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SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO
Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio, secondo la disciplina legale, può verificarsi
per 3 motivi:
1)MORTE La morte del socio determina solo lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio deceduto e
la società. Possono verificarsi 3 diversi ipotesi:
a)La società continua tra i soci superstiti, con l'obbligo da parte della società di liquidare entro 6 mesi la
quota agli eredi (art. 2284 c.c.). Il valore della quota spettante all'erede, viene calcolato in base alla
situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quindi lo
scioglimento del rapporto sociale con lo stesso (art.2289 c.c.); come è bene sapere che, nel caso in cui vi
siano operazioni in corso, l'erede o gli eredi del socio deceduto partecipano agli utili e alle perdite inerenti
ale operazioni medesime.
b)Lo scioglimento anticipato della stessa società, nel qual caso agli eredi spetta la quota di liquidazione in
occasione del riparto dell'attivo.
c)La continuazione dell'attività con gli eredi sempre che quest'ultimi vi acconsentano. In quest'ultimo caso,
un problema potrebbe essere rappresentato, in caso di pluralità di eredi, quando solo alcuni fra questi
siano disposti a entrare nella società. Una possibile soluzione si potrebbe avere con la continuazione con
uno o anche più coeredi, ma liquidando parzialmente la partecipazione ai non consenzienti, chiaramente in
proporzione delle rispettive quote ereditarie
(Disciplina convenzionale) Esiste però la possibilità di inserire "preventivamente" nel contratto sociale la
cosiddetta clausola della continuazione della società con gli eredi, in altre parole, quella clausola con cui i
soci stabiliscono la trasmissibilità, in caso di morte, della quota sociale di chi premorirà. Questa clausola
può assumere tre forme:
a) clausola di continuazione facoltativa, se agli eredi è riconosciuta la facoltà di continuare la società con i
soci superstiti;
b) clausola di continuazione obbligatoria, se gli eredi sono obbligati a prestare il loro consenso alla
continuazione. Se non continuano, devono riarcire il danno;
c) clausola di successione automatica, se l'ingresso nella società è un effetto automatico dell'accettazione
dell'eredità. Siccome l'erede,
quale nuovo socio, dovrà rispondere senza alcun limite anche dei debiti sociali anteriori all'acquisto della
qualità di socio, risulta utile sapere che benchè in dottrina si discuta sulla validità o meno delle clausole sub
b) e c), in quanto escluderebbero la possibilità di accettare l'eredità con beneficio d'inventario (art.470 e
490 c.c), la giurisprudenza sostanzialmente tende ad ammettere tali clausole.
2)RECESSO Ai sensi dell'art. 2285 cod. civ. è attribuito ad ogni socio il diritto di recedere dal contratto
sociale. Il socio può recedere quando:
a) "ad libitum" cioè liberamente, quando nel caso in cui la durata della società sia stata pattuita a tempo
indeterminato, ovvero con durata superiore alla normale vita umana.
b) quando lo consente il contratto sociale
c) per giusta causa, ad esempio per dissidio insanabile tra i soci.
In tutti i casi è necessario dare un preavviso di almeno 3 mesi.
3)ESCLUSIONE L'esclusione può avvenire:
a) automaticamente in caso di fallimento del socio (art. 2288 comma 1 c.c.) o quando il creditore
particolare del socio ottiene la liquidazione della quota sociale (art. 2288 comma 2 c.c.) . In questo caso si
configura la cd. esclusione di diritto
b) facoltativa, cioè a seguito della decisione dei soci, nel caso in cui si verificano condizioni particolari:
-per gravi inadempienze derivanti dalla legge/contratto
-per eventi che impediscono l'attuazione del conferimento promesso e non sono riconducibili ad un
comportamento colpevole. Se si tratta i socio d'opera, l'esclusione avviene nel caso in cui non sia in grado
di svolgere l'attività promessa. Per il conferimento di un bene in godimento, nel caso in cui il bene perisce
per froza maggiore o caso fortuito. Per il conferimento di beni in proprietà, nel caso in cui il bene perisce
prima che la proprità passi alla società. c) per
eventi che menomano la capacità di agire del socio: interdizione, inabilitazione, condanna.
Nel caso di società con più di due soci, l'esclusione deve essere decisa dalla maggioranza dei soci calcolata
per teste (non per quote), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere. Nel caso di società
con due soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio.
Il socio può proporre opposizione avverso la decisione di esclusione davanti al Tribunale ove ha sede la
società, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di esclusione, a pena di decadenza.
SCOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
L’art. 2272 c.c. stabilisce che le società di persone si sciolgono per le seguenti cause:
1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. per la volontà di tutti i soci;
4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5. per le altre cause previste dal contratto sociale.
Nella S.n.c. subentrano altre due cause:1)per provvedimento dell'autorità giudiziaria
2)se la cosietà è stata dichiarata fallita
Nella S.a.s. la società si scioglie quando viene meno una delle categorie di soci, se non viene ricostituita
entro 6 mesi.
In questa fase gli amministratori hanno, nelle società di persone, esclusivamente il potere di
amministrazione in merito agli affari urgenti; hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea al fine di
nominare i liquidatori, nel caso in cui tale nomina non sia già stata fatta nell’atto costitutivo.