Le s.p.a.: dove tutto comincia
Mentre i termini dimensionali delle società di persone sono modesti, con le società di capitale, e con la S.p.a. in particolare, il discorso cambia. Le Società di capitali lucrative sono sostanzialmente di tre tipi: Società Per Azioni (SPA), Società a Responsabilità Limitata (SRL) e Società in Accomandita per Azioni (SAA).
Quando nasce la SRL
Quando nasce la SRL, nel 1942, ha una struttura molto simile ad una piccola SPA, con la particolarità dell’assenza delle azioni. Con la riforma del 2003, al tipo SRL viene data una dignità autonoma, ed ormai è il tipo sociale più diffuso.
S.p.a.
Articolo 2325: Responsabilità
Il primo articolo importante del codice civile è il numero 2325, che parla di responsabilità.
Nella società per azioni [2454, 2498] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [2331, 2362, 2472, 2518, 2546]. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
Rispetto alle società di persone, il modello economico che sta dietro alle società di capitali vede nella persona dei soci solo dei soldi. Qui, ad esempio, gli amministratori non sono una parte duratura della società, l’importante è che ci siano i loro soldi.
Articolo 2325-bis: Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Il primo comma ci dice che le SPA non sono tutte uguali, ma il legislatore regola diversamente le società aperte e le società chiuse. Società aperte: società che fanno, come dice il legislatore, ricorso al mercato di capitale di rischio (quindi che hanno azioni quotate o diffuse). Le società con azioni quotate sono quelle più grandi. Non ci sono problemi di entrata ed uscita da queste società, c’è sempre un flottante (le azioni delle società dimensionalmente più grandi sono molto liquide, quindi l’investitore può disinvestire facilmente i propri soldi). Nelle società chiuse, si farà molta fatica a vendere una partecipazione, perché non c’è un mercato dove avvengono gli scambi.
Le società con azioni diffuse derivano da un’idea del legislatore, secondo cui dovevano essere molte di più delle società quotate, invece sono molte meno, circa 100. Sono regolate quasi esclusivamente dal codice civile, mentre le società quotate sono regolate dal testo unico della finanza. Le quotate sono regolate nei dettagli, e prendono il nome di emittenti.
La SPA, quindi, può avere moltissimi soci, ma, secondo l’articolo 2325, è possibile anche una società per azioni unipersonale.
Articolo 2326: Denominazione sociale
La denominazione sociale [2328, n. 2], in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni [2292, 2314, 2414, n. 1, 2453, 2515,2567].
Lo si vede in qualsiasi documento formale, dove c’è scritto, ad esempio, “Telecom Italia s.p.a.”. Questo dà un segnale al mercato che siamo di fronte ad un certo tipo di società.
Articolo 2327: Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. Il minimo è stato ridotto a 50.000 € dai precedenti 120.000 €.
Costituzione di una SPA
Abbiamo due tipi di costituzione: costituzione simultanea e costituzione per pubblica sottoscrizione.
Costituzione simultanea
I soci si presentano davanti al notaio con l’atto costitutivo e questo lo iscrive nel registro delle imprese, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni indicate nell’articolo 2329 del codice civile.
Costituzione per pubblica sottoscrizione
È un meccanismo ideato per raccogliere risorse attraverso un complesso procedimento. Questi meccanismi sono molto rari, e sono regolati dagli articoli 2333 a 2336 del codice civile. Parliamo quindi solo della costituzione simultanea.
Articolo 2329
Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335, n. 1, 2439]:
- Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- Che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
- Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [2328, n. 3, 2330].
Con la sottoscrizione delle azioni che rappresentano il capitale sociale, i soci assumono l’obbligo verso la società di liberare queste azioni, quindi di versare i conferimenti. Questo obbligo si atteggia in modo differente a seconda che questi conferimenti siano fatti in denaro, beni in natura ecc.
Ipotizzando che il versamento venga fatto in denaro, questi soldi devono essere versati presso una banca finché gli amministratori non portano la prova dell’avvenuta registrazione nel registro delle imprese. Va versato almeno il 25%. A seconda dell’oggetto, dovrò presentare una serie di requisiti aggiuntivi. Presenti questi requisiti, si passa al controllo notarile, regolato dall’articolo 2330 del codice civile.
Articolo 2330: Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo [2296] deve depositarlo entro venti giorni [2626] presso l'ufficio del registro delle imprese [2188, 2200] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società [2194,2296].
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [2436].
Se vado dal notaio, da solo, con il mio atto costitutivo, egli ha venti giorni per leggerlo e depositarlo nel registro delle imprese. Se notaio o amministratori non provvedono, ciascun socio può provvedervi a spese della società: articolo 2331. Io deposito l’atto costitutivo, colui che si occupa del registro delle imprese fa un breve controllo e provvede all’iscrizione nel registro delle imprese, che segna il momento di nascita della SPA.
Articolo 2331: Effetti dell’iscrizione
Con l'iscrizione nel registro [2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [15, 33, 2498].
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [29,38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509 bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione [2346] delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
Nei venti giorni di termine per il notaio (anche se la durata massima del procedimento è 90 giorni) cosa c’è? Esiste una società? Problema della SPA irregolare. Ricordando la SNC irregolare (costituita ma senza depositare l’atto costitutivo), si pensa che anche per la SPA si possa parlare di società che esiste ancora prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la tesi prevalente dice che la SPA irregolare non esiste.
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Società semplice
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale
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SPA - Società per Azioni
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Società per azioni