Società semplice
La società semplice è il prototipo della società di persone. Essa è regolata dall'art. 2251 che prevede che per la sua costituzione non siano necessarie forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. La società semplice non può essere adottata per l'esercizio di attività commerciali, ma solo per attività agricole e professionali. La società semplice deve registrarsi nella sezione speciale del registro delle imprese, la domanda deve essere rappresentata dagli amministratori e sottoscritta da tutti i soci. L'iscrizione ha mera funzione di pubblicità notizia.
Conferimenti
In merito ai conferimenti nella società semplice non troviamo le regole puntuali previste per le società di capitali perché il patrimonio sociale non è l'unica garanzia per i creditori della società, essendoci anche la responsabilità patrimoniale dei singoli soci. A differenza di quanto accade per le società di capitali, inoltre, non è previsto un procedimento di stima per i conferimenti diversi dal denaro, e nemmeno regole che ne indichino tempi e modalità. In merito all'oggetto dei conferimenti, nelle società di persone è possibile conferire qualsiasi utilità avente valore economico, comprese prestazioni d'opera o servizi.
Alcuni conferimenti possono essere imputati al capitale sociale, e quindi essere rimborsati ai soci allo scioglimento della società: conferimenti di capitale, mentre altri possono essere imputati al patrimonio sociale, ma non al capitale: conferimenti di patrimonio; ci riferiamo al caso in cui oggetto del conferimento sia una prestazione lavorativa o un bene in godimento; in quest'ultimo caso non vi è diritto al rimborso allo scioglimento della società.
Consideriamo ora la disciplina dei conferimenti nella società semplice:
- Art. 2253: Il socio deve conferire ciò che è stabilito dall'oggetto sociale. Se non sono determinati, i beni devono essere conferiti in parti uguali e deve essere conferito ciò che è necessario al raggiungimento dello scopo sociale.
- Art. 2254: Prevede il conferimento di due tipi di beni: A) beni in proprietà: c'è il passaggio da una sfera giuridica ad un'altra, quindi vengono richiamate le norme sulla vendita; B) beni in godimento: si applicano le norme sulla locazione.
- Art. 2255: Prevede il conferimento di crediti: nel caso in cui il socio abbia conferito crediti, ne garantisce anche l'adempimento da parte del debitore ma solo nei limiti dell'art. 1267 c.c. nel senso che il socio dovrà versare una somma pari al valore del conferimento dato nel contratto di società.
Responsabilità obbligazioni sociali
L'autonomia patrimoniale della società semplice è un'autonomia patrimoniale imperfetta, e gli effetti dell'autonomia patrimoniale imperfetta sono:
- Ai sensi dell'articolo 2270 del codice civile i creditori particolari del socio, sinché dura la società, non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi. Può però agire sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione del debitore. Inoltre, se i beni del socio sono insufficienti a soddisfare il credito, il creditore può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio.
- Per l'art. 2271, se un terzo ha un debito verso la società e un credito verso un socio, non può compensarli. Se il terzo ha un credito verso la società e un debito verso il socio, può compensarli.
- Ai sensi dell'articolo 2267 del codice civile, il creditore sociale può fare valere i suoi diritti direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile.