INTRODUZIONE
Lo studio della pubblica sicurezza si colloca all’interno degli studi sulla polizia; ciò è dovuto alla
vastità e alla complessità delle funzioni svolte dal dispositivo poliziesco.
Nel lessico politico-giuridico, il concetto di”polizia” rimanda ad una ristretta funzione di tutela e
salvaguardia dell’ordine pubblico per mezzo della prevenzione e repressione dei reati à
quest’accezione ristretta non tiene conto della vastità e della complessità delle funzioni svolte dal
dispositivo poliziesco.
La filosofia politico-giuridico liberale ha perlopiù contribuito a sviluppare questa visione: la
Polizeistaat (stato poliziesco) era associata all’idea di un’istituzione repressiva.
Nel lessico filosofico-giuridico la nozione di “sicurezza” esprime la dimensione puramente
difensiva e conservativa delle funzioni svolte dalle istituzioni politiche moderne. Si tenta di
mostrare come la polizia abbia assunto un ruolo fondamentale non solo nella conservazione e la
difesa dell’ordine, ma anche nella sua produzione.
Il potere poliziesco è stato associato all’esercizio di una violenza di una forza coercitiva entro certi
limiti sempre illegittima e non assoggettabile al controllo del diritto.
Walter Benjamin: la polizia è una mescolanza di “due specie di violenza”, la violenza che pone
(promulga decreto con forza di legge) e la violenza che conserva il diritto. Il diritto della polizia
segna il punto in cui lo Stato, non è più in grado di garantirsi, con l’ordinamento giuridico, gli scopi
empirici che intende raggiungere ad ogni costo. Perciò la polizia interviene, per ragioni di
sicurezza.
La polizia si colloca tra due forme di violenza legittima, in una zona di confine tra legislazione e
giurisdizione, godendo della discrezionalità dell’una e della forza dell’altra ed essendo tuttavia
svincolata dalle limitazioni e dalle fonti di legittimazione di entrambe. Il potere di polizia
rappresenta dunque il momento dell’incontro fisico tra la forza sovrana e la nuda vita della
popolazione; esso si fa carico del governo della popolazione in una regione ai margini della legge
e della giustizia.
Il dispositivo poliziesco è nato come una tecnologia politica chiamata a governare gli
sconvolgimenti sociali causati dallo strutturarsi della moderna società capitalistica.
L’evoluzione del dispositivo poliziesco coincide con l’evoluzione di ciò che Michel Foucault ha
definito governamentalità. Egli ha svolto la sua analisi dell’emergere della moderna ratio
gubernatoria muovendo da una riflessione sulla ragion di Stato. Le moderne arti di governo si
sviluppano, secondo la sua ricostruzione, a partire dalle riflessioni sulle arti del regnare.
Il disciplinamento sociale (regolamentazione e disciplinazione degli spazi sociali lasciati vuoti
dalla scomparsa delle strutture economiche alla base della formazione sociale medievale) è stato
innescato, secondo Foucault, dall’emergere del liberalismo.
La ratio gubernatoria non è una ratio monolitica, invariabilmente tesa al controllo totalitario nello
spazio vitale, economico e sociale.
Evoluzione del dispositivo poliziesco à L’evoluzione della nozione di “polizia” sembra manifestare
una dinamica evolutiva articolata secondo delle fasi. Una prima fase nell’evoluzione della nozione
di polizia corrisponde tendenzialmente con l’epoca del cosiddetto Stato giurisdizionale, durante
la quale essa è parsa riferirsi ad una funzione piuttosto conservativa, tesa alla protezione e al
mantenimento del buon ordine antico ed alla garanzia del rispetto di un ordine che ancora è
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insieme giuridico e sociale. Una seconda fase, corrispondente in linea di massima con l’epoca
della monarchia amministrativa, in cui l’idea di polizia sembra riferirsi ad una funzione più attiva,
tesa alla produzione di un ordine che è quello delle prime manifestazioni del capitalismo
mercantile e manifatturiero. Una terza fase, corrisponde con l’epoca dello Stato di diritto, in cui
polizia sembra piuttosto rimandare ad una funzione di sicurezza tesa alla garanzia contro i rischi
sociali connessi alla dinamica evolutiva del moderno capitalismo industriale.
Il moderno apparato di pubblica sicurezza si cristallizzò nel XIX secolo come un apparato di
polizia sociale deputato al governo dei rischi e dei pericoli insiti nel modello di sviluppo
economico e sociale adottato dalle società occidentali.
Il Metodo Genealogico fu elaborato da Michel Foucault.
La genealogia è un metodo per lo studio delle genesi, del funzionamento e della natura dei
dispositivi di potere intesi come complesso intreccio tra determinate pratiche istituzionali e le
forme di razionalità, i discorsi.
CAPITOLO 1: Iurisdictio e politia tra medioevo ed età moderna
Lo sviluppo dello Stato moderno è avvenuto in costante tensione con la struttura orizzontale del
potere all’interno dell’organizzazione politica medievale, dopo una lunga e dolorosa ricerca di
nuovi moduli operativi in grado di rispondere più efficacemente alle sfide che la modernità ha
posto alle nascenti monarchie nazionali. Da questa tensione dialettica con l’antica costituzione per
ceti sarebbe nata dunque la moderna distinzione tra amministrazione e giurisdizione.
Società per ceti
Il più evidente tratto caratteristico dell’esperienza medievale è quello del vuoto politico, che vuol
dire principalmente assenza di un’istanza capace di egemonizzare in maniera totalitaria e
totalizzante l’attività di, produzione e difesa degli ordinamenti delle diverse comunità.
Durante tutta una lunga fase dell’epoca medioevale il potere politico sarebbe stato caratterizzato
da una profonda debolezza à obbligazione politica come accordo semiprivato
L’elemento patrimoniale ha assunto un’inedita rilevanza politica
Durante il medioevo, il potere politico era basato sul possesso di unità territoriali dalle ridotte
dimensioni, autosufficiente economicamente e facilmente difendibili militarmente. Per tale motivo il
potere signorile, basato sui possedimenti, è diventata la forma di gestione ed esercizio del potere
politico del tempo (potere patrimoniale). La signoria fondiaria patrimoniale è un potere di carattere
privato sul territorio che tende ad acquisire i connotati pubblicistici di un potere sulle persone.
Durante tutta l’epoca feudale, il controllo e la difesa dei regni vennero organizzati attraverso quel
complesso sistema di legami personali di fedeltà, aiuto e protezione reciproci tra signore e suo
seguito che fecero di ciascuno, secondo la definizione di Bloch, L’uomo di un altro uomo.
Il signore territoriale è obbligato ad osservare strettamente gli obblighi giuridici che su di lui
incombono in virtù del contratto feudale.
Nella società alto-medioevale le comunicazioni sono difficili e rischiose e la vita economico-sociale
è scivolata indietro all’economia naturale di sussistenza delle piccole comunità di villaggio,
l’esigenza di controllare e governare vaste unità territoriali, continuamente minacciate da invasioni
e guerre, implica inevitabilmente la necessità di frazionare e dividere le funzioni amministrative in
sfere autonome di competenza. Il sistema politico feudale rappresentò la pratica realizzazione di
tale inevitabile decentralizzazione sistematica del potere. Tale struttura decentralizzata del potere,
poté essere superata, solo grazie alla rinascita della vita urbana a partire dal XI secolo.
I comuni fondando la loro prosperità sullo squilibrato rapporto città-campagna e non parvero
interessate a sconvolgere il quadro politico feudale. L’ingresso nella politica delle città, accelerò
l’evoluzione istituzionale delle organizzazioni politiche europee fino a che la costituzione per ceti
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non sostituì l’organizzazione politica basata su rapporti da persona a persona costituendo l’alba
dello Stato occidentale moderno.
Le assemblee rappresentative tardo-medievali nacquero come camere di compensazione tra
costellazioni di interessi facenti capo a differenti formazioni sociali. L’organizzazione tardo-
medievale viene comunemente definita STANDESTAAT o SOCIETA’ PER CETI.
L’evoluzione politico istituzionale dell’Europa basso medioevale si svolse attorno
all’istituzionalizzazione delle assemblee rappresentative, istituzionalizzazione cui concorsero gli
interessi convergenti dei sovrani e dei ceti. Le assemblee assunsero un ruolo di difesa delle
tradizioni e consuetudini del regno.
