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INTRODUZIONE
Lo studio della pubblica sicurezza si colloca all’interno degli studi sulla polizia; ciò è dovuto alla
vastità e alla complessità delle funzioni svolte dal dispositivo poliziesco.
Nel lessico politico-giuridico, il concetto di”polizia” rimanda ad una ristretta funzione di tutela e
salvaguardia dell’ordine pubblico per mezzo della prevenzione e repressione dei reati à
quest’accezione ristretta non tiene conto della vastità e della complessità delle funzioni svolte dal
dispositivo poliziesco.
La filosofia politico-giuridico liberale ha perlopiù contribuito a sviluppare questa visione: la
Polizeistaat (stato poliziesco) era associata all’idea di un’istituzione repressiva.
Nel lessico filosofico-giuridico la nozione di “sicurezza” esprime la dimensione puramente
difensiva e conservativa delle funzioni svolte dalle istituzioni politiche moderne. Si tenta di
mostrare come la polizia abbia assunto un ruolo fondamentale non solo nella conservazione e la
difesa dell’ordine, ma anche nella sua produzione.
Il potere poliziesco è stato associato all’esercizio di una violenza di una forza coercitiva entro certi
limiti sempre illegittima e non assoggettabile al controllo del diritto.
Walter Benjamin: la polizia è una mescolanza di “due specie di violenza”, la violenza che pone
(promulga decreto con forza di legge) e la violenza che conserva il diritto. Il diritto della polizia
segna il punto in cui lo Stato, non è più in grado di garantirsi, con l’ordinamento giuridico, gli scopi
empirici che intende raggiungere ad ogni costo. Perciò la polizia interviene, per ragioni di
sicurezza.
La polizia si colloca tra due forme di violenza legittima, in una zona di confine tra legislazione e
giurisdizione, godendo della discrezionalità dell’una e della forza dell’altra ed essendo tuttavia
svincolata dalle limitazioni e dalle fonti di legittimazione di entrambe. Il potere di polizia
rappresenta dunque il momento dell’incontro fisico tra la forza sovrana e la nuda vita della
popolazione; esso si fa carico del governo della popolazione in una regione ai margini della legge
e della giustizia.
Il dispositivo poliziesco è nato come una tecnologia politica chiamata a governare gli
sconvolgimenti sociali causati dallo strutturarsi della moderna società capitalistica.
L’evoluzione del dispositivo poliziesco coincide con l’evoluzione di ciò che Michel Foucault ha
definito governamentalità. Egli ha svolto la sua analisi dell’emergere della moderna ratio
gubernatoria muovendo da una riflessione sulla ragion di Stato. Le moderne arti di governo si
sviluppano, secondo la sua ricostruzione, a partire dalle riflessioni sulle arti del regnare.
Il disciplinamento sociale (regolamentazione e disciplinazione degli spazi sociali lasciati vuoti
dalla scomparsa delle strutture economiche alla base della formazione sociale medievale) è stato
innescato, secondo Foucault, dall’emergere del liberalismo.
La ratio gubernatoria non è una ratio monolitica, invariabilmente tesa al controllo totalitario nello
spazio vitale, economico e sociale.
Evoluzione del dispositivo poliziesco à L’evoluzione della nozione di “polizia” sembra manifestare
una dinamica evolutiva articolata secondo delle fasi. Una prima fase nell’evoluzione della nozione
di polizia corrisponde tendenzialmente con l’epoca del cosiddetto Stato giurisdizionale, durante
la quale essa è parsa riferirsi ad una funzione piuttosto conservativa, tesa alla protezione e al
mantenimento del buon ordine antico ed alla garanzia del rispetto di un ordine che ancora è
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insieme giuridico e sociale. Una seconda fase, corrispondente in linea di massima con l’epoca
della monarchia amministrativa, in cui l’idea di polizia sembra riferirsi ad una funzione più attiva,
tesa alla produzione di un ordine che è quello delle prime manifestazioni del capitalismo
mercantile e manifatturiero. Una terza fase, corrisponde con l’epoca dello Stato di diritto, in cui
polizia sembra piuttosto rimandare ad una funzione di sicurezza tesa alla garanzia contro i rischi
sociali connessi alla dinamica evolutiva del moderno capitalismo industriale.
Il moderno apparato di pubblica sicurezza si cristallizzò nel XIX secolo come un apparato di
polizia sociale deputato al governo dei rischi e dei pericoli insiti nel modello di sviluppo
economico e sociale adottato dalle società occidentali.
Il Metodo Genealogico fu elaborato da Michel Foucault.
La genealogia è un metodo per lo studio delle genesi, del funzionamento e della natura dei
dispositivi di potere intesi come complesso intreccio tra determinate pratiche istituzionali e le
forme di razionalità, i discorsi.
CAPITOLO 1: Iurisdictio e politia tra medioevo ed età moderna
Lo sviluppo dello Stato moderno è avvenuto in costante tensione con la struttura orizzontale del
potere all’interno dell’organizzazione politica medievale, dopo una lunga e dolorosa ricerca di
nuovi moduli operativi in grado di rispondere più efficacemente alle sfide che la modernità ha
posto alle nascenti monarchie nazionali. Da questa tensione dialettica con l’antica costituzione per
ceti sarebbe nata dunque la moderna distinzione tra amministrazione e giurisdizione.
Società per ceti
Il più evidente tratto caratteristico dell’esperienza medievale è quello del vuoto politico, che vuol
dire principalmente assenza di un’istanza capace di egemonizzare in maniera totalitaria e
totalizzante l’attività di, produzione e difesa degli ordinamenti delle diverse comunità.
Durante tutta una lunga fase dell’epoca medioevale il potere politico sarebbe stato caratterizzato
da una profonda debolezza à obbligazione politica come accordo semiprivato
L’elemento patrimoniale ha assunto un’inedita rilevanza politica
Durante il medioevo, il potere politico era basato sul possesso di unità territoriali dalle ridotte
dimensioni, autosufficiente economicamente e facilmente difendibili militarmente. Per tale motivo il
potere signorile, basato sui possedimenti, è diventata la forma di gestione ed esercizio del potere
politico del tempo (potere patrimoniale). La signoria fondiaria patrimoniale è un potere di carattere
privato sul territorio che tende ad acquisire i connotati pubblicistici di un potere sulle persone.
Durante tutta l’epoca feudale, il controllo e la difesa dei regni vennero organizzati attraverso quel
complesso sistema di legami personali di fedeltà, aiuto e protezione reciproci tra signore e suo
seguito che fecero di ciascuno, secondo la definizione di Bloch, L’uomo di un altro uomo.
Il signore territoriale è obbligato ad osservare strettamente gli obblighi giuridici che su di lui
incombono in virtù del contratto feudale.
Nella società alto-medioevale le comunicazioni sono difficili e rischiose e la vita economico-sociale
è scivolata indietro all’economia naturale di sussistenza delle piccole comunità di villaggio,
l’esigenza di controllare e governare vaste unità territoriali, continuamente minacciate da invasioni
e guerre, implica inevitabilmente la necessità di frazionare e dividere le funzioni amministrative in
sfere autonome di competenza. Il sistema politico feudale rappresentò la pratica realizzazione di
tale inevitabile decentralizzazione sistematica del potere. Tale struttura decentralizzata del potere,
poté essere superata, solo grazie alla rinascita della vita urbana a partire dal XI secolo.
I comuni fondando la loro prosperità sullo squilibrato rapporto città-campagna e non parvero
interessate a sconvolgere il quadro politico feudale. L’ingresso nella politica delle città, accelerò
l’evoluzione istituzionale delle organizzazioni politiche europee fino a che la costituzione per ceti
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non sostituì l’organizzazione politica basata su rapporti da persona a persona costituendo l’alba
dello Stato occidentale moderno.
Le assemblee rappresentative tardo-medievali nacquero come camere di compensazione tra
costellazioni di interessi facenti capo a differenti formazioni sociali. L’organizzazione tardo-
medievale viene comunemente definita STANDESTAAT o SOCIETA’ PER CETI.
L’evoluzione politico istituzionale dell’Europa basso medioevale si svolse attorno
all’istituzionalizzazione delle assemblee rappresentative, istituzionalizzazione cui concorsero gli
interessi convergenti dei sovrani e dei ceti. Le assemblee assunsero un ruolo di difesa delle
tradizioni e consuetudini del regno.
Iurisdictio
Le nuove istituzioni politiche diedero vita alla potenza unitaria dello Stato, coagulando la società
attorno al suo sovrano, figura sacralizzata posta sempre più al centro della vita politica delle
nascenti monarchie nazionali à il sovrano è visto quale signore inter pares. Restava comunque
vincolato al rispetto delle tradizioni e delle consuetudini del regno. L’autentico fondamento del
potere risiedeva nell’accordo tra il sovrano e il suo popolo simboleggiato dal giuramento
d’incoronazione, accordo che impegnava solennemente il princeps alla difesa del regno e al
rispetto delle sue tradizioni giuridiche. Da questa tradizione politica derivava l’immagine del re
giustiziere, l’immagine cioè di un sovrano il cui ruolo era limitato alla mera conservazione della
pace e della sicurezza del regno.
Iurisdictio: esprimeva la sintesi teorica più compiuta della potenza politica, essa era il “potere di
colui, persona fisica o giuridica, che ha una posizione di autonomia rispetto agli altri investiti e di
superiorità rispetto ai sudditi, una sintesi di poteri che non si ha il timore di vedere condensata in
un solo soggetto”. L’Administratio era l’esercizio concreto di iurisdictio ovvero la gestione
dell’insieme dei mezzi coercitivi che rendono effettiva la giurisdizione.
Iurisdictio esprimeva la relazione verticale, asimmetrica, della soggezione politica, ma si trattava di
soggezione ad una potestà cui non era ancora dato concedere legem. Nel pensiero medievale il
diritto è traduzione di un ordine preesistente, più che creazione, produzione senza precedenti di
rapporti nuovi.
Parlando di statuizione non si pensava ancora ad una norma creata, ma ad una norma raccolta.
L’ordine giuridico medievale si caratterizza per la coesistenza all’interno del medesimo spazio
sociale di distinti complessi normativi amministrativi da differenti organi giurisdizionali, tutti
egualmente legittimi e sovrapposti l’uno all’altro secondo criteri di ripartizione della giurisdizione
sovente controversi. L’armonizzazione dei sistemi giuridici su base nazionale &