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Sociologia della devianza

Prof. Scudieri

Orario: 14.15/15.45

Appunti presi a lezione, un argomento a scelta e un articolo della rivista. Aulaweb materiali facoltativi per approfondimento. About gender con Gmail www.treccani.it/enciclopediadellescienzesociali/devianza.

Articoli e autori

  • Articolo di Stanley Cohen
  • Stanley Cohen
  • Howard Becker
  • Melossi
  • Weber
  • Foucault

Data: 05/03/2015

Parti di programma

  • 1. Diritto e sistema giuridico
  • 2. Devianza e criminalità
  • 3. Controllo sociale e prospettive di genere

Diritto come devianza

3 parti → 1° parte = diritto in generale, mondo delle regole, diritto come qualcosa in più di un insieme di norme, diritto come devianza come trasgressione alle regole, regole del diritto penale e controllo sociale come reazione al comportamento deviante o criminale. C'è un controllo sociale formale, informale, attivo, passivo.

Diritto, sociologia giuridica in rapporto al mondo della produzione e del lavoro, e in particolare dell'economia capitalistica, caratteristica delle nostre organizzazioni sociali.

Sociologia del diritto

2° parte = sociologia del diritto, giuridica in rapporto alle situazioni problematiche del comportamento anomalo, difforme, o deviante. Le etichette sono molte e non tutte neutre. Situazioni problematiche che rappresentano alcuni dei casi più importanti di crisi del tessuto connettivo sociale. Sono le situazioni in cui viene meno, viene negata la coesione sociale, in cui la coesione è turbata, compromessa più o meno gravemente o del tutto negata.

Il sistema giuridico

Tra queste due parti (sociologia giuridica in rapporto al mondo della produzione e del lavoro e sociologia del diritto in rapporto alle situazioni problematiche del comportamento deviante) ci sono delle correlazioni, dei nessi:

  • 1) L'oggetto dell'analisi, ossia il diritto, o meglio il sistema giuridico, considerato ora nei suoi rapporti col mondo della produzione, del capitalismo, ora nei suoi rapporti con i comportamenti difformi. Questo è il primo nesso tra queste due parti.
  • 2) Il contesto storico, sociale in cui le relazioni saranno considerate. Questo contesto è la società occidentale contemporanea, di oggi, quel tipo di organizzazione sociale caratterizzato da una forma di produzione capitalistica.
  • Società volte al profitto, al reinvestimento continuo di questo profitto, società dotate di uno Stato di diritto, società caratterizzate da una forte oggettivazione delle relazioni sociali. Forte oggettivazione delle relazioni sociali per cui conta non tanto ciò che uno è, la sua personalità, ma il suo ruolo sociale. Si conta cioè in base a quello che si è in grado di dare, di rendere in base al principio di prestazione, principio per cui l'individuo combatte per ottenere riconoscimento in base alle prestazioni che è in grado di rendere. È la società che nasce in Occidente all'indomani delle grandi rivoluzioni politiche, quella francese e quella americana, all'incirca 2 secoli fa.
  • 3) Il mondo del lavoro e il mondo della devianza sono da molti punti di vista complementari, soprattutto in società come la nostra la normalità è definita da moltissimi elementi, ma principalmente da un posto riconosciuto e accettato nel mondo della produzione. Mai il lavoro è stato così importante come nel mondo contemporaneo.

Questo fa sì che quasi automaticamente la forma di devianza sociale più evidente sia in realtà una condizione di marginalità rispetto al mondo del lavoro, della produzione e delle sue regole, con una scala di gravità costruita in riferimento a molte caratteristiche, ma la cui articolazione reale dipende poi essenzialmente dal rapporto col mondo delle relazioni economiche.

Dagli attentati, alla proprietà, con i furti, le ricettazioni, le rapine, sino alla grande criminalità organizzata dalle mafie, passando per “i reati dei colletti bianchi”; si vede come una tipologia molto articolata di comportamenti devianti sia definita dall'inosservanza delle regole che governano l'economia legale.

L'espressione “colletti bianchi” è divenuta celebre intorno agli anni '40 del '900 grazie a un sociologo, Sutherland, che la utilizzò per sfatare il mito della criminalità come fenomeno ascrivibile ai soli ceti bassi, economicamente deboli della società, tipicamente operai che portavano la camicia blu, e portare invece l'attenzione sui reati prevalentemente economici commessi dai manager, imprenditori, da persone che appartenevano a strati sociali più elevati, tipicamente con la camicia bianca, che li distingueva dalla grande massa di operai.

Sutherland quindi ha voluto sfatare il mito della criminalità, dei reati come fenomeno imputabile soltanto agli appartenenti ai ceti più bassi della società, esclusi dal circolo di produzione economica più redditizia, ma sottolineando che i reati commessi dalla classe dirigenziale provocano un danno sociale molto più elevato di quello dei microcrimini, piccoli furti ecc.

Questi 3 punti di contatto (sistema giuridico, contesto storico sociale e lavoro) danno un'unità sostanziale all'esposizione, al percorso. Sia che si parli di economia, sia che si parli di devianza le grandi problematiche tornano a ripresentarsi con gli stessi caratteri, con le stesse caratteristiche.

Grandi problematiche

  • In primo luogo il tipo di stratificazione sociale → molto articolata, complessa, tra il vertice di quella comunità politica che chiamiamo Stato, e le classi e i ceti sociali. In generale la complessità delle nostre società in tutti gli aspetti della vita, studio, ricerca, lavoro, politica scienza.
  • In secondo luogo il primato sempre più marcato dell'economia nella forma di vita contemporanea.
  • In terzo luogo il fatto che le nostre società tentano tutte di governare la complessità, stabilendo delle regole, regole poste in anticipo, e queste regole divengono sempre più numerosi e difficili da decifrare.

Pare che il principio di legalità venga messo in crisi proprio da se stesso, da un suo elemento proprio ossia da questa crescita, sovrabbondanza continua di regole. Nessuno di noi infatti può ritenere il nostro comportamento come libero, ma è regolato, o come diceva Foucault “disciplinato”, secondo il quale la nostra società è una grande fabbrica di disciplinamento.

Teoria delle diverse teorie

C'è un problema di definizione concettuale del sistema giuridico. Su questo problema la teoria del diritto in senso lato non ha una posizione unitaria. Ancora oggi si discute di cosa sia il diritto, non c'è una posizione univoca. Gli orientamenti principali:

  • Concezione istituzionalistica:

Secondo cui il diritto si identifica con gli apparati che producono, interpretano e applicano il diritto. Il diritto è dato insomma dall'unione di un'assemblea legislativa, o altro organo ad essa equivalente, di tribunali, di apparati di controllo sociale, un sistema di polizia ecc. ed è evidente quindi in questa concezione l'influenza di Montesquieu (“Lo Spirito delle Leggi”), e in Italia il più autorevole esponente di questa concezione è stato il giurista Santi Romano, che ha realizzato un testo nel 1918 “L'ordinamento giuridico”, in cui introdusse questa concezione.

La teoria del diritto non ha una posizione unitaria su cosa sia il diritto. Questa definizione istituzionalistica è molto eurocentrica, tiene conto delle realtà dell'Europa. È già più problematica se applicata al diritto, ai diritti anglo-americani (Bill of Rights), e non vale affatto per i diritti religiosi, rivelati in cui non esiste un legislatore. Ad esempio il diritto islamico, che si forma 1400 anni fa, è un diritto di epoca medievale che si consolida tra l'VIII e il X sec d.c., nei primi secoli successivi alla morte del profeta Muhammed. Nella cultura giuridica islamica il diritto è la più importante manifestazione religiosa, per cui ogni regola giuridica è al contempo una regola religiosa e morale, mentre non vale il contrario.

Ed è un diritto le cui radici, le fonti di questo diritto non sono altro che la parola diretta di Dio contenuta nel testo sacro, il Corano (I fonte religiosa), e la Sunna, che è la tradizione profetica, ossia l'insieme dei racconti attorno alla vita del profeta, racconti attorno ai detti, ai fatti e ai silenzi del profeta, per cui anche i silenzi, come taciti assensi costituiscono fonte del diritto, allo stesso livello della parola diretta di Allah. Si parla di rivelazione diretta per il Corano e di rivelazione indiretta per la Sunna, per la tradizione che passa tramite la vita di un uomo, il profeta. La terza fonte del diritto islamico è il consiglio dei dotti, dei saggi, che ha una certa istituzionalizzazione.

