SPA
SPA + SAPA + Srl = SOCIETA’ DI CAPITALI
SPA: è una società di capitali nella quale:
a) x le obbligazioni sociali risponde SOLTANTO la società con il suo patrimonio (SPA
diverso da SAPA);
b) la partecipazione sociale è rappresentata da AZIONI (SPA diverso da Srl).
Le ragioni del successo della SPA possono essere comprese esaminando i suoi
caratteri essenziali:
- PERSONALITA’ GIURIDICA;
- RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI;
- ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA;
- QUOTE DI PARTECIPAZIONE RAPPRESENTATE DA AZIONI.
PERSONALITA’ GIURIDICA: la SPA, in quanto dotata di personalità giuridica, è x
legge trattata come SOGGETTO DI DIRITTO distinto dalle persone dei soci e gode di
una piena e perfetta AUTONOMIA PATRIMONIALE (solo la società è qualificabile come
imprenditore).
RESPONSABILITA’ LIMITATA DEI SOCI: nella SPA i soci e tutti i soci non assumono
alcuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, x le obbligazioni sociali; DI
QUESTE RISPONDE SOLTANTO LA SOCIETA’ CON IL SUO PATRIMONIO.
I soci sono solo obbligati ad eseguire i conferimenti promessi.
Dunque, i creditori della SPA possono fare affidamento SOLO sul patrimonio sociale x
soddisfarsi.
ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA: organizzazione basata sulla necessaria presenza
di 3 ORGANI DISTINTI:
ASSEMBLEA: dominato dal principio maggioritario ed il peso di ogni socio è
o proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni
possedute (il potere in assemblea è nelle mani di quanti detengono la
maggioranza del capitale e quindi rischiano maggiormente).
ORGANO DI GESTIONE: la gestione dell’impresa è nelle mani degli amm.tori.
o ORGANO DI CONTROLLO.
o
AZIONI: sono partecipazioni sociali di uguale valore e che conferiscono ai loro
possessori uguali diritti.
Le azioni non solo sono liberamente trasferibili, ma possono circolare attraverso
documenti assoggettati alla disciplina dei titoli di credito.
E’ FAVORITO IL PRONTO SMOBILIZZO DEL CAPITALE INVESTITO ED IL RICAMBIO DELLE
PERSONE DEI SOCI (queste possibilità di smobilizzo si accentuano quando le azioni
sono quotate in un mercato regolamentato).
LIMITAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUALE DEI SOCI E POSSIBILITA’ DI PRONTA
MOBILITAZIONE DELL’INVESTIMENTO favoriscono la raccolta degli ingenti capitali di
rischio di cui ha bisogno la grande impresa.
Si rende possibile la compartecipazione di:
AZIONISTI IMPRENDITORI: ristretto numero di soci che assumono l’iniziativa economica
e sono animati da spirito imprenditoriale;
AZIONISTI RISPARMATORI: gran massa di piccoli azionisti animati dal solo intento di
investire fruttuosamente il proprio risparmio e rassicurati dalla possibilità di pronto
disinvestimento, soprattutto se le azioni sono quotate in borsa.
Nella realtà la SPA non si identifica solo con l’impresa di grandi dimensioni con azioni
diffuse fra il pubblico. Esiste, anche, un gran numero di SPA composte da un numero
non elevato di soci e costituite x la gestione di imprese di dimensioni modeste (ad es.
società a carattere familiare, con base azionaria stabile e omogenea, nelle quali
l’appello al pubblico risparmio x la raccolta di capitale di rischio è marginale o
assente).
CAPITALE MINIMO X COSTITUZIONE DI UNA SPA 50'000 euro
: .
PROBLEMI DI DISCIPLINA
Nella società a ristretta base azionaria (che non fanno appello al pubblico risparmio x
finanziarsi), i problemi sono quelli tradizionali della tutela dei soci di minoranza e dei
creditori di fronte a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale
e degli amm.tori loro espressione.
