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CAP.8.2 L’AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ
L’azione sociale di responsabilità necessita una deliberazione dell’assemblea ordinaria
o del collegio sindacale (ma per questa serve la maggioranza qualificata dei 2/3 dei
ope legis
componenti). La deliberazione in tal senso comporta la revoca degli
amministratori (approvata con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, rappresentativa almeno di 1/5 del capitale) e quindi necessariamente
anche una nuova delibera per provvedere alla nomina di nuovi amministratori.
È poi nella piena disponibilità dell’assemblea deliberare la rinunzia all’azione o una
transazione con gli amministratori. Questa delibera può essere impedita dall’esercizio
diritto di veto
di un con voto contrario da esprimersi in assemblea da parte di una
minoranza qualificata. 5 anni
La prescrizione dell’azione è di a partire dalla cessazione dell’amministratore
dalla carica (art.2393 c.4)
CAP.8.3 L’AZIONE SOCIALE ESERCITATA DALLA MINORANZA
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è anche una prerogativa della c.d.
minoranza qualificata. La quota di capitale richiesta perché la minoranza possa
società chiuse società
esercitare l’azione è del 20% nel caso delle e del 2,5% nelle
aperte.
Possiamo dire che ha carattere surrogatorio, perché la minoranza esercita l’azione
in luogo della società, ma il risarcimento va a questa e non ai soci che hanno agito. Per
il suo carattere surrogatorio è esclusa tutte le volte che sia già pendente un’azione
sociale. La società potrebbe essere interessata a rinunciare o transigere l’azione
incardinata dalla minoranza. Ai soci minoritari è riconosciuta solo la possibilità di
rinunciare o transigere circa il giudizio intrapreso.
Indubbiamente però, l’accesso alle informazioni per avviare e supportare l’azione
disincentiva questa operazione, perché la minoranza necessiterebbe indagini
esplorative all’interno dell’organizzazione sociale, ma a loro è precluso l’accesso a tutti
i libri sociali ed alla documentazione relativa all’amministrazione.
In caso di accoglimento della domanda, la società dovrà rimborsare delle spese i soci
che hanno agito in giudizio, ma solo quando questi ultimi non abbiano potuto
soddisfarsi sulla parte soccombente.
CAP.8.4 LA RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI
L’azione di responsabilità dei creditori sociali necessita di due presupposti
(art.2394): obblighi inerenti alla
1. Gli amministratori non devono aver osservato gli
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale , sia con comportamento
commissivo che omissivo negligente; in via sussidiaria,
2. L’azione può essere proposta dai creditori solo cioè solo quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
a il pregiudizio subito dai
La disciplina non riguarda i debiti della società in sé, m
creditori a causa del non sufficiente patrimonio sociale , pregiudizio determinato dalla
violazione di obblighi da parte degli amministratori.
La giurisprudenza tende a considerare l’azione di tipo autonomo piuttosto che di
carattere surrogatorio, ne segue quindi l’inopponibilità ai creditori delle eccezioni che
gli amministratori potrebbero invocare verso la società e che il risultato utile
dell’azione non verrà acquisito al patrimonio della società, ma solo a quello di chi
agisce.
La prescrizione è di 5 anni e decorre dal momento in cui si è manifestato l’evento
dannoso, cioè l’insufficienza del patrimonio sociale. In pratica decorrerà dalla
dichiarazione di fallimento che fa presumere che il deficit patrimoniale si sia in quel
momento rivelato. le possibili interferenze
La legge prende in considerazione fra le due azioni (azione
sociale e azioni dei creditori). L’eventuale rinunzia o transazione dell’azione sociale di
responsabilità ha ricadute sull’azione di responsabilità dei creditori: la rinunzia è
inopponibile ai creditori, mentre la transazione produce effetto anche nei loro
confronti.
CAP.8.5 LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
È difficile che l’azione sociale venga promossa da parte della società, dalle minoranze
o dai creditori, in quanto il pregiudizio patrimoniale spesso emerge in sede di
procedura concorsuale. È proprio in quest’ultima sede che le azioni di responsabilità
vedono la luce: con il fallimento, la legittimazione a promuovere le azioni sopra
esaminate spetta in via esclusiva al curatore. sintesi delle
Secondo la giurisprudenza prevalente questo tipo di azione è una
azioni degli artt.2393 e 2394, e il curatore ha quindi la facoltà di avvalersi della
disciplina a lui più favorevole. Si applicherà la disciplina più favorevole per la curatela,
e la prescrizione dell’azione decorrerà dal momento della conoscibilità per i creditori
dell'insufficienza patrimoniale.