Iurisdictio
Le nuove istituzioni politiche diedero vita alla potenza unitaria dello Stato, coagulando la società
attorno al suo sovrano, figura sacralizzata posta sempre più al centro della vita politica delle
nascenti monarchie nazionali à il sovrano è visto quale signore inter pares. Restava comunque
vincolato al rispetto delle tradizioni e delle consuetudini del regno. L’autentico fondamento del
potere risiedeva nell’accordo tra il sovrano e il suo popolo simboleggiato dal giuramento
d’incoronazione, accordo che impegnava solennemente il princeps alla difesa del regno e al
rispetto delle sue tradizioni giuridiche. Da questa tradizione politica derivava l’immagine del re
giustiziere, l’immagine cioè di un sovrano il cui ruolo era limitato alla mera conservazione della
pace e della sicurezza del regno.
Iurisdictio: esprimeva la sintesi teorica più compiuta della potenza politica, essa era il “potere di
colui, persona fisica o giuridica, che ha una posizione di autonomia rispetto agli altri investiti e di
superiorità rispetto ai sudditi, una sintesi di poteri che non si ha il timore di vedere condensata in
un solo soggetto”. L’Administratio era l’esercizio concreto di iurisdictio ovvero la gestione
dell’insieme dei mezzi coercitivi che rendono effettiva la giurisdizione.
Iurisdictio esprimeva la relazione verticale, asimmetrica, della soggezione politica, ma si trattava di
soggezione ad una potestà cui non era ancora dato concedere legem. Nel pensiero medievale il
diritto è traduzione di un ordine preesistente, più che creazione, produzione senza precedenti di
rapporti nuovi.
Parlando di statuizione non si pensava ancora ad una norma creata, ma ad una norma raccolta.
L’ordine giuridico medievale si caratterizza per la coesistenza all’interno del medesimo spazio
sociale di distinti complessi normativi amministrativi da differenti organi giurisdizionali, tutti
egualmente legittimi e sovrapposti l’uno all’altro secondo criteri di ripartizione della giurisdizione
sovente controversi. L’armonizzazione dei sistemi giuridici su base nazionale è stata possibile ai
sovrani delle giovani monarchie europee proprio a cominciare dalla creazione d’istituzioni
giurisdizionali soggette al loro controllo egemonico.
Al medesimo tempo però queste stesse corti superiori, risultavano dominare tutti gli strumenti
simbolici di legittimazione del potere. Esse pretesero sempre di richiamare il sovrano al suo ruolo
di custode delle tradizioni giuridiche del regno, costruendosi al contempo un ruolo egemonico
nell’interpretazione di dette tradizioni. In questo senso tutta la cultura giuridica assunse un ruolo
spiccatamente antiassolutistico, giungendo sovente alla neutralizzazione teorica dei passi in tal
senso più imbarazzanti dello stesso corpus iuris giustinianeo. Il sovrano, almeno fino alla piena
età moderna non fu mai in grado di controllare i suoi giudici e tanto meno il suo diritto.
Politia
A cavallo tra l’epoca tardo‐medievale e l’età moderna in Europa si verificò una crisi. Lo sviluppo
del capitalismo mercantile, l’inasprirsi della competizione tra le dinastie per l’egemonia sul
continente, le guerre e i conflitti religiosi, fecero precipitare la costituzione per ceti. Tale rottura
dell’assetto politico preesistente fu stimolata da un processo di accentramento di poteri e
prerogative in capo alla figura del principe che già si era avviato in epoca tardo medioevale.
La situazione politico-sociale in cui si vennero a trovare le principali monarchie europee, fecero
entrare in crisi l’antico sistema di contribuzione. L’esigenza di aumentare le risorse finanziarie su
cui i principi avrebbero potuto fare affidamento, determinò l’avvio di ripetuti tentativi di riforma del
sistema tributario. 3
In epoca rinascimentale l’immagine del sovrano assumeva crescente importanza.
L’esigenza di aumentare la capacità contributiva della nazione implicava un radicale mutamento
delle funzioni che le autorità politiche si attribuivano, imponendo alle istituzioni capacità
d’intervento nel campo economico e sociale della nazione à i sovrani presero sotto tutela il
capitalismo mercantile dell’epoca, concedendogli protezione e assumendone il controllo.
Sul presupposto che la potenza di uno Stato si misura dalla ricchezza dei suoi sudditi e dalla
floridezza delle attività commerciali, l’economia fu posta al servizio delle istituzioni statali e della
potenza politica e lo Stato, si pose al servizio dell’economia. Tutto ciò si espresse alla perfezione
in quella particolare linea di pensiero e azione politica sintetizzata nel concetto di mercantilismo.
