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GLI AMMINISTRATORI: REQUISITI, NOMINA, REVOCA
Nel silenzio dell’atto costitutivo, la regola posta dall’art. 2257 co. 1 sancisce che “l’amministrazione
della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri” AMMINISTRAZIONE
DISGIUNTIVA: modello legale di amministrazione; operatività individuale di ciascun socio; diritto
preventivo di opposizione rispetto al compimento dell’operazione la maggioranza dei soci decide
sull’opposizione.
Questa regola può essere derogata dalle parti che, nel contratto sociale, possono attribuire il
potere di amministrare a taluni dei soci sino a concentrarlo nelle mani di uno solo di loro.
Nelle S.a.s. il potere di amministrare non spetta né può essere attribuito agli accomandanti. È
tuttavia consentito, senza perdita del beneficio della responsabilità limitata, che l’accomandante
compia specifici atti sulla base di una procura speciale per singoli affari; presti la propria opera
sotto la direzione degli amministratori; se l’atto costitutivo lo prevede, abbia poteri di autorizzazione
o di preventiva consultazione per determinate operazioni nonché poteri di ispezione e
sorveglianza.
Ogni socio amministratore può essere anche una persona giuridica, la quale esprimerà la sua
volontà tramite il proprio rappresentante.
La NOMINA degli amministratori può avvenire in due modi: a) direttamente nell’atto costitutivo; b)
dove l’atto costitutivo lo consenta, con atto separato da parte dei soci.
La fonte della nomina assume particolare rilievo con riguardo alla REVOCA (art. 2259): se la
nomina dell’amministratore è stata effettuata nell’atto costitutivo la revoca è possibile solo per
giusta causa.
L’AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA: la regola dispositiva del potere disgiunto si applica anche
dove l’atto costitutivo attribuisca solo ad alcuni dei soci il potere di amministrare. Questa assoluta
autonomia gestionale del singolo socio è temperata dal c.d. potere di veto spettante agli altri soci
amministratori: ovviamente il veto deve intervenire prima del compimento dell’operazione. Esso
può riguardare anche una serie o una tipologia di operazioni; il potere di decidere sull’opposizione
si trasferisce a tutti i soci i quali decidono a maggioranza calcolata secondo la rispettiva quota di
partecipazione agli utili. Per le società di persone, in caso di conflitto fra gli amministratori sulle
scelte di gestione, è ammessa la possibilità che il contratto sociale rimetta a un terzo la decisione.
L’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci
AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258): modello convenzionale di amministrazione; è
necessario il consenso unanime di tutti i soci per il compimento delle operazioni salvo che non sia
espressamente previsto il principio di maggioranza. La legge consente che ciascun amministratore
possa compiere da solo atti di gestione nel caso in cui vi sia urgenza di evitare un danno alla
società (art. 2258 co. 3).
• Non è previsto un consiglio di amministrazione;
• Modello non rigido si applica il modello legale se le parti non dispongono diversamente;
• Ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società (art. 2257) e salvo
diversa disposizione ha la rappresentanza della società (art. 2266);
• controllo dei soci (art. 2261) attribuisce ai soci il controllo sugli amministratori. All’esterno
della società gli amministratori sono controllati dai giudici.
LA RAPPRESENTANZA
Al potere di amministrazione corrisponde quello di RAPPRESENTANZA (art. 2266), il potere cioè
di spendere il nome della società e far sì che essa acquisti diritti e assuma obblighi verso terzi. Nel
silenzio del contratto sociale, dunque, chi ha il potere di amministrare ha anche quello di
rappresentare la società.
Il potere di rappresentanza degli amministratori “si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto
sociale”.
La corrispondenza fra il potere di gestione e quello di rappresentanza può essere spezzata dal
contratto sociale, tramite la fissazione di limiti e regole particolari per l’esercizio del secondo. Es.
attribuendo il potere solo a taluni soci amministratori e non ad altri.
Ogni limitazione del potere di rappresentanza, sia essa prevista dalla legge o contenuta nel
contratto sociale, pone il problema della sua opponibilità ai terzi. Anzitutto va chiarito che se il terzo
stipula un contratto con chi non è amministratore della società si applicano le regole generali in
tema di rappresentanza: la carenza di poteri rappresentativi è, dunque, pienamente opponibile al
terzo.
Quando si tratti dell’opponibilità dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori si deve
distinguere fra limiti legali e limiti convenzionali al potere di rappresentanza. I limiti legali, quelli
cioè che hanno fonte normativa, sono sempre opponibili al terzo; i limiti convenzionali, quelli cioè
che si traggono dal contratto sociale, sono trattati diversamente nel codice a seconda dei tipi
sociali.
Nelle S.n.c. e nelle S.a.s. le limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi se
iscritte nel registro delle imprese.
Nella società semplice invece sono opponibili solo dove portati a conoscenza del terzo.
DOVERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori hanno il dovere generale di gestire la società con la diligenza del mandatario.
L’operato degli amministratori va valutato sulla base del loro comportamento al momento
dell’assunzione delle scelte, non sulla base del risultato positivo o negativo delle scelte. Il metro di
valutazione della diligenza è quello del mandatario, cioè del buon padre di famiglia.
Gli amministratori devono rispettare una serie di dovere specifici previsti dalla legge (es. tenuta
della contabilità sociale, compimento delle formalità pubblicitarie per gli atti sociali,…).
L’inadempimento ai loro obblighi espone gli amministratori a responsabilità solidale verso la
società per i danni a questa procurati.
IL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE
Nelle società di persone non è previsto alcun organo di controllo sulla gestione. Il contratto sociale
può prevedere un sistema di controllo basato su un organo dotato di poteri e competenze simili al
collegio sindacale delle S.p.a., ma nulla è imposto dalla legge. Il controllo sull’attività degli
amministratori è dunque affidato agli stessi soci. Se essi sono amministratori il controllo si risolve
con il potere-dovere di vigilanza e di informazione sul comportamento degli altri soci
amministratori.
Non vi è alcuna reale limitazione dei soci all’accesso all’informazione sugli affari sociali.
Possibilità di revoca per giusta causa dell’amministratore. Tale revoca può essere richiesta
contro qualsiasi amministratore, indipendentemente dalla fonte della sua nomina.
La “giusta causa” normalmente attiene alla violazione dei doveri di corretta amministrazione e degli
specifici obblighi. Può considerarsi giusta causa anche qualsiasi circostanza che renda
ragionevole la revoca dell’amministratore (es. situazioni personali per cui l’amministratore non sia
più capace di gestire la società).
LE DECISIONI DEI SOCI
LE COMPETENZE DEI SOCI
Nella società di persone la disciplina delle decisioni o deliberazioni dei soci non prevede regole
generali in ordine all’individuazione delle competenze, alle modalità delle loro assunzioni, ai
presupposti di validità. Inventario delle ipotesi normative in cui si fa riferimento alle decisioni dei
soci:
a) le modificazioni dell’atto costitutivo
b) la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e la revoca dei liquidatori e le scelte
sulle modalità di liquidazione
c) la decisione sul veto in regime di amministrazione disgiuntiva
d) la nomina e la revoca degli amministratori e le relative attribuzioni e le modifiche ai poteri di
gestione o rappresentanza
e) l’approvazione del rendiconto e del bilancio
f) l’esclusione del socio
g) il consenso all’uso personale dei beni sociali
h) il consenso all’attività concorrenziale del socio
i) la proposta di ammissione al concordato preventivo e all’amministrazione controllata.
LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI
Metodo collegiale: in occasione di ogni deliberazione si proceda alla convocazione dei soci e alla
loro riunione per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e la votazione. Nelle società di
persone il metodo collegiale non è obbligatorio.
È possibile adottare le decisioni dei soci tramite consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto.
Solo in taluni casi il legislatore specifica se le decisioni dei soci debbano essere prese all’unanimità
o basti la maggioranza. Modifiche dell’atto costitutivo, scioglimento della società, nomina e revoca
dei liquidatori devono essere decise all’unanimità; a maggioranza calcolata secondo le rispettive
quote di partecipazione agli utili vanno assunte le delibere sul veto nell’amministrazione disgiuntiva
e sulle proposte di ammissione alle procedure concorsuali; a maggioranza per teste la delibera di
esclusione; all’unanimità degli accomandatari e maggioranza degli accomandanti la nomina e la
revoca per atto separato degli amministratori nella S.a.s.
Nel silenzio del contratto ci si chiede se debba affermarsi il principio unanimitario o quello
maggioritario la tesi favorevole all’applicazione del principio unanimitario è tuttora la prevalente,
ma più persuasiva è l’opinione che distingue tra le delibere a seconda che si riferiscano
all’amministrazione della società o che incidano sulla struttura legale: per le prime si applicherebbe
il principio maggioritario, per le seconde la regola dell’unanimità.
INVALIDITÀ DELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Non vi sono specifiche norme sull’invalidità delle s.d.p. quindi le cause d’invalidità sono quelle
contrattuali:
• nullità (art. 1418);
• annullabilità (errore, violenza, dolo);
Gli effetti sono quelli delle società di capitale (art. 2332): “la dichiarazione di nullità non pregiudica
l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese” (se
una società viene dichiarata nulla dopo l’iscrizione, gli atti restano comunque validi) non si
applica quindi la disciplina contrattuale.