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La clausola di continuazione della società con gli eredi

Nel contratto viene spesso inserita la clausola per cui, alla morte del socio, la società prosegue con gli eredi. Tale patto può essere preso a carico dei soci superstiti, ed in questo caso spetterà agli eredi decidere tra liquidazione della quota ed ingresso in società. Se gli eredi entro il termine loro fissato non si pronunciano, i soci procedono alla liquidazione della quota del defunto; se invece gli eredi sono più di due e non si mettono d'accordo i soci non sono tenuti a subire la continuazione della partecipazione solo per una parte.

Se invece il patto di continuazione fu posto a carico degli eredi, l'obbligo di subentrare al posto del defunto passa agli eredi con l'eredità, e se essi non lo adempiono, i soci avranno diritto al risarcimento del danno. Non si pongono problemi neanche se gli eredi accettano l'eredità con beneficio di inventario, poiché la qualità di socio è assunta con un atto.

autonomo successivo, quindi idoneo a far loro assumere l'eventuale responsabilità illimitata e solidale. L'ultima ipotesi è rappresentata dalla c.d. clausola di successione, ossia la continuazione automatica della società con gli eredi, che si sottrae alle volontà di entrambi. Questo contrasta sia col diritto successorio sia con le norme della società, che richiedono una dichiarazione di volontà per l'assunzione della responsabilità illimitata, per cui tale clausola è nulla, e può operare solo come clausola con obbligo di continuazione a carico degli eredi.

Recesso: è ammesso, oltre che nei casi previsti dal contratto (che non devono sopprimere ogni difesa del socio), solo per giusta causa o nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio. Il recesso si esercita mediante dichiarazione comunicata agli altri soci, anche verbalmente, ed ha effetto immediato se per

giusta causa, dopo tre mesi negli altri casi, salvo preavviso più lungo. Qualora nel contratto siano previste ulteriori cause di recesso e non siano indicati modalità e termine, il recesso ha effetto immediato e le modalità sono quelle comuni. L'efficacia del recesso può essere annullata con la deliberazione di scioglimento anticipato della società, salve nuove operazioni sociali successive. In quanto dichiarazione di volontà il recesso è annullabile per vizio del consenso.

Esclusione: è lo scioglimento parziale del rapporto sociale, indipendentemente dalla volontà del socio escluso. Opera di diritto o per volontà dei soci. Di diritto nel caso il socio sia dichiarato fallito o il suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota (2288). È rimessa alla volontà dei soci in caso di: gravi inadempienze alle obbligazioni di legge o del contratto, (es. mancata esecuzione del conferimento,

utilizzazione di beni sociali per fini personali ecc.), ed in questo caso i soci hanno anche diritto al risarcimento del danno; impossibilità del socio di eseguire il conferimento promesso, impossibilità che deve riguardare il conferimento nella sua interezza o nella sua parte essenziale, essendo altrimenti ammissibile la continuazione con riduzione della partecipazione agli utili; mutamenti nello stato personale del socio, e quindi interdizione, inabilitazione o interdizione anche temporanea dai pubblici uffici a seguito di condanna penale. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, per capi, ed ha effetto dopo trenta giorni dalla sua comunicazione al socio. Entro questo termine egli può ricorrere al tribunale che può sospendere l'esecuzione. Se i soci sono due l'esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. (2287)

Liquidazione della quota del socio defunto receduto od escluso: in tutti casi in cui il

rapportosociale si scioglie limitatamente ad un socio, deve essergli liquidata la quota, salvo sia mancato deltutto il conferimento. Il valore della quota si determina in base alla situazione patrimoniale dellasocietà nel giorno dello scioglimento, comprendendo sia il valore reale dei beni che l'avviamento.

La liquidazione avviene mediante somma di denaro, che deve essere pagata al socio entro sei mesidal giorno in cui lo scioglimento si è verificato, o entro tre mesi nel caso previsto dall'art. 2270. Sevi sono operazioni in corso, vi è una liquidazione provvisoria della quota, rinviando il saldo allaconclusione degli affari pendenti. Tutte queste disposizioni possono essere modificate dalcontratto.

La responsabilità illimitata e personale, in sede di liquidazione della quota del socioreceduto, escluso o degli eredi del defunto, non è contemplata dalla legge; per attivarla ènecessaria la deliberazione di scioglimento della società.

Il socio receduto o escluso o gli eredi del defunto continuano a rispondere nei confronti dei terzi, nei limiti del contratto, delle obbligazioni esistenti al giorno dello scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti è inopponibile a coloro che l'abbiano senza colpa ignorato.

Cause di scioglimento della società: lo scioglimento ha luogo per:

  1. decorso del termine;
  2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. volontà unanime dei soci, o a maggioranza ove prevista per le modificazioni del contratto;
  4. venir meno della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione entro sei mesi;
  5. altre cause indicate dal contratto sociale (2272).

Tutte le cause di scioglimento operano di diritto, ma i soci possono sempre sopprimere lo scioglimento eliminandone la causa. (n.b. in caso di scadenza del termine, per la continuazione è richiesto il consenso)

espresso o tacito di tutti i soci, anche se le modificazioni del contratto avvenivano a maggioranza, poiché con lo scioglimento è sorto il diritto individuale alla liquidazione, del quale il socio non può essere privato senza il suo consenso.

Concetto dello scioglimento: lo scioglimento non comporta l'estinzione della società, ma un cambiamento del suo scopo: a quello del guadagno si sostituisce quello della divisione del patrimonio sociale tra i soci. È un fatto che riguarda i soci; i creditori sociali non possono avanzare diritti su di esso, ad esempio chiedere di essere pagati subito invece di attendere la scadenza del loro credito. Inoltre, durante lo scioglimento i soci possono sempre decidere di ripristinare la vita normale della società, a meno che non vengano lesi i diritti dei creditori particolari che abbiano sequestrato la quota di qualcuno dei soci.

Scopi e natura della liquidazione: la liquidazione è il procedimento con cui si

ripartire tra i soci. Questo serve a garantire che tutti i creditori sociali vengano pagati prima che i soci possano ricevere la loro parte del patrimonio. La liquidazione è un processo che viene avviato quando l'attività sociale si conclude o quando i soci decidono di sciogliere la società. Durante la liquidazione, i beni sociali vengono venduti o convertiti in denaro e i debiti sociali vengono saldati. Una volta che tutti i creditori sono stati pagati, il patrimonio residuo viene diviso tra i soci in base alle loro quote di partecipazione. È importante sottolineare che la liquidazione non è necessaria se non ci sono debiti sociali o se non ci sono beni da ripartire tra i soci. In questi casi, la società può essere semplicemente chiusa senza la necessità di liquidazione. In conclusione, la liquidazione serve a liberare il patrimonio sociale dai vincoli di destinazione e renderlo divisibile tra i soci. È un processo che garantisce il pagamento dei creditori sociali e permette la divisione del patrimonio tra i soci.società da dividere o per la parte che supera i beni medesimi; per far questo i liquidatori chiederanno ai soci le somme ancora dovute sui conferimenti e, qualora non fossero sufficienti, le ulteriori somme ai soci illimitatamente responsabili (2280). I soci possono sopprimere anche questa finalità perché la norma è posta nel loro interesse. Effetti dello scioglimento: il cambiamento dello scopo dovuto allo scioglimento produce effetti: a) rispetto all'attività sociale; b) rispetto agli organi della società; c) rispetto ai soci. a) I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni sociali, se le compiono ne rispondono in proprio e solidalmente (2279), mentre non sorge alcuna obbligazione a carico della società, a meno che non avesse portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei lo scioglimento, o fosse stato da questi ignorato senza colpa. Per stabilire se vi è una nuova operazione bisogna guardare al suo scopo: se è

Di speculazione lo è, non lo è se è connessa ad operazioni precedenti.

Con lo scioglimento agli amministratori subentrano i liquidatori, gli amministratori conservano solo il potere di amministrare limitatamente agli affari urgenti, finché siano presi provvedimenti necessari alla liquidazione (2274). Gli affari urgenti sono quelli necessari ad evitare un pregiudizio alla società; se trasgrediscono sono responsabili personalmente e solidalmente, a meno che ignorassero l’avvenuto scioglimento.

I liquidatori sono nominati con il consenso unanime dei soci, e in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. Anche per la revoca è prevista l’unanimità, ma in caso di giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ogni socio (2275).

Il primo compito dei liquidatori è quello di prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e di fare un inventario dello stato attivo e passivo che devono poi sottoscrivere insieme agli amministratori.

Da questi ultimi devono farsi dare il conto della gestione successiva all'approvazione dell'ultimo rendiconto, per la quale gli amministratori rimangono responsabili.

Il modo con cui i liquidatori devono procedere alla liquidazione può essere disposto nel contratto sociale, o può essere stabilito all'unanimità dai soci, o anche a maggioranza se era stato esplicitamente previsto non basta che avessero previsto la maggioranza per le modificazioni del contratto sociale. Se nulla è stabilito è rimesso ai liquidatori che hanno ampi poteri, ed il cui unico divieto è quello di ripartire i beni tra i soci prima che siano stati pagati i creditori sociali, o siano state accantonate le somme necessarie per pagarli; in caso di violazione rispondono in proprio.

L'art. 2276 estende ai liquidatori gli obblighi e le responsabilità degli amministratori, per cui se la liquidazione dura oltre un anno devono rendere il conto della loro gestione.

za la liquidazione di una società è quella di vendere gli attivi, riscuotere i crediti, pagare i debiti e distribuire il residuo tra gli azionisti o i soci. I liquidatori devono agire nell'interesse della società e dei suoi creditori, garantendo una gestione corretta e trasparente del processo di liquidazione. Inoltre, devono redigere una relazione finale sulla liquidazione, che viene presentata all'assemblea dei soci o degli azionisti. Durante il processo di liquidazione, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni davanti ai tribunali, se agiscono in modo negligente o in violazione delle norme di legge.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vip22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Terranova Giuseppe.