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Società per azioni

Costituzione

Art. 2247 Contratto di società: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Contratto tra due o più parti. Si applica anche alla S.p.A. poiché è una disposizione generale. La S.p.A. è dunque un contratto associativo.

Modi di costituire le S.p.A.

  • Simultaneamente
  • Per pubblica sottoscrizione delle azioni

La S.p.A. non esiste fino a quando non viene iscritta nel Registro delle Imprese; prima vi è solo un contratto tra le parti che è di diritto privato. Le caratteristiche:

  • È una società di capitali
  • Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la S.p.A. ottiene la personalità giuridica e gode dunque di autonomia patrimoniale perfetta (dunque l’iscrizione ha efficacia costitutiva).

Prima dell’iscrizione la società non esiste ed il contratto ha efficacia solo tra le parti, seguendo solo le norme di diritto privato. Si contratta perciò con l’organismo, non con le persone.

Costituzione simultanea

Manifestazione di volontà davanti al notaio dell’intenzione di concludere un contratto di società (è la pratica più semplice nonché la più diffusa). In passato la S.p.A. poteva essere costituita da due o più soggetti; dopo la riforma del 2003 è possibile costituire la “S.p.A. unipersonale” (anche se non si capisce l’utilità data la presenza della S.r.l.).

Art. 2327 cc Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro. Stabilisce una condizione per la S.p.A. che riguarda il capitale: capitale minimo di 120.000,00 €.

Art. 2328 cc Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

  • Il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
  • La denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie
  • L'attività che costituisce l'oggetto sociale
  • L'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
  • Il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione
  • Il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura
  • Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori
  • Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società
  • Il numero dei componenti il collegio sindacale
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
  • L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società
  • La durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Alcune comportano la nullità anche dopo l’iscrizione: indicazione dei soci, dell’oggetto sociale, del capitale sottoscritto e versato (la sottoscrizione è un impegno al conferimento; versare significa invece effettivamente conferire al momento della costituzione).

Art. 2342 cc Conferimenti

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per parte della dottrina (e dei notai) quando l’art. 2342 parla del 25 % del capitale si può intendere sia il 25 % di 120.000,00 € ma anche il 25 % della quota di conferimento di ogni singolo socio (in un conto corrente bancario intestato agli amministratori della società). Quando si parla del 25% non si può intendere il 25% di 120.000,00 €, ma il 25% della quota da conferire. (Decimi = parte di capitale).

Esempio: io devo andare a versare il 25% di 120.000,00 €