Società di persone (disciplina)
Articoli 2251-2324:
- Società semplice → la disciplina di base è quella della società semplice (salvo che per gli aspetti regolati);
- Società in nome collettivo (S.n.c.);
- Società in accomandita semplice (S.a.s.).
La società semplice è il modello che il codice riserva all’esercizio delle attività non commerciali e cioè alle attività agricole; S.n.c. e S.a.s. possono invece svolgere qualsiasi attività economica. Solo per la società semplice il legislatore ha previsto una normativa autosufficiente; questa si applica anche alla S.n.c. dove manchino norme a lei specifiche; a sua volta, la disciplina della S.n.c. regola anche la S.a.s., nei limiti della sua compatibilità con le norme particolari per quest’ultima dettate.
La costituzione
Il contratto di società di persone
Il contratto di società di persone presuppone un accordo fra più soggetti e non può dunque trovare fonte in un atto unilaterale; anzi, il venir meno della pluralità dei soci integra una causa di scioglimento della società. Per il contratto di società di persone non sono stabiliti, in linea di principio, requisiti formali a pena di invalidità. Anche quando il legislatore prevede che l’atto costitutivo debba stipularsi in una determinata forma e sia soggetto a pubblicità, la mancanza di quest’ultima non provoca la nullità della società e nemmeno la disapplicazione integrale della disciplina prevista per quel tipo di società. Determina invece la c.d. irregolarità della società alla quale sono ricollegate specifiche conseguenze sul piano della disciplina.
Riguardo alla forma del contratto, il legislatore distingue la società semplice dalla S.n.c. e dalla S.a.s. Per quanto concerne la società semplice “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” (art. 2251). Ciò significa che il contratto può essere stipulato verbalmente o per iscritto; l’esistenza della società può anche essere desunta dal comportamento concludente dei soci. Il contratto deve assumere una determinata forma solo quando è previsto per il conferimento di beni per la cui disposizione il diritto comune prescrive regole formali a pena di nullità (es. il conferimento di beni immobili richiede un contratto in forma scritta). Tuttavia anche in questo caso, il mancato rispetto della regola non implica necessariamente l’invalidità del contratto: essendo, infatti, quello di società un contratto plurilaterale, il vizio di forma provoca l’invalidità dell’intero contratto solo in caso di essenzialità del conferimento. Altrimenti viene meno solo la partecipazione del socio il cui conferimento sia nullo. La legge non prevede, per la società semplice, un contenuto minimo del contratto.
Per quanto riguarda l’oggetto, la società semplice può svolgere solo attività d’impresa agricola. Per la S.n.c. e la S.a.s. il legislatore prevede che il contratto di società debba essere adottato con scrittura privata autenticata, tramite redazione di un atto costitutivo il cui contenuto è fissato nell’art. 2295 (integrato per la S.a.s. dall’art. 2316). Nell’atto devono essere indicati:
- Le generalità dei soci e, per la S.a.s., quali sono gli accomandatari quali gli accomandanti;
- La ragione sociale;
- I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
- La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L’oggetto sociale: cioè la descrizione dell’attività economica che la società intende svolgere;
- I conferimenti di ciascun socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione;
- Le prestazioni a cui sono obbligati gli eventuali soci d’opera;
- Le regole sulla ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- La durata della società.
L’assenza di queste indicazioni non provoca invalidità della società. Nel sistema originario del codice anche le regole di pubblicità del contratto sociale erano diverse; con la riforma della disciplina del registro delle imprese e dell’impresa agricola le regole si sono molto avvicinate. Infatti ha previsto l’iscrizione delle società semplici in una sezione speciale del registro delle imprese.
Sia il contratto di società semplice, sia l’atto costitutivo delle S.n.c. e delle S.a.s. vanno iscritti nel registro delle imprese: quanto viene iscritto è opponibile ai terzi. Se la società semplice non si iscrive l’unico effetto che ne deriva è l’impossibilità di avvalersi dell’efficacia dichiarativa della pubblicità; S.n.c. e S.a.s. invece, se non provvedono all’iscrizione, si definiscono irregolari e subiscono l’applicazione della disciplina di società semplice per quanto concerne i rapporti con i terzi. Con tre eccezioni: a) in ogni caso i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali; b) in ogni caso si presume che i soci che agiscono per la società abbiano i poteri di rappresentanza salvo effettiva loro conoscenza; c) resta salva la responsabilità limitata dei soci accomandanti che non abbiano partecipato alle operazioni sociali.
La partecipazione di società di capitali in società di persone
La possibilità per una società di capitali di partecipare a una società di persone è oggi riconosciuta per espressa disposizione normativa. Nelle società di capitali la decisione deve essere assunta dall’assemblea; quanto alla società personale partecipata è previsto che, se tutti i suoi soci illimitatamente responsabili sono società di capitali, alla S.n.c. e alla S.a.s. si applichino le regole di redazione del bilancio dettate per le S.p.a.
L'invalidità del contratto
La legge non regola espressamente l’invalidità del contratto di società di persone. Si ritiene che le cause di invalidità si identifichino con quelle di nullità e di annullabilità previste in generale per i contratti (mancanza dell’accordo, illiceità e indeterminatezza dell’oggetto, ecc.). Ovviamente si deve distinguere fra l’invalidità che colpisce l’intero contratto sociale e quella che riguarda la partecipazione del singolo socio.
Le modifiche del contratto sociale e il trasferimento della quota
Regola generale delle società personali è che ogni modifica del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci salvo che non sia disposto diversamente dallo stesso contratto sociale (art. 2252) (es. lasciare che tutte o alcune modifiche dell’atto costitutivo possano essere decise dalla maggioranza dei soci). Anche il mutamento delle persone dei soci e il trasferimento della quota richiede il consenso di tutti gli altri soci. Trasformazione, fusione e scissione sono approvate a maggioranza (artt. 2500-ter, 2502 co. 1, 2506-ter co. 5). È dubbia l’applicabilità alle decisioni dei soci (all’unanimità o a maggioranza) del metodo collegiale o assembleare (convocazione dei soci, riunione, discussione, votazione) → il codice tace sul punto.
Gli obblighi dei soci
L'obbligo generale di collaborazione
Il contratto di società di persone è caratterizzato dal c.d. intuitus personae → la persona del socio assume cioè carattere essenziale nell’assetto dei rapporti sociali. Ne consegue che gli obblighi dei soci verso la società non si limitano soltanto agli aspetti patrimoniali: si afferma che sul socio grava un generale obbligo di collaborazione verso la società.
Conferimenti e capitale
I soci sono tenuti a effettuare in favore della società i conferimenti ai quali si sono obbligati con il contratto sociale. La legge in via del tutto generale, presume che, nel silenzio del contratto, i soci siano comunque tenuti, in parti eguali, a conferire quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale (art. 2253). Non è previsto un ammontare minimo dei conferimenti. Nelle società di persone non vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili: è possibile, accanto ai conferimenti di denaro, di beni e di crediti, anche il conferimento d’opera e di servizi.
Il capitale non è menzionato espressamente come elemento del contratto di società di persone. Tuttavia per le S.n.c. e le S.a.s. il concetto di capitale sociale emerge in due casi: nell’art. 2303 che vieta la distribuzione di utili se si è verificata una perdita del capitale sociale non reintegrata o non eliminata con la sua formale riduzione e nell’art. 2306 in cui si regola la riduzione del capitale al fine di tutelare i creditori, consentendo loro di opporsi. Ne discende quindi che il valore dei conferimenti indicato nell’atto costitutivo rappresenta il capitale della società.
La disciplina legale dei singoli conferimenti è così sintetizzabile: nel silenzio del contratto si...
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Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale