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SOCIETà DI CAPITALI

Il nucleo essenziale è disciplinato nei capi V,VI,VII del titolo V del libro V del cc. Inoltre nel 2003 la

riforma del diritto societario,ha ridisegnando i rapporti tra la SPA, la SAPA e la SRL (sono stati

introdotti articoli fino al 2409 novedecies).L'attuale impianto sembra tendenzialmente confermare

l'Impiego della SPA per funzioni di iniziative imprenditoriali di significativa dimensione e le SRL per

intraprendere le istanze dell’impresa collettiva di minori dimensioni, attraverso l'attribuzione di una

caratterizzazione propria in base alla posizione dei soci e alla relazione fra gli stessi che si avvicina

per diversi aspetti all'alveo delle società personali.

SOCIETà PER AZIONI (SPA)

Nel 2003 sono state introdotte due nozioni, 2325bis, società aperte e società chiuse.

Le aperte fanno ricorso al capitale di rischio, 2 tipi: azioni negoziate nel mercato regolamentato,

titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art 111bis delle disposizioni di attuazione e transitorie:

la misura rilevante è quella stabilita dalla norma del 116 del d.lgs 58/98(legge draghi):la consob

con regolamento (regolamento emittenti) stabilisce i criteri x individuare tale misura: emittenti

italiani che hanno: almeno 500 azionisti di minoranza che detengono almeno 5% di capitale e tale

società non può avere possibilità di redigere bilancio in forma abbreviata.)

Alle quotate (aperte) si applicano le norme del cc, in quanto non sia diversamente disposto dalle

stesse norme o da leggi speciali(TUF-regolamento emittenti-codice di comportamento della borsa

italiana-comunicazioni interpretative emanate dalla consob). (le chiuse hanno a riferimento solo il

cc).

TRATTI MARCANTI SPA:Responsabilità limitata nel patrimonio della società(anche srl),

partecipazioni sociali sono azioni costituenti frazioni omogenee del capitale, l'organizzazione

interna è articolata per funzioni date a diversi organi.(Nella SAPA i soci accomandatari hanno una

responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali, nella SRL la partecipazione non è

un'azione.)

COSTITUZIONE. Due fasi: stipulazione atto costitutivo(su cui c’è controllo preventivo del

notaio), iscrizione nel registro (con cui acquisisce personalità giuridica e viene ad esistenza).

Ai sensi del 2329 per procedere alla costituzione è necessario:1 il capitale sociale deve essere non

inferiore di €50.000 e interamente sottoscritto( non implica l'integrale esecuzione dei conferimenti),

la legislazione speciale può prevedere livelli di capitali minori.

2 Si deve versare in banca almeno il 25% del conferimento in denaro, se costituzione unilaterale

l'intero ammontare,per conferimenti in natura e di crediti la liberazione delle azioni corrispondenti

deve essere integralmente effettuata e devono essere redatti di stima da un esperto

3 occorre avere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione

all'oggetto e la società (es banca autorizzazione Banca Italia).

STIPULAZIONE ATTO COSTITUTIVO:Ai sensi del 2328 deve essere stipulato in forma di atto

pubblico pena nullità, 2 modelli procedimentali:

1 simultanea(ipotesi normale):I soci che già ci sono tutti si ritrovano dal notaio e simulano l'atto

sottoscrivendo integralmente il capitale iniziale

2 pubblica sottoscrizione:(serve a trovare i soci) Procedimento complesso:Redazione del

programma con oggetto sociale, acquisizione delle adesioni con sottoscrizione del cap al

programma che andrà depositato presso un notaio per essere reso pubblico,celebrazione

Assemblea Costituente in cui si approva statuto, simulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel

registro.

ATTO COSTITUTIVO:si tratta o di un contratto o di atto unilaterale, pubblico. Indica cognome

nome denominazione data e luogo di nascita domicilio numero azioni assegnate a ciascuno delle

persone fisiche o enti, denominazione della società comune in cui sono stabilite la sede principale

e le eventuali sedi secondarie;Attività che costituisce l'oggetto sociale(può essere commerciale o

non)che è importante per diverse applicazioni normative differenti:per recesso(in caso di

modificazione approvata dall’assemblea), per nullità della società, poteri amministratori assunzioni

partecipazioni di altre imprese,Ammontare il capitale sottoscritto (interamente) e versato (25%)

(nelle snc fondo sociale che rimane fisso),Numero ed eventuale valore nominale delle

azioni,caratteristiche e modo di emissione e circolazione(eventuale= La riforma consente anche di

non indicare il valore nominale delle azioni che risulterà da capitale sociale/n azioni

emesse),valore crediti e beni in natura,norme ripartizioni utili(no patto leonino),sistema

amministrazione adottato(nel silenzio tradizionale, senno dualistico o monistico),numero

componenti collegio sindacale(1 a 7 componenti soci o non, e 2 supplenti),Nomina primi

amministratori e sindaci e componenti consiglio di sorveglianza e se previsto del soggetto

incaricato per la revisione legale dei conti, spese necessarie per costituzione società, durata

società( se a tempo indet indicazione del tempo non superiore ad un anno per cui si può fare

recesso)Fino al 2003 era elemento obbligato per le SPA dopo la riforma può anche non essere

scritto e quindi sarà tempo Indeterminato.(questo cambia in tema il recesso che nelle soc di cap si

prevede la pox di vendita agli altri soci nel prezzo fissato dalla legge come soluzione del

recesso,statuto Che informa sull'organizzazione funzionamento della società(di norma è separato

dall’atto ma si trovano anche insieme)

Patti parasociali:stabilizzano assetti proprietari o governo società(limiti trasferimento azioni,diritto di

voto, vincolano solo chi li sottoscrive e non rendono invalido l’atto di chi non li rispetta che porterà

solo conseguenze interni).

Il notaio fa un controllo preventivo sull'atto costitutivo verificando la completezza documentale, la

compatibilità con le norme imperative e l'esistenza delle condizioni del 2329; entro 20 giorni

deposita la copia presso il Registro delle imprese. L'ufficio del registro verificherà poi la regolarità

formale(se viene iscritta senza atto pubblico da luogo a nullità). L'iscrizione comporta

l’esistenza,l'acquisto della personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta, e prima

che avvenga non si possono emettere azioni. Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto non si

iscrive al registro delle imprese, le somme versate per il conferimento sono restituite sottoscrittori e

l'atto perde la sua efficacia inoltre le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione

implicano la responsabilità solidale e illimitata di quelli che hanno agito in nome della società e per

essere approvate abbisognano. di ratifica successiva.

NULLITà: si può dichiarare dall’avvenuta esistenza (2332). Non travolge i contratti conclusi

dall’ente che nasce (tutela dei terzi). Avviene per : mancata stipulazione atto in atto pubblico(in

ogni tempo), illiceità dell’oggetto sociale(attività illecite nell’oggetto sociale o esercizio di un’attività

lecita con modalità illecite (es attività bancaria senza autorizzazione),mancanza di indicazioni sulla

denominazione della società, conferimenti, ammontare capitale sociale, oggetto sociale

nell’atto(incertezza su elementi essenziali della società) che può essere risolta se sanata. Chi

vuole la nullità si deve rivolgere al giudice che previo accertamento sentenzierà e nominerà i

liquidatori; ciò non pregiudicherà l’efficacia degli atti fatti in nome della sociale dopo l’iscrizione al

registro ed i soci rimangono obbligati a completare i conferimenti fino a quando non sono

soddisfatti i creditori sociali (nel limite della resp limitata)

CONFERIMENTI:Con i conferimenti i soci si obbligano a contribuire sia nella fase costitutiva che

durante la vita, alla formazione dei mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'oggetto sociale.

Questo ha funzione produttiva poiché risorsa disponibile per lo svolgimento dell'attività, essendo il

capitale sociale diviso in azioni rappresentanti le partecipazioni dei soci nella società ha una

funzione organizzativa cioè permette di stabilire i diritti dei soci, e anche una forma di garanzia per

l'adempimento delle obbligazioni societarie assunte verso i creditori.

Il 2346 ammette che vi possono essere attribuzioni dei soci al patrimonio ulteriori rispetto al

conferimento, cioè apporti non imputabili al capitale, Avviene quando si richiede ai soci il

versamento di somme ulteriori rispetto al valore nominale delle azioni, sono tenuti al pagamento di

un soprapprezzo perché le azioni sono emesse ad un valore superiore del nominale. Quest'ultimo

è imputato al capitale, il resto va a una riserva di sovrapprezzo( che non puoi essere distribuita ai

soci fino a che RISERVA LEGALE = CAP SOC).Ciò si spiega nel fatto che l'andamento

dell'impresa incide sul valore del patrimonio e questo superiora quello del capitale sociale, quindi

val EFF>val NOM azioni, allora il soprapprezzo è fondamentale per ristabilire tale equilibrio e i

nuovi soci che devono entrare in società devono pagare il valore effettivo.

Nelle SPA sono ammissibili soltanto i conferimenti in denaro e se lo statuto lo prevede bene in

natura e crediti; non prestazioni d’opera ma ci sono 3 strumenti alternativi che lo consentono(fermo

il principio dell’integrità del capitale sociale):

1Strumenti finanziari partecipativi 2346: possono essere emessi dalla società a fronte di

prestazioni (non rappresenta quota di partecipazione al capitale sociale), il titolare acquisirà il

diritto patrimoniali o anche amministrativi ma non voto nell’assemblea generale

azionisti(prestazione ma anche denaro)(es chirurgo-clinica).

2Conferimento non proporzionale: si può assegnare azioni in misura non proporzionale ai

conferimenti eseguiti, fermo restando il valore complessivo

3Azioni con prestazioni accessorie 2345: chi le prende diventa socio e si obbliga a conferire

denaro,beni.. ma hanno una prestazione accessoria, quindi si impegna anche ad eseguirla,devono

essere nominative e non sono trasferibili senza consenso degli amministratori

Se il socio non conferisce(dopo il 25%): 2344 socio moroso: decorsi 15 giorni da pubblicazione

diffida in gazzetta ufficiale, se gli amministratori non ritengono utile promuovere l’azione

dell'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci in proporzione alla loro

partecipazione, se non avviene possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo il

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 18luca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.