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SOCIETÀ DI PERSONE
1. SOCIETÀ SEMPLICE (SS)
La SS può svolgere attività solo di tipo NON COMMERCIALE.
Per costituire una SS si può adottare una FORMA completamente LIBERA, se un socio conferisce un bene immobile per una durata superiore a 9 anni invece è prevista la FORMA SCRITTA.
I CONFERIMENTI dei soci, se non diversamente stabilito, si presumono in PARTI UGUALI.
L’AMMINISTRAZIONE, se non diversamente stabilito, si presume a favore di tutti i soci disgiuntamente esercitabile. Nelle SS possono esserci uno o più amministratori ma non possono essere tutti, ci devono essere anche soci non amministratori.
Gli amministratori hanno potere di controllo e possono essere revocati solamente in due casi:
- L’amministratore indicato AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE della società può essere revocato solo per giusta causa (es. furto, sperpero, ecc…).
- L’amministratore individuato DOPO LA COSTITUZIONE della società
può essere revocato anche senza giusta causa. Gli UTILI e le PERDITE, se non diversamente stabilito, si divideranno in base ai conferimenti. Il PATTO LEONINO è nullo vi è quindi il DIVIETO di escludere totalmente uno o più soci dagli utili o dalle perdite. La RAPPRESENTANZA, se non diversamente stabilito, va in capo a tutti i soci disgiuntamente. Per le OBBLIGAZIONI SOCIALI tutti i soci rispondono PERSONALMENTE con i PROPRI BENI PRESENTI e FUTURI con RESPONSABILITÀ ILLIMITATA e SOLIDALE. Il NUOVO SOCIO che entra in società si accolla tutti i debiti. Nella SS uno o più soci possono LIMITARE la propria RESPONSABILITÀ a 3 condizioni:
- Il socio non è amministratore
- Dev'essere soddisfatta la pubblicità nella sezione speciale del registro delle imprese
- Dev'essere concordato da tutti i soci della società
Il CREDITORE PARTICOLARE potrà escludere un socio dalla società e prendere parte a tutta la sua
liquidazione se i soldi della società non bastano a soddisfarlo.Il CONTRATTO, se non diversamente stabilito, si può modificare solo con il CONSENSO UNANIME di TUTTI i SOCI. Solamente per due ipotesi, trasformazione e fusione, è richiesta la MAGGIORANZA.Lo SCIOGLIMENTO della società può essere TOTALE o PARZIALE. Lo SCIOGLIMENTO TOTALE avviene se:
- Decorso del termine
- Conseguimento o impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale
- Decisione unanime dei soci
- Rimane un singolo socio, quest'ultimo ha 6 mesi di tempo per trovare un altro socio altrimenti la società si scioglie
- Tutte le cause previste dal contratto sociale
Lo SCIOGLIMENTO PARZIALE per:
- MORTE DEL SOCIO: in caso di morte del socio gli eredi hanno la facoltà di subentrare in società
- ESCLUSIONE DEL SOCIO: gli altri soci vogliono escludere un socio; l'esclusione può essere: ESCLUSIONE di DIRITTO: quando c'è il creditore
particolare di uno dei soci e la società non ha prodotto utili si può chiedere la liquidazione del socio.
ESCLUSIONE a MAGGIORANZA: esclusione di un socio per inadempimento
3. RECESSO del SOCIO: il socio vuole andarsene dalla società; quest'ultimo può andarsene se la durata della società non è stata fissata altrimenti se è stata fissata una data non può recedere.
Esso può recedere anche per giusta causa ed il giudice valuterà se concedere o meno la recessione.
