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È LA BRANCA DELLA SOCIOLOGIA CHE STUDIA IL DIRITTO COME MODALITA’ DI AZIONE SOCIALE.

Ha come oggetto:

*diritto come sistema sociale, funzione e rapporti con altri sistemi;

*istituzioni sociali che hanno carattere giuridico;

*rapporto tra previsioni normative e comportamenti sociali;

*ruoli socio-professionali connessi ai processi socio-giuridici (es. legislatore, giudice, avvocati ecc.);

*conoscenza/opinioni del pubblico sul contenuto delle norme.

Ha la seguente natura: è una branca della sociologia e non della scienza giuridica. Ciò implica che:

*i paradigmi teorici della sociologia del diritto si coordinano con quelli della sociologia generale;

*La metodologia è quella delle scienze sociali.

Sociologia del diritto e scienze giuridiche (dogmatica giuridica)

Il rapporto tra sociologia del diritto e scienze giuridiche è particolarmente stretto: hanno lo stesso oggetto di studio: il

DIRITTO (cioè strumento di azione sociale).

Nel corso della storia sono state elaborate minuziose teorie:

Sociologia del diritto

A. Corpus Iuris Civili di Giustiniano: base del diritto comune europeo

B. Studio scientifico del diritto romano: Savigny (Pandettistica)

C. Code Napoleon: Francia, Scuola Esegetica

D. Tendenza concettualistica ed esegetica: Italia, sec. scorso

E. Common Law: Usa, Uk

Tutte queste tendenze sono formalistiche, cioè accomunate dalla convinzione che il diritto coincida con proposizioni

normative generali, chiare e certe, pertanto vincolanti. Ad esse si contrappongono le correnti antoformalistiche, che

ritengono le proposizioni normative equivoche e di conseguenza riconoscono grande libertà all’interprete. In sintesi, la

sociologia del diritto, talvolta frammentaria altre volte in modo sistematico è reperibile in una moltitudine di autori

spesso di estrazione antiformalistica.

Come, se si può, si distingue il campo della sociologia del diritto da quello delle scienze giuridiche?

 1° discussione: KELSEN vs. EHRLICH (formalista vs. antiformalista) Ehrlich vuole costruire una

sociologia del diritto che sostituisca la scienza giuridica elevandola a una scienza teoretica del diritto. Il

modello di Ehrlich è quello unitario di scienza (ispirato alla filosofia positivistica) che porta alla ricerca

delle cause di ogni fenomeno. Lo scienziato dovrà assolvere tre compiti:

1. Descrizione scientifica esatta dei fatti

2. Scoprirne le cause

3. Accertamento effetti

Ehrlich descrive il diritto distinguendo tre livelli di normatività:

a. NORMATIVITA’ SPONTANEA (dei gruppi sociali)

b. NORME DI DECISIONE (dirimono questioni sul mancato rispetto delle prime)

c. PROPOSIZIONI GIURIDICHE (la società provvede soprattutto attraverso lo Stato)

Proposito di Ehrlich è demolire la convinzione che il diritto si identifichi con le proposizioni giuridiche elaborate da

giuristi/legislatori e che promanano solo dallo Stato. Egli elabora una teoria giuridica pluralistica che vede il diritto

scaturire primariamente da diversi gruppi sociali indipendenti dallo Stato.Inoltre, lo studio della società deve partire

dall’osservazione della realtà concreta del diritto vivente che muove dal particolare (sentenza, testamento, contratti) al

generale.

KELSEN critica l’opera di Ehrlich. E pur non negando l’esistenza di una sociologia del diritto nega che essa possa

sostituire la scienza giuridica. Kelsen non condivide i presupposti costruendo una critica epistemologica prima che

teorica (in particolare dissente sull’opportunità del metodo induttivo). Egli abbraccia la distinzione tra scienze della

natura e scienze dello spirito e ricomprende la giurisprudenza tra le prime quale categoria del dover essere che ha per

oggetto, quale premessa aprioristica, la NORMA. Questa è proposizione generale che Ehrl. considera metafisica. Dalla

norma si deducono proposizioni normative generali. Kelsen demolisce il tentativo teorico di Ehrl. Di dare autonomia

alla sociologia del diritto: secondo lui questa può occuparsi solo della genesi e degli effetti delle norme giuridiche,

senza invece poter stabilire cosa è diritto ma presupponendone il concetto. Questo è compito della scienza giuridica!

 2° discussione: TREVES vs. TARELLO (formalista vs. antiformalista) In occasione della nascita della

rivista Sociologia del diritto, Treves, direttore della stessa, da spazio a diverse concezioni circa la

definizione e lo status della disciplina e ne ricomprende tre:

1. Collegamento tra soc. del diritto e soc. generale che implica come oggetto di studio la nascita e lo sviluppo del diritto nell’ambito della

società e conformemente alla società

Sociologia del diritto

2. Collegamento con teoria generale che distingue il diritto e le regole giuridiche dagli altri elementi e regole sociali.

3. Collegamento con sociologie particolari secondo cui la sociologia del diritto vede come le parti di un ordinamento giuridico si attuino nella

società svolgendo ricerche empiriche sugli atteggiamenti dei singoli verso le norme e le istituzioni.

La visione di tutte e tre è quella dell’osservatore esterno di norme e comportamenti. Treves preferisce la terza

concezione pur comunque non escludendo la teoria generale della sociologia: comunque propone la creazione di uno

spazio autonomo della sociologia del diritto sia dalla scienza giuridica sia dalla teoria generale.

Tarello dissente radicalmente con la proposta di Treves ritenendo che la distinzione tra punto di vista interno ed esterno

(hartiana) sia inopportuna e fondata implicitamente sul formalismo. Secondo Tarello la sociologia del diritto deve

confluire nella scienza giuridica in cui può esplicarsi in modo esperto e smaliziato.

 Conclusioni: da queste discussioni emerge che la linea di confine tra sociologia del diritto e scienza

giuridica può essere tracciata solo in modo convenzionale a seconda delle scelte circa metodo, oggetto e

finalità delle due discipline e di volta in volta facendole confluire (Enrlich e Tarello) o tenendole separate

(Kelsen e Treves).

 Tesi maggioritaria: la maggior parte dei sociologi del diritto e dei giuristi tendono a tenere le due

discipline separate, secondo un insegnamento che risale a Weber: egli reclama rigore nel separare il punto

di vista giuridico da quello sociologico. Dove il punto di vista giuridico si chiederà quale senso normativo

corretto deve essere dato alla norma ma ciò non significa che il significato sarà univoco perché corretto.

Mentre il punto di vista sociologico si chiederà cosa accade quando, attesa la possibilità per gli individui

di partecipare alla comunità, si considera soggettivamente l’ordinamento. La sociologia è essenzialmente

DESCRITTIVA mentre la scienza giuridica è PRESCRITTIVA. Entrambe sono interconnesse poiché il

buon sociologo al fine di non cadere in equivoci deve conoscere il diritto. La scienza del diritto può invece

trarre dalla sociologia una funzione critica.

Sociologia del diritto e filosofia del diritto

Sono in relazione molto stretta, dovuta anzitutto dalla uguale matrice culturale delle due discipline (rivoluzione

umanistica e scientifica). L’influenza reciproca si è intensificata nel corso del ‘900 con Kelsen che definisce il diritto

come tecnica sociale che condiziona i comportamenti dei consociati e ne prospetta una sanzione. O anche Hart e Rawis.

L’influenza della filosofia è particolarmente evidente in Italia dove l’autonomia della sociologia del diritto è stata

propiziata da alcuni filosofi del diritto, tra questi Renato Treves che definisce il diritto come elemento della cultura non

indagabile globalmente nella sua essenza perché comprende una molteplicità di fattori sociali. E’ comunque indiscussa

l’utilità reciproca delle due discipline: la sociologia per il suo metodo scientifico, la filosofia come strumento di critica.

Sociologia del diritto e antropologia del diritto

L’elemento distintivo primario è qui la TRADIZIONE. La sociologia del diritto si occupa di società complesse, dei

problemi della società industriale e post-industriale caratterizzata da una stratificazione sociale articolata, dei

procedimenti lavorativi coordinati, dell’innovazione tecnologia.

L’antropologia si occupa invece di società semplici, delle società pre-industriali e in particolare delle “colonie” europee

e dei Paesi diversi per identità etnica/ritardo tecnologico. Tale società ha una stratificazione elementare e spesso rigida,

la produzione economica mira a soddisfare bisogni immediati e stasi della tecnologia.

Altro elemento di separazione è l’ATTEGGIAMENTO DEI GOVERNI: sospettoso verso la sociologia (perché

proiettiva), benevolo verso l’antropologia (perché più orientata al passato).

Le due discipline sono così cresciute separatamente, sia sul piano organizzativo che su quello scientifico. Tuttavia ci

sono stati punti di convergenza. Le due discipline tendono infatti a compenetrarsi. Sono fattori di compenetrazione: ad

es. la fortuna di teorie pluralistiche, il processo di omologazione culturale degli ultimi decenni etc.

Sociologia del diritto

CRIMINOLOGIA

Disciplina che nasce in ambito positivistico come studio dell’eziologia del comportamento criminale e si suddivide in

due scuole particolarmente fertili:

1. Quella che individua le cause della criminalità in caratteri contingenti di natura psico-fisica.

2. Quella che le individua nelle condizioni di vita sociale dei soggetti devianti.

Le scuole sono entrambe accomunate dallo studio del comportamento trasgressivo come fatto riportabile a leggi

naturalistiche, la trasgressione è determinata da fattori trascendenti la volontà di trasgredire le norme.

L’opposizione tra le due correnti dà vita a due scuole che si separano sempre più rigidamente:

a. CRIMINOLOGIA DI TIPO CLINICO-PSICHIATRICO: incentrata sulle determinanti psico-fisiche del

comportamento delittuoso.

b. CRIMINOLOGIA DI TIPO SOCIOLOGICO: incentrata sulle determinanti sociali che causano la “devianza”.

Ancora si veda la teoria dell’etichettamento che ebbe successo negli anni ’70 soprattutto in Europa. Tale teoria tende a

descrivere la devianza come effetto di una stigmatizzazione imposta a certi comportamenti e a certi soggetti da chi

possiede il potere di definire la condotta come conforme o deviante: non è il deviante che viola la norma ma i gestori

della normativa che impongono un’etichetta al deviante

Sviluppi più recenti

Dopo la 2° Guerra Mondiale prende vita un movimento sociologico che studia il diritto come ‘’fenomeno sociale’’,

avvalendosi soprattutto degli strumenti della ricerca empirica. Ne derivano una serie di studi. Es. alcuni studiosi

norvegesi applicano la dicotomia mertoniana (funzioni manifeste e funzioni latenti) per spiegare l’efficacia o ineffi

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lennyx di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sarzotti Claudio.