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SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E RICERCA EMPIRICA
Fasi della ricerca empirica:
1) Definizione dell’oggetto di studio
2) Formulazione dell’ipotesi: proprietà di risposta al problema
3) Scelta dell’universo entro il quale svolgere l’azione
4) Campionamento: individua la popolazione che ci interessa, si seleziona
un sottoinsieme di questa popolazione che rappresenti adeguatamente la
popolazione totale.
Raccolta dei dati:
Fatti: osservazione, questionario (intervista semi strutturata, intervista
non strutturata), storie di vita
Documenti: analisi dei testi, che potranno essere testi giuridici oppure
non giuridici ma ugualmente utili
NORMA
La norma è uno strumento di misura, in questo caso la misura è quantitativa.
Per le azioni umane la norma è uno strumento di guida di misura, ogni azione si
può rapportare ad un modello preesistente che offre una guida.
Le norme possono essere pensate e non comunicate verbalmente, molte azioni
si ispirano a norme che non necessariamente comunichiamo ad altri e a volte
nemmeno a noi stessi.
Pensata come modello d’azione, la norma non è solo una guida ma anche uno
schema interpretativo, la norma orienta l’azione è al tempo stesso conferisce
un significato all’azione.
Le norme sociali possono essere differenziate innanzitutto a seconda della loro
maggiore o minore istituzionalitá.
Istituzione: organizzazione stabile di persone che perseguono uno scopo
comune, organizzazione di pubblici poteri, ogni pratica seguita ricorrentemente
da un gruppo sociale.
La norma può far parte di un complesso di norme, cioè di un sistema
normativo, l’appartenenza ad un sistema è indice relativamente sicuro di
istituzionalitá.
L’istituzionalitá rappresenta un primo elemento mediante il quale è possibile
distinguere la norma giuridica nel complesso più ampio di norme sociali, è un
carattere necessario per distinguere la norma giuridica da quella non giuridica.
Sanzionabilitá: la norma giuridica prevede un obbligo o un dovere e a sostegno
di ciò vi è una sanzione.
Se X (condizione) allora Y (conseguenza): X può essere un atto illecito oppure
lecito (dove Y rappresenta un vantaggio che segue l’azione > premio, oppure
che precede l’azione > incentivo)
Autonomia e eteronomia: la norma giuridica è eteronoma, è imposta da
qualcun che ha il potere di farlo, indipendentemente dal fatto che la norma
possa richiamare i nostri valori personali.
Giustiziabilitá: una norma è giuridica se, nel caso in cui fosse violata, vi è
qualcuno dotato di autorità che interviene punendo chi l’ha infranta.
Pretesa di completezza: la norma giuridica fa parte di un sistema di norme che
ha la pretesa di essere completo, universale e onnicomprensivo.
FUNZIONI DEL DIRITTO
Diverse teorie:
Parsons: funzione integrativa
o Luhmann: funzione di riduzione della complessità
o Merton: disfunzioni, funzioni negative
o Llewellyn: funzione universale del diritto, nel tentativo di fornire una
o ipotesi neutrale
Bobbio: dalla funzione di controllo sociale alla funzione promozionale
o
Funzioni ultimative: ideologicamente neutre
1. Orientamento sociale: il diritto indirizza le persone verso la osservanza di
una moltitudine di modelli relativamente coerenti e universali, capaci di
suggerire scelte su qualunque dilemma comportamentale possa
presentare l’interazione sociale.
2. Trattamento dei conflitti dichiarati: quei conflitti in cui le pretese
incompatibili sono pubblicamente proclamate. Ogni tipo di conflitto può
incanalarsi delle vie giuridiche, trovate sulla propria strada modelli
normativi ai quali gli antagonisti sono indotti o costretti a rapportarsi.
Crisi della giustizia: età dei diritti e litigation explosion > il processo
è sovraccaricato, cresce lo scontento per i problemi quantitativi e
qualitativi.
The legal process approach: ogni metodo di trattamento della
disputa ha una sua propria moralità:
Mediazione: tratta le relazioni continuative in cui le parti
o devono essere riorientate l’una verso l’altra
Arbitrato: consentire l’esecuzione di regolamentazioni private
o stabilite dalle parti
Aggiudicazione: porta all’emanazione di decisioni pubbliche e
o autoritative di interpretazione giuridica
Accesso alla giustizia:
Patrocinio gratuito (anni 60): superamento degli ostacoli
o socio economico per l’accesso alle informazioni e alla
rappresentanza in giudizio
Azioni collettive – class action (anni 70): superamento degli
o ostacoli organizzativi che impediscono l’azionamento dei
diritti collettivi e degli interessi diffusi
Alternative dispute resolution (anni 70): predisposizione di
o strumenti alternativi al contenzioso aggiudicativo tradizionale
3. Legittimazione del potere: Tutti i soggetti che dispongono di capacità
decisionale o desiderano ampliarla possono fare uno del diritto per
attrarre consenso sulle decisioni che assumono o intendono assumere. La
persona ricorrono al diritto per sostenere le proprie decisioni.
IL PLURALISMO GIURIDICO
Pensa al diritto oltre ai confini dello stato.
Monismo giuridico: stato quale unico detentore del diritto e entità indipendente
da ogni altra entità statuale.
Diverse teorie sul pluralismo:
Pluralità di ordinamenti
o Pluralità delle fonti del diritto
o Pluralità dei meccanismi giuridici diversi che si applicano alla stessa
o situazione
Visione soggettivistica del pluralismo giuridico (pluralità di
o norme/pluralismo normativo)
Aspetto comune: critica alla teoria dello Stato quale unico detentore, vi è la
moltiplicazione dei centri del diritto.
Origine: politiche coloniali e movimenti di lotta contro il formalismo; ciò che
accade nel sociale non è poi concepibile come qualcosa che sta sotto
all’ambiente politico (relazione verticale stato-cittadino), il pluralismo giuridico
cambia questo tipo di rapporto.
Modo in cui i giuristi si opponevano:
Eugen Ehrlich > diritto vero è il diritto vivente, prodotto e applicato nella
società e mette in luce la distanza dal diritto vivente al diritto dei codici e al
diritto dello stato.
Il diritto vivente può essere statale o extrastatale, è destinato a cambiare in
relazione ai bisogni, ci sta sempre una discrepanza tra ciò che il diritto dello
stato dice e ciò che la società segue.
Le norme di diritto statale che regolano le relazioni sociali sono infinitamente
meno di quelle non statali che regolano il medesimo fenomeno.
Implicazioni teoriche:
1. Diritto positivo, pure essendo ufficialmente qualificato come giuridico,
risulta invisibile al sociologo che studia la realtà sociale nella misura in
cui non viene riconosciuto me comportamenti effettivamente tenuti dai
consociati.
2. Lo stato si pone come una fra le tante …
3. …
Santi Romano > istituzione quale qualsiasi corpo sociale che abbia un esistenza
obbiettiva e concreta, visibilmente esistente, superiore rispetto agli individui, si
caratterizza per la propria organizzazione.
PLURALISMO GIURIDICO E DIRITTO DELLO STATO
Connessione formale e riconosciuta: quando il sistema statale riconosce e r
celiache norme di altri ordinamenti (canonico, internazionale)
Connessione sostanziale e non riconosciuta: quando singoli gruppi
deviano intenzionalmente dai modelli del diritto statuale, ordinando le azioni
secondo modelli normativi non riconosciuti o rifiutati. Può riguardare singole
norme o l’intero sistema
DIRITTO E AZIONE
Le azioni e le interazioni avvengono in uno spazio comunicativo complesso, non
in uno spazio vuoto; in questo spazio si inseriscono l norme giuridiche, che
orientano il nostro o il comportamento di altri, il percorso dall’emittente al
ricevente non è diretto, le norme subiscono molte influenze che incidono in
maniera significativa, tra cui quelle dei media.
Agire socialmente: compiere azioni che producono effetti oltre la sfera
personale di chi agisce
Agire normativamente: orientare la propria azione o l’azione altrui s fondo
modelli normativi di qualunque natura (morale, religiosa, giuridica)
Agire giuridicamente: orientare la propria azione o l’azione altrui secondo
modelli normativi di natura giuridica.
L’azione giuridica si distingue in:
Generica: Le norme alle quali si ricorre si indirizzano ad un pubblico
o indifferenziato di soggetti > norme generali e astratte
La sociologia del diritto indaga la nascita, l’influenza sulle scelte e sulle
azioni elle persone, l’applicazione e la non applicazione delle norme
generali e astratte.
Prima che abbia inizio il processo legislativo intervengono alcuni attori:
1. Lobbies che intervengono facendo pressione affinché una norma
venga o non venga emanata; gruppo di persone che, sebbene
estranee al potere politico, hanno la capacità di influenzare scelte,
soprattutto in materia economica e finanziaria.
2. Soggetti politici
3. Media
Avviato il processo legislativo:
1. Attori politici
2. Lobbies
Il progetto si norma originaria normalmente subisce cambiamenti, potrà
essere norma vaga o contraddittoria.
La legge vaga potrà comportare che il potere esecutivo ne precisi i
contenuti, che i giudici siano chiamati a interpretare il contenuto e diano
interpretazioni differenti.
Il Parlamento può emanare leggi che in parte sono vaghe e ambigue
quando le parti non trovano un accordo sul contenuto della norma.
La formulazione vaga di una norma può essere scelta consapevolmente
per rimandar in un secondo momento la sua interpretazione o per
lasciare ad altri soggetti l’onere di interpretarla.
Specifica: interazione giuridica tra soggetti che si riferiscono a modelli
o normativi di tipo giuridico per estendere la propria sfera di autotomia e
decisione.
Le norme di indirizzano a specifici soggetti.
Attraverso l’azione giuridica specifica gli attori sociali cercano di
estendere il più possibile la propria sfera di autonomia > contratto,
testamento
L’eteronomia si fa più vistosa man mani che dal campo privato ci si
sposta verso quello pubblico > il tipico esempio è l’azione giurisdizionale,
ovvero l’azione di un soggetto diretta contro ad un altro soggetto.
DIRITTO/ORIENTAMENTO SOCIALE/SANZIONE
La prospettiva di una sanzione rafforza l’aspettativa di chi agisce in quanto è
indirizzata a influenzar la condotta di coloro cui l’azione si rivolge.
Sanzioni negative:
Repressive: mirano ad infliggere al trasgressore un male proporzionato
o all’azione trasgressiva