Nel momento in cui la SS si scioglie i soci all'unanimità devono nominare un LIQUIDATORE il quale dovrà fare un INVENTARIO (attività, passività, debiti, ecc...) ed un RENDICONTO del BILANCIO. Se il bilancio risulta positivo il liquidatore distribuisce gli utili tra i soci mentre se il bilancio risulta negativo chiede soldi ai soci. I beni della società non possono essere utilizzati per fini personali previa
autorizzazione degli altri soci ed inoltre la SS non è soggetta a fallimento in quanto non pone in essere attività di tipo commerciale. 2. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (SNC) Esistono due tipi di SNC: 1. SNC REGOLARE 2. SNC IRREGOLARE: società non iscritta nel registro delle imprese la quale avrà un'autonomia patrimoniale minore rispetto alla SNC regolare. Per la costituzione della SNC è necessaria la registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. La SNC FALLISCE in caso di INSOLVENZA in quanto pone in essere un'attività di tipo commerciale. Gli INTERDETTI e gli INABILITATI non possono costituire una SNC; potranno diventare soci solamente in caso di DONAZIONE o SUCCESSIONE. Il MINORE EMANCIPATO può essere autorizzato dal giudice sia a costituire che a diventare socio di una società. Per iscriversi nel registro delle imprese come FORMA del CONTRATTO è richiesto l'ATTO PUBBLICO o una SCRITTURA PRIVATA. IlCONTRATTO deve contenere gli elementi sottoelencati:- Oggetto sociale: tipo di attività
- Durata: a scadenza la società si scioglie
- Sede: sede principale dell'attività
- Conferimenti
- Ragione sociale: nome della società che deve contenere almeno il nome di un socio accompagnato dall'acronimo SNC
- Indicazione degli amministratori: se non stabilito tutti i soci saranno disgiuntamente amministratori
I soci amministratori hanno il divieto di porre in essere sia per conto proprio che a favore di terzi attività potenzialmente concorrenti con la società di cui fanno parte.
Lo SCOPO della SNC è quello di distribuire gli UTILI alla fine dell'esercizio sulla base di un rendiconto.
La RESPONSABILITÀ dei soci è ILLIMITATA, SOLIDALE e si risponde con TUTTI i BENI PRESENTI e FUTURI delle OBBLIGAZIONI contratte dalla società.
Il CREDITORE deve aggredire prima tutti i beni della società e successivamente e
senon trova riscontro può aggredire i beni del socio.
Nella SNC il CREDITORE PARTICOLARE può aggredire solo gli eventuali utili di fineesercizio e non può chiedere la liquidazione della quota del socio fino alla fine dellasocietà, potrà ottenere i sui crediti aggredendo la quota liquidata dal socio solo ascadenza.
Nella SNC IRREGOLARE il CREDITORE PARTICOLARE può aggrediredirettamente il patrimonio del singolo socio ed inoltre tutti i soci si presumonoamministratori con rappresentanza.
Il CONTRATTO, se non diversamente stabilito, si può modificare solo con il CONSENSOUNANIME di TUTTI i SOCI. Solamente per due ipotesi, trasformazione e fusione, èrichiesta la MAGGIORANZA. Tutte le modifiche effettuate devono essere iscritte nelregistro delle imprese.
Lo SCIOGLIMENTO della società avviene se:
- Decorso del termine
- Conseguimento o impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale
- Decisione unanime dei soci
Tutte le cause previste dal contratto sociale.
Fallimento.
Atto da parte dell'autorità governativa: c'è un interesse pubblico nel far sciogliere la società.
Nel momento in cui la SNC si scioglie i soci all'unanimità devono nominare un LIQUIDATORE il quale dovrà fare un INVENTARIO (attività, passività, debiti, ecc...) ed un RENDICONTO del BILANCIO.
Se il bilancio risulta positivo il liquidatore distribuisce gli utili tra i soci mentre se il bilancio risulta negativo, la società è in perdita, si avrà un fallimento.
3. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)
È caratterizzata dalla presenza di due tipologie di soci:
1. SOCI ACCOMANDATARI: soci che non si limitano ad investire un capitale ma pongono in essere un attività di gestione, essi rispondono dei
1. SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI: soci che rispondono dei debiti dell'azienda in modo illimitato, solidale e con tutti i beni presenti e futuri (anche personali).
2. SOCI ACCOMANDANTI: soci che investono un capitale ma non gestiscono l'azienda, essi rispondono esclusivamente con il capitale conferito ma se un socio accomandante pone in essere anche solo un atto di amministrazione o il suo nome compare nella ragione sociale perde il beneficio della responsabilità limitata. Nell'atto costitutivo vanno indicati sia i soci accomandatari sia i soci accomandanti e la ragione sociale dovrà riportare almeno il nome di un socio accomandatario.