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Diritto commerciale - diritto delle società

Impresa

Nella società abbiamo l’iniziativa di una pluralità di soggetti -> impresa collettiva + è necessario lo scopo di lucro.

Le società

Il sistema legislativo

Società = Organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio —> strutture organizzative tipiche.

  • Società semplice
  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni
  • Società a responsabilità limitata
  • Società cooperativa
  • Mutue assicuratrici

E altri 2 tipi regolati dal diritto comunitario:

  • Società europea
  • Società cooperativa europea

Tuttavia, la nozione legislativa di società è unitaria ed è fissata dall'art. 2247 C.C.: “Con contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

La nozione di società

Il contratto di società

Le società sono enti associativi a base contrattuale che nascono dall’accordo di due o più parti per costituire e regolare fra loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale. Dal punto di vista contrattuale, le società sono inquadrabili nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo (≠ contratti di scambio). Da ciò discendono alcuni peculiari caratteri dei contratti associativi e del contratto di società:

  • Nei contratti associativi le prestazioni di ciascuna parte possono anche essere di diversa natura e di diverso ammontare -> finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune.
  • Il contratto associativo è un contratto potenzialmente plurilaterale ed aperto.
  • Il contratto di società è un contratto di organizzazione di una futura attività comune e creazione di un’organizzazione di gruppo.
  • La nullità, annullabilità, risoluzione, ecc. che colpiscono il vincolo di una delle parti non comportano nullità, ecc. dell’intero contratto.

I conferimenti

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

  • Conferimenti di soci
  • Esercizio in comune di un’attività economica
  • Scopo di divisione degli utili

I conferimenti sono prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società (possono essere diversi da socio a socio sia l’oggetto sia l’ammontare del conferimento). La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. L’oggetto dei conferimenti può essere sia beni o servizi (denaro, beni in natura, prestazioni di attività lavorativa, ecc.). In breve, può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica. (No OK servizi per società per azioni).

Patrimonio sociale e capitale sociale

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e successivamente subisce continue variazioni. Ha una funzione di garanzia verso i creditori della società. La sua consistenza è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio: Patrimonio netto = attività – passività.

Capitale sociale

Il capitale sociale nominale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dalla valutazione compiuta dall’atto costitutivo della società. Rimane immutato nel corso della vita della società a meno che non se ne decida l’aumento o la riduzione. Può avere una doppia funzione:

  • Funzione vincolistica: è il valore delle attività patrimoniali che i soci non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. (Se il capitale sociale è pari a 100 allora vuol dire che i soci si sono impegnati a mantenere in società attività per 100). Il capitale sociale è parte del patrimonio sociale.
  • Funzione organizzativa: è il termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili (se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del capitale sociale nominale) o ha subito perdite. Il capitale sociale funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili). Tali diritti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.

L’esercizio in comune di attività economica

L'esercizio in comune di attività economica è il secondo degli elementi caratterizzanti delle società. È questo il c.d. scopo-mezzo del contratto di società ed si definisce la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell’atto costitutivo delle società ed è modificabile nel tempo. In tutte le società l’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività produttiva, un’attività economica. Nello specifico si deve trattare di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. Per avere società, è inoltre essenziale che l’attività produttiva sia esercitata in comune (= attività comune) e per far sì che ciò avvenga dobbiamo fissare alcuni requisiti minimi:

  • Realizzazione di un risultato unitario e comune e cioè che sia giuridicamente imputabile al gruppo.
  • Chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire per conto del gruppo e agisca in nome dello stesso.

Il carattere comune dell’attività consente una distinzione tra società e associazione in partecipazione, cioè quel contratto con cui “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”. Perciò il titolare dell’impresa è solo l’associante nonostante al rischio economico partecipi anche l’associato.

Società e impresa. Le società occasionali

L’attività delle società presenta tutti i caratteri propri dell’attività di impresa, perciò alle stesse società è applicabile la disciplina dell’attività di impresa. Ma è ammissibile la figura della società senza impresa? Possiamo rispondere a questa domanda facendo riferimento a due diversi fenomeni: società occasionali e società fra professionisti. Con riferimento alle società occasionali, notiamo che l’art. 2247 richiede che l’attività delle società abbia carattere produttivo, ma non fa alcun cenno al requisito della professionalità che invece è indispensabile per la qualità di imprenditore. Perciò è legittimo ritenere che l’esercizio in comune di un’attività economica non professionale (occasionale) è sufficiente per dar vita ad una società. Inoltre, in relazione alla delimitazione delle società occasionali possono distinguersi tre ipotesi:

  • Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve nel compimento di un solo atto economico o anche di più atti non coordinati da un disegno unitario.
  • Si ha sia società che impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso (numerose operazioni, ecc.).
  • Si ha società senza impresa nell’ipotesi in cui si sia in presenza di esercizio in comune di attività oggettivamente non duratura, di un’attività cioè che si esaurisce nel compimento di pochi atti elementari coordinati.