Questo tipo di concezione istituzionalistica non vale per diritti con questo impianto, così come non vale per i diritti anglo-americani (Bill of Rights). Non vale inoltre per i diritti consuetudinari, in cui le regole si sono formate lentamente nel corso del tempo, come per molti diritti africani, non della zona amena a maggioranza musulmana, ma degli altri paesi. Nemmeno in questi casi si può riconoscere un vero e proprio legislatore, ma al massimo si può intravedere un ruolo istituzionalizzato vicino a quello assunto da noi dai tribunali, dai capi della comunità, quali sacerdoti o consigli degli anziani.

Questo tipo di concezione non vale quindi nemmeno per i diritti consuetudinari, senonché altre volte, di tribunali anche in senso lato non c'è per nulla traccia, non c'è alcun ruolo istituzionalizzato e sono singole persone che vengono nominate per decidere sul singolo caso. Questa concezione è profondamente eurocentrica e infatti non riesce a dare conto di altri sistemi giuridici come diritti religiosi, diritti rivelati, diritti consuetudinari, diritti in cui non si riesce a rintracciare nemmeno una pallida forma di istituzionalizzazione. Nel diritto islamico i sacerdoti non esistono, è un diritto dottrinale, fatto dai dotti, dai saggi, che hanno il riconoscimento di un'autorità, di un'istituzionalizzazione, ma non c'è una gerarchia assimilabile a quella della chiesa cristiana visto che non ci sono i sacerdoti.

  • Concezione normativistica:

Il diritto è un insieme di norme, di regole di comportamento più o meno scritte, prevalentemente scritte, diritto come insieme di manifestazioni linguistiche, come insieme di prescrizioni. La versione più radicale di questa concezione è il Kelsenismo, di Hans Kelsen, il maggior giurista del '900, che muore nel 1973, secondo il quale il diritto individua un mondo a parte, il mondo del dover essere, un mondo di mere proposizioni, di enunciati di doverosità, di modelli di comportamento garantiti da una sanzione, un mondo di mere prescrizioni, di modelli di comportamento garantite da una sanzione.

Il diritto è dover essere, mentre la natura è essere, e la natura è costituita da fenomeni osservabili in base al principio di causalità (da una cosa ne scaturisce un'altra), mentre il diritto, come oggetto di conoscenza scientifica, essendo costituito da meri giudizi ipotetici può esser descritto solo con un principio di imputazione, la norma è percepita e descritta come una prescrizione ipotetica, come la descrizione di quello che deve accadere e non è detto che accada. La norma prevede che nel caso in cui vi sia A, ad esempio l'illecito, allora dovrà esserci B, la sanzione, indipendentemente da quanto avviene nel mondo reale, dal fatto che la regola sia osservata o violata, o che i ladri o gli omicidi siano effettivamente puniti. Sono meri giudizi ipotetici → Se accade A allora B. Se c'è illecito X allora sanzione Y.

Secondo questa concezione le norme non sono oggetti sensibili, ma entità linguistiche, che vanno tenute distinte sia dall'atto della loro emanazione, che dagli atti empirici della loro osservanza o violazione. Non importa che la regola sia osservata o violata, ma è un mero giudizio ipotetico, se A, allora B. Le norme non sono oggetti naturali, fatti suscettibili di conoscenza empirica. Il mondo delle norme è un mondo di parole, di enunciazioni linguistiche ed è separato dai fatti di produzione empirica, così come dalla rivelazione empirica dell'efficacia, efficacia che è uno dei concetti chiave della sociologia del diritto. Senonché se diciamo che il diritto è un insieme di norme, soprattutto con questa formulazione così radicale di Kelsen, definizione estremamente formale “diritto come enunciazioni linguistiche”, in realtà non si capisce nulla né della natura del diritto, né di come funzioni.

Il diritto è certamente anche un insieme di regole di comportamento, ma è molto più di questo. Queste regole di comportamento non sono entità a sé stanti, che vivono in un mondo a parte, ma sono fatti sociali, sono il prodotto di un'evoluzione storica al pari di tutti gli altri fenomeni della convivenza sociale, come i fatti della politica o dell'economia. Il diritto è anche un insieme di regole di comportamento, solitamente espresse in forma prevalentemente linguistica, ma altre volte no, come per i semafori e i segnali, solo che queste regole non sono entità a sé stanti ma sono il prodotto di un'evoluzione storica, sono fatti sociali. Pensiamo alle regole contenute in una Costituzione o in una Legge.

