Le società di persone
In queste società possiamo vedere quasi tutto in forma più ridotta, più semplice. In queste società è lasciata all’autonomia dei soci la determinazione dell’assetto societario. Rappresentano una parte rilevante del tessuto imprenditoriale italiano. Abbiamo delle norme generali che valgono per tutti i tipi sociali.
Disposizioni generali e norme specifiche
Disposizioni generali valide per tutti i tipi: artt.22472250.
- Norme sulla società semplice (SS): 22512290.
- Norme sulla società in nome collettivo (SNC): 22912312. Dove non siano previste delle specifiche norme si applicano le norme della società semplice.
- Società in accomandita semplice (SAS): 23132324. Sono delle norme espresse che regolano la SAS, ma se la materia non è prevista all’interno di queste norme c’è il rinvio alle norme della società in nome collettivo, altrimenti si tornerà alla società semplice.
Queste sono società di persone, dove ha rilevanza la persona del socio.
Chi può essere socio?
Posso immaginarmi la SNC con tre soci, che sono tre persone fisiche. Può una società di capitali, ossia una persona giuridica, diventare socio di una SNC? Può una società di capitali essere socio di una società di persone? La risposta è sì, infatti troviamo l’art.2361 del codice civile, che non è una norma delle società di persone (saremo nella SPA, che inizia al 2325), che ci dice:
Articolo 2361: Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
Uno degli effetti indiretti è che, in caso di fallimento della SNC, fallirebbe anche la SRL che è socio. Ciò che consente il fatto che una SRL possa avere partecipazioni in una SNC, è la possibilità di costruire una società di fatto che abbia come socio una società di capitali. Se Tizio SRL non potesse pagare i terzi, questi potrebbero dire che in realtà c’è il patrimonio di Tizio (inteso come persona fisica), che però non è aggredibile se non nei limiti del conferimento. A differenza del passato, ora una società di capitali può partecipare ad una società di persone. La Caio SRL ha due soci, che sono Tizio e Tizio SRL. Tizio sarà quindi socio sia della SRL che della SNC. Nelle SNC la responsabilità è sempre illimitata. Se fallisce la Caio SNC, falliscono anche la Tizio SRL e Tizio, che da socio a responsabilità limitata diviene socio di responsabilità illimitata della SNC.
Profili comuni delle società di persone
- Non hanno personalità giuridica: sono comunque un soggetto;
- Sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta: dei debiti della società può rispondere anche il socio;
- Non è previsto un capitale minimo;
- Non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi;
- Il socio illimitatamente responsabile è di regola, ma non necessariamente, anche amministratore;
- La partecipazione sociale è costituita da quote e, di regola, è trasferibile solo con il consenso di altri soci. È sempre importante sapere chi sono gli altri soci, perché la responsabilità è anche solidale tra di loro;
- Non possono emettere obbligazioni.
Alcune differenze
SS: impossibilità di svolgere un’attività commerciale, descritta dal 2195. È quindi il tipo residuale delle attività agricole. Deve essere iscritta nel registro delle imprese nella sezione speciale e la sua pubblicità ha solo funzione di notizia e non dichiarativa.
SNC: nessuna restrizione, quindi se faccio una SNC posso farle fare anche un’attività agricola. L’iscrizione nel registro delle imprese è prevista, ma non è obbligatoria, perché se l’iscrizione avesse efficacia costitutiva, la Caio SNC non esisterebbe, perché è una società di fatto. L’iscrizione è possibile ma ha effetto normativo (se iscrivo una SNC nel registro delle imprese la trasformo da SNC valida, esistente e irregolare a SNC regolare). Sostanzialmente cambia la disciplina tra SNC regolare (che gode di un regime più vantaggioso) e irregolare, più penalizzata. Costituisce il tipo residuale per l’attività commerciale.
