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SOCIETà DI CAPITALI
Il nucleo essenziale è disciplinato nei capi V,VI,VII del titolo V del libro V del cc. Inoltre nel 2003 la
riforma del diritto societario,ha ridisegnando i rapporti tra la SPA, la SAPA e la SRL (sono stati
introdotti articoli fino al 2409 novedecies).L'attuale impianto sembra tendenzialmente confermare
l'Impiego della SPA per funzioni di iniziative imprenditoriali di significativa dimensione e le SRL per
intraprendere le istanze dell’impresa collettiva di minori dimensioni, attraverso l'attribuzione di una
caratterizzazione propria in base alla posizione dei soci e alla relazione fra gli stessi che si avvicina
per diversi aspetti all'alveo delle società personali.
SOCIETà PER AZIONI (SPA)
Nel 2003 sono state introdotte due nozioni, 2325bis, società aperte e società chiuse.
Le aperte fanno ricorso al capitale di rischio, 2 tipi: azioni negoziate nel mercato regolamentato,
titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (art 111bis delle disposizioni di attuazione e transitorie:
la misura rilevante è quella stabilita dalla norma del 116 del d.lgs 58/98(legge draghi):la consob
con regolamento (regolamento emittenti) stabilisce i criteri x individuare tale misura: emittenti
italiani che hanno: almeno 500 azionisti di minoranza che detengono almeno 5% di capitale e tale
società non può avere possibilità di redigere bilancio in forma abbreviata.)
Alle quotate (aperte) si applicano le norme del cc, in quanto non sia diversamente disposto dalle
stesse norme o da leggi speciali(TUF-regolamento emittenti-codice di comportamento della borsa
italiana-comunicazioni interpretative emanate dalla consob). (le chiuse hanno a riferimento solo il
cc).
TRATTI MARCANTI SPA:Responsabilità limitata nel patrimonio della società(anche srl),
partecipazioni sociali sono azioni costituenti frazioni omogenee del capitale, l'organizzazione
interna è articolata per funzioni date a diversi organi.(Nella SAPA i soci accomandatari hanno una
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali, nella SRL la partecipazione non è
un'azione.)
COSTITUZIONE. Due fasi: stipulazione atto costitutivo(su cui c’è controllo preventivo del
notaio), iscrizione nel registro (con cui acquisisce personalità giuridica e viene ad esistenza).
Ai sensi del 2329 per procedere alla costituzione è necessario:1 il capitale sociale deve essere non
inferiore di €50.000 e interamente sottoscritto( non implica l'integrale esecuzione dei conferimenti),
la legislazione speciale può prevedere livelli di capitali minori.
2 Si deve versare in banca almeno il 25% del conferimento in denaro, se costituzione unilaterale
l'intero ammontare,per conferimenti in natura e di crediti la liberazione delle azioni corrispondenti
deve essere integralmente effettuata e devono essere redatti di stima da un esperto
3 occorre avere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione
all'oggetto e la società (es banca autorizzazione Banca Italia).
STIPULAZIONE ATTO COSTITUTIVO:Ai sensi del 2328 deve essere stipulato in forma di atto
pubblico pena nullità, 2 modelli procedimentali:
1 simultanea(ipotesi normale):I soci che già ci sono tutti si ritrovano dal notaio e simulano l'atto
sottoscrivendo integralmente il capitale iniziale
2 pubblica sottoscrizione:(serve a trovare i soci) Procedimento complesso:Redazione del
programma con oggetto sociale, acquisizione delle adesioni con sottoscrizione del cap al
programma che andrà depositato presso un notaio per essere reso pubblico,celebrazione
Assemblea Costituente in cui si approva statuto, simulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel
registro.
ATTO COSTITUTIVO:si tratta o di un contratto o di atto unilaterale, pubblico. Indica cognome
nome denominazione data e luogo di nascita domicilio numero azioni assegnate a ciascuno delle
persone fisiche o enti, denominazione della società comune in cui sono stabilite la sede principale
e le eventuali sedi secondarie;Attività che costituisce l'oggetto sociale(può essere commerciale o
non)che è importante per diverse applicazioni normative differenti:per recesso(in caso di
modificazione approvata dall’assemblea), per nullità della società, poteri amministratori assunzioni
partecipazioni di altre imprese,Ammontare il capitale sottoscritto (interamente) e versato (25%)
(nelle snc fondo sociale che rimane fisso),Numero ed eventuale valore nominale delle
azioni,caratteristiche e modo di emissione e circolazione(eventuale= La riforma consente anche di
non indicare il valore nominale delle azioni che risulterà da capitale sociale/n azioni
emesse),valore crediti e beni in natura,norme ripartizioni utili(no patto leonino),sistema
amministrazione adottato(nel silenzio tradizionale, senno dualistico o monistico),numero
componenti collegio sindacale(1 a 7 componenti soci o non, e 2 supplenti),Nomina primi
amministratori e sindaci e componenti consiglio di sorveglianza e se previsto del soggetto
incaricato per la revisione legale dei conti, spese necessarie per costituzione società, durata
società( se a tempo indet indicazione del tempo non superiore ad un anno per cui si può fare
recesso)Fino al 2003 era elemento obbligato per le SPA dopo la riforma può anche non essere
scritto e quindi sarà tempo Indeterminato.(questo cambia in tema il recesso che nelle soc di cap si
prevede la pox di vendita agli altri soci nel prezzo fissato dalla legge come soluzione del
recesso,statuto Che informa sull'organizzazione funzionamento della società(di norma è separato
dall’atto ma si trovano anche insieme)
Patti parasociali:stabilizzano assetti proprietari o governo società(limiti trasferimento azioni,diritto di
voto, vincolano solo chi li sottoscrive e non rendono invalido l’atto di chi non li rispetta che porterà
solo conseguenze interni).