La situazione cambia in quel ristretto numero di società che fanno appello al pubblico
risparmio. Il naturale disinteresse degli azionisti risparmiatori x la vita della società
favorisce il dominio della stessa da parte di gruppi minoritari di controllo. È il gruppo
minoritario degli azionisti imprenditori che nomina amm.tori e sindaci e decide,
direttamente o indirettamente, le sorti della società. Si creano così le premesse x
possibili operazioni truffaldine e x gestioni spericolate.
Inoltre, quando la società fa appello al pubblico risparmio e quindi le azioni sono
quotate in borsa, emerge un’ulteriore esigenza (oltre a quella di tutelare i piccoli
azionisti e i creditori sociali): quella di garantire il corretto funzionamento dell’intero
mercato azionario e di tutelare il pubblico dei potenziali investitori.
L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
La disciplina della SPA ha subito una serie di interventi legislativi sotto la spinta di una
duplice esigenza:
a) Quella di dare risposta ai problemi che il codice del 1942 non aveva saputo
risolvere;
b) Quella di dare attuazione alle numerose direttive emanate dall’UE x
l’armonizzazione della disciplina nazionale delle società di capitali.
Le principali linee di tendenza che sono emerse possono essere così fissate.
A) È stato posto un freno al proliferare di minisocietà x azioni con capitale irrisorio
(poiché il capitale minimo nel 2014 è stato fissato a 50'000 euro).
B) Si è preso atto che la disciplina del 1942 era inidonea ad assicurare il corretto
funzionamento delle SPA che fanno appello al pubblico risparmio. Si è dettata
una specifica disciplina x le società con azioni quotate in borsa.
RIFORMA DEL 1974: il legislatore prende atto che il dominio minoritario rappresenta
un fenomeno irreversibile e introduce strumenti di etero-tutela della massa inerte
degli azionisti risparmiatori. Possibilità di emettere una particolare categoria di azioni
(AZIONI DI RISPARMIO) prive del diritto di voto e privilegiate sotto il profilo
patrimoniale; maggiore trasparenza della proprietà azionaria e più ampia informazione
del mercato; certificazione dei bilanci da parte di un’autonoma società di revisione;
istituzione di un organo pubblico di controllo (CONSOB) diretto a garantire la veridicità
dell’info societaria.
RIFORMA DEL 1998: all’investimento diretto da parte dei piccoli risparmiatori si è
affiancato l’investimento indiretto tramite operatori professionali (FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO, FONDI PENSIONE), che raccolgono risparmio fra il pubblico e lo
investono in partecipazioni di minoranza in società quotate secondo il criterio di
diversificazione del rischio.
Si affianca perciò, alla massa incompetente degli azionisti risparmiatori, la figura degli
investitori istituzionali, italiani e stranieri.
Investitori titolari di partecipazioni modeste; investitori dotati di elevata competenza
professionale nella selezione delle imprese in cui investire il risparmio gestito e in
grado di svolgere il ruolo di minoranza attiva nelle società partecipate attraverso
l’esercizio del voto e degli altri diritti riconosciuti alle minoranze.
radicale revisione di tutti gli istituti propri delle società quotate introdotti
precedentemente; potenziamento dell’informazione societaria; rafforzamento degli
strumenti di tutela delle minoranze già esistenti e introduzione di nuovi strumenti;
ridefinizione del ruolo del collegio sindacale.
SOCIETA’ NON QUOTATE: l’esigenza di modernizzare la disciplina delle SPA non
quotate e delle altre società di capitali ha portato ad una riforma (entrata in vigore nel
2004), il cui obiettivo di fondo è quelli di semplificare la disciplina delle società di
capitali e di ampliare lo spazio riconosciuto all’autonomia statuaria al fine di favorire la
crescita e la competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali dei
capitali. Introduzione della SPA unipersonale a resp limitata; disciplina più flessibile dei
conferimenti con possibilità di costituire patrimoni autonomi destinati ad un singolo
affare; previsione di nuove categorie speciali di azioni; previsione di nuovi modelli di
amm.zione e di controllo della società.
a) LA COSTITUZIONE DI UNA SPA
La costituzione della SPA si articola in 2 FASI ESSENZIALI:
A) STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO (che può avvenire secondo due diversi
procedimenti:
STIPULAZIONE SIMULTANEA o STIPULAZIONE X PUBBLICA
SOTTOSCRIZIONE);
B) ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (solo con
l’iscrizione nel registro delle imprese la SPA acquista la personalità giuridica e
viene ad esistenza).
