Le caratteristiche delle società di persone
Impresa familiare
È regolata dall’art. 230 del c.c. secondo il quale è tale l’impresa dove, con l’imprenditore, collaborano al suo interno prestando la propria attività in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Personalità giuridica e responsabilità
Le società di persone sono prive di personalità giuridica, pertanto il soggetto giuridico è costituito dagli stessi soci che rispondono in via sussidiaria dei debiti contratti dalla società; tutti i soci ricoprono anche la veste di soggetto economico poiché governano l’azienda assumendosene i rischi.
L’autonomia patrimoniale di cui godono è imperfetta, perché qualora il patrimonio della società sia insufficiente per estinguere i debiti contratti, i creditori sociali potranno rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
Soggetto economico e soggetto giuridico
Soggetto economico: colui o coloro nell’interesse del quale la gestione si realizza: socio di maggioranza.
Soggetto giuridico: colui o coloro che rispondono per le obbligazioni sociali: soci.
La costituzione
Le società di persone si costituiscono con atto scritto che può assumere la forma di scrittura privata autenticata o quella di atto pubblico. Le società agiscono sotto il nome della ragione sociale e deve contenere almeno la generalità di un socio.
Entro 20 giorni deve essere regolarizzata l’imposta di registro e entro 30 l’atto costitutivo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla fase costitutiva (iscrizione nel registro delle imprese, numero partita IVA, apertura posizione previdenziali presso INPS e INAIL) comportano il sostenimento di oneri di natura pluriennale, da sottoporre annualmente ad ammortamento, contabilizzati come costi di impianto.
I conferimenti
Gli apporti possono essere:
- Disponibilità liquide: denaro
- Beni in natura: possono essere:
- Disgiunti
- Congiunti: complesso di beni legati da vincoli di complementarietà
- Socio d’opera: apporto di servizi, ovvero l’apporto della propria attività lavorativa. L’apporto del socio d’opera non si rileva contabilmente in quanto non incide sul capitale sociale, tuttavia deve essere specificato nell’atto costitutivo le modalità di partecipazione agli utili e/o alle eventuali perdite realizzate.
Inventario di costituzione
L’inventario di costituzione deve indicare tutte le attività e le passività iscritte nell’inventario di costituzione, e devono essere espressi in un’unica misura.
La destinazione e il pagamento dell’utile di esercizio
L’utile di esercizio...
-
Società di persone
-
Società di persone
-
Società di persone
-
Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale