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LE CARATTERISTICHE DELLE SOCIETA’ DI PERSONE
Impresa familiare: è regolato dall’art. 230 del c.c secondo il quale è tale l’impresa dove con l’imprenditore collaborano al suo
interno prestando la propria attività in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Le società di persone sono prive di personalità giuridica, pertanto il soggetto giuridico è costituito dagli stessi soci che
rispondono in via sussidiaria dei debiti contratti dalla società; tutti i soci ricoprono anche la veste di soggetto economico poiché
governano l’azienda assumendosene i rischi.
L’autonomia patrimoniale di godono è imperfetta, perché qualora il patrimonio della società sia insufficiente per estinguere i
debiti contratti, i creditori sociali potranno rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.
Soggetto economico: colui o coloro nell’interesse del quale la gestione si realizza: SOCIO DI MAGGIORANZA
Soggetto giuridico: colui o coloro che rispondono per le obbligazioni sociali: SOCI
La costituzione: le società di persone si costituiscono con atto scritto che può assumere la forma di scrittura privata autenticata
o quella di atto pubblico. Le società agiscono sotto il nome della ragione sociale e deve contenere almeno la generalità di un
socio.
Entro 20 giorni deve essere regolarizzata l’imposta di registro e entro 30 l’atto costitutivo deve essere depositato presso l’ufficio
del registro delle imprese. Gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla fase costitutiva (iscrizione nel registro delle
imprese, numero partita IVA, apertura posizione previdenziali presso INPS e INAIL) comportano il sostenimento di oneri di
natura pluriennale, da sottoporre annualmente ad ammortamento, contabilizzati come COSTI DI IMPIANTO.
I CONFERIMENTI
Gli apporti possono essere:
• Disponibilità liquide: denaro
• Beni in natura: possono essere:
• Disgiunti:
• Congiunti: complesso di beni legati da vincoli di complementarietà
• Socio d’opera: apporto di servizi, ovvero l’apporto della propria attività lavorativa. L’apporto del socio d’opera non si
rileva contabilmente in quanto non incide sul capitale sociale, tuttavia deve essere specificato nell’atto costitutivo le
modalità di partecipazione agli utili e/o alle eventuali perdite realizzate.
L’inventario di costituzione deve indicare tutte le attività e le passività iscritte nell’inventario di costituzione, e devono essere
espressi in un’unica misura LA DESTINAZIONE E IL PAGAMENTO DELL’UTILE DI ESERCIZIO
L’utile di esercizio deve essere ripartito tra i soci secondo le modalità stabilite dall’atto costituito dopo che il bilancio è stato
approvato nei primi mesi dell’esercizio successivo dagli stessi soci. Se non diversamente, l’utile viene ripartito in proporzione
alle quote di capitale conferito da ciascun socio. Di solito, prima di ripartire l’utile, una parte viene destinata alla formazione di
una riserva che nelle società di persone è volontaria. Questo accantonamento consente alla società di autofinanziarsi in quanto
l’utile non distribuito potrà essere impiegato per finanziare i processi produttivi. Si ricorda che l’utile non può essere distribuito
se ci sono state delle perdite negli esercizi precedenti e quest’ultimi non sono coperti da eventuali riserve o quando i costi di
impianto non sono stati interamente ammortizzati.
Attribuzione delle ritenute fiscali ai soci La società può vantare dei crediti nei confronti dei soci ogni qual volta riscuote
redditi soggetti a ritenuta fiscale d’acconto. Le società di persone pertanto non sono soggetti passivi ai fini delle imposte sul
reddito, che gravano sui soci. Quindi la ritenuta fiscale applicata sugli interessi attivi bancari o postali costituiscono un credito
nei confronti dei soci stessi.