Nella STIPULAZIONE SIMULTANEA l’atto costitutivo è stipulato immediatamente da
colo che assumono l’iniziativa x la costituzione della società (SOCI FONDATORI). Sono
tali soggetti che provvedono all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.
Nella STIPULAZIONE X PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE si addiviene alla stipulazione
dell’atto costitutivo al termine di un procedimento che consente la raccolta fra il
pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da colo che
assumono l’iniziativa (PROMOTORI).
NB: Si preferisce, anche quando occorrono ingenti capitali di rischio, ricorrere alla
stipulazione simultanea dell’atto costitutivo utilizzando altre tecniche x collocare le
azioni fra il pubblico di risparmiatori (ad esempio, nell’atto costitutivo si conferisce
delega agli amm.tori x l’aumento del capitale sociale in una o + volte, in modo che le
azioni potranno essere emesse e collocate sul mercato in modo graduale una volta
costituita la società). ATTO COSTITUTIVO FORMA
La SPA può essere costituita x contratto o x atto unilaterale, nel caso in cui si abbia un
solo socio fondatore.
L’atto costitutivo deve essere redatto x atto pubblico a pena di nullità della società.
L’atto costitutivo deve indicare (ART.2328):
1) Le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni
assegnate a ciascuno di essi.
La denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le
2) eventuali sedi secondarie (la sede sociale è il luogo dove risiedono l’organo
amm.tivo e gli uffici direttivi della società. Essa individua l’ufficio del registro
delle imprese presso il quale deve avvenire l’iscrizione della società. Sono sedi
secondarie tutte quelle dotate di rappresentanza stabile).
L’oggetto sociale;
3) ovvero il tipo di attività economica che la società si propone
di svolgere.
L’ammontare del capitale sottoscritto e versato.
4)
5) Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le
modalità di emissione e circolazione.
6) Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura.
7) Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. CONTENUTO
I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
8) (l’unico
beneficio x i promotori può essere costituito da una partecipazione agli utili che
non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio
e non può avere durata superiore a 5 anni. Identica regola vale x i soci
fondatori.
Il sistema di amm.zione adottato, il numero degli amm.tori e i loro poteri,
9) indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
Il numero dei componenti del collegio sindacale.
10) La nomina dei primi amm.tori e sindaci e del soggetto incaricato di
11)
effettuare la revisione legale dei conti.
L’importo globale delle spese x la costituzione poste a carico della
12)
società.
La durata della società
13) (si può stabilire che la società sia a tempo
indeterminato. In tal caso, se le azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato, i soci possono recedere dalla società liberamente decorso un
periodo di tempo fissato dall’atto costitutivo; inoltre, il socio deve dare
preavviso di almeno 180 gg, che lo statuto può allungare a un anno).
L’omissione di una o + di tali indicazioni (essenziali) legittima il rifiuto del notaio di
stipulare l’atto costitutivo.
Si preferisce procedere alla redazione di 2 distinti documenti: l’ATTO COSTITUTIVO
(contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati fondamentali
della costituenda società) e lo STATUTO (contiene le regole di funzionamento della
società).
Anche lo STATUTO deve essere redatto x atto pubblico a pena di nullità.
CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE
La SPA deve costituirsi con capitale nn inferiore a 50'000 euro salvo i casi in cui leggi
speciali impongono un capitale minimo + elevato (per le società bancarie e
finanziarie).
Devono poi essere presenti le seguenti condizioni (stabilite dall’ART.2329):
1) Capitale sociale sottoscritto per intero;
2) Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (che sia versato
presso una banca il 25% dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione x
atto unilaterale, il loro intero ammontare);
3) Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali
x la costituzione della società in relazione al suo oggetto.
