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Articolo 2330: Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo [2296] deve depositarlo entro venti giorni [2626] presso l'ufficio del registro delle
imprese [2188, 2200] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può
provvedervi a spese della società [2194,2296].
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [2436].
Se vado dal notaio, da solo, con il mio atto costitutivo, egli ha venti giorni per leggerlo e depositarlo nel registro delle
imprese. Se notaio o amministratori non provvedono, ciascun socio può provvedervi a spese della società: articolo 2331. Io
deposito l’atto costitutivo, colui che si occupa del registro delle imprese fa un breve controllo e provvede all’iscrizione nel
registro delle imprese, che segna il momento di nascita della spa.
Articolo 2331: Effetti dell’iscrizione
Con l'iscrizione nel registro [2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [15, 33, 2498].
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso
i terzi coloro che hanno agito [29,38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509 bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e
illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno
deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se
non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o
dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite
ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione [2346] delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai
sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
Nei venti giorni di termine per il notaio (anche se la durata massima del procedimento è 90 giorni) cosa c’è? Esiste una
società? Problema della spa irregolare. Ricordando la snc irregolare (costituita ma senza depositare l’atto costitutivo), si
pensa che anche per la spa si possa parlare di società che esiste ancora prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, anche
se la tesi prevalente dice che la spa irregolare non esiste.
Operazioni compiute prima dell’iscrizione
Secondo e terzo comma articolo 2331:
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è
responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se
non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o
dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite
ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Coloro che hanno agito sono illimitatamente e solidamente responsabili verso i terzi. Se la società approva un’operazione che
si è svolta prima dell’iscrizione, se ne assume la responsabilità. Questo sta alla base del regime della nullità.
Nullità della società per azioni
Da non confondere con la nullità delle delibere dell’assemblea.
Articolo 2332: Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico [1418];
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o
l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità [2309] nomina i liquidatori [2487].
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con
iscrizione nel registro delle imprese [1423, 2379].
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati
ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.
Questo articolo regola le cause e gli effetti della nullità della società. Vediamo i diversi commi:
I. L’iscrizione è comunque già avvenuta, la società esiste. Tre casi: 1), 2) e 3). Sono casi estremamente rari, che qualsiasi
notaio paralizzerebbe. Sono solo questi i casi di nullità, non ce ne sono altri. Qualsiasi altra irregolarità non comporta la
nullità della spa. A parte questi casi, se la società è iscritta significa che esiste, e non è nulla.
II. Questa nullità non è come quelle “normali”, ex tunc, dal momento dell’atto, ma è una nullità ex nunc, quindi non
preigudica quello che succede prima, nel periodo intermedio tra l’atto è la pronuncia del giudice.
III. Prima devono essere soddisfatti i creditori sociali, poi i soci.
IV. La nullità non solo non ha effetto per il passato, ma anche per il futuro la società non svanisce, ma proprio perchè quello
che viene prima vale, c’è bisogno di un processo di liquidazione. Così si dispone in modo ordinato dei rapporti che si erano
creati dopo l’iscrizione.
V. La nullità può essere sanata. Esempio problema dell’illiceità dell’oggetto sociale: posso modificare l’oggetto sociale
modificando l’atto costitutivo, tramite l’assemblea straordinaria, che funziona a maggioranza. In questo caso ho un atto nullo
che per essere modificato non ha più bisogno di tutte le parti, ma della maggioranza.
Atto costitutivo
Articolo 2328: Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [14, 1350, n. 13 2463, 2498,2504, 2699] e deve indicare: 1) il
cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (2) di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
2) la denominazione [[[n2414]], n. 1] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale [2361, 2369, 2414, n. 1, 2437, 2445,2484, n. 2];
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale [2446] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e
circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti [2255] e beni conferiti in natura [2342, 2343, 2643, n. 10];
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2433];
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori [2333, 2335, n. 3], 2337, 2348] o ai soci fondatori [2340, 2341];
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società [2380 bis];
10) il numero dei componenti il collegio sindacale [2397, 2400];
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
13) la durata della società [2484, n. 1] ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque
non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce
parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono
le seconde.
L’atto costitutivo si compone di varie parti: parte storica, parte effimera e parte duratura.
Parte storica: indica il cognome e il nome dei primi soci, oltre alll’importo globale approssimativo per la costituzione.
Parte effimera: nomi degli amministratori, del collegio sindacale e dell’organo di controllo. E’ una parte che è destinata a
cambiare, non è una parte duratura. L’importante è che ci sia un amministratore, non è importante chi sia.
Parte duratura: capitale sottoscritto e versato, azioni. Parti il cui cambiamento richiede una modifica statutaria, cioè quelle
parti del contratto sociale che caratterizza la società e il cui cambiamento deve essere riportato e deve intervenire mediante
una modificazione dell’atto costitutivo. Atto costitutivo: normalmente contiene le parti iniziali come i nomi dei soci. Statuto:
contiene le regole di funzionamento. La legge ci dice quale dei due prevale, nel comma III dell’articolo 2328: prevale lo
statuto.
Modifiche statutarie: procedimento, pubblicità ed effetti
I soci, attraverso lo statuto, regolano i rapporti: numero amministratori, potere decisionale, e molte altre cose che si trovano
qua dentro.
Principio maggioritario: non è come nelle società di persone una scelta da fare, ma la base, il regime residuale. Le
modificazioni statutarie avvengono attraver