Estratto del documento

Società di capitali

Sono Società di Capitali la Società per Azioni (S.p.A.), la Società in Accomandita per Azioni (S.A.p.A), la Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) e la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.R.L.S.). L’ultima significativa riforma del settore è il D. Lgs. 6/2003, che ha introdotto una marcata differenziazione fra SpA e SRL, così come la possibile articolazione all’interno dello stesso tipo.

Nell’ambito delle SpA, bisogna distinguere fra SpA Chiuse o “di Base”, che sono la stragrande maggioranza; e SpA Aperte o “che ricorrono al Mercato del Capitale di Rischio”, a loro volta divise fra:

  • SpA quotate → Le sue azioni sono scambiabili nei mercati regolamentati;
  • SpA con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, individuate dall’art. 2bis Reg. Emittenti.

A tutte queste tipologie si applicano sia norme comuni, sia norme specifiche. Fondamentalmente nelle SpA aperte sono maggiormente tutelati i diritti delle minoranze e sono protetti gli interessi connessi all’appello al pubblico risparmio con regole particolari.

Prima della riforma, il Diritto delle Società di Capitali lasciava ben poco spazio all’autonomia negoziale sia in campo amministrativo che nei rapporti coi terzi. Ora, invece, l’ordinamento offre un tipo societario di SRL che, con quello originario del 1942, ha ben poco in comune. Ora i soci di una SRL possono liberamente modellare l’esercizio comune dell’attività con il beneficio della Responsabilità limitata, fra l’altro esteso tramite la riduzione del capitale minimo da € 10.000,00 a € 1,00. Questa grande semplificazione ha reso la SRL il tipo societario egemone.

Il quadro disegnato dalla riforma è stato ulteriormente frammentato da leggi successive che hanno spezzato la tradizionale sistematicità della disciplina delle società di capitali; infatti è ora possibile avere ad esempio tre diversi modelli strutturali di SpA; oppure è stata rimossa la necessaria corrispondenza “esercizio collettivo dell’impresa → responsabilità limitata” con la creazione anche di Società uni personali; ecc…

Le società per azioni

Una SpA si costituisce tramite la stipulazione di un Atto Costitutivo nella forma dell’atto pubblico notarile. Il Notaio deve verificare che l’Atto costitutivo presenti le condizioni di legge per la costituzione della società. Quindi, entro 20 giorni, deve procedere all’iscrizione nel Reg. Imprese dell’atto: se non lo fa, a ciò possono provvedere (a spese della società) gli Amministratori o anche i singoli soci. Se la società non viene iscritta al Registro entro 90 giorni, i Soci hanno diritto alla restituzione dei conferimenti e l’atto costitutivo perde efficacia.

Si ritiene che l’iscrizione al Reg. Imprese, previo controllo di regolarità formale, abbia una Efficacia Costitutiva per la SpA: altri invece, ritengono che la società esista già dalla stipulazione dell’atto costitutivo come “SpA irregolare” o “in formazione”. Con l’iscrizione, la società acquista personalità giuridica e gli amministratori acquisiscono il diritto alla consegna dei conferimenti versati in banca.

N.B.: L’ordinario effetto di opponibilità ai terzi è attenuato per i primi 15 giorni successivi all’iscrizione. In tale periodo non sono opponibili atti regolarmente iscritti, se i terzi provano di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza. Per le operazioni compiute in nome della Società prima della sua iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili sia coloro che hanno agito sia i soci che abbiano deciso o consentito l’operazione.

L’Atto Costitutivo può essere sia un atto unilaterale sia un contratto: in quest’ultimo caso la stipulazione può avvenire o in forma simultanea davanti al notaio, o per pubblica sottoscrizione. In caso di pubblica sottoscrizione, dei Promotori redigono un Programma con gli elementi essenziali della SpA da creare e il termine entro cui stipulare l’atto costitutivo. Autenticate le firme e depositato presso un notaio, il Programma è reso pubblico e si raccolgono le adesioni dei sottoscrittori nella forma dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata. Una volta completate le sottoscrizioni, i promotori sollecitano i sottoscrittori a versare il 25% del conferimento e li convocano in assemblea per deliberare sul contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e sulla nomina dei componenti dei vari organi della società.

In ogni caso, per poter procedere alla costituzione occorre la Sottoscrizione Integrale del Capitale (capitale minimo per SpA: € 50.000,00) e il versamento del 25% del Conferimento se esso è in Denaro; se i conferimenti sono in Natura, oppure se la SpA è costituita con atto unilaterale, il versamento deve essere integrale. I conferimenti vanno affidati ad una Banca, che li darà poi agli amministratori dietro dimostrazione dell’avvenuta iscrizione della società al Reg. Imprese.

L’art. 2328 C.c. detta un contenuto minimo assai dettagliato riguardo l’Atto Costitutivo. Tale contenuto impone una c.d. “Parte Storica” immutabile (ad es. indicazione dei soci fondatori); di una “Parte Effimera” con indicazioni modificabili senza operare modifiche statutarie (es. generalità dei soci); e di una “Parte Duratura”, con indicazioni modificabili solo attraverso modifiche statutarie. In quest’ultima parte sono compresi:

  • Denominazione → Nome della persona fisica o della ditta + dicitura di “SpA”.
  • Sede → È sufficiente l’indicazione del Comune. Vanno indicate anche le sedi secondarie.
  • Oggetto sociale → Dev’essere sufficientemente determinato, lecito e possibile.
  • Indicazione del capitale sottoscritto (min. € 50.000,00) e di quello Versato. È possibile stabilire contrattualmente un capitale più elevato del minimo, ma va integralmente versato.
  • Numero e valore nominale delle azioni. Indicazione delle loro caratteristiche e modalità di emissione e circolazione. Le azioni sono, di regola, nominative: sono previste deroghe solo per le azioni di risparmio e per le azioni delle SICAV.
  • Valore dei conferimenti in Natura e dei Crediti.
  • Norme sulla ripartizione degli utili ed eventuali benefici accordati a Soci Fondatori/Promotori.
  • Sistema di amministrazione adottato → Indicazione degli amministratori e dei loro poteri; indicazione degli amministratori con Rappresentanza.
  • Membri del Collegio Sindacale
  • Durata della società → Se è a tempo indeterminato, indicazione del termine (max 1 anno) passato il quale i soci possono esercitare il diritto di recesso.

Ulteriori regole sul funzionamento della società sono disposte nello Statuto, le cui clausole, in caso di contrasto, prevalgono su quelle dell’atto costitutivo, rispetto al quale è un atto separato, ma che risulta esserne in ogni caso parte integrante.

Patti parasociali

Sono contratti fra tutti i soci o una parte di essi per regolare determinati profili della loro partecipazione alla SpA. Sono spesso usati per regolare il comportamento nelle assemblee, concordando il modo d’esercizio del voto (Sindacati di Voto). Oppure sono usati per limitare/vietare il trasferimento delle azioni (Sindacati di Blocco). Non infrequenti sono i c.d. Patti di Gestione, con cui i soci stabiliscono le modalità per esaminare le strategie operative della società e consigliare l’organo amministrativo.

I patti parasociali sono “collegati” al contratto sociale; hanno effetto obbligatorio solo per i soci contraenti il patto; e sono ora specificamente regolati sia nel TUF per le SpA quotate, sia nel Codice Civile per tutte le altre SpA. Sono vietati i patti che violano Norme inderogabili, che incidono su competenze inderogabili dell’organo amministrativo, o che ledano l’interesse della società.

Se da una parte i patti parasociali rappresentano un bene poiché consentono una maggiore stabilità nel governo societario, in altri casi sono un male, poiché permettono di blindare il controllo della società escludendone la contendibilità. I patti che hanno ad oggetto l’esercizio del Diritto di Voto, la Limitazione del trasferimento di Azioni o l’esercizio di un’influenza dominante, devono avere una durata non superiore ai 5 anni, che è ridotta a 3 anni per le SpA quotate (se i termini sono più elevati, vengono ex lege ridotti immediatamente); tuttavia possono essere rinnovati. Possono esservi anche Patti a tempo Indeterminato, dai quali si può recedere con un preavviso di 180 giorni.

I patti relativi alle SpA aperte sono soggetti a Pubblicità: in quelle ad azionariato diffuso devono essere dichiarati all’apertura d’ogni assemblea e messi a verbale, che viene poi iscritto nel Registro Imprese; in quelle quotate invece i Patti devono essere comunicati alla Consob entro 5 giorni e pubblicati sulla stampa entro 10 giorni; quindi iscritti al Reg. Imprese entro 15 giorni e comunicati alla Società stessa. Alla stessa pubblicità sono soggette le Modifiche ai Patti Parasociali. L’eventuale violazione delle regole ne comporta la Nullità.

Nullità della società per azioni

Prima dell’iscrizione al Reg. Imprese il contratto è soggetto alle regole generali sull’invalidità. Dopo l’iscrizione, il contratto è nullo solo se:

  • Non è stata usata la forma dell’atto pubblico.
  • L’oggetto sociale è illecito.
  • Manca ogni indicazione fondamentale (denominazione, conferimenti, ecc…; v. art. 2328 C.c.).

Ogni altro vizio viene sanato con l’iscrizione (es. mancata indicazione della sede), al fine di poter tutelare maggiormente i terzi. La nullità, in ogni caso a tutela dei terzi, opera solo ex nunc, non è cioè retroattiva; i soci non sono liberati dall’obbligo ai conferimenti se ci sono creditori da pagare. La nullità cessa se ne è stata eliminata la causa, ma di ciò bisogna informare il Reg. Imprese. La Sentenza di Nullità è considerata come una speciale causa di scioglimento: con essa si nominano anche i liquidatori.

Conferimenti e capitale

Il capitale minimo è di € 50.000,00; parte della dottrina ritiene che debba essere non manifestatamente inadeguato rispetto all’oggetto sociale. Il Capitale Nominale, in nessun caso superiore ai conferimenti, può essere modificato solo con una modificazione statutaria. Assolve sempre alle funzioni organizzativa, produttiva e di garanzia verso i terzi.

Salvo diversa previsione, i conferimenti devono effettuarsi in denaro e, tranne nel caso di costituzione unilaterale, alla sottoscrizione se ne può versare ad una Banca solo il 25%. Il resto verrà poi richiesto dagli amministratori secondo le esigenze della società, ma fino a quando non sono state liberate tutte le azioni non possono esservi aumenti di capitale od emissione di obbligazioni convertibili. Il socio moroso viene costituito in mora mediante diffida pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di trasferimento di azioni non liberate, il venditore è obbligato in solido – ma in via sussidiaria – con l’acquirente per 3 anni.

Non occorre che i conferimenti siano imputati tutti a capitale: se sono superiori all’ammontare del capitale nominale, la parte eccedente è imputata direttamente al patrimonio in apposita sezione detta “Riserva da Soprapprezzo”. Quando ciò accade, vengono emesse delle azioni con soprapprezzo, cioè con un valore di emissione superiore a quello nominale.

Se l’atto costitutivo lo prevede, possono essere conferiti anche Beni in Natura o Crediti (no opere o servizi a differenza delle soc. personali) e il conferimento deve essere integrale. È ammesso il conferimento di beni in godimento sia di carattere reale (es. usufrutto) sia personale (es. affitto). I beni devono essere stimati da un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, con una relazione giurata che, entro 180 giorni, deve essere valutata dagli amministratori. Questi, se vi è motivo, possono anche procedere ad una nuova stima. Se il valore del bene è superiore o inferiore per 1/5 al valore del conferimento, è tutto in regola. Se il valore è invece inferiore di oltre 1/5 allora la società deve procedere a ridurre il capitale, a meno che il socio non versi la differenza oppure decida di recedere. Finché il bene non è stato valutato, le azioni non sono liberabili. L’art. 2343ter C.c. prevede casi in cui non occorre la relazione di stima (es. per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario). In caso di mancato conferimento del bene (ad es. per Evizione), si ritiene che il socio debba liberare le azioni con il denaro.

Al fine di evitare aggiramenti riguardo la suddetta disciplina, in tema di Acquisti Potenzialmente Pericolosi la legge dispone alcuni precetti:

  • Autorizzazione dell’Assemblea per acquisti di beni o crediti da parte di soci, promotori, amministratori, ecc… per un corrispettivo pari o superiore a 1/10 del capitale se effettuati entro 2 anni dall’iscrizione al Reg. Imprese.
  • Obbligo per l’alienante di presentare una relazione giurata fatta da un esperto del tribunale.
  • Entro 30 giorni dall’autorizzazione, gli Amministratori devono iscrivere nel registro imprese il verbale dell’assemblea allegando la relazione dell’esperto.

Grazie allo strumento delle Azioni con Prestazioni Accessorie il socio può dare alla società, oltre al conferimento, anche prestazioni accessorie regolate appieno dall’atto costitutivo, che regola anche l’eventuale inadempimento. Tali azioni sono nominative e sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori. Il consenso di tutti i soci è invece richiesto per la modifica delle prestazioni accessorie.

Le azioni

Sono unità di partecipazione al capitale sociale che presentano le seguenti caratteristiche:

  • Indivisibilità → In quanto unità di partecipazione minima, l’azione non può essere ulteriormente frazionata. In caso di Comproprietà, questa non può essere divisa. Lo Statuto fissa il numero di azioni o il loro valore nominale. Modificazioni statutarie possono prevedere un Frazionamento o Raggruppamento (con disciplina della monetizzazione di eventuali resti). In caso di comunione di un’azione, i comproprietari nominano un Rappresentante Comune a maggioranza per quote e, con lo stesso criterio, sono prese le decisioni da impartirgli per l’esercizio dei diritti sociali. Eventuali inosservanze sono inopponibili ai soci e restano confinate ai rapporti interni con i comproprietari. In caso di comunione di pacchetto azionario, la stessa può anche essere sciolta.
  • Autonomia → Ogni azione è autonoma rispetto alle altre. Il voto divergente è però ammesso solo in casi particolari (es. fiducianti che danno ordini diversi di voto ad un fiduciario comune).
  • Valore → Ogni azione ha un valore economico, che può essere di vario tipo:
    1. Nominale: Valore del Capitale sociale fratto il numero di azioni.
    2. Di emissione: Valore a cui le Azioni sono offerte per la sottoscrizione. Può essere superiore al valore nominale se le azioni sono emesse con soprapprezzo.
    3. Contabile: Valore del Patrimonio Netto fratto il numero di azioni in circolazione.
    4. “Di scambio” o “di mercato”: Valore al quale le azioni possono essere scambiate. Per le azioni quotate tende ad identificarsi con la quotazione; per le azioni di altre società tende ad identificarsi con il valore contabile rettificato.
  • Standardizzazione → Ogni azione ha lo stesso valore nominale e conferisce uguali diritti per la categoria di cui fa parte. L’art. 2348 C.c. consente, infatti, di creare categorie di azioni (es. senza o con limitato diritto di voto) attraverso lo Statuto o sue modificazioni.

Diritti sociali derivanti dalle azioni

I diritti derivanti dalle azioni possono essere raggruppati in due prospettive.

  1. La prima riguarda le Modalità di Attribuzione e comprende:
    • Diritti dell’azione → Spettano ad ogni azionista in quanto tale (es. partecipare all’Assemblea).
    • Diritti di minoranza → Spettano se si raggiunge un numero di azioni rappresentativo di una data parte del capitale sociale (abbassabile dallo Statuto). Es.: azione di responsabilità.
    • Diritti proporzionali → Partecipazione ad utili e perdite, quota di liquidazione, recesso, ecc… sono attribuiti in proporzione al numero di azioni possedute.
    • Diritti della minoranza → Sono attribuiti ai possessori di una certa quota di Capitale al fine di evitare sia abusi della maggioranza sia della minoranza stessa, in quanto sono specifici.
    • “Golden Share” → La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, dal 2012, poteri speciali circa l’adozione di decisioni da parte di organi d’imprese rilevanti per l’interesse nazionale (difesa, sicurezza, trasporti, energia, comunicazioni), qualora rilevi una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici essenziali. Tali poteri prescindono dall’effettiva partecipazione statale e consistono nell’imposizione di veti, obblighi o condizioni alle imprese dei suddetti settori.
  2. La seconda categoria s’individua in base al Contenuto di tali diritti sociali, e si hanno:
    • Diritti patrimoniali → partecipazione ad utili, perdite, ecc…
    • Diritti amministrativi → partecipazione all’assemblea, diritto di voto, ecc…
    • Diritti misti amministrativi e patrimoniali → es. recesso, diritto di opzione, ecc…
Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 40
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 1 Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società di capitali e S.p.A. 2015-2016 Pag. 36
1 su 40
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nap358 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rimini Emanuele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community