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I soci possono poi conferire un credito, sia di natura pecuniaria sia avente ad
oggetto una prestazione di fare. Al conferimento del credito si applica la disciplina
della cessione del credito e in particolare si configura come una cessione pro
solvendo, in quanto il socio conferente resta responsabile dell’eventuale insolvenza
del debitore ma nei limiti del valore assegnato al credito nel contratto sociale o, in
mancanza, del suo valore nominale.
Il socio può anche apportare la propria opera. Se vi è sopravvenuta inidoneità a
svolgere l’opera (la giurisprudenza afferma che deve trattarsi di cause oggettive
che impediscono in modo definitivo la prestazione dell’opera), il socio può essere
escluso. AMMINISTRAZIONE
Il potere amministrativo spetta disgiuntamente a tutti i soci (modello legale), salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo. In questo sistema, i soci amministratori
possono compiere separatamente tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e
hanno diritto di opporsi preventivamente al compimento di un’operazione
autorizzata da un altro socio; in caso di opposizione, i soci decidono collegialmente
se compiere o meno l’operazione, che deve essere approvata dalla maggioranza
calcolata secondo la parte attribuita agli utili.
Nella società semplice, così come le altre società di persone è esclusa la facoltà di
nominare un terzo come amministratore.
Il modello legale può essere derogato dall’atto costitutivo, attraverso il quale i soci
possono:
1) Nominare amministratori solo alcuni soci ed escludere gli altri;
2) Affidare l’amministrazione a un unico socio;
3) Introdurre il modello dell’amministrazione congiuntiva (modello
convenzionale). In questo caso per il compimento di atti gestori è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori o della maggioranza calcolata secondo
la parte attribuita agli utili, se previsto dall’atto costitutivo.
Nel modello convenzionale, la nomina degli amministratori può avvenire:
a) Nel contratto sociale: in questo caso l’amministratore può essere revocato
solo per giusta causa su decisione presa all’unanimità o secondo la
maggioranza prevista nel contratto sociale (escluso il socio-amministratore
da revocare);
b) Con atto separato: in questa ipotesi la revoca è soggetta alle norme sul
mandato, per cui non è richiesta la sussistenza di una giusta causa ma è
comunque necessario il consenso di tutti soci, escluso quello a cui si
intende revocare il potere amministrativo. In ogni caso ciascun socio può
richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa.
RAPPRESENTANZA
La rappresentanza è il potere dei soci di manifestare verso i terzi la volontà sociale,
sia acquistando diritti e assumendo obbligazioni in nome e per conto della società
(rappresentanza negoziale) sia personalizzando la società in giudizio
(rappresentanza processuale).
La rappresentanza della società si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale e spetta a tutti i soci amministratori, salvo che l’atto costitutivo non preveda
l’attribuzione della stessa soltanto ad alcuni dei soci amministratori. (si possono
avere quindi soci amministratori privi di rappresentanza)
L’amministratore-rappresentante può compiere legittimamente tutti gli atti che si
pongono in rapporto di mezzo-fine con l’oggetto sociale, salvo che l’atto costitutivo
non preveda limitazioni al potere rappresentativo. Tali limitazioni sono opponibili ai
terzi se risultano dal contratto sociale al momento della costituzione (perché la
pubblicità è solo notizia, non dichiarativa) mentre se sono intervenute
successivamente è onere degli amministratori portarle a conoscenza dei terzi
mediante mezzi idonei.
In dottrina se sia possibile attribuire la rappresentanza a un terzo non socio:
secondo alcuni tale possibilità sarebbe ammessa, secondo altri i soci-amministratori
sono gli unici a poter esercitare direttamente il potere di rappresentanza ma
possono conferire a un terzo una procura generale.
RESPONSABILITA’ DEI SOCI
Delle obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio ma ne
rispondono illimitatamente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per
conto della società (salvo il diritto di regresso del socio che ha pagato per intero nei
confronti degli altri soci).
La responsabilità dei soci ha carattere sussidiario, poiché è previsto il beneficium
excussionis, in base al quale il creditore sociale può chiedere l’adempimento del
socio soltanto dopo che abbia escusso il patrimonio sociale.
Il beneficium excussionis, a differenza della Snc, non opera automaticamente ma
deve essere eccepito dai soci, i quali hanno l’onere di indicare i beni sociali sui quali
il creditore può soddisfare la propria pretesa.
Nella società semplice, a differenza della Snc, l’atto costitutivo può prevedere che i
soci che non hanno agito in nome e per conto della società non rispondano
dell’adempimento delle obbligazioni sociali o che siano esclusi dalla solidarietà
nell’adempimento.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza,
la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile ai
terzi, salvo che si provi che essi ne fossero a conoscenza.
La limitazione della responsabilità in ogni caso viene meno qualora il socio compia
atti in rappresentanza della società.
CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi
diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (azione revocatoria
e azione surrogatoria) sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore
particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della
quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia
deliberato lo scioglimento della società.
Non è ammessa la compensazione tra il debito del terzo nei confronti della società e
il creditore particolare che egli vanta nei confronti del socio.
SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO
Cessione della partecipazione
La cessione della partecipazione del socio a un terzo configura una modifica del
contratto sociale e pertanto deve essere approvata dall’unanimità dei soci o dalla
maggioranza stabilita nell’atto costitutivo. (la forma è libera ma se il contratto
sociale è stato stipulato in forma scritta, è richiesta tale forma)
Il trasferimento determina inoltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente
al socio cedente, con la conseguenza che si applica la stessa disciplina prevista per
le altre ipotesi di uscita del socio dalla compagine sociale:
1) il socio uscente o i suoi eredi continuano a rispondere delle obbligazioni sorte
prima della cessione e rispondono anche per quelle assunte successivamente
se la cessione non è resa nota ai terzi con mezzi idonei (iscrizione dello
scioglimento nel Registro per le società semplici agricole). La responsabilità
non sussiste se il socio era sprovvisto di rappresentanza ed era prevista la
limitazione di responsabilità dello stesso.
2) Il nuovo socio risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutte le
obbligazioni sociali, comprese quelle sorte prima dell’acquisto dello status di
socio.
3) Diritto alla liquidazione della quota.
Morte
La morte del socio ha come effetto legale il sorgere in capo agli eredi del defunto di
un diritto a ricevere la liquidazione della quota del socio e quindi di un diritto di
credito di carattere pecuniario (anche negli altri casi di scioglimento singolo socio).
Tuttavia, i soci superstiti, in luogo della liquidazione della quota, hanno in
alternativa l’opzione di decidere lo scioglimento della società o di continuare
l’attività sociale con gli eredi, se questi vi acconsentono. Il diritto di credito degli
eredi, quindi, è sottoposto a una condizione risolutiva potestativa.
In ogni caso, la norma è derogabile dall’atto costitutivo, nel quale i soci, ad
esempio, possono prevedere:
1) L’obbligo dei soci di continuare la società con gli eredi in caso di morte di un
socio;
2) L’obbligo degli eredi di continuare la società con i soci superstiti. In questo
caso si ha una promessa di obbligazione del terzo, poiché ciascun socio
promette alla società che i propri eredi continueranno l’attività sociale; se
l’erede non dovesse accettare, l’eventuale sanzione è posta a carico del
patrimonio del de cuius.
Recesso del socio
Il recesso è il diritto del socio di sciogliere unilateralmente il rapporto con la società
e ottenere la liquidazione anticipata della propria quota, al ricorrere di determinati
presupposti previsti dalla legge o dal contratto sociale.
Si tratta di un diritto potestativo, il cui esercizio è rimesso alla discrezione del socio,
e si estrinseca in una dichiarazione di volontà unilaterale recettizia (deve essere
portata a conoscenza degli altri soci per produrre effetti).
Ogni socio può recedere dalla società:
quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno
1) dei soci [1373, 2292].
2) nei casi previsti nel contratto sociale;
3) quando sussiste una giusta causa.
In caso di recesso ad nutum (tempo indeterminato o per tutta la vita) il
recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi.
In dottrina si discute se gli altri soci possono opporsi al recesso del socio decidendo
lo scioglimento della società.
Tale possibilità sarebbe ammissibile nel caso di recesso ad nutum, poiché in questi
casi il recesso opera dopo 3 mesi, durante i quali il recedente conserva la qualità di
socio ed è quindi soggetto alle decisioni sociali.
Nel caso di recesso per giusta causa, invece, il recesso ha efficacia immediata, per
cui la società non può essere sciolta per paralizzare il recesso.
Esclusione del socio
L’esclusione del socio può essere di due specie:
1) Facoltativa: in questo caso l’esclusione non opera automaticamente al
verificarsi di una delle cause ma deve essere deliberata dalla maggioranza dei
soci, calcolata per teste e senza computare il socio da escludere. L’esclusione
facoltativa produce effetti dopo 30 giorni dalla decisione dei soci e in questo
termine il socio escluso può pr