Diritto commerciale - la società semplice
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L’amministrazione può essere affidata anche ad un singolo socio, il quale agirà senza interferenze
e opposizioni degli altri soci. Non può essere considerato come mandatario perché, in quanto
socio, agisce come contitolare dell’impresa.
Rappresentanza: consiste nel potere di fare acquisire diritti e obbligazioni alla società, e nello stare
in giudizio al suo posto. La rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale. Salva diversa disposizione la rappresentanza è attribuita secondo la modalità con cui è
attribuita l’amministrazione, quindi anche a maggioranza; in questo caso per semplificare un solo
socio viene incaricato della firma sociale. Per esigenze di tutela dei terzi di buona fede, il
legislatore ha previsto, derogando alle norme sulla rappresentanza, che il rappresentante vincola
la società anche se eccede i limiti della propria procura, per tutti gli atti rientranti nell’oggetto
sociale. Per evitare tale problema è possibile prevedere delle limitazioni della rappresentanza, che
per essere opponibili devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti
occorre la prova che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
Amministratori: i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato,
sono solidalmente responsabili per l’adempimento degli obblighi che derivano loro dalla legge e
dal contratto sociale, almeno che non provino di essere esenti da colpa. Il risarcimento dei danni
può essere chiesto agli amministratori da ciascun socio, ed esso confluisce nel patrimonio sociale.
Se l’amministratore è nominato nel contratto sociale può essere revocato solo per giusta causa e
all’unanimità, cosa che può anche avvenire giudizialmente su richiesta di ciascun socio, e non ha
diritto ad alcuna retribuzione, salva diversa pattuizione.
Se l’amministratore è nominato con atto separato, sia per la nomina, sia per la revoca, che è
sempre possibile, occorre l’unanimità. Deve essere retribuito come ogni mandatario salvo non vi
abbia rinunciato.
Soci non amministratori: i soci non amministratori hanno diritto ad ottenere il rendiconto della
gestione annuale e solo ad essi spetta di approvarlo all’unanimità. Se invece l’amministrazione è
affidata a tutti i soci non vi è un vero e proprio rendiconto, ma poiché occorre calcolare gli utili
viene comunque fatto un inventario del patrimonio sociale e una valutazione dei singoli beni, la cui
approvazione spetta all’unanimità dei soci.
Modificazioni del contratto sociale: richiedono il consenso di tutti (2252) e possono riguardare sia
quanto pattuito dai soci, sia le previsioni legali che integrano tali pattuizioni, sia la composizione
personale della società. Il consenso alla modifica può manifestarsi anche tacitamente; come nel
caso del compimento di operazioni sociali dopo la scadenza della società, che proroga la sua
durata a tempo indeterminato, oppure nel caso di una modifica dell’oggetto sociale effettuata
mediante un allargamento dei campi di attività senza opposizione dei soci e con la loro
approvazione del rendiconto.
I soci possono apportare modifiche al contratto sociale a maggioranza, anziché all’unanimità. Per
esigenze di garanzia dei soci, le deliberazioni della maggioranza devono necessariamente
riguardare tutti i soci, e non possono imporre nuovi obblighi verso di essi senza il loro consenso. Se
il contratto non prevede diversamente la maggioranza si presume per capi.
Morte del socio: se un socio muore la quota non si trasmette agli eredi, poiché il contratto è
stipulato intuitu personae, ma sorge unicamente per la società l’obbligo di liquidarne la quota agli
eredi entro sei mesi. Per evitare ciò, la società ha due possibilità: deliberare lo scioglimento
anticipato o continuare con gli eredi.
Se, entro sei mesi dalla morte, delibera lo scioglimento anticipato, cosa che deve avvenire
all’unanimità, viene meno l’obbligo di liquidazione separata della quota agli eredi, che però
avranno diritto a partecipare, al posto del defunto, alla liquidazione della società. Gli eredi
partecipano quindi alla nomina dei liquidatori e alle decisioni circa le modalità della liquidazione,
poiché i diritti e gli obblighi in una società in liquidazione non hanno carattere personale.
Se delibera all’unanimità la continuazione con gli eredi, è necessario il consenso unanime di questi,
perché si assumono le obbligazioni derivanti dal contratto sociale. Si ha una modificazione del
contratto, consistente nel trasferimento della partecipazione dal socio agli eredi, che se più di uno,
salvo diverso accordo, avranno una frazione della quota del defunto. La decisione di continuare
con gli eredi, essendo all’unanimità, può essere presa anche decorso il termine di sei mesi dalla
morte, ma in questo caso essi non subentreranno nella quota del defunto ma entreranno in
società come nuovi soci, fatto importante soprattutto per i riflessi tributari.
