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La società semplice

Oggetto e forma

Oggetto: attività non commerciale (art. 2249, 2 comma)

Forma: non sono richieste forme speciali, salvo non siano richieste dalla natura dei conferimenti (art. 2251).

Iscrizione

Il contratto non è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese. Qualora venga richiesta dagli amministratori, viene effettuata nella sezione speciale del registro, con fini di mera certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia, ad eccezione delle società semplici esercitanti un'attività agricola, per le quali ha efficacia dichiarativa.

Effetti rispetto ai soci

I soci sono obbligati ad eseguire il conferimento promesso o, se questo non fu stabilito, a conferire una parte di quanto è necessario al conseguimento dell'oggetto sociale, che in mancanza di accordi deve essere uguale per tutti. Il socio non può servirsi dei beni sociali per scopi estranei a quelli della società (art. 2256).

I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; tale responsabilità può essere esclusa per i soci che non sono amministratori, per i quali invece è inderogabile (art. 2267). Il patto che esclude o limita la responsabilità deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti è a loro inopponibile.

Diritti economici

Ogni socio ha diritto a percepire la sua parte degli utili dopo l'approvazione del rendiconto (art. 2262), salvo patto contrario, e alla fine della società. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto esse si presumono uguali. La parte spettante al socio d'opera, se non è prevista dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto stabilisce solo la parte spettante degli utili, nella stessa misura si determina quella spettante nelle perdite (art. 2273). I soci possono limitare la distribuzione degli utili solo all'unanimità. I soci che hanno effettuato conferimenti di capitale, hanno diritto al rimborso dei medesimi alla fine della società, detratte le eventuali perdite.

Partecipazione alla gestione

I soci hanno diritto di partecipare alla gestione sociale, e comunque di concorrere alla formazione della volontà sociale, quindi in mancanza di diverse pattuizioni l'amministrazione è affidata disgiuntamente a ciascuno. Il socio non amministratore partecipa alla nomina e alla revoca degli amministratori, può chiederne giudizialmente la revoca qualora sussista una giusta causa (art. 2259). Ha un diritto di controllo della gestione, in particolare di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali, di controllare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto al compimento degli affari sociali, o ogni anno se questi durano più a lungo (art. 2261).

Creditori particolari

Possono soddisfarsi innanzitutto sulla parte di utili spettanti al socio debitore. Possono sequestrarne la quota, nella forma del sequestro presso terzi, senza per questo incidere sui diritti e poteri del socio. Possono chiedere la liquidazione della quota, quando provino di non trovare altri beni del socio sufficienti a soddisfarli. La liquidazione deve avvenire entro tre mesi, ed è fatta con una somma di denaro pari al valore della quota al momento della domanda. È esclusa la compensazione tra un loro debito verso la società e un credito verso un socio.

Creditori sociali

Possono soddisfarsi sui beni sociali, e, se risulta non agevole o insufficiente, sui beni dei soci illimitatamente responsabili, i quali per sottrarsi devono provare l'esistenza dei beni sociali su cui essi possono agevolmente soddisfarsi.

Nuovo socio

Risponde personalmente, salvo pattuisca la sua esclusione della responsabilità, con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso (art. 2269). Questo vale sia che il numero dei soci aumenti, sia che il nuovo socio ne sostituisca un altro; in questo caso il socio uscente è responsabile nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte fino al momento in cui la cessazione della sua partecipazione alla società è portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o sia da questi conosciuta o ignorata per loro colpa (art. 2290). Tale responsabilità è soggetta all'ordinario termine di prescrizione.

Amministrazione

In mancanza di diversa pattuizione, l'amministrazione è affidata disgiuntamente a ciascun socio, ciascun socio tuttavia può esercitare il proprio diritto di veto prima che l'operazione sia compiuta. Il diritto di veto blocca l'operazione, ed è opponibile ai terzi nei limiti in cui lo è una modifica del potere di rappresentanza (art. 1396); sulla fondatezza dell'opposizione decide la collettività dei soci a maggioranza, calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (art. 2257). Si ritiene che nel caso di votazione a maggioranza, prevista, oltre che in questo caso, in caso di esclusione del socio (art. 2287), debba procedersi secondo le regole della collegialità, cioè convocando una riunione assembleare.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ad alcuni soci, essi possono esercitare tra loro il diritto di veto, ma in questo caso decide la collettività dei soci. Se l'amministrazione è affidata alla maggioranza dei soci, sempre calcolata in base alla partecipazione agli utili, spetta ad essa decidere su ogni operazione sociale, precludendo l'operato del singolo socio, il quale può agire solo quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258).

Se l'amministrazione è affidata congiuntamente a più soci è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. In questo caso vi è talvolta una specificazione di funzioni, per cui ogni amministratore si occupa solo di alcuni atti, mentre è richiesta la firma congiunta per un gruppo di affari. Anche in questa ipotesi il singolo amministratore può compiere singolarmente gli atti non di sua competenza e quelli per i quali è richiesta la firma congiunta quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vip22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Terranova Giuseppe.
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