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AZIONI OBBLIGAZIONI
Qualità di socio Qualità di creditore
Partecipazione ai risultati Remunerazione periodica (interessi)
Rimborso dei conferimenti SOLO in sede di Rimborso del prestito alla scadenza pattuita
liquidazione
La quota di liquidazione può essere inferiore,
uguale o superiore al valore nominale del Rimborso pari al valore nominale
capitale investito
L’organo amministrativo decide sull’emissione di obbligazioni. Possono essere emesse obbligazioni in
relazione ad un limite >> possono essere emesse obbligazioni per un ammontare massimo non
superiore al doppio del capitale sociale più le riserve >> ci deve essere una proporzione tra il capitale
di credito e il capital di rischio; serve ad evitare che una società faccia gravare più sugli obbligazionisti
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che sugli azionisti il rischio d’impresa.
Di norma vengono emesse obbligazioni ordinarie (non convertibili), ma si possono prevedere:
obbligazioni postergate o subordinate: i diritti degli obbligazionisti a vedersi restituita la somma
di denaro e a percepire gli interessi possono essere subordinati agli interessi di altri creditori >>
il rischio è che potrebbe non rimanere nulla da restituire agli obbligazionisti >> gli interessi di
queste obbligazioni sono però più elevati >> elevato rischio ma elevati interessi.
obbligazioni partecipanti: incorporano il diritto alla restituzione della somma di denaro, ma
l’andamento degli interessi può essere parametrato all’andamento di alcuni indici tra cui
l’andamento della società >> il rischio è che la società non generi utili e quindi non possono
essere corrisposti gli interessi >> rischio legato all’andamento dell’attività d’impresa >> il
soggetto che sottoscrive questo tipo di obbligazioni è molto simile alla figura di socio.
obbligazioni convertibili in azioni: attribuiscono un diritto ai sottoscrittori di poter scegliere di
convertire il capitale di credito in capitale di rischio ad una certa scadenza. L’assemblea
straordinaria decide sull’emissione di queste obbligazioni perché la società deve procedere ad
un aumento del capitale sociale per chi vorrà convertire le obbligazioni in azioni. Sono titoli di
debito che incorporano oltre che un diritto di credito anche un diritto di opzione, che consiste
nella facoltà di trasformare le obbligazioni in azioni.
Occorre creare un organo che rappresenti gli obbligazionisti: assemblea degli obbligazionisti. Si
riuniscono e nominano un rappresentante comune, il quale provvede all’esecuzione delle delibere
dell’assemblea degli obbligazionisti. Inoltre l’assemblea può essere chiamata a deliberare qualora la
società decida di cambiare la tempistica del pagamento degli interessi.
Strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.): forniti di diritti amministrativi o patrimoniali che non
o attribuiscono la qualifica di socio >> le specificazioni in merito sono affidate al contratto di società che
chiariscono i diritti riconosciuti agli strumenti finanziari partecipativi. Possono essere sottoscritti
mediante l’apporto di una prestazione d’opera o di servizio (anche una somma di denaro o un bene in
natura). Si distinguono dalle azioni perché non realizzano un nuovo conferimento, ma un apporto non
imputabile al capitale sociale, apporto che può consistere anche in una prestazione d’opera o di un
servizio. Sono emessi dalla società principalmente con lo scopo di ottenere un finanziamento o altra
utilità da parte di soci o terzi senza giungere all’emissione di azioni o obbligazioni. Lo statuto disciplina
la modalità di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Altri finanziamenti: (i) finanziamento bancario; (ii) finanziamento soci; (iii) contratto di finanziamento
o per uno specifico affare >> la società può proporre a soggetti terzi di finanziare non l’intera attività della
società, ma uno specifico nuovo affare. Attraverso questo contratto si prevede che il rimborso di quel
finanziamento dato avverrà unicamente con i proventi derivanti da quello specifico affare. Quei
proventi creeranno una sorta di patrimonio separato su cui si possono rifare unicamente i finanziatori
di quello specifico affare.
Bilancio: il bilancio di esercizio è un documento contabile che mostra la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell’esercizio. La redazione è in tutela dei soci (a titolo informativo) e dei
creditori (per garanzia). Principi di redazione:
1. chiarezza: comunicazione delle informazioni di bilancio in una modalità che consenta la comprensione del
documento;
2. verità: gli utili o le perdite vanno rappresentati in modo veritiero;
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3. correttezza: si devono rispettare i principi di redazione e i criteri di valutazione >> adeguata scelta dei principi
contabili;
4. prudenza: tenere conto delle passività se sono probabili e tenere conto delle attività se sono certe;
5. continuità di gestione: valutare attività e passività non in funzione della liquidazione, ma per continuare la
società;
6. competenza: sono da indicare solo gli utili realizzati alla chiusura di un determinato esercizio >> si devono
considerare gli utili di competenza di quell’esercizio.
Contenuto: due documenti contabili e una nota integrativa:
stato patrimoniale: situazione patrimoniale della società alla chiusura dell’esercizio indicando attivi e passivi;
conto economico: mostra il risultato economico della gestione annuale dell’ente;
nota integrativa: informativa discorsiva ed esplicita delle voci che lo stato patrimoniale e il conto economico
rendono in numeri.
Formazione del bilancio:
1. gli amministratori redigono il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione (analisi della situazione sociale)
>> il bilancio va redatto in euro, la nota integrativa anche in migliaia di euro;
2. il progetto e la relazione vanno comunicati al collegio sindacale e al revisore legale dei conti almeno 30 giorni
prima dell’assemblea;
3. il progetto rimane depositato nella sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea per la visione
dei soci;
4. l’assemblea ordinaria delibera sul progetto e, se approvato, si distribuiscono gli utili a soci >> se ci sono
perdite non si può procedere alla distribuzione degli utili fino alla riduzione o il reintegro del capitale in modo
corrispondente. Non tutti gli utili sono distribuibili:
a. riserva legale: dagli utili netti va dedotta una parte corrispondente ad un ventesimo di essi per
costituire una riserva, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
b. riserve statutarie: predisposte per rafforzare la stabilità patrimoniale dell’ente;
Sono distribuibili invece (i) gli utili di esercizio al netto delle decurtazioni di cui sopra e (ii) gli utili di esercizi
precedenti accertati e non distribuiti (riserve di esercizio);
5. una copia del bilancio approvato va depositata dagli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.
Il revisore legale redige una relazione con oggetto il giudizio sul bilancio che può essere:
senza rilievi: bilancio conforme ai principi;
con rilievi: relativi ai principi di chiarezza e verità;
negativo: in caso di violazioni. 14
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – S.r.l.
Inizialmente il legislatore praticava un forte rinvio alla disciplina delle S.p.a., ma necessitavano una disciplina a
parte anche per il numero dei soci, molti per le S.p.a. e pochi per le S.r.l. >> nel 2003 la disciplina delle S.r.l.
diventa autonoma e si abbandona quasi completamente la pratica del rinvio.
Nella nuova disciplina si ritiene che il socio di S.r.l. sia un socio attivo, cioè interessato a partecipare alla vita della
società. Il legislatore incentiva l’autonomia statutaria >> incentiva i soci fondatori a definire nello statuto ogni
previsione specifico per la società.
Costituzione e conferimenti: l’atto costitutivo è stipulato da un notaio in forma di atto pubblico con iscrizione
nel registro delle imprese >> efficacia costitutiva, la società acquista personalità giuridica >> il notaio ha la
funzione di controllo (esempio: il notaio incorre in responsabilità nel caso venga iscritta nel registro una società
con oggetto illecito). Nel nome della società si deve indicare il tipo societario. Le S.r.l. possono essere, come le
S.p.a., unipersonali (regole più stringenti in merito alla pubblicità e ai conferimenti >> se c’è la violazione delle
norme si ha responsabilità illimitata dell’unico socio).
Capitale sociale: minimo 10.000 euro, che va integralmente sottoscritto. Il legislatore però crea dei sub-modelli
di S.r.l. con diversi capitali sociali >> S.r.l. semplificate e S.r.l. a 1 euro.
C’è una maggiore autonomia nello strutturare l’atto costitutivo in base alle esigenze dei soci >> minor numero di
norme imperative >> autonomia statutaria maggiore rispetto alle S.p.a. >> nell’atto costitutivo di S.r.l.
confluiscono previsioni tipicamente parasociali con efficacia reale (opponibili a terzi) e non obbligatoria. È
possibile attribuire a specifici soci dei diritti riguardanti l’amministrazione della società o sulla distribuzione degli
utili: (i) diritto di veto, (ii) di consultazione, (iii) di nomina amministrativa.
Nelle S.p.a. c’è un ruolo centrale dell’azione, che può assumere diverse configurazioni. Nelle S.r.l. è rilevante
invece il singolo socio e delle sue caratteristiche personali >> al singolo socio possono essere attribuiti diritti
particolari, mentre non è possibile prevedere categorie di quote. Se il socio cede la sua partecipazione, il diritto
particolare si estingue, poiché quel diritto era stato attribuito al socio per le sue caratteristiche personali.
Quota: rappresenta la partecipazione che non può essere incorporata in un titolo e che può essere di diverso
ammontare rispetto alle altre >> ciascun socio detiene una quota. Non è possibile (i) creare categorie di quote,
(ii) né prevedere singole quote senza diritto di voto, ma si possono attribuire solo diritti particolari ai soci.
Conferimenti: il valore totale dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale:
1. i conferimenti devono farsi in denaro, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, con il versamento
almeno del 25%