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4. IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al consiglio di gestione si applicano le norme già affrontate e previste per gli

amministratori nel sistema tradizionale. Ci limitiamo a trattare, dunque, le sole differenze.

Il consiglio di gestione è formato da un minimo di 2 componenti, mentre il numero

massimo è stabilito dallo statuto. La prima nomina avviene nell’atto costitutivo, mentre le

successive competono al consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il numero ed

il compenso, almeno che quest’ultimo non spetti determinarlo all’assemblea.

Nelle società quotate, in presenza di più di 4 componenti, almeno uno deve possedere i

requisiti dell’amministratore indipendente.

I membri del consiglio di gestione non possono essere nominati come componenti del

consiglio di sorveglianza, il quale, tra l’altro, può revocarli liberamente.

I componenti del consiglio di gestione, poi, durano in carica per 3 esercizi, ma sono

rieleggibili, ovviamente ad opera del consiglio di sorveglianza e non trova applicazione il

meccanismo della cooptazione, data la semplicità di sostituzione ad opera dell’organo di

controllo.

Le funzioni possono essere delegate ad uno o più componenti, così come ad un comitato

esecutivo.

È il consiglio di sorveglianza a promuovere, nei confronti dei consiglieri di gestione,

l’azione di responsabilità: la delibera comporta la revoca di ufficio se approvata a

maggioranza dei 2/3, con contestuale sostituzione e lo stesso consiglio può rinunciare

all’azione di responsabilità o transigerla, ma occorre la maggioranza dei componenti e la

mancata opposizione della minoranza rappresentante 1/5 del capitale sociale (1/20 per le

società che fanno appello al mercato del capitale di rischio), altrimenti rinunzia e

transazione rimangono inefficaci. In caso di rinunzia, tuttavia, i soci di minoranza ed i

creditori sociali possono comunque esperire l’azione di responsabilità.

5. IL SISTEMA MONISTICO

Differentemente dal sistema dualistico, in cui il collegio sindacale è sostituito dal consiglio

sistema monistico,

di sorveglianza, nel di origine anglosassone, tale organo è del tutto

consiglio di amministrazione,

soppresso: il sistema, infatti, prevede un unico organo, il

comitato di controllo sulla gestione.

all’interno del quale viene costituito il 86

Il controllo contabile, come sempre, spetta all’organo esterno del revisore contabile o

della società di revisione.

Il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea, è soggetto alla maggior parte delle

norme dettate nel sistema tradizionale per gli amministratori. Almeno 1/3 dei componenti

di tale organo deve essere in possesso di requisiti di indipendenza e nelle società quotate

deve essere nominato almeno un amministratore indipendente dalla minoranza tramite il

voto di lista. È lo stesso consiglio, poi, a nominare tra i propri componenti i membri del

comitato per il controllo della gestione, scegliendoli tra i soggetti con requisiti non solo di

indipendenza, ma anche di professionalità e onorabilità. Almeno uno di essi, tra l’altro,

deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. I componenti del comitato di

controllo sulla gestione non possono far parte del comitato esecutivo, né svolgere

funzioni gestorie in società controllanti/controllate, e devono rispettare, a pena di

decadenza, i limiti al cumulo di incarichi fissati dalla Consob con regolamento, qualora la

società sia quotata o abbia strumenti finanziari diffusi.

Sempre nelle società quotate, poi, i componenti del comitato per il controllo sulla

gestione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità fissati con decreto

del Ministro della Giustizia; tra essi deve esserci l’amministratore indipendente nominato

dalla minoranza ed è sempre quest’ultima a nominare il presidente.

I componenti del comitato devono essere almeno tre nelle società che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio, ma comunque il numero è deciso dal consiglio di

amministrazione, il quale ha anche il potere di revocare i membri del comitato e di

sostituirli in caso di morte, decadenza, rinuncia e revoca, mentre della revoca dei

consiglieri si occupa l’assemblea (nel momento in cui viene meno la carica di consigliere

viene meno anche quella di componente del comitato).

Il comitato di controllo sulla gestione si occupa di vigilare sull’adeguatezza della struttura

organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e

contabile. Riceve, inoltre, le denunce dei soci inerenti fatti censurabili e può presentare

denuncia al tribunale in caso di gravi irregolarità di gestione, denuncia che va inoltrata alla

Consob nell’ipotesi di società quotate.

I componenti del comitato hanno l’obbligo di assistere alle adunanze del consiglio di

amministrazione, dell’assemblea e del comitato esecutivo, anche se l’assenteismo non è

punito con decadenza, sebbene possa fungere da giusta causa per la revoca.

Nelle società quotate il comitato di controllo sulla gestione ha i medesimi poteri

d’informazione del collegio sindacale nei confronti degli amministratori, dei revisori e degli

organi delle controllate, oltre a poter procedere con ispezioni e controlli. Ciascun membro

può avvalersi della collaborazione di dipendenti della società e può convocare

individualmente il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, ma non

l’assemblea. L’attività del comitato è documentata in apposito libro.

Il comitato elegge al suo interno il presidente, si riunisce ogni 90 giorni, è validamente

costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza

assoluta dei presenti. La convocazione, nelle società quotate, può essere richiesta da

ogni componente. 87

XII. I CONTROLLI ESTERNI

1. IL SISTEMA

Oltre al controllo interno, operato dai vari organi dei tre sistemi, e a quello esterno,

operato dal revisore contabile o dalla società di revisione, tutte le società per azioni,

nell’interesse generale diverso da quello dei soci, della minoranza e dei creditori sociali,

sono soggette ad altri controlli esterni. giudiziaria,

Pensiamo, anzitutto, al controllo sulla gestione esercitato dall’autorità quando

ricorrono situazioni che alterano il corretto funzionamento della società, che riguarda tutte

le società per azioni.

Poi possiamo guardare al controllo esercitato dalla Consob, al fine di garantire la tutela

degli investitori e la trasparenza del mercato e delle società, su tutte le società quotate in

borsa e su quelle che operano sul mercato mobiliare: la Consob è un’Autorità

amministrativa indipendente con poteri non solo di controllo, ma anche regolamentari,

esercitati nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge.

Vi sono, inoltre, dei controlli pubblici esercitati nei confronti di società che operano in

particolari settori: pensiamo al potere di vigilanza della Banca d’Italia nei confronti delle

società bancarie, di quelle d’intermediazione mobiliare e delle società di gestione del

risparmio, oppure al controllo dell’Isvap sulle società assicurative o ancora a quello del

Coni sulle società sportive.

Infine, un potere di controllo viene esercitato anche dalla Corte dei Conti nei confronti

degli enti pubblici economici trasformati in società per azioni (Eni, Enel ecc.) e in cui lo

Stato ha ancora una partecipazione maggioritaria.

2. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE. PRESUPPOSTI E INIZIATIVA

Primo controllo esterno che prendiamo in considerazione è quello esercitabile

dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 2409 del codice: essa interviene solo e solamente

quando vi è sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori nella gestione,

potenzialmente dannose per la società o per le controllate. Quindi, danno potenziale e

sospetto di irregolarità nella gestione sono i presupposti che danno luogo all’intervento

giudiziario: si tratta, dunque, di un controllo di legalità, di regolarità della gestione, che

riguarda l’operato degli amministratori, o degli stessi in concorso con altri organi e che

non può avere a oggetto irregolarità imputabili alla sola assemblea, per esempio, o al solo

collegio sindacale, né tanto meno l’autorità giudiziaria può intervenire a sindacare

l’opportunità o la convenienza delle scelte degli amministratori, dovendo limitarsi a

reintegrare il corretto funzionamento della società qualora gli stessi siano venuti meno ai

propri doveri (esempi: redazione di un bilancio falso, operazioni in conflitto di interessi,

irregolare tenuta della contabilità ecc.).

A denunziare le irregolarità possono essere:

- soci,

i con partecipazione al capitale sociale, anche cumulativa, di almeno 1/10 (1/5

nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio): la percentuale minima

di partecipazione è prevista per evitare iniziative pretestuose da parte di piccolissimi

azionisti

- collegio sindacale di

il o gli organi corrispondenti degli altri sistemi (consiglio

sorveglianza comitato per il controllo sulla gestione),

e in tutte le SpA (un tempo era

possibile solo per le società quotate)

- pubblico ministero,

il per quanto riguarda le sole società che fanno appello al mercato

del capitale di rischio, in quanto vi è un interesse pubblico, ma anche privato,

preminente rispetto alle altre società per azioni (sarà vero? mah); il soggetto in

questione non può agire nel caso in cui vengano lesi interessi diversi (esempio: quelli

dei consumatori) 88

- Consob,

la per le sole società quotate, quando l’irregolarità riguarda gli organi interni di

controllo

- giudiziale straordinario

gli organi delle procedure concorsuali (commissario o per

commissario liquidatore

l’amministrazione straordinaria, per la liquidazione coatta

amministrativa) se vi è un’irregolarità riguardante altre società del gruppo

sospetto”

L’onere della prova dei denunzianti riguarda il “fondato e non l’effettiva

irregolarità. Il procedimento di controllo dell’autorità giudiziaria non può proseguire se le

irregolarità non si presentano come potenzialmente dannose o se sono state rimosse,

mentre continua nel caso di cessazione dalla carica degli amministratori che le hanno

commesse o in caso di messa in liquidazione della società.

IL PROCEDIMENTO

3.

Il procedimento at

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteop97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Turelli Silvia.