Società di persone
Società semplice (SS)
La SS può svolgere attività solo di tipo non commerciale. Per costituire una SS si può adottare una forma completamente libera, se un socio conferisce un bene immobile per una durata superiore a 9 anni invece è prevista la forma scritta.
I conferimenti dei soci, se non diversamente stabilito, si presumono in parti uguali. L’amministrazione, se non diversamente stabilito, si presume a favore di tutti i soci disgiuntamente esercitabile. Nelle SS possono esserci uno o più amministratori ma non possono essere tutti, ci devono essere anche soci non amministratori.
Gli amministratori hanno potere di controllo e possono essere revocati solamente in due casi:
- L’amministratore indicato al momento della costituzione della società può essere revocato solo per giusta causa (es. furto, sperpero, ecc.).
- L’amministratore individuato dopo la costituzione della società può essere revocato anche senza giusta causa.
Gli utili e le perdite, se non diversamente stabilito, si divideranno in base ai conferimenti. Il patto leonino è nullo: vi è quindi il divieto di escludere totalmente uno o più soci dagli utili o dalle perdite. La rappresentanza, se non diversamente stabilito, va in capo a tutti i soci disgiuntamente.
Per le obbligazioni sociali tutti i soci rispondono personalmente con i propri beni presenti e futuri con responsabilità illimitata e solidale. Il nuovo socio che entra in società si accolla tutti i debiti. Nella SS uno o più soci possono limitare la propria responsabilità a 3 condizioni:
- Il socio non è amministratore.
- Deve essere soddisfatta la pubblicità nella sezione speciale del registro delle imprese.
- Deve essere concordato da tutti i soci della società.
Il creditore particolare potrà escludere un socio dalla società e prendere parte o tutta la sua liquidazione se i soldi della società non bastano a soddisfarlo.
Il contratto, se non diversamente stabilito, si può modificare solo con il consenso unanime di tutti i soci. Solamente per due ipotesi, trasformazione e fusione, è richiesta la maggioranza.
Lo scioglimento della società può essere totale o parziale. Lo scioglimento totale avviene se:
- Decorso del termine.
- Conseguimento o impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale.
- Decisione unanime dei soci.
- Rimane un singolo socio, quest’ultimo ha 6 mesi di tempo per trovare un altro socio altrimenti la società si scioglie.
- Tutte le cause previste dal contratto sociale.
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale
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