L’azienda dal punto di vista soggettivo: soggetto giuridico
ed economico
L’azienda, dal punto di vista soggettivo, si divide in soggetto giuridico ed
economico, il primo è rappresentato dal titolare o “ente” e si riferisce alla persona
fisica o giuridica a cui fanno capo diritti ed obblighi dell’attività aziendale e possono
essere di diversi tipi: abbiamo l’impresa individuale dove l’azienda è gestita da una
sola persona fisica e il soggetto giuridico è l’imprenditore, la società di persone e la
società di capitale (società per azioni, in accomandita semplice o a responsabilità
limitata) dove il soggetto giuridico corrisponde alla società stessa che ha autonomia
persona
patrimoniale (separata dai soci dell’azienda), parliamo di perché è titolare di
giuridica
diritti ed obblighi, riferita perché non esiste una vera e propria persona fisica,
è creata dal diritto; mentre il soggetto economico è colui che compie scelte
strategiche d’impresa e si assume il rischio d’impresa, ovvero è colui che comanda
l’azienda e per tale motivo è sempre riconducibile ad una persona.
Creato dal diritto, il soggetto giuridico non ha la possibilità diretta di svolgere alcuna
attività, è necessario per tale motivo far riferimento ad un legale rappresentante che
amministratore unico presidente
può essere o in un consiglio d’amministrazione;
inoltre è fondamentale la figura del soggetto giuridico poiché grazie ad esso viene
limitata la responsabilità patrimoniale dei soci, esso infatti rappresenta la società
stessa nelle società di capitale e ha, per tale motivo, autonomia patrimoniale oltre che
avere i diritti e gli obblighi associati derivanti dall’esercizio dell’attività aziendale.
Il soggetto giuridico può essere sia privato che pubblico, le persone giuridiche private
sono, per esempio, le società di capitali (tra le associazioni), mentre tra le fondazioni
famosa è la Fondazione Agnelli. Quando il soggetto giuridico è pubblico ci si riferisce
ad associazioni quali lo Stato, le Regioni, i Comuni, mentre per le fondazioni l’ENEL,
l’ENI (prima che diventassero società per azioni).
Le aziende si suddividono, a seconda della loro forma, in:
1. Aziende individuali
2. Aziende collettive (società)
a. Società di persone
i. Società semplice
ii. Società in nome collettivo
iii. Società in accomandita semplice
b. Società di capitali (possono collegarsi ad altre aziende formando i
gruppi aziendali)
i. Società responsabilità limitata (S.r.l.)
ii. Società per azioni (S.p.a.)
iii. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
1. Azienda individuale
E’ la forma più semplice di azienda e il soggetto giuridico è colui che ha costituito
l’azienda, in particolare soggetto giuridico ed economico (che risponde sia con il
patrimonio societario che con i suoi averi), solitamente, coincidono. I creditori, in caso
di fallimento, devono essere pagati con il patrimonio societario e, se non sufficiente,
con il suo patrimonio; differente è il caso delle società di capitale nei quali il fallimento
non interessa anche il patrimonio personale dei soci, solamente la società (salvo
diversi casi).
Come accennato, non sempre il soggetto giuridico è anche soggetto economico nelle
aziende individuali, accade quando vi è capacità giuridica ma non di agire come nei
Non possono compiere né atti di
ordinaria amministrazione e né
straordinaria (possono continuare
a svolgerla qualora l’abbiano
ereditata o la esercitavano prima
casi di soggetti che non hanno le piene capacità di agire (chi ha la capacità di agire è
in grado di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione), e secondo il
codice civile si riconoscono in tale ambito:
L’interdetto (soggetti in condizione di abituale infermità mentale)
Il minore Sia l’interdetto che il minore sono soggetti giuridici
ma non hanno il supremo potere volitivo (sogg. economico)
Il minore emancipato: Il minore emancipato è un minorenne che ha superato i
16 anni di età e che viene autorizzato dal Tribunale a sposarsi prima del
compimento della maggiore età.
Inoltre, il minore emancipato può svolgere l’esercizio dell’impresa senza un
curatore ma solo in seguito all’autorizzazione del Tribunale e parere del
curatore.
L’inabilitato: l’esercizio dell’impresa deve essere svolto con l’assistenza di un
curatore. Come anche l’interdetto e il minore, l’inabilitato non può essere soggetto
economico, diversamente dal minore emancipato. Il minore emancipato può anche
essere soggetto economico e quindi esercitare (gestire e amministrare) l’impresa
Questi ultimi due, possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione, per
quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
2. Aziende collettive (società)
Le aziende collettive si dividono in due grandi famiglie, le società di persone e le
società di capitale, le prime sono tipiche di piccole aziende, gestite spesso
familiarmente o, comunque, da soci legati da vincoli di parentela, amicizia, di ordine
morale ed etico. Nelle società di capitale, invece, il tratto caratteristico è chiaramente
il “capitale”, vi possono essere vincoli di amicizia o parentela, ma si tratta comunque
di aziende medio-grandi, a differenza delle prime.
Le società di persone, secondo il nostro ordinamento giuridico, si suddividono in:
1- Società semplice: possono essere utilizzate per svolgere attività di
artigianato, agricole, per esempio. I soci hanno una responsabilità illimitata,
quindi oltre a rispondere con il patrimonio della società si è chiamati a
rispondere anche con quello personale, e solidale delle obbligazioni sociali,
dunque, il creditore può rivolgersi ad ogni socio per soddisfare il pro
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