Le società fra professionisti

L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata attività di impresa. A riguardo si è avuta una tormentata vicenda legislativa. La nozione di società parla di attività economica e non di attività di impresa ma, tale definizione, va coordinata con altre norme:

  • Dalle norme del Cod. Civ. emerge con chiarezza il carattere rigorosamente personale dell’attività del professionista intellettuale.
  • In passato: persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associavano per l’esercizio della professione dovevano usare la dizione di “studio tecnico, legale, ecc.” seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

Inoltre, la società fra professionisti non va confusa con:

  • Incarico congiunto: non si ha società in quanto ciascun professionista si impegna nei confronti del cliente, ad eseguire personalmente una propria prestazione intellettuale, sia pure coordinando il proprio operato con quello del collega (→ distinte attività professionali).
  • Società di mezzi: società costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni.
  • Società di servizi che offrono sul mercato un prodotto complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi: prestazioni con carattere strumentale e servente (es: società di ingegneria).

Possono essere considerate vere e proprie società fra professionisti intellettuali quelle società che hanno come oggetto unico ed esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale agli stessi riservata per legge. Gli incarichi professionali sono assunti dalla società ed è la società che giuridicamente si obbliga ad eseguire le relative prestazioni professionali. Possiamo ora distinguere in:

  • Professioni non protette (= no iscrizione in albi): possono validamente costituire un qualsiasi tipo di società ma, così sono fuori dalla categoria dei professionisti intellettuali. Si avrà perciò a che fare con una comune società per l’esercizio di attività imprenditoriale (produzione di servizi) e di una società che è perciò certamente da qualificare come imprenditore commerciale.
  • Professioni protette (avvocati, medici, ecc.): si differenziano dal passato in quanto:
  • Possono optare per lo strumento giuridico della società.
  • Alle società possono partecipare, oltre ai soci professionisti, anche soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Tuttavia, i soci capitalisti non possono prendere il sopravvento sui soci professionisti, in quanto il numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci (se ciò non accade allora si dovrà avere un cambiamento entro i 6 mesi successivi). I principi della disciplina sono:

  • L’atto costitutivo della società fra professionisti deve prevedere l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci (ok anche società multi-professionali).
  • Principio di esclusività della partecipazione: la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
  • La denominazione deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
  • Il socio professionista è tenuto all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine e può opporre agli altri soci il segreto professionale sulle attività a lui affidate.

La società tra professionisti è inoltre tenuta ad iscriversi in una apposita sezione speciale nel registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e pubblica notizia. Il cliente ha diritto di chiedere che la prestazione sia realizzata da un particolare socio professionista altrimenti, sarà la stessa società ad effettuare la designazione. La società assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale ma, la responsabilità diretta rimane sul socio professionista autore della prestazione. Il socio professionista incaricato della prestazione non può farsi sostituire se non per sopraggiunte esigenze imprevedibili, ma può servirsi della collaborazione di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.

La società tra avvocati

La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune dell’attività professionale dei propri soci, cioè: attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, consulenza legale. La società può acquistare beni e diritti strumentali all’esercizio della professione. Possiamo poi dire che:

  • La società fra avvocati è regolata dalle norme della società in nome collettivo.
  • Tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato; non è consentita la partecipazione ad altra società tra avvocati; il socio che è stato cancellato dall’albo è escluso di diritto dalla società.
  • La ragione sociale deve contenere l’indicazione società tra avvocati (s.t.a.).
  • Per la costituzione delle società tra avvocati vale la disciplina dettata per le società in nome collettivo. Sono inoltre iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società fra professionisti (+ iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati).
  • Gli effetti dell’invalidità di tali società portano a seguire una disciplina particolare, secondo cui: non si pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società; responsabilità personale dei soci per le obbligazioni anteriori; procedimento di liquidazione della società; invalidità non pronunciabile se è stata eliminata per effetto di una modifica dell’atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
  • La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
  • Il cliente può scegliere il proprio difensore.
  • L’amministrazione della società non può essere affidata a terzi.
  • In relazione alla responsabilità professionale, solo il socio o i soci incaricati (non tutti i soci) sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. Con essi risponde la società con il proprio patrimonio. Tuttavia, sono responsabili tutti i soci qualora la società ometta di comunicare il nome dell’avvocato incaricato, prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato.

Lo scopo-fine delle società

L’ultimo elemento caratterizzante delle società è lo scopo perseguito dalle parti, che può essere:

  • Scopo lucrativo = scopo di conseguire utili, destinati ad essere successivamente divisi fra i soci. È lo scopo tipico delle società di persone e delle società di capitali.
  • Scopo mutualistico = fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. È lo scopo delle società cooperative (= un risparmio di spesa o una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa).
  • Scopo consortile = utilizzabile da tutti i tipi di società (tranne quella semplice) e si vuole coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Un dato comunque rimane comune e costante: le società sono enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci.

Società ed associazioni. L’impresa sociale

Società ≠ Associazioni

  • Attività produttiva e condotta con metodo lucrativo o quantomeno per destinazione dei risultati economici dell’attività (non la devoluzione a terzi) e perciò si parla di auto-destinazione dei risultati economici dell’attività.
  • Il scopo è ideale o altruistico e perciò si parla di etero-economico.

Le imprese sociali sono organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale attività d’impresa al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. Hanno il vantaggio di poter assumere qualsiasi tipo societario. Tuttavia, nonostante l’illegittimità, non poche sono le società di diritto speciale senza scopo di lucro.

Società e comunione

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme in tema di comunione.

Società ≠ Comunione

  • È un contratto che ha per oggetto la situazione giuridica.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteop97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Turelli Silvia.
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