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CAP.8.2 L’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

L’azione sociale di responsabilità necessita una deliberazione dell’assemblea ordinaria

o del collegio sindacale (ma per questa serve la maggioranza qualificata dei 2/3 dei

ope legis

componenti). La deliberazione in tal senso comporta la revoca degli

amministratori (approvata con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti, rappresentativa almeno di 1/5 del capitale) e quindi necessariamente

anche una nuova delibera per provvedere alla nomina di nuovi amministratori.

È poi nella piena disponibilità dell’assemblea deliberare la rinunzia all’azione o una

transazione con gli amministratori. Questa delibera può essere impedita dall’esercizio

diritto di veto

di un con voto contrario da esprimersi in assemblea da parte di una

minoranza qualificata. 5 anni

La prescrizione dell’azione è di a partire dalla cessazione dell’amministratore

dalla carica (art.2393 c.4)

CAP.8.3 L’AZIONE SOCIALE ESERCITATA DALLA MINORANZA

L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è anche una prerogativa della c.d.

minoranza qualificata. La quota di capitale richiesta perché la minoranza possa

società chiuse società

esercitare l’azione è del 20% nel caso delle e del 2,5% nelle

aperte.

Possiamo dire che ha carattere surrogatorio, perché la minoranza esercita l’azione

in luogo della società, ma il risarcimento va a questa e non ai soci che hanno agito. Per

il suo carattere surrogatorio è esclusa tutte le volte che sia già pendente un’azione

sociale. La società potrebbe essere interessata a rinunciare o transigere l’azione

incardinata dalla minoranza. Ai soci minoritari è riconosciuta solo la possibilità di

rinunciare o transigere circa il giudizio intrapreso.

Indubbiamente però, l’accesso alle informazioni per avviare e supportare l’azione

disincentiva questa operazione, perché la minoranza necessiterebbe indagini

esplorative all’interno dell’organizzazione sociale, ma a loro è precluso l’accesso a tutti

i libri sociali ed alla documentazione relativa all’amministrazione.

In caso di accoglimento della domanda, la società dovrà rimborsare delle spese i soci

che hanno agito in giudizio, ma solo quando questi ultimi non abbiano potuto

soddisfarsi sulla parte soccombente.

CAP.8.4 LA RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI

L’azione di responsabilità dei creditori sociali necessita di due presupposti

(art.2394): obblighi inerenti alla

1. Gli amministratori non devono aver osservato gli

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale , sia con comportamento

commissivo che omissivo negligente; in via sussidiaria,

2. L’azione può essere proposta dai creditori solo cioè solo quando il

patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

a il pregiudizio subito dai

La disciplina non riguarda i debiti della società in sé, m

creditori a causa del non sufficiente patrimonio sociale , pregiudizio determinato dalla

violazione di obblighi da parte degli amministratori.

La giurisprudenza tende a considerare l’azione di tipo autonomo piuttosto che di

carattere surrogatorio, ne segue quindi l’inopponibilità ai creditori delle eccezioni che

gli amministratori potrebbero invocare verso la società e che il risultato utile

dell’azione non verrà acquisito al patrimonio della società, ma solo a quello di chi

agisce.

La prescrizione è di 5 anni e decorre dal momento in cui si è manifestato l’evento

dannoso, cioè l’insufficienza del patrimonio sociale. In pratica decorrerà dalla

dichiarazione di fallimento che fa presumere che il deficit patrimoniale si sia in quel

momento rivelato. le possibili interferenze

La legge prende in considerazione fra le due azioni (azione

sociale e azioni dei creditori). L’eventuale rinunzia o transazione dell’azione sociale di

responsabilità ha ricadute sull’azione di responsabilità dei creditori: la rinunzia è

inopponibile ai creditori, mentre la transazione produce effetto anche nei loro

confronti.

CAP.8.5 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

È difficile che l’azione sociale venga promossa da parte della società, dalle minoranze

o dai creditori, in quanto il pregiudizio patrimoniale spesso emerge in sede di

procedura concorsuale. È proprio in quest’ultima sede che le azioni di responsabilità

vedono la luce: con il fallimento, la legittimazione a promuovere le azioni sopra

esaminate spetta in via esclusiva al curatore. sintesi delle

Secondo la giurisprudenza prevalente questo tipo di azione è una

azioni degli artt.2393 e 2394, e il curatore ha quindi la facoltà di avvalersi della

disciplina a lui più favorevole. Si applicherà la disciplina più favorevole per la curatela,

e la prescrizione dell’azione decorrerà dal momento della conoscibilità per i creditori

dell'insufficienza patrimoniale.

L’ordinamento prevede due presunzioni in materia di liquidazione del danno proprio

nelle azioni di responsabilità concorsuali, in particolare quando gli amministratori

aggravano un dissesto già da loro provocato.

1. La prima è una presunzione relativa e richiama il criterio della differenza dei

netti patrimoniali, per cui il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il

patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica alla data in cui

si è effettuato lo scioglimento;

2. La seconda presunzione è assoluta e richiama il criterio del deficit, per cui nei

casi di mancanza di scritture contabili l’ammontare del danno corrisponderà alla

differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.

CAP.8.6 L’AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO

Il singolo azionista o i terzi danneggiati hanno la legittimazione, per atti relativi

alla gestione, a promuovere un’azione diretta di responsabilità nei confronti degli

direttamente

amministratori. L’azione riguarda azionisti e terzi che siano stati

danneggiati. Non può avere ad oggetto i danni riflessi che l’azionista può subire a

mala gestio

seguito di depauperamento causato da degli amministratori.

Tipicamente questo avviene quando sono fornite informazioni false. Altri fatti

produttivi di danno risarcibile possono essere eventuali azioni discriminatorie compiute

dagli amministratori a danno di un singolo azionista. La prescrizione dell’azione

anche qui è di 5 anni, e decorre dal momento in cui il danneggiato è venuto a

conoscenza dell’evento dannoso.

CAP.8.7 I DIRETTORI GENERALI

Il direttore generale è una figura apicale all’interno di società medio-grandi che

relazione diretta con l’organo amministrativo

opera in , è il tramite fra l’attività

dell’organo e l’organizzazione degli uffici interni, pur essendo subordinato

gerarchicamente agli amministratori. Il codice (art.2396) estende il regime di

responsabilità civile proprio degli amministratori anche nei confronti di questa figura,

ma solo nel caso in cui questo sia stato nominato dall’assemblea o dall’organo di

amministrazione.

Il direttore generale è subordinato gerarchicamente agli amministratori: potrà dunque

legittimamente rifiutarsi di eseguire una deliberazione dell’organo amministrativo solo

quando, da tale esecuzione, possa derivare una responsabilità a suo carico.

CAPITOLO 53

IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il legislatore in spa ha cura di assegnare la funzione di controllo sia ad organi o uffici

interni all’organizzazione societaria sia a soggetti esterni.

funzione di controllo

Nel modello di amministrazione tradizionale, la è in linea di

principio suddivisa tra un organo sociale – il collegio sindacale – e un soggetto

esterno, il revisore legale dei conti.

1 – I SINDACI

CAP.1.1 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è l’organo al vertice del sistema di controllo.

Nelle spa, il controllo apicale è affidato al collegio sindacale, che vigila

 sull’osservanza della legge e dello statuto (art.2403). Il controllo

effettuato non è meramente formale ma anche sostanziale, dal momento che

vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, compresa anche

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in

funzione di una rilevazione tempestiva della crisi. Si tratta di una vigilanza

complessiva sull’attività. La loro competenza non può estendersi anche ad un

controllo di merito, non può effettuare valutazioni di convenienza o

opportunità su decisioni gestorie. La funzione di controllo deve essere

continuativa .

Al collegio sindacale è assegnata una posizione di alta sorveglianza rispetto

 al complessivo sistema societario dei controlli interni, la cui cura è di volta in

volta demandata o all’organo di amministrazione o al revisore legale esterno.

società quotate

Nelle è espressamente intestato al collegio sindacale proprio il

potere di vigilanza sia sull’adeguatezza organizzativa dei sistemi di controllo

interno sia sull’attività di revisione legale dei conti, affidata al revisore

esterno.

Il collegio sindacale può essere investito delle funzioni dell’organismo di

 vigilanza.

Ai sindaci non possono spettare però funzioni dirette di controllo contabile,

 cioè sulla regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione nelle

scritture contabili dei fatti di gestione, se non nel caso delle società chiuse e

sotto la previsione di una specifica clausola nello statuto.

Oltre all’attività di controllo, il collegio sindacale ha anche compiti di

 informazione dell’assemblea e consultivi obbligatori, in particolare

riguardo alla relazione che deve essere depositata in occasione della

approvazione del bilancio di esercizio, in tale relazione deve essere presente:

L’attività svolta dai soci nell’adempimento dei propri doveri;

o La valutazione dei risultati dell’esercizio sociale;

o Osservazioni e proposte sul bilancio e l’approvazione;

o

Il collegio sindacale però non deve fornire valutazioni tecniche, in quanto queste sono

riservate al revisore legale esterno.

Gli altri poteri sono tipizzati dalla legge. Ci sono poi ulteriori poteri

 eccezionali, come quello di amministrazione attiva, approvazione di atti degli

amministratori e anche

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
90 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GOOOOL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ottolia Andrea.