Tra il XVI e il XVII secolo si affermava il principio politico-economico che è proprio il benessere
materiale dei sudditi a rendere più potente lo Stato. L’evoluzione politico-istituzionale ed
economico-sociale spinse l’autorità politica a farsi carico di sempre maggiori e diverse
incombenze.
I magistrati regi, non si limitavano più ad amministrare la giustizia à Essi si vedevano attribuire
nuove prerogative legate al dispiegarsi della modernità capitalistica del mondo occidentale.
Affianco ed in progressiva contrapposizione dialettica con l’antica immagine della iurisdictio, si
veniva costruendo la nozione di politia quale principale dominio dell’esercizio della potenza
politica sovrana à dietro al concetto di politia si andava ormai stabilizzando la figura del principe
amministratore e legislatore.
L’idea di politia, sarebbe stato il grande progetto di disciplinamento sociale dello Stato moderno
a svilupparne tutte le potenzialità teorico-pratiche.
L’antica struttura dell’amministrazione regia si dimostrò incapace a far fronte ai compiti affidatele.
L’assunzione di sempre nuovi compiti amministrativi da parte del potere centrale spinse dunque
verso la creazione di sempre nuovi organi di autorità, forzando i sovrani alla creazione di
magistrature straordinarie incaricate di gestire l’interesse pubblico in materie scorporate
progressivamente dalla competenza delle antiche magistrature giurisdizionali. È attorno a queste
figure di magistrati straordinari che la storiografia vede il sorgere della burocrazia e del potere
amministrativo moderno. Essi, infatti, furono originariamente organi temporanei cui vennero
affidati compiti circoscritti solitamente alla funzione di controllo, stimolo ed, eventualmente,
avocazione delle attività che restavano ordinariamente affidate all’antica struttura
dell’amministrazione giurisdizionale. La loro creazione fu inizialmente pensata per incrementare
l’efficienza dell’amministrazione ordinaria, soprattutto in relazione all’amministrazione finanziaria.
Genesi della monarchia costituzionale in Inghilterra
All’alba del XVI secolo la costituzione politica inglese rifletteva perfettamente i caratteri della
monarchia limitata basso-medievale, fondandosi su dualismo tra sovrano e parlamento sulla
struttura centralizzata dell’amministrazione giurisdizionale. Quest’ultima era riuscita, ad annullare
l’autonomia delle corti signorili e cittadine, sovrapponendovi un apparato di giudici regi pronti a
offrire i loro servizi giurisdizionali in determinate materie di particolare interesse per la corona. Il
sistema della giustizia regia, si basava sul lavoro delle corti centrali permanenti sviluppatesi da
una specificazione progressiva delle funzioni giurisdizionali della curia regis, su un gruppo di
giudici professionisti itineranti (Assizez Courts) cui era demandata la cura degli affari più rilevanti e
il controllo dell’amministrazione della giustizia a livello locale da parte dei Justice of Peace,
funzionari laici espressione della piccola nobiltà di campagna che la monarchia coinvolse
progressivamente nella gestione del potere.
Anche in Inghilterra si verificò un mutamento economico-sociale. Con il XVI secolo assistiamo al
“dispotismo dei Tudor”, i quali svolsero una politica attraverso il Parlamento à coincidenza degli
interessi della corona e quelli delle nuove èlites.
Anche se l’equilibrio non era stato spezzato, nel XVI secolo vi fu un’accentuazione del carattere
autocratico dell’amministrazione che tendeva a espandere la “prerogativa sovrana”.
A livello degli organi centrali, il council conservava un generale potere di emanare proclamation o
ordinancess, le corti sovrane amministravano il common law e il parlamento varava gli statutes.
Viene accentuato così il carattere autocratico dell’amministrazione.
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La corona aveva scarse possibilità di incidere sul lavoro del suo apparato giurisdizionale, il
quale si era costruito nei secoli una spiccata indipendenza. I suoi magistrati continuavano a
percepirsi come difensori delle leggi e tradizioni del regno anche contro la volontà del sovrano.
Uno dei principali ostacoli alla politica riformista dei Tudor fu la prontezza delle riforme a livello
locale, cui l’amministrazione giurisdizionale era affidata ai justices of peace.
Con il XVI secolo, l’incremento delle funzioni più strettamente amministrative determinò un
parziale evoluzione di tale figura istituzionale e dei suoi moduli operativi.
I justices si ritrovarono a gestire sia
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