Amministrazione e controlli
I sistemi di amministrazione e controllo
Con la riforma del 2003 sono stati previsti tre sistemi di amministrazione e controllo:
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Sistema tradizionale basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare:
- Organo amministrativo: amministratore unico o consiglio di amministrazione (CDA)
- Organo di controlli: collegio sindacale, con funzioni circoscritte al controllo sull’amministrazione
- Assemblea
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Sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede:
- Consiglio di sorveglianza di nomina assembleare, investito di competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell’assemblea (es: approvazione del bilancio)
- Consiglio di gestione nominato dal consiglio di rappresentanza
- Assemblea
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Sistema monistico, di ispirazione anglosassone, in cui amministrazione e controllo sono esercitati rispettivamente da:
- Consiglio di amministrazione: nominato dall'assemblea
- Comitato per il controllo sulla gestione: costituito all'interno del consiglio di amministrazione, i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità
- Assemblea
In tutti e tre i sistemi il controllo contabile è esercitato da un organo di controllo esterno alla società: revisore contabile o società di revisione. Il sistema tradizionale di amministrazione trova applicazione in mancanza di diversa previsione statuaria. Il sistema dualistico e quello monistico devono essere espressamente adottati in sede di costituzione della società o con successiva modifica statuaria.
Sistema tradizionale
Gli amministratori
Struttura e funzioni dell'organo amministrativo
Nel sistema tradizionale, la S.p.A. può avere sia un amministratore unico, sia una pluralità di amministratori, che formano in tal caso il consiglio di amministrazione (CDA). A sua volta il CDA può essere articolato con la creazione di uno o più organi delegati. L'organo cui è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e ad essi spetta compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Funzioni degli amministratori:
- Potere gestorio: gli amministratori deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all’assemblea.
- Potere di rappresentanza: gli amministratori (tutti o alcuni) hanno la rappresentanza generale e potenzialmente illimitati della società; hanno cioè il potere di manifestare all'esterno la volontà sociale.
- Convocano l’assemblea e ne fissano l’ordine del giorno; danno attuazione alle delibere della stessa ed hanno il potere-dovere di impugnare quelle che violino la legge o l’atto costitutivo.
- Devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società e redigere annualmente il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Di tutte queste funzioni gli amministratori sono investiti per legge e non per mandato dei soci, si tratta di funzioni che essi esercitano in posizione di formale autonomia rispetto all’assemblea. Questo perché essi devono vigilare sul rispetto della legge anche da parte dell’assemblea e inoltre perché dell’adempimento dei loro doveri sono responsabili civilmente e penalmente.
Nomina e cessazione della carica
I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente la loro nomina compete all’assemblea ordinaria e la nomina viene fatta, generalmente, dall’assemblea a maggioranza. La legge o l’atto costitutivo possono tuttavia riservare la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria di questi ultimi. Gli stessi amministratori nominano i membri venuti a meno.
Il numero degli amministratori è fissato nello statuto (che però può limitarsi ad indicare il numero minimo e massimo e in tal caso sarà l’assemblea che procede alla nomina a fissare di volta in volta il numero degli amministratori).
Gli amministratori possono essere soci o non soci; specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono poi richiesti da leggi speciali per gli amministratori di società che svolgono determinate attività (assicurativa, bancaria) o possono essere previsti dallo statuto. Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Numerose cause di incompatibilità sono previste da leggi speciali, ad esempio impiegati civili dello stato, membri del parlamento, avvocati. Le cause di incompatibilità, diversamente da quelle di ineleggibilità, comportano solo che l’interessato è tenuto ad optare tra l’uno e l’altro ufficio, non rendono invalida la delibera di nomina. Lo statuto può riservare la nomina di un componente indipendente del CDA ai titolari di strumenti finanziari.
Durata
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a 3 esercizi, i quali scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono però rieleggibili se l’atto costitutivo non dispone diversamente.
Cessazione dall'ufficio
Sono causa di cessazione dall’ufficio prima della scadenza del termine:
- La revoca da parte dell’assemblea, che può essere deliberata liberamente in ogni tempo, salvo il diritto degli amministratori al risarcimento dei danni se non sussiste una giusta causa.
- La rinuncia (dimissioni) da parte degli amministratori.
- La decadenza dall’ufficio, dove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità.
- La morte.
- L’iscrizione nel registro della nomina dei liquidatori.
- La fusione della società.
Per evitare che il verificarsi di una causa di cessazione dall’ufficio paralizzi l’attività di un organo amministrativo, la cessazione degli amministratori per del termine ha effetto solo al momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. Gli amministratori scaduti rimangono perciò in carica con pienezza dei poteri, fino all’accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori (prorogatio). Le dimissioni degli amministratori hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli stessi, in caso contrario hanno effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
Sostituzioni degli amministratori
Nei casi in cui gli effetti della cessazione non sono differiti o differibili (morte, decadenza, dimissioni della minoranza degli amministratori) è dettata una particolare disciplina per la sostituzione degli amministratori mancanti. Salve le tre ipotesi seguenti:
- Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente quelli venuti a meno. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà confermarli nell’ufficio o sostituirli.
- Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall’assemblea, i superstiti devono convocare quest’ultima perché provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi amministratori così nominati scadano con quelli in carica all’atto della nomina, se non è diversamente previsto dallo statuto o dall’assemblea.
- Se vengono a cessare tutti gli amministratori o l’amministratore unico, il collegio sindacale deve convocare con urgenza l’assemblea per la ricostituzione dell’organo amministrativo. Nel frattempo per evitare un totale vuoto di poteri, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Pubblicità: la nomina e la cessazione della carica degli amministratori è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.
Doveri degli amministratori
Dovere di corretta amministrazione:
- Negli atti di organizzazione della società.
- Nella gestione dell’impresa in corso di esercizio.
- Nella conservazione del patrimonio sociale quando vi sia causa di scioglimento.
La responsabilità degli amministratori
Caratteristiche:
- Responsabilità per colpa: contrattuale o extracontrattuale, non oggettiva e il danno risarcibile è solo il pregiudizio economico.
- Responsabilità che consegue alla violazione di diligenza professionale: parametro oggettivo relativo alla particolare natura dell’incarico.
- Responsabilità solidale: rimane responsabilità per fatto proprio e non si estende all’amministratore esente da colpa (che risulti tale da annotazione).
Gli amministratori sono responsabili civilmente del loro operato in tre direzioni:
- Verso la società, per violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto.
- Verso i creditori sociali.
- Verso i singoli soci o terzi (principio del neminem leadere).
Responsabilità degli amministratori verso la società (contrattuale)
Il danno risarcibile è il solo pregiudizio economico.
Criterio di diligenza
Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società e sono tenuti al risarcimento dei danni dalla stessa subiti quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura all’incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori non sono invece responsabili per i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o nell’adempimento degli specifici obblighi posti a loro carico.
Responsabilità solidale
Se gli amministratori sono più di uno, sono responsabili solidalmente. Ciascuno può essere quindi costretto dalla società a risarcirle l’intero danno subito. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne, o attenuarne le conseguenze dannose. Perciò se il comportamento dannoso è direttamente e imputabile solo ad alcuni degli amministratori, con essi risponderanno in solido anche gli altri, qualora non abbiano prevenuto o impedito l’attività dannosa dei primi. Ne risponderanno però solo per culpa in vigilando, con la conseguenza che se costretti a risarcire il danno, avranno diritto di regresso per l’intero nei confronti dei primi.
Esonero da responsabilità
La responsabilità degli amministratori è comunque responsabilità per colpa e non responsabilità oggettiva. Infatti la responsabilità per gli atti e le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che sia immune da colpa, purché:
- Abbia fatto annotare la sua dissociazione.
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