I conferimenti in danaro devono essere versati PRIMA della stipula dell’atto costitutivo
e restano vincolati presso la banca fino al completamento del procedimento di
costituzione. Essi possono essere consegnati solo agli amm.tori e a condizione che
questi provino l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.
NB: i sottoscrittori hanno diritto di rientrare in possesso delle somme versate se la
società NON E’ ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, entro 90 gg dalla stipulazione
dell’atto costitutivo (decorso tale termine l’atto perde efficacia).
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo (entro 20 gg) presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società,
allegando a questo atto i documenti che comprovano l’osservanza delle condizioni
richieste x la costituzione.
SE IL NOTAIO NON PROVVEDE, l’obbligo incombe sugli amm.tori nominati nell’atto
costitutivo.
NELL’INERZIA DI ENTRAMBI (punita con sanzione amm.tiva pecuniaria) ogni socio può
provvedervi a spese della società.
Spetta al NOTAIO verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge x la
costituzione.
Il notaio dovrà svolgere un CONTROLLO DI LEGALITA’ (formale e sostanziale), volto ad
accertare la conformità alla legge della costituenda società.
Se tale controllo avrà esito positivo, il notaio riceve l’atto e, contestualmente al
deposito dello stesso, richiede l’iscrizione della società nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese, a sua volta, prima di procedere all’iscrizione deve
verificare SOLO LA REGOLARITA’ FORMALE della documentazione ricevuta.
CON L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA SOCIETA’ ACQUISTA LA
PERSONALITA’ GIURIDICA E VIENE AD ESISTENZA (NON E’ CONFIGURABILE UNA SPA
IRREGOLARE).
Può verificarsi che tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione della società nel
registro delle imprese vengano compiute operazioni in nome della costituenda società
(spese notarili e di registrazione).
Per queste operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi
coloro che hanno agito. Inoltre, sono solidalmente responsabili anche il socio unico
fondatore e i soci che hanno autorizzato il compimento dell’operazione.
E’ DA ESCLUDERSI OGNI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ NON ANCORA VENUTA AD
ESISTENZA.
La società resta automaticamente vincolata solo se le operazioni compiute in suo
nome erano NECESSARIE X LA COSTITUZIONE.
La società è invece libera di accollarsi o meno le obbligazioni derivanti da operazioni
NON NECESSARIE X LA COSTITUZIONE.
Quindi, è necessario che l’organo competente della società approvi l’operazione
successivamente all’iscrizione perché su di essa ricadano le relative obbligazioni.
Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese è vietata l’emissione delle azioni ed
esse non possono formare oggetto di offerta al pubblico (ECCEZIONE x il caso in cui la
costituzione della società avvenga x pubblica sottoscrizione).
LA NULLITA’ DELLA SPA
Il procedimento di costituzione di una SPA ed in particolare l’atto costitutivo possono
presentare VIZI e ANOMALIE.
La reazione dell’ordinamento è diversa PRIMA o DOPO l’iscrizione della società nel
registro delle imprese.
PRIMA: prima della registrazione vi è solo un contratto di società; un atto di
autonomia privata che x il momento è destinato a produrre effetti solo fra le parti
contraenti (tale contratto può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli
effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti).
DOPO: se prima esisteva solo un contratto invalido, dopo esiste una società, sia pure
invalidamente costituita. È nata un’organizzazione di persone e di mezzi che (anche se
invalidamente costituita) è entrata nel traffico giuridico. L’ordinamento non può,
quindi, ignorare che la legalità è stata violata (la sanzione deve necessariamente
colpire la società e la sanzione può consistere solo nello scioglimento della società);
nel contempo, il legislatore non può trascurare l’esigenza di tutelare i terzi che hanno
avuto relazioni di affari con tale società, nonché quella di consentire la conservazione
dell’organizzazione societaria. ALLA SOLUZIONE DI QUESTI PROBLEMI è rivolta la
DISCIPLINA DELLA NULLITA’ DELLA SPA ISCRITTA (ART.2332). Disciplina speciale x
quanto riguarda gli effetti della nullità e speciale anche x quanto riguarda le cause di
nullit&agrav
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