Nel contratto viene spesso inserita la clausola per cui, alla morte del socio, la società prosegue con
gli eredi. Tale patto può essere preso a carico dei soci superstiti, ed in questo caso spetterà agli
eredi decidere tra liquidazione della quota ed ingresso in società. Se gli eredi entro il termine loro
fissato non si pronunciano, i soci procedono alla liquidazione della quota del defunto; se invece gli
eredi sono più di due e non si mettono d’accordo i soci non sono tenuti subire la continuazione
della partecipazione solo per una parte.
Se invece il patto di continuazione fu posto a carico degli eredi, l’obbligo di subentrare al posto del
defunto passa agli eredi con l’eredità, e se essi non lo adempiono, i soci avranno diritto al
risarcimento del danno. Non si pongono problemi neanche se gli eredi accettano l’eredità con
beneficio di inventario, poiché la qualità di socio è assunta con un atto autonomo successivo,
quindi idoneo a far loro assumere l’eventuale responsabilità illimitata e solidale.
L’ultima ipotesi è rappresentata dalla c.d. clausola di successione, ossia la continuazione
automatica della società con gli eredi, che si sottrae alle volontà di entrambi. Questo contrasta sia
col diritto successorio sia con le norme della società, che richiedono una dichiarazione di volontà
per l’assunzione della responsabilità illimitata, per cui tale clausola è nulla, e può operare solo
come clausola con obbligo di continuazione a carico degli eredi.
Recesso: è ammesso, oltre che nei casi previsti dal contratto (che non devono sopprimere ogni
difesa del socio), solo per giusta causa o nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato o
per tutta la vita di un socio. Il recesso si esercita mediante dichiarazione comunicata agli altri soci,
anche verbalmente, ed ha effetto immediato se per giusta causa, dopo tre mesi negli altri casi,
salvo preavviso più lungo. Qualora nel contratto siano previste ulteriori cause di recesso e non
siano indicati modalità e termine, il recesso ha effetto immediato e le modalità sono quelle
comuni.
L’efficacia del recesso può essere annullata con la deliberazione di scioglimento anticipato della
società, salve nuove operazioni sociali successive. In quanto dichiarazione di volontà il recesso è
annullabile per vizio del consenso.
Esclusione: è lo scioglimento parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volontà del
socio escluso. Opera di diritto o per volontà dei soci. Di diritto nel caso il socio sia dichiarato fallito
o il suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (2288). È rimessa alla
volontà dei soci in caso di: gravi inadempienze alle obbligazioni di legge o del contratto, (es.
mancata esecuzione del conferimento, utilizzazione di beni sociali per fini personali ecc.), ed in
questo caso i soci hanno anche diritto al risarcimento del danno; impossibilità del socio di eseguire
il conferimento promesso, impossibilità che deve riguardare il conferimento nella sua interezza o
nella sua parte essenziale, essendo altrimenti ammissibile la continuazione con riduzione della
partecipazione agli utili; mutamenti nello stato personale del socio, e quindi interdizione,
inabilitazione o interdizione anche temporanea dai pubblici uffici a seguito di condanna penale.
L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, per capi, ed ha effetto dopo trenta giorni
dalla sua comunicazione al socio. Entro questo termine egli può ricorrere al tribunale che può
sospenderne l’esecuzione.
Se i soci sono due l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro. (2287)
Liquidazione della quota del socio defunto receduto od escluso: in tutti casi in cui il rapporto
sociale si scioglie limitatamente ad un socio, deve essergli liquidata la quota, salvo sia mancato del
tutto il conferimento. Il valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale della
società nel giorno dello scioglimento, comprendendo sia il valore reale dei beni che l’avviamento.
La liquidazione avviene mediante somma di denaro, che deve essere pagata al socio entro sei mesi
dal giorno in cui lo scioglimento si è verificato, o entro tre mesi nel caso previsto dall’art. 2270. Se
vi sono operazioni in corso, vi è una liquidazione provvisoria della quota, rinviando il saldo alla
conclusione degli affari pendenti. Tutte queste disposizioni possono essere modificate dal
contratto. La responsabilità illimitata e personale, in sede di liquidazione della quota del socio
receduto, escluso o degli eredi del defunto, non è contemplata dalla legge; per attivarla è
necessaria la deliberazione di scioglimento della società. Il socio receduto o escluso o gli eredi del
defunto continuano a rispondere nei confronti dei terzi, nei limiti del contratto, delle obbligazioni
esistenti al giorno dello scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi
con mezzi idonei, altrimenti è inopponibile a coloro che l’abbiano senza colpa ignorato.
Cause di scioglimento della società: lo scioglimento ha luogo per: 1) decorso del termine; 2)
conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) volontà
unanime dei soci, o a maggioranza ove prevista per le modificazioni del contratto; 4) venir meno
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vip22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Terranova Giuseppe.
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