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Una volta registrato è protetto su tutto il territorio nazionale per 10 anni, rinnovabili alla
scadenza per un numero illimitato di volte.
Questi 10 anni decorrono dalla data di presentazione della domanda.
La registrazione nazionale è il presupposto per estendere la tutela in ambito internazionale
facendo la stessa operazione presso l'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.
Può invece prescindere, da quella nazionale, quella comunitaria con effetto in tutta l'unione
europea, che va effettuata presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.
Di fatto: viene usato ma non registrato.
È tutelato nei limiti del preuso (articolo 2571), tutelato finchè sia effettivamente utilizzato e
impresso nella mente dei consumatori.
Emblematico.
Numerico.
Denominativo (se nomi di persona si parla di marchio patrinimico):
Misto.
Sonoro. 10
combinazione di colori.
Di forma: costituito dalla forma di un prodotto: sono escluse le forme imposte dalla natura
stessa del prodotto, quelle necessarie a per ottenere un dato risultato tecnico (espressione
della giurisprudenza: il marchio di forma è tutelato solo se sono forme "capricciose").
Di fabbrica: apposto dal produttore.
Di commercio: apposto dal venditore, che però non può coprire o eliminare il marchio di
fabbrica.
Individuale.
Collettivo: se registrato a protezione di un più vasto settore merceologico da soggetti che
svolgono la funzione di garantire origine, natura e qualità di determinati prodotti o serivizi,
per poi darlo in uso a produttori o commercianti consociati).
Il marchio deve avere 4 requisiti:
1- Novità: non deve essere confondibile con un altro precedentemente registrato o usato
dallo stesso settore merceologico o in uno affine. Bisogna distinguere tra:
marchi ordinari.
marchi celebri/di rinomanza: la tutela è svincolata dal criterio dell'affinità
merceologica: il titolare può vietare ai terzi di usare un marchio identico o simile
al proprio anche per prodotti/servizi non affini, se tale uso consente di trarne
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno
anteriore.
2- Originalità: deve avere capacità distintiva, cioè essere composto in modo da consentire
un'autonoma individuazione dei prodotti.
a) Non si possono registrare come marchi quei segni divenuti d'uso comune
nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (extra, lusso).
b) Non puoi usare come marchio le denominazioni generiche del prodotto.
c) Non posso usare le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali del
prodotto.
3- Liceità: non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume.
Senza il consenso dell'interessato non si può utilizzare come marchio il ritratto di una
persona o il nome di un personaggio noto.
4- Verità: è vietato inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico sulla
provenienza geografica, la natura o qualità dei prodotti o servizi. Non valgono i cosidetti
marchi decettivi (che possono trarre in inganno)
Il marchio è nullo se manca uno di questi requisiti, tuttavia l'assenza di capacità disititiva può
essere sanata se prima che venga proposta la domanda di nullità il segno distintivo, il marchio, ha
acquistato un significato secondario,distintivo, ulteriore rispetto a quello primario distintivo.
11
Decadenza:
Volgarizzazione: il marchio diventa nel commercio denominazione generica nel commercio.
Sopravvenuta illeicità o ingannevolezza.
Non uso: se non uso il marchio per 5 anni dalla registrazione.
L'unica eccezione alla decandanza per non uso sono i marchi difensivi o protettivi, che sono
marchi volutamente somiglianti con quello effettivamente adoperato e vengono registrati
per creare una rete difensiva che rende più difficile gli attacchi dei terzi.
Il marchio si può trasferire separatamente dall'azienda per una totalità o una parte di prodotti a
titolo definitvo o a titolo temporaneo ( licenza di marchio).
3. Insegna: contraddistigue i locali. Valgono i principi che valgono per gli altri segni distinitivi.
L'unica difficoltà è capire quale norma applicare in caso di divergenza tra ditta e marchio
(vedi trasferimento). Si discute se bisogna applicare il vincolo della necessaria correlazione
con l'azienda, che vale per la ditta, o se l'insegna come il marchio sia autonomamente
trasferibile.
Invenzioni industriali (articoli 2584 bis).
Le invenzioni sono soluzioni nuove e originali di un problema tecnico. Possono essere:
Di prodotto (macchine, utensili).
Di procedimento: nuovo metodo di produzione o processo di lavorazione.
Principale.
Derivata: si inserisce sul tronco di una precedente invezione.
Non tutto è brevettabile, per garantire la libera utilizzazione delle idee fondamentali, l'ART 45 del
Codice della proprietà industriale prevede una serie di esclusioni:
-Scoperte.
-Teorie scientiche.
-Metodi matematici.
-Metodi per attività intellettuali.
-Software.
-Metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico del corpo umano.
-Tutto ciò che è esistente in natura.
Requisiti per la tutela brevettuale:
Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica.
Originalità /creatività: (articolo 48 CPI): il trovato, agli occhi di una persona esperta del
ramo, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica.
Industrialità: (articolo 49 CPI) attitudine del trovato a poter essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria.
Liceità: (articolo 50 CPI) non contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al
buon costume. 12
Il brevetto è nullo in mancanza di uno di questi requisiti. La nullità ha effetto retroattivo, però è
ammessa la conversione, quando il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto
del quale contenga i requisiti di validità.
L'inventore ha sull'invenzione sia il diritto morale (alienabile e imprescrittibile) di esserne
riconosciuto autore, sia il diritto patrimonale di conseguire il brevetto.
Per ottenere il brevetto c'è un procedimento molto tecnico e particolare.
La durata del brevetto dura 20 anni.
Il conseguimento del brevetto garantisce l'esclusiva, ossia, la facoltà del titolare del brevetto di
attuare l'invenzioni in via eslusiva.
Il brevetto è liberamente trasferibile inter vivos o per mortis causa, anche separatamente
dall'azienda.
Può essere dato in licenza d'uso.
L'invezione non brevettata è tutelata nei limiti del pre-uso.
Modelli industriali: i modelli industriali si dividono in:
Modelli di utilità: forniscono alle macchine particolare efficacia e comodità di
applicazione.
Migliorano la funzionalità.
La tutela si consegue con la brevettazione che dura 10 anni.
Modelli e disegni ornamentali: conferiscono un particolare ornamento ad
oggetti industriali.
Migliorano l'estetica.
La tutela si ottiene con la registrazione, di durata 5 anni, prorogabili a 25
anni.
Concorrenza sleale
Articolo 2598: prevede 2 fattispecie tipiche e una formula aperta.
1- Atti di confusione: Si realizzano usando nomi o segni distintivi idonei a creare confusione
perchè simili ad altri, imitando servilmente i prodotti di un concorrente. L'accertamento
deve essere sintetico.
2- Atti di denigrazione o approvazione di pregi altrui: consistono nel diffondere notizie e
apprezzamenti su prodotti di un concorrente che determinino il discredito o l'appropiarsi
dei pregi di un prodotto del concorrente. È ammessa dall'ordinamento la pubblicità
comparativa: mette a raffronto due prodotti. Se fondata su dati veri e oggettivamente
verificabili e non comporta discredito o confusione e se non procura a chi se ne avvale un
indebito vantaggio tratto dall'altrui notorietà.
13
Sono considerati concorrenza sleale qualsiasi altro comportamento non conforme ai principi della
correttezza professionale. In questa formula rientrano:
Concorrenza parassitaria: ossia un'imprenditore segue passo passo l'attività
di un altro imprenditore
Boicottaggio: volontà di isolare un imprenditore, rifiuto di contrattare con
un'imprenditore per espellerlo dal mercato.
Spionaggio industriale.
Storno di dipendenti: sottrazione ad un concorrente di personale qualificato
attuata con mezzi scorretti.
L'impreditore ha due azioni come rimedi contro la concorrenza sleale:
Azione inibitoria: fermare l’imprenditore che in modo sleale, è sufficiente dimostrare l’atto
di concorrenza sleale.
Azione di risarcimento dei danni: dimostrare il dolo o la colpa dell’imprenditore scorretto.
C'è però un agevolazione probatoria, l'articolo 2600 c3: provato l'atto di concorrenza sleale la colpa
è presunta ( presunzione: da un fatto noto desumi un fatto ignoto). Per ottenere il risarcimento
danni, oltre la concorrenza sleale, dovrò dimostrare i danni, che saranno sia danno emergente che
lucro cessante.
Una forma particolarmente richiesta di risarcimento è la pubblicazione della sentenza: ha un
duplice vantaggio: scredita il concorrente sleale e farsi pubblicità (articolo 2600).
La leggittimazione ad agire in giudizio spetta agli imprenditori, anche se indirettamente sono
tutelati anche i consumatori.
Se il comportamento sleale lede più imprenditori, possono agire in giudizio anche le associazioni
professionali (articolo 2601).
Consorzi
Articolo 2602: Con il contratto di consorzio più imprenditori creano un organizzazione comune per
la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Vale il principio della
"porta aperta", il consorzio è aperto all'ingresso di altri imprenditori che rispettino le condizioni
predeterminate dal contratto.
2603: Il contratto di consorzio si stipula con forma scritta sotto pena di nullità.
2604: il contratto di consorzio dura 10 anni, se non è prevista una durata nel contratto.
2605: I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni dagli organi di vigilanza.
2606: Il consorzio funziona con metodo collegiale, non si parla infatti di decisioni, ma di
deliberazione a maggioranza. (Il metodo collegiale si articola in diverse fasi convocazione, riunione,
discussione, votazione, verbalizzazione).
2607: Per modificare il contratto serve l'unanimità, voto concorde di tutti
2608: La responsabilità degli organi è regolata dalle nor