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Classificazione delle leggi
2.4. Le leggi non hanno tutte lo stesso valore. In cima alla scala si trovano alcune
prescrizioni. Si tratta delle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo. Esse costituiscono
un preambolo alle Costituzioni, ragion per cui molti autori hanno loro attribuito il
nome di leggi super costituzionali. Altri autori ritengono che si tratti di regole
puramente morali. Quanto alle leggi costituzionali propriamente dette, tutti sono
d’accordo nel ritenerle delle vere e proprie leggi. La loro importanza è
fondamentale e la loro concatenazione delicata: devono permettere agli individui
e ai gruppi di far pieno uso delle loro libertà senza che venga intralciato il gioco
delle istituzioni.
Costituzionalità delle leggi
2.5. Alcuni pensano che è al potere giudiziario che spetta la constatazione
dell’incostituzionalità delle leggi e il pronunciamento dell’annullamento di quelle
che si sono macchiate di questo vizio. Questo sistema è contrario al principio
sociologico secondo il quale la norma giuridica è l’espressione della volontà
collettiva. Saremmo in presenza di un regime che è stato giustamente chiamato
“governo dei giudici”, questi ultimi sarebbero superiori alla nazione, in netta
contraddizione con il principio democratico. Se l’autorità giudiziaria deve restare
indipendente dal potere politico, non è meno indispensabile che l’organismo
designato per governare il Paese e soprattutto quello designato a legiferare
conservino la loro autonomia nei confronti dei giudici, incaricati di altre
funzioni.
Le leggi parziali
2.6. Se consideriamo adesso l’estensione delle leggi, bisogna osservare dapprima le
sue limitazioni nello spazio e nel tempo. In primo luogo, esso non implica
necessariamente che la legge debba essere applicata a tutti i cittadini dello Stato.
La norma giuridica si impone a tutti, ma può considerare anche una sola
categoria di persone oppure al limite una sola persona designata individualmente.
I privilegi non possono esistere nei Paesi a regime democratico, fondati
sull’uguaglianza dei diritti, ma li si incontra nelle società gerarchizzate nelle
quali ogni classe sociale ha uno statuto giuridicamente definito.
Personalità delle leggi
2.7. Questo fenomeno si verifica nel momento in cui il potere politico viene eclissato
o non esercita che un’autorità ridotta. Un esempio tipico è quello dell’Europa
occidentale al momento delle invasioni barbariche. Ma la fusione dei gruppi
etnici era difficile da ottenere e fu necessario promulgare due tipi di leggi, un
tipo per i Romani ed un altro per i Germanici.
Quando la legge entra in vigore?
2.8. Quanto all’estensione delle leggi nel tempo, ritroviamo qui la distinzione sulla
quale ho già insistito quella tra legge e consuetudine. Mentre quest’ultima nasce
senza preavviso, la legge appare ad un momento ben definito del processo
cronologico, poiché quest’apparizione è generalmente contraddistinta da un
procedura ad hoc che riceve il nome il nome di promulgazione. La legge ha
effetto solo a partire da questo momento.
Quando la legge cessa di essere applicata?
2.9. Per ciò che riguarda il terminus ad quem, cioè la determinazione del momento in
cui la legge cessa di essere in vigore, la dottrina comunemente accettata
stabilisce che una legge rimane valida fino a quando essa non viene regolarmente
abrogata da un’altra legge, soluzione perfettamente conforme alla tesi secondo la
quale la legge è ai nostri giorni e nelle società più evolute, la fonte quasi
esclusiva del diritto. Mi limito soltanto a ricordare il problema che ho già
discusso prima. Intendo rimarcare soltanto che nel quadro della sociologia del
diritto, l’abrogazione di una legge può essere sia implicita che esplicita: basta che
non corrisponda più alle aspirazioni del gruppo sociale perché si sia in diritto di
considerarla abolita. Siccome l’interprete più importante della legge è il giudice,
siamo costretti a considerare ora la terza fonte del diritto secondo la dottrina
classica: la giurisprudenza.
La giurisprudenza
3. La giurisprudenza può creare diritto?
3.1. In senso tecnico, il termine giurisprudenza indica le decisioni emanate dagli
organi giudiziari, cioè dai tribunali. Il giudice appare come una fonte vivente del
diritto. Alcuni autori hanno dedotto, in maniera un po’ frettolosa, che il diritto ha
essenzialmente un’origine giudiziaria. Ma questa teoria non può essere accettata.
Innanzitutto, si è osservato che un gran numero di norme giuridiche, certamente
le più importanti, non è stato mai sottoposto ai tribunali, dato che erano accettate
all’unanimità. D’altra parte e soprattutto, sarebbe un grave errore pensare che
anche nello stesso contesto sociale il giudice possa risolvere il diverbio che gli
viene sottoposto affidandosi alle suggestioni della sua convinzione personale. La
sua sentenza deve essere necessariamente conforme all’opinione collettiva.
Nelle società moderne
3.2. A prima vista come ho già detto sembra che al giudice non sia concessa neppur
la minima possibilità di creare una norma giuridica: la sua missione è solo quella
di creare una norma giuridica: la sua missione è solo quella di applicare la legge.
In questa prospettiva, la giurisprudenza non sarebbe una fonte del diritto.
L’interpretazione
3.3. Il testo della legge è rigido, o per lo meno gode di un’elasticità ridotta. E’
pertanto e per definizione incapace di soddisfare i nuovi bisogni di una società
perennemente in movimento. Una legge in contraddizione con le esigenze di un
corpo sociale modificato smette di essere applicata ed è abrogata in maniera
tacita dalla consuetudine. Ma l’obbligo imposto al giudice di riferirsi nel
deliberare ad un testo di legge, ha portato i tribunali in un certo numero di casi a
creare realmente nuovo diritto sebbene dal punto di vista formale sembravano
stessero solo applicando le leggi esistenti. Essa consiste nel donare ai testi della
legge una interpretazione sia restrittiva che estensiva, e comunque diversa dal
significato normale della legge come era stata intesa dal legislatore, poiché
questo significato normale non serve più. Bisogna soffermarsi qualche istante su
questo lavoro d’interpretazione. In particolare non sarà ammesso introdurre in
maniera arbitraria delle eccezioni o delle distinzioni che permettano di sfuggire
all’ingiunzione legale: vorrebbe dire sostituire un’opinione individuale e
soggettiva ad una regola di carattere generale e prescrittivo. Il solo caso in cui
una legge chiara ha bisogno d’essere interpretata è quello nel quale il legislatore
ha commesso un lapsus o un errore manifesto. Può succedere che il giudice si
trovi in una situazione del tutto nuova al progresso della scienza o della tecnica,
progresso così rapido che la legge non è stata in grado di regolamentare. Il
giudice penale ha la risorsa di archiviare il fatto o di chiudere l’istruttoria per non
luogo.
Le procedure d’interpretazione della legge
3.4. Supponiamo pertanto che il giudice dopo aver esaminato i fatti, si trovi in
imbarazzo davanti ad un testo di legge che gli sembra rispondere in maniera
insoddisfacente agli elementi della causa. In questo caso si farà uso del
ragionamento per analogia o del ragionamento contrario. Per analogia: se si
constata che quest’altro testo fornisce una soluzione di un certo tipo ad una
difficoltà simile, si è portati a pensare che tale soluzione può benissimo essere
applicata al caso in questione. Per a contrario quando un testo giuridico asserisce
chiaramente che la soluzione che prescrive si addice ad uno di loro, lasciando in
tal modo intendere che l’altra ipotesi sebbene simile in apparenza debba avere
una soluzione diversa. Ma l’impiego di queste procedure di ragionamento è
molto delicato ed espone a gravi errori.
Le attività preparatorie
3.5. L’autore reale di una legge non è tanto il legislatore considerato individualmente
quanto il gruppo di cui egli è il portavoce più o meno fedele. Non è situandosi
nell’epoca della redazione di una legge che si troverà il suo vero significato, cioè
il senso efficiente di una disposizione giuridica ma al contrario spostandosi nel
contesto presente. Il giudice non deve fissarsi a ricercare ostinatamente quale sia
stato, sono passati cento anni, il pensiero degli autori del Codice nel redigere uno
o l’altro articolo. Egli deve domandarsi quale esso sarebbe oggi (in presenza di
tutti i cambiamenti che durante un secolo si sono operati nelle idee, nei costumi,
nelle istituzioni, nello stato sociale ed economico della Francia), dato che la
giustizia e la ragione comandano di adattare liberamente il testo alle realtà della
vita moderna.
Il ricorso ai precedenti
3.6. Un’altra procedura che l’interprete utilizzerà volentieri è il ricorso ai precedenti.
Incaricato di risolvere una disputa e incerto sul testo giuridico da applicare,
l’istinto professionale del giudice lo spingerà a cercare se il problema sia già stato
affrontato dalla giustizia e in che senso la legge sia stata compresa dai tribunali
competenti. Questa è una soluzione pigra ed incerta, poiché spesso il caso nuovo
presenta delle caratteristiche diverse dal precedente e la decisione valida per il
primo non può essere giustificata dal secondo. Il ricorso ai precedenti non ha da
noi la stessa autorità dei Paesi anglosassoni nei quali una tradizione
consuetudinaria molto forte ne raccomanda l’uso, sotto forma dell’adagio: Stare
decisis.
La teoria dell’abuso del diritto
3.7. La teoria dell’abuso del diritto non poteva che nascere in seguito ad una profonda
trasformazione della concezione dei diritti individuali o soggettivi. Questa
nozione nuova apparve quando essendosi intensificate le relazioni sociali
cominciò a penetrare l’idea dell’interdipendenza degli esseri umani e della
solidarietà tra loro. Quando essa superò i limiti di questi organismi si fu costretti
ad ammettere che l’uso di un diritto per quanto potesse essere assoluto non
doveva diventare un abuso. Non basta che una persona abbia un diritto perché
vinca una causa: bisogna anche che essa non abbia abusato del diritto che
possiede, ed è un fatto da sottoporre al giudizio dei tribunali.
La facoltà di interpretazione del giudice
3.8. Nella speranza di ottenere una giustizia più equa, è il caso di sopprimere i testi e
di lasciare il compito alla libert&ag