SAS: si caratterizza per avere due categorie di soci. Soci accomandatari e soci accomandanti. La differenza sostanziale è che i soci accomandatari rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma possono amministrare la società. Gli accomandanti non rispondono illimitatamente, ma solo limitatamente per quanto hanno conferito, ma non possono amministrare la società.
Costituzione
Queste società si costituiscono in diversi modi.
Società irregolare
Esiste? La società semplice non può essere irregolare, mentre possono essere irregolari le SNC e le SAS quando il loro atto costitutivo non è iscritto nel registro delle imprese. Differenze: art.2297, tra SNC regolare e irregolare.
Articolo 2297: Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Modificazioni del contratto
Articolo 2252: Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Si parla del contratto di società. Possiamo cambiare una serie di elementi, che sono oggettivi. Esistono però anche altri tipi di modifiche (soggettive), come l’entrata e l’uscita di nuovi soci, con l’unanimità, che però non è inderogabile. Nel nostro contratto possiamo prevedere delle maggioranze diverse. Non c’è bisogno invece dell’unanimità per il trasferimento dell’accomandante, perché non gestisce, non può gestire, e risponde solo per quello che ha già dato (se fosse nullatenente o estremamente ricco non cambierebbe nulla per la società).
Deliberazioni sempre all’unanimità?
Non è vero che se non è prescritto diversamente è sempre all’unanimità, perché:
- Art. 2287: Procedimento di esclusione
- Art. 2257 (comma 3): Amministrazione disgiuntiva
- Art. 152 legge fallimentare
- Art. 2319: Nomina e revoca degli amministratori
Il legislatore non prescrive una regola, quindi per riempire i buchi dove non si capisce come debbano decidere i soci, la posizione preferibile in dottrina è quella che dice che le decisioni attinenti alla struttura organizzativa della società sono da prendere all’unanimità, mentre quelle attinenti alla gestione dell’impresa sociale sono tendenzialmente da prendere a maggioranza. La differenza sta che la maggioranza è un modo di decidere molto più veloce, mentre l’unanimità dà diritto di veto alla minoranza, tutelandone i diritti.
Amministrazione
Se nell’atto costitutivo non è previsto diversamente, secondo l’articolo 2257 l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (nella SAS solo accomandatari: 2318. Accomandanti: 2320): amministrazione disgiunta, salvo deroghe. La nomina degli amministratori può avvenire nell’atto costitutivo o, dove previsto da questo, con atto separato da parte dei soci. La revoca degli amministratori è trattata dall’art. 2259 del codice civile. Quando abbiamo l’amministrazione congiunta, gli altri soci avranno il potere di veto, da esercitarsi prima che la decisione presa da un amministratore venga compiuta. Nel caso di contrasto tra più amministratori per il compimento di un’operazione, la decisione viene rimessa ad un terzo sottoposto all’articolo 1349, secondo comma, del codice civile (disciplina dell’arbitratore). L’atto costitutivo può anche prevedere che l’amministrazione sia congiuntiva, art. 2258 del codice civile. Le decisioni andranno assunte all’unanimità, anche se in alcuni casi è tollerata la maggioranza, calcolata in base alle quote di partecipazione agli utili.
Rappresentanza
Regolata dall’articolo 2266 del codice civile, salvo diversa previsione del contratto sociale, spetta agli amministratori. I limiti legali alla rappresentanza sono sempre opponibili al terzo, mentre i limiti convenzionali sono trattati diversamente a seconda dei tipi sociali (SS: 2266, SNC e SAS: 2297).
Trasferibilità della partecipazione
Salvo diversa pattuizione, la trasferibilità della partecipazione, sia mortis causa che inter vivos, è subordinata al consenso degli altri soci.
Invalidità del contratto
Non esiste una vera disciplina, quindi si applicano le regole generali in tema di contratti. Per le SPA, però, l’articolo 2332 prevede una disciplina molto particolare. Questa disciplina è caratterizzata da una riduzione delle cause di nullità e p...
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale