Diritto delle società di capitali
Le società si distinguono per
- L’oggetto sociale (l’attività)
- La natura del socio
- La tipologia (di persone, di capitali)
- Lo scopo (lucrativo, cooperativo)
- L’autonomia o la partecipazione ad un gruppo
- La quotazione in mercati regolamentati o meno
Art. 2082 c.c.: È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata finalizzata allo scambio di beni o servizi. Economicità: l’imprenditore deve svolgere la sua attività in modo tale che l’attività stessa possa coprire i costi con i ricavi (non significa lucrativo).
L’attività d’impresa può essere svolta da un imprenditore persona fisica oppure persona giuridica; l’imprenditore è di norma una persona fisica, ma l’attività commerciale viene svolta molto spesso da una persona giuridica.
Art. 2247 c.c.
Per creare una società si deve stipulare un contratto con il quale due o più persone conferiscono alla società dei beni o dei servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (scopo lucrativo: lucro oggettivo >> ottenere gli utili; lucro soggettivo: utili da dividere).
La società deve essere dotata già dal momento principale di un patrimonio sociale, composto dai conferimenti dei soci in fase costitutiva della società.
Eccezioni all’articolo
- Società unipersonali: società costituite da un unico socio >> l’art. specifica che la società si debba costituire con un contratto tra due o più persone, quindi la società unipersonale, introdotta per recepire una direttiva europea, risulta un’eccezione all’art. 2247.
- Società senza scopo di lucro: le società cooperative non hanno scopo di lucro, ma l’art. incontra un’eccezione perché lo scopo di lucro viene indicato come necessario.
Il contratto di società
Multilaterale: stipulato tra due o più parti. Aperto: è possibile aderire al contratto anche successivamente alla conclusione dello stesso >> un soggetto che ad esempio acquista azioni diventando socio, a lui si applicheranno le norme contenute nel contratto di società. I soci fondatori hanno il vantaggio di poter decidere il contenuto del contratto, come ad esempio la tipologia della società; chi ottiene successivamente la qualità di socio ha meno influenza da questo punto di vista, potendo essere comunque modificato il contratto.
Comunione di scopo: esiste un unico scopo, cioè lo svolgimento di una specifica attività economica; i soci compiono le medesime prestazioni, cioè i conferimenti, che possono essere comunque diverse. Il soggetto che subentra nella società in un momento successivo non è tenuto ad un conferimento, perché acquista le azioni da chi invece ha già compiuto il conferimento. Una società per azioni già costituita può però decidere di aumentare il proprio capitale sociale emettendo nuove azioni, in questo caso il soggetto interessato dovrà effettuare conferimenti.
Creazione di un nuovo soggetto giuridico, che può anche essere privo di personalità giuridica, distinto dai soci e fissa le regole organizzative di tale nuovo soggetto.
Il contratto di società ha una disciplina particolare rispetto alla disciplina generale sui contratti. Motivo: il contratto di società produce effetti rispetto a terzi, cioè dipendenti, fornitori, etc. (al contrario dell’art. 1372 secondo cui il contratto non produce effetti nei confronti di terzi).
Società di persone e di capitali
Chiunque intenda costituire una società può scegliere tra:
- Società di persone:
- Società semplice (solo attività agricola e quindi non commerciale)
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali:
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
La differenza principale riguarda il profilo di rischio (responsabilità): le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta >> dei debiti della società risponde il patrimonio della società e il patrimonio del socio, la responsabilità dei soci è illimitata e solidale. Solidale: i creditori possono soddisfarsi su un unico socio con un patrimonio capiente (il socio potrà esercitare diritto di rivalsa). I creditori della società prima di escutere il patrimonio dei singoli soci devono rifarsi prima sul patrimonio della società >> escussione preventiva del patrimonio della società.
Nelle società semplici è possibile inserire nel contratto una limitazione di responsabilità per specifici soci purché questi non interferiscano nella gestione della società (non devono agire per nome e per conto della società) >> questi avranno una responsabilità limitata.
Eccezioni
- La clausola di responsabilità limitata nella ha efficacia interna, perché non ha efficacia in relazione ai terzi, che possono comunque soddisfarsi sul patrimonio di questi soggetti.
- Società in accomandita semplice: i soci accomandanti hanno responsabilità limitata, mentre i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata.
Le società di capitali invece hanno autonomia patrimoniale perfetta secondo cui dei debiti della società risponde solo il patrimonio della società. Il rischio rimane ma è limitato perché di fatto c’è la possibilità di perdere il conferimento, cioè il capitale investito. Un ulteriore rischio è relativo alla mancata distribuzione degli utili e quindi al mancato guadagno.
Eccezioni
- Società in accomandita per azioni: i soci accomandanti hanno responsabilità limitata, mentre i soci accomandatari hanno responsabilità illimitata.
- Se l’unico socio in una società unipersonale viola le norme in tema di conferimenti e pubblicità risponde illimitatamente.
Conseguenze dal diverso regime di responsabilità: nelle società di persone i soci contraggono un rischio elevato, quindi ogni socio ha tendenzialmente un interesse a partecipare alle principali decisioni che riguardano la società >> di norma ogni socio ha anche la qualità di amministratore. Ci sono anche soci non amministratori che però hanno una responsabilità illimitata >> il socio ha un interesse nel vigilare sull’operato degli amministratori: ex art. 2261 c.c., i soci non amministratori hanno diritto di ottenere informazioni dagli amministratori, i rendiconti delle attività societarie, etc. >> ampio potere di controllo e vigilanza, per il fatto che rispondono insieme ai soci amministratori in via solidale per le obbligazioni solidali.
I conferimenti servono per dotare la società di un patrimonio sociale adeguato per l’attività della società e svolgono una funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali, i quali possono rifarsi su di essi. Ha senso tutelare maggiormente i conferimenti nelle società di capitali, in quanto i creditori sociali in questo caso possono rifarsi solo sul capitale sociale.
Modifiche al diritto societario: i legislatori europei per attrarre nuovi investitori prevedono per legge di creare società di capitali con capitali sociali irrisori (anche pari ad 1 euro); dal 2013 in poi il legislatore italiano modifica le norme cardine del diritto societario modificando la quantità del patrimonio sociale >> le S.r.l. possono essere costituite anche con un capitale sociale pari ad 1 euro; le S.p.a. possono essere costituite anche con 50.000 euro e non più con 120.000 euro.
Società per azioni – S.p.a.
Costituzione e conferimenti
- Costituzione simultanea: i futuri soci si riuniscono e fanno redigere per atto pubblico il contratto da un notaio.
- Costituzione per atto unilaterale.
- Costituzione per pubblica sottoscrizione (forma complessa).
Tre condizioni per una regolare costituzione di S.p.a.:
- Il capitale sociale va sottoscritto per intero >> promessa dei soci di conferire in denaro.
- Alla sottoscrizione vanno versati almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
- Ci deve essere l’autorizzazione governativa e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali (settore bancario e assicurativo).
Occorre stipulare un contratto (art. 2247 c.c.) ma può anche essere costituita per atto unilaterale ex art. 2328 c.c.; per concludere il contratto in relazione alle S.p.a. bisogna pensare a degli specifici controlli, non presenti nelle società di persone ma solo in quelle di capitali (autonomia patrimoniale perfetta: i creditori possono fare affidamento solo sul patrimonio della società >> bisogna garantire i soggetti terzi).
Il contratto di società deve essere stipulato per atto pubblico, cioè deve intervenire un notaio, che svolge un controllo di legalità sostanziale e deposita presso il registro delle imprese il contratto di società e solo dal momento dell’iscrizione la società può dirsi costituita >> l’iscrizione nel registro delle imprese produce effetti costitutivi >> il notaio deposita l’atto entro 20 giorni dalla stipula >> per le operazioni compiute prima dell’iscrizione si configura una responsabilità illimitata e solidale di chi ha agito.
Va indicato almeno un contenuto minimo necessario nel contratto di società >> il contratto di società è costituito da due atti: l’atto costitutivo (indicazioni generali in merito alla società) e lo statuto (contiene norme specifiche dei singoli organi che compongono la società e vengono indicati il capitale sociale, i conferimenti, etc.).
Art. 2328 c.c.:
- Generalità dei soci che hanno costituito la società
- La denominazione e il comune dove è posta la sede
- Va indicato necessariamente l’oggetto sociale, cioè l’attività economica che la società intende svolgere (se manca questa specificazione la pena è la nullità del contratto) >> la società potrà poi cambiare l’oggetto sociale con una modifica dell’atto costitutivo
- L’ammontare del capitale sociale
- Il numero di azioni che vengono emesse
- Il valore di ciascun conferimento effettuato
- Chiarire quali sono le norme che definiscono la ripartizione degli utili
- Va deciso il sistema di amministrazione e controllo da adottare
- Va indicato la durata determinata o indeterminata della società (nell’ultimo caso c’è il diritto di recesso)
Il contratto di società ha efficacia reale: il contratto vincola non solo i soci fondatori, ma anche i futuri soci della società >> la previsione di uno specifico oggetto sociale vincola sia i soci attuali che quelli futuri >> ma le clausole del contratto hanno efficacia reale perché hanno efficacia anche nei confronti dei soggetti terzi.
Ad esempio: nel contratto c’è una clausola di prelazione e uno dei soci della società vende le azioni senza permettere ai soci di esercitare il diritto di prelazione, quindi la vendita è stata effettuata in violazione delle norme del contratto >> i soci quindi possono far valere la violazione della norma del contratto nei confronti del terzo che ha acquistato le azioni e quindi potranno chiedere l’annullamento della vendita all’autorità giudiziaria.
È possibile che i soci stipulino degli accordi che abbiano solo effetti tra di loro senza confluire nel contratto >> patti parasociali. Il patto parasociale vincola unicamente i soci che lo hanno stipulato (efficacia obbligatoria: se i soci violano le norme contenute nel patto parasociale, la sanzione sarà solo obbligatoria e quindi il risarcimento del danno >> ad esempio uno dei soci viola il patto stipulato, quindi gli altri soci possono solo far valere una responsabilità del socio inadempiente con una sanzione, ma le sue funzioni non vengono intaccate) e non è opponibile agli altri soci che non hanno stipulato il patto e neanche ai soggetti terzi.
Di norma si indicano tre tipici esempi:
- Sindacati di consultazione: i soci si accordano in modo tale che prima di andare in assemblea a votare avviene una consultazione prima del voto.
- Sindacati di voto: i soci si mettono d’accordo non solo per consultarsi ma anche per decidere come andare a votare in assemblea.
- Sindacati di blocco: i soci si impegnano a non diffondere le loro azioni nei confronti di soggetti terzi e quindi la circolazione può avvenire solo tra di loro.
Durata: non possono esserci patti parasociali di durata eccessiva perché i soci si impegnano ad un determinato comportamento >> la durata non deve essere superiore a cinque anni. È possibile stipulare anche patti di durata indeterminata, ma è ammesso il diritto di recesso.
Società di azioni con unico socio
Una società di azioni può essere costituita da un unico socio >> non ci sarà un contratto vero e proprio, ma ci sarà un atto unilaterale del socio unico >> comunque è necessario un notaio e ci deve essere il contenuto minimo indicato nell’art. 2328 c.c.
Nel caso di S.p.a. unilaterale (a socio unico) ci sono regole più rigide di pubblicità: va depositato presso il registro delle imprese anche un documento ulteriore con tutte le indicazioni in merito all’unico socio in modo tale che i terzi possano conoscere bene con chi entrano in contatto. Nel caso vengano violate le norme in merito scatta la responsabilità illimitata del socio unico.
Capitale sociale minimo
Il capitale sociale minimo per costituire la società è pari a 50.000 euro (prima era di 120.000) >> nel tempo bisogna garantire che il capitale rimanga pari a 50.000 euro. Se questo non avviene è possibile trasformare il tipo di società, ad esempio trasformandola in società di persone, dove però i soci acquistano responsabilità illimitata. Il capitale sociale svolge una funzione di garanzia nei confronti di terzi.
C’è anche una funzione produttiva: per svolgere una determinata attività economica sono necessarie delle risorse (macchinari, finanziarie, dipendenti, etc.). Ciascuno dei soci si impegna ad effettuare dei conferimenti: nelle S.p.a. non possono essere conferite prestazioni d’opera o di servizi >> ci sono problemi nella valutazione della prestazione e nella corretta esecuzione della prestazione >> ci sono rischi che il legislatore non vuole che la S.p.a. corra.
Tipologie di conferimenti
- In denaro: è il conferimento preferito dal legislatore. Il socio deve versare immediatamente alla società il 25% del capitale sottoscritto >> nel momento della costituzione della società ogni socio dichiara quanto intende conferire. L’entità del conferimento inciderà sull’entità della partecipazione >> vige una regola di proporzionalità tra conferimenti in denaro e partecipazioni. Il socio non è tenuto a versare immediatamente l’intero capitale che ha sottoscritto; deve solo versare il 25% immediatamente come una sorta di acconto. Il residuo da versare verrà chiesto dagli amministratori >> se il socio non verserà il residuo richiesto dagli amministratori, egli diventerà un socio moroso >> se l’azionista è moroso (no diritto di voto) gli amministratori scelgono se (i) eseguire coattivamente i conferimenti dovuti; (ii) offrire le azioni in opzione agli altri soci; (iii) se mancano offerte, gli amministratori fanno vendere le azioni al socio. Questa regola non si applica quando la società è unipersonale >> il socio unico deve versare il 100% del capitale sottoscritto.
- In natura: è possibile conferire dei beni in natura (macchinario, immobile, etc.) o dei crediti che si vantano nei confronti di soggetti terzi. Questi conferimenti comportano dei rischi di valutazione (se sovravvaluto un immobile si conferisce un capitale fittizio). Art. 2343 c.c.: disciplina i conferimenti in natura. Il socio che intende effettuare un conferimento in natura deve effettuare una valutazione sul bene che intende conferire >> il socio presenta una relazione giurata di un esperto (descrizione dei beni) che è una relazione di stima provvisoria. Gli amministratori della società poi valutano ancora la congruità della valutazione, quindi se serve sottopongono ad un ulteriore controllo la relazione di stima >> revisione di stima. Se risulta agli amministratori che il valore dei beni conferiti è inferiore a oltre un quinto a quanto riportato dalla valutazione, si aprono tre strade:
- Bisogna ridurre il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte; rimangono comunque le azioni che corrispondono al valore reale del bene conferito.
- Il socio che ritiene erronea la valutazione degli amministratori può recedere dalla società e farsi restituire il bene conferito.
- Il socio può decidere di restare nella società e deve effettuare un nuovo conferimento per pagare la differenza in denaro.
Non serve la stima se il valore attribuito al conferimento in natura è pari o inferiore (i) al prezzo medio ponderato al quale questi beni sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti >> se il valore di mercato è noto e verificabile.
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Appunti lezione di Diritto commerciale sulle società di capitali
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