Non è possibile dire che il diritto sia solo quell'entità di “carta”, mera enunciazione di dovere. Una Costituzione o una qualunque Legge è il prodotto dell'attività di molti o alcuni individui, ossia una somma di comportamenti, del comportamento di chi ha proposto quest'atto, di quello di coloro che lo hanno discusso, e il prodotto del comportamento di chi lo ha emanato. Oltretutto questo risultato, questo prodotto storico è solo un approdo provvisorio. La legge deve esser poi fatta applicare dagli organi dello Stato, deve esser interpretata dai giudici ed è obbedita o disattesa dai cittadini. Vi è bisogno che qualcuno giudichi, che qualcuno si occupi della repressione, che faccia conoscere il diritto, che lo illustri, che lo spieghi, ossia c'è bisogno di funzionari, in senso ampio. La Costituzione italiana enuncia norme che possono esser comprese solo in una dimensione storica. Nel 1948 quando fu emanata la priorità era di garantire l'unità del Paese, evitando quelli che erano stati gli errori del passato.

Un documento normativo nasce in seguito a dei fatti, alla somma di tanti comportamenti, e prosegue la sua esistenza influenzato da altri fatti e comportamenti. Le norme vivono nella storia, devono essere applicate e messe in circolo. Questa è la realtà del diritto.

  • Concezioni funzionalistiche:

È giuridica qualsiasi istituzione che provveda a determinati fini, giuridica perché svolge questa funzione, provvede a determinati fini. Tra questi fini, obiettivi prevalgono il comporre le controversie, risolvere il conflitto, mediarlo o il controllo sociale. Secondo i funzionalisti vi sono funzioni intrinsecamente giuridiche. Una volta individuate queste funzioni intrinsecamente giuridiche saremo in grado di dare la definizione anche di cos'è il diritto, l'area delle attività giuridiche. I fini individuati dal funzionalismo sono troppo ampi.

Se il diritto si identificasse con queste funzioni giuridiche di composizione del conflitto e controllo sociale avremmo genitori, maestri e preti, tutte queste figure che compongono delle controversie, ma non per questo divengono funzionari o istituzioni giuridiche. Non pensiamo ai preti o ai genitori come istituzioni giuridiche. Lo stesso vale per il controllo sociale. Ci sono quindi delle istituzioni precise che svolgono funzioni specifiche.

Questi fini sono molto ampi. La composizione delle controversie non può definirsi come eminentemente giuridica. La normalità non è l'ordine, ma il disordine, il caos, il conflitto, l'ordine sociale non può esser dato per scontato.

Queste concezioni funzionalistiche si chiamano così per il mero fatto che secondo questo tipo di concezione in generale è giuridica qualunque istituzione che provvede a determinati fini, ma se così fosse sarebbero troppo ampi questi fini e sarebbero troppe le istituzioni giuridiche!

Luhmann

La versione più recente di questa teoria, di questa concezione funzionalistica è quella di Niklas Luhmann, teorico recente morto nel '98 e considerato il principale sociologo tedesco del dopoguerra, secondo il quale il diritto è quel complesso di attività che ha la funzione di distinguere il lecito dall'illecito, ciò che è diritto e ciò che non è diritto. Il sistema giuridico secondo Luhmann ha la funzione di generalizzare in modo congruente, adeguato delle aspettative di comportamento anche in caso di delusione, ossia le norme giuridiche sono aspettative di comportamento stabilizzate che rimangono valide indipendentemente dalla loro violazione.

Il diritto ha la funzione di generalizzare un nucleo di aspettative di comportamento che anche se violate rimangono valide. Le norme giuridiche sono le aspettative di comportamento stabilizzate. Il diritto allora ha la funzione di negare certe aspettative assicurandosi che non vengono deluse altre. Certe aspettative sì altre no, lecito o illecito, diritto o non diritto. Il diritto secondo Luhmann mette ordine nel complesso disordinato e anarchico delle aspettative, operando con la logica binaria del lecito e illecito.

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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pinkyale89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia della devianza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Scudieri Laura.
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