Il notaio fa un controllo preventivo sull'atto costitutivo verificando la completezza documentale, la
compatibilità con le norme imperative e l'esistenza delle condizioni del 2329; entro 20 giorni
deposita la copia presso il Registro delle imprese. L'ufficio del registro verificherà poi la regolarità
formale(se viene iscritta senza atto pubblico da luogo a nullità). L'iscrizione comporta
l’esistenza,l'acquisto della personalità giuridica e quindi l'autonomia patrimoniale perfetta, e prima
che avvenga non si possono emettere azioni. Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto non si
iscrive al registro delle imprese, le somme versate per il conferimento sono restituite sottoscrittori e
l'atto perde la sua efficacia inoltre le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
implicano la responsabilità solidale e illimitata di quelli che hanno agito in nome della società e per
essere approvate abbisognano. di ratifica successiva.
NULLITà: si può dichiarare dall’avvenuta esistenza (2332). Non travolge i contratti conclusi
dall’ente che nasce (tutela dei terzi). Avviene per : mancata stipulazione atto in atto pubblico(in
ogni tempo), illiceità dell’oggetto sociale(attività illecite nell’oggetto sociale o esercizio di un’attività
lecita con modalità illecite (es attività bancaria senza autorizzazione),mancanza di indicazioni sulla
denominazione della società, conferimenti, ammontare capitale sociale, oggetto sociale
nell’atto(incertezza su elementi essenziali della società) che può essere risolta se sanata. Chi
vuole la nullità si deve rivolgere al giudice che previo accertamento sentenzierà e nominerà i
liquidatori; ciò non pregiudicherà l’efficacia degli atti fatti in nome della sociale dopo l’iscrizione al
registro ed i soci rimangono obbligati a completare i conferimenti fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali (nel limite della resp limitata)
CONFERIMENTI:Con i conferimenti i soci si obbligano a contribuire sia nella fase costitutiva che
durante la vita, alla formazione dei mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'oggetto sociale.
Questo ha funzione produttiva poiché risorsa disponibile per lo svolgimento dell'attività, essendo il
capitale sociale diviso in azioni rappresentanti le partecipazioni dei soci nella società ha una
funzione organizzativa cioè permette di stabilire i diritti dei soci, e anche una forma di garanzia per
l'adempimento delle obbligazioni societarie assunte verso i creditori.
Il 2346 ammette che vi possono essere attribuzioni dei soci al patrimonio ulteriori rispetto al
conferimento, cioè apporti non imputabili al capitale, Avviene quando si richiede ai soci il
versamento di somme ulteriori rispetto al valore nominale delle azioni, sono tenuti al pagamento di
un soprapprezzo perché le azioni sono emesse ad un valore superiore del nominale. Quest'ultimo
è imputato al capitale, il resto va a una riserva di sovrapprezzo( che non puoi essere distribuita ai
⅕
soci fino a che RISERVA LEGALE = CAP SOC).Ciò si spiega nel fatto che l'andamento
dell'impresa incide sul valore del patrimonio e questo superiora quello del capitale sociale, quindi
val EFF>val NOM azioni, allora il soprapprezzo è fondamentale per ristabilire tale equilibrio e i
nuovi soci che devono entrare in società devono pagare il valore effettivo.
Nelle SPA sono ammissibili soltanto i conferimenti in denaro e se lo statuto lo prevede bene in
natura e crediti; non prestazioni d’opera ma ci sono 3 strumenti alternativi che lo consentono(fermo
il principio dell’integrità del capitale sociale):
1Strumenti finanziari partecipativi 2346: possono essere emessi dalla società a fronte di
prestazioni (non rappresenta quota di partecipazione al capitale sociale), il titolare acquisirà il
diritto patrimoniali o anche amministrativi ma non voto nell’assemblea generale
azionisti(prestazione ma anche denaro)(es chirurgo-clinica).
2Conferimento non proporzionale: si può assegnare azioni in misura non proporzionale ai
conferimenti eseguiti, fermo restando il valore complessivo
3Azioni con prestazioni accessorie 2345: chi le prende diventa socio e si obbliga a conferire
denaro,beni.. ma hanno una prestazione accessoria, quindi si impegna anche ad eseguirla,devono
essere nominative e non sono trasferibili senza consenso degli amministratori
Se il socio non conferisce(dopo il 25%): 2344 socio moroso: decorsi 15 giorni da pubblicazione
diffida in gazzetta ufficiale, se gli amministratori non ritengono utile promuovere l’azione
dell'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci in proporzione alla loro
partecipazione, se non avviene possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo il