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SAS,

Nella per i soci accomandatari si applica la disciplina dei soci della SNC. Situazione degli accomandanti: hanno il beneficio della

responsabilità limitata, che mantengono. Se sono entrati e hanno già versato la loro quota, non gli si può più chiedere niente, perchè quei

soldi sono già entrati nel patrimonio, liberandosi dall’obbligo di conferimento verso la società. Se non hanno ancora adempiuto, gli si potrà

chiedere solo la parte che sono obbligati a conferire. Il problema nasce quando l’accomandante, B, viola il divieto di immistione (2320):

perde il beneficio della responsabilità limitata se:

consente l’inserimento del proprio nome nella ragione sociale (la SNC indica almeno il nome di un socio. Nel caso delle SAS, questa

 cosa la possono fare solo gli accomandatari, mentre se lo fanno gli accomandanti che consapevolmente si inseriscono, ciò giustifica la

perdita del beneficio).

compimento di atti di amministrazione: l’amministrazione viene suddivisa in atti di gestione e atti di rappresentanza. Gestione: ha

a che fare con il processo decisionale. Rappresentanza: momento esterno, della spendita del nome. Se gli accomandanti fanno

qualcosa a livello di amministrazione, per loro non va bene, perchè rispondono illimitatamente di tutti i debiti della società, e non

soltanto di quello che hanno fatto loro (norma sanzionatoria). L’accomandante può anche essere escluso a norma dell’art.2286

(Esclusione). L’accomandante che viola il divieto di immistione non diventa accomandatario, non diventa amministratore, ma incorre

solo in sanzioni.

Affirmative asset partioting

Riguarda i creditori personali. La possibilità del terzo, creditore personale, di aggredire il patrimonio sociale, richiede l’intervento legislativo.

ss e snc irregolare,

Nella il creditore del socio può far valere i suoi diritti sulla quota di utili che appartiene al socio suo debitore e compiere

atti conservativi sulla quota a questi spettante nella liquidazione. Gli utili non sono più soldi della società, perchè vengono distribuiti tra i soci.

Nelle società di persone, sulla quota di patrimonio del socio si possono fare atti conservativi (ad esempio divieto di vendita ad altri), però ci

sono i limiti, appunto, conservativi. Il creditore personale può fare altro? Sì, ma dipende dai tipi. Nella ss, se gli altri beni del debitore sono

insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. Quindi non si può

aggredire il patrimonio della società, ma può essere chiesta la liquidazione della quota. Liquidare = trasformare in denaro. Se a un socio

viene liquidata la quota, questo sarà non più socio.

Nelle snc regolari e sas regolari, la possibilità di cheidere la liquidazione viene esclusa finchè dura la società: il creditore vede che la

società è ritenuta meritevole di tutela, quindi gli è impedito di impoverirla chiedendo la liquidazione della quota, perchè quella parte di

patrimonio serve a mandare avanti la società. Al momento della scadenza della società, ci sarà la quota di liquidazione che il creditore potrà

prendere. Ma se la società decide di andare avanti, il creditore potrà opporsi alla proroga della società. L’articolo 2307 tratta la proproga della

società.

Articolo 2307: Proroga della società

Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga

nel registro delle imprese.

Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore

dell'opponente.

In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore

particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270.

Se la proroga è espressa (scritta nel registro delle imprese), il creditore ha un tempo limitato per dire che vuole la qua parte. Passati quei tre

mesi, il creditore non potrà più opporsi e la società continuerà. Qualora la proroga sia tacita, non iscritta nel registro delle imprese, la

fattispecie torna ad essere quella precedente: il creditore può chiedere la liquidazione a norma dell’articolo 2270 (art. Della società semplice,

che parla del “Creditore particolare del socio”).

Diritti e doveri dei soci

Obblighi: il primo obbligo dei soci è il conferimento. C’è bisogno di questo conferimento che può essere di diversa natura. C’è poi il divieto di

uso personale dei beni sociali, che può essere derogato. Il divieto più importante che riguarda tutte le società è quello dell’esecuzione

secondo buona fede oggettiva (art.1375 cc) del contratto sociale.

Articolo 1375:

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Il contratto deve quindi essere eseguito secondo correttezza e buona fede: le parti, nell’esecuzione di questo contratto, devono evitare

comportamenti abusivi a danno degli altri soggetti, delle altre parti. Sulla base di questo articolo, dagli anni 90, esiste una giurisprudenza

che sanziona l’abuso di maggioranza.

Abuso di maggioranza: la maggioranza non può agire con l’intento di danneggiare o pregiudicare la minoranza. Anche nel caso in cui la

società rimanga neutrale davanti a questa azione (esempio di società con due soci: il socio di maggioranza è anche amministratore e come

tale viene remunerato, e quando bisogna distribuire gli utili che la società fa, il socio di maggioranza vota per rifinanziare la società. Se non

distribuisco ai soci, il socio di maggioranza viene remunerato come amministratore, mentre il socio di minoranza vede crescere la sua quota

di partecipazione, ma non ha utili). Questo è un caso di violazione del principio di buona fede. Nella snc c’è per tutti i soci un duplice divieto:

non possono esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società e non possono partecipare come soci

illimitatamente responsabili ad un’altra società corrente. Divieto non di carattere assoluto (possibili autorizzazioni implicite o esplicite).

Sanzioni: risarcimento dei danni ed esclusione facoltativa (il socio esce).

Differenza tra responsabilità per le obbligazioni della scietà ed il risarcimento dei danni: un soggetto si fa prestare da un amico il motorino e

scende una scalinata, rompendo il motirino per imperizia. Questo è un risarcimento per danno fatto, per una condotta. Nel caso della

responsabilità illimitata per i debiti della società non centra ciò che ho fatto, ma è la mia posizione che mi fa diventare illimitatamente

responsabile in quanto socio (il padre di Tizio paga per lui). La responsabilità di posizione lo è per fatto che sono un socio, mentre quella per

condotta riguarda un mio comportamento, quindi richiede un elemento soggettivo, quali rilevanti possono essere il dolo (ho rotto il motorino

intenzionalmente) o la colpa.

Distinzione tra diritti amministrativi e diritti patrimoniali dei soci.

Diritti patrimoniali: diritti relativi agli utili e alla quota di liquidazione. Utili e quote di liquidazione sono due facce della stessa medaglia. Utile

inteso come remunerazione dell’investimento. Nella società di persone, la distribuzione di questi è affidata all’autonomia privata: decisione

dei soci di regolare come vogliono il loro investimento. Limitazione nel divieto di patto leonino: uno o più soci sono esclusi dalla

partecipazione agli utili o alle perdite. Inizialmente era un divieto collegato a ragioni etiche. Se i risultati della società mi vengono preclusi c’è

qualcosa che non va. Se nulla dispone l’atto costitutivo, trovano applicazione i criteri legali di ripartizione: la partecipazione è proporzionale

ai conferimenti (chi più ha dato più riceve). Se il valore dei conferimenti non è determinato le partecipazioni si presumono uguali. I criteri

sono dettati dal legislatore per tutti i casi per cui le parti non hanno disciplinato la materia (magari perchè non hanno scritto un atto

costitutivo).

Diritti amministrativi: nelle società di persone sono maggiori e divisi a seconda che uno sia socio amministratore o non amministratore. La

regola è l’autonomia privata ed il legislatore si preoccupa di dettare un regime residuale che si applichi e permetta il funzionamento della

società anche nei casi in cui i soci nulla abbiano deciso. Il regime di amministrazione della società quale sarà? Chi saranno gli

amministratori? Tutti i soci saranno amministratori se nulla viene stabilito. Questo, però, è il criterio residuale. Tutti i soci amministrano, ma

come fanno? Se tutti gli amministratori potessero fare da soli (amministrazione congiuntiva), potrebbero fare operazioni non troppo

condivise. Agli altri amministratori, quindi, do il diritto di fare opposizione, quindi di trasferire la base di decisione su tutti i soci: se Tizio

decide di fare un atto e Caio non è d’accordo, prima che questo atto venga compiuto Caio potrà fare opposizione, e la decisione verrà

rimessa ai soci.

Terzo comma articolo 2257:

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione [2261, 2266].

Tutto ciò porta a delle conseguenze: il criterio di decisione non è nè all’unanimità, ne “per teste”, ma si fa riferimento alla quota di

partecipazione agli utili: chi più rischia avrà più potere decisionale perchè avrà più interessi. Non decide sull’operazione, ma sull’opposizione.

Cosa cambia? Se decidessi sull’operazione, deciderei su cosa fare o cosa non fare, mentre se decido sull’opposizione, ad esempio respingo

l’opposizione, non significa che i soci vogliano che l’operazione venga fatta, ma che l’opposizione non va bene. Quindi c’è una fascia di

discrezionalità appartenente agli amministratori.

Riprendiamo i concetti visti prima

Amministrazione congiuntiva: si avrà una maggiore ponderazione, ma avremo un rallentamento eccessivo dell’azione amministrativa.

Questa modalità richiede una collaborazione tra i soci, quindi il legislatore la mette come opzionale. Gli amministratori non possono fare da

soli, a meno che ci sia un caso particolare di urgenza (in questo caso decisione legittima e vincolante per la società).

Amministrazione collegiale: ha dentro di sè, strutturalmente, una caratterizzazione di procedimento, quindi c’è non

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Publisher
A.A. 2015-2016
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BestEconomy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Scienze giuridiche Prof.