stati escussi i beni della società.
Nelle società di capitali, invece, i soci assumono responsabilità limitata al capitale conferito (tranne per i soci accomandatari) e sono suddivise in:
Società a responsabilità limitata S.r.l.: il capitale minimo è di €10.000 (in società vi devono essere minimo €10.000, o attraverso la destinazione dell'utile o della riserva o inserendoli normalmente) e delle obbligazioni sociali rispondono i soci. La S.r.l. crea uno schermo giuridico dove il creditore non può richiedere denaro prelevandolo o richiedendolo dal patrimonio personale dei soci, tutela il patrimonio personale, le banche quando offrono un prestito, chiedono comunque una garanzia. Quindi, delle obbligazioni societarie risponde solo la S.r.l., eccezione: se la società è gestita da un solo socio (100% perché magari ha comprato le quote) risponde delle obbligazioni societarie in maniera illimitata (non solidale perché è unico) perché diventa una forma individuale. L'eccezione dell'eccezione precedente: per evitare che il socio vendeva una porzione delle quote a parenti, nonostante sei l'unico socio.rimane il beneficio della responsabilità limitata se dichiari di essere una S.r.l. unipersonale (obbligo di pubblicizzarlo a terzi). Il soggetto giuridico è la società perché risponde delle obbligazioni societarie, se il socio ha adempito a tutto per essere una S.r.l. unipersonale, il soggetto giuridico rimane la società. 2. Società per azioni S.p.A.: è tipico delle medie e grandi imprese come si osserva dal capitale minimo richiesto, per le S.p.A., come anche le S.a.p.A., è di 50.000€. Inoltre per le S.r.l. si parla di quote azioni mentre per le altre di azioni, è una differenza importante poiché le prime non possono essere incorporate in titoli e per tale motivo la loro trasmissibilità è più complicata, hanno meno possibilità, dunque, di rendere liquide le quote di capitale; ciò comporta più difficoltà nei finanziamenti esterni, essi possono infatti basarsi solamente sugli attivi.apporti dei soci, a differenza delle S.p.A. e delle S.a.p.A. che, contando sulle azioni, possono ricorrere a finanziamenti esterni a titolo di capitale proprio o come capitale di credito. Inoltre, la società risponde sempre con il suo patrimonio quindi il soggetto giuridico è sempre la società; anche in questo caso vale l'eccezione del socio unico. Nelle società grandi, vengono meno i soci, spesso non si conoscono, l'importante è il capitale. 3. Società in accomandita per azioni S.a.p.A.: sono società grandi, è necessario un capitale minimo e i titoli sono incorporati nelle azioni (il titolo di socio viene trasferito con le azioni). La società si suddivide in due tipi: - Soci accomandatari: hanno una responsabilità limitata e solidale delle obbligazioni (rispondono con il loro capitale) - Soci accomandanti: mettono il capitale e non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni societarie Il soggettogiuridico è un'entità composta dove in prima battuta vi è la società e poi i soci (accomandatari) con il loro patrimonio personale. La famiglia Agnelli fu la prima a riprendere la società in accomandita per azioni, lo fecero per evitare il frazionamento tra figli e nipoti dell'azienda... Inoltre, questa forma giuridica non è quotata in borsa quindi nessuno può comprare liberamente le azioni; si crea una vera e propria rete che protegge l'azienda. Per diventare accomandatario è necessario il consenso di tutti i soci, anche se qualcuno riuscisse a comprare il 90% delle quote, diventa sempre accomandante tranne se tutti i soci acconsentono a farlo diventare accomandatario. Per questo motivo il modello è tornato ad essere applicato, per garantire alla famiglia il controllo della propria azienda. Soggetto economico È quella persona o gruppo di persone che ha il potere supremo in azienda (potere di gestire).L'azienda è un soggetto economico che può essere costituito da una o più persone fisiche, nel rispetto dell'ordinamento in cui opera. Il diritto può creare una persona giuridica, ma non può creare un soggetto pensante e in grado di agire o gestire. L'imprenditore, quindi, è un soggetto economico che si distingue per l'assunzione del rischio d'impresa e per la capacità di affrontare il fallimento dell'azienda e la conseguente perdita di capitale. Con la crescita dell'azienda in termini di dimensioni e capitale, la funzione imprenditoriale si suddivide tra l'azionista manager (modello imprenditoriale o di impresa padronale) e il manager che opera in modo isolato (modello manageriale) o insieme alla proprietà (modello imprenditoriale-manageriale). Quando si parla del soggetto economico, si fa riferimento alla governance, ovvero all'insieme dei principi e meccanismi che regolano l'esercizio del potere.
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