L’ordinamento prevede due presunzioni in materia di liquidazione del danno proprio
nelle azioni di responsabilità concorsuali, in particolare quando gli amministratori
aggravano un dissesto già da loro provocato.
1. La prima è una presunzione relativa e richiama il criterio della differenza dei
netti patrimoniali, per cui il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il
patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica alla data in cui
si è effettuato lo scioglimento;
2. La seconda presunzione è assoluta e richiama il criterio del deficit, per cui nei
casi di mancanza di scritture contabili l’ammontare del danno corrisponderà alla
differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale.
CAP.8.6 L’AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E DEL TERZO
Il singolo azionista o i terzi danneggiati hanno la legittimazione, per atti relativi
alla gestione, a promuovere un’azione diretta di responsabilità nei confronti degli
direttamente
amministratori. L’azione riguarda azionisti e terzi che siano stati
danneggiati. Non può avere ad oggetto i danni riflessi che l’azionista può subire a
mala gestio
seguito di depauperamento causato da degli amministratori.
Tipicamente questo avviene quando sono fornite informazioni false. Altri fatti
produttivi di danno risarcibile possono essere eventuali azioni discriminatorie compiute
dagli amministratori a danno di un singolo azionista. La prescrizione dell’azione
anche qui è di 5 anni, e decorre dal momento in cui il danneggiato è venuto a
conoscenza dell’evento dannoso.
CAP.8.7 I DIRETTORI GENERALI
Il direttore generale è una figura apicale all’interno di società medio-grandi che
relazione diretta con l’organo amministrativo
opera in , è il tramite fra l’attività
dell’organo e l’organizzazione degli uffici interni, pur essendo subordinato
gerarchicamente agli amministratori. Il codice (art.2396) estende il regime di
responsabilità civile proprio degli amministratori anche nei confronti di questa figura,
ma solo nel caso in cui questo sia stato nominato dall’assemblea o dall’organo di
amministrazione.
Il direttore generale è subordinato gerarchicamente agli amministratori: potrà dunque
legittimamente rifiutarsi di eseguire una deliberazione dell’organo amministrativo solo
quando, da tale esecuzione, possa derivare una responsabilità a suo carico.
CAPITOLO 53
IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
Il legislatore in spa ha cura di assegnare la funzione di controllo sia ad organi o uffici
interni all’organizzazione societaria sia a soggetti esterni.
funzione di controllo
Nel modello di amministrazione tradizionale, la è in linea di
principio suddivisa tra un organo sociale – il collegio sindacale – e un soggetto
esterno, il revisore legale dei conti.
1 – I SINDACI
CAP.1.1 LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è l’organo al vertice del sistema di controllo.
Nelle spa, il controllo apicale è affidato al collegio sindacale, che vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto (art.2403). Il controllo
effettuato non è meramente formale ma anche sostanziale, dal momento che
vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, compresa anche
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in
funzione di una rilevazione tempestiva della crisi. Si tratta di una vigilanza
complessiva sull’attività. La loro competenza non può estendersi anche ad un
controllo di merito, non può effettuare valutazioni di convenienza o
opportunità su decisioni gestorie. La funzione di controllo deve essere
continuativa .
Al collegio sindacale è assegnata una posizione di alta sorveglianza rispetto
al complessivo sistema societario dei controlli interni, la cui cura è di volta in
volta demandata o all’organo di amministrazione o al revisore legale esterno.
società quotate
Nelle è espressamente intestato al collegio sindacale proprio il
potere di vigilanza sia sull’adeguatezza organizzativa dei sistemi di controllo
interno sia sull’attività di revisione legale dei conti, affidata al revisore
esterno.
Il collegio sindacale può essere investito delle funzioni dell’organismo di
vigilanza.
Ai sindaci non possono spettare però funzioni dirette di controllo contabile,
cioè sulla regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione, se non nel caso delle società chiuse e
sotto la previsione di una specifica clausola nello statuto.
Oltre all’attività di controllo, il collegio sindacale ha anche compiti di
informazione dell’assemblea e consultivi obbligatori, in particolare
riguardo alla relazione che deve essere depositata in occasione della
approvazione del bilancio di esercizio, in tale relazione deve essere presente:
L’attività svolta dai soci nell’adempimento dei propri doveri;
o La valutazione dei risultati dell’esercizio sociale;
o Osservazioni e proposte sul bilancio e l’approvazione;
o
Il collegio sindacale però non deve fornire valutazioni tecniche, in quanto queste sono
riservate al revisore legale esterno.
Gli altri poteri sono tipizzati dalla legge. Ci sono poi ulteriori poteri
eccezionali, come quello di amministrazione attiva, approvazione di atti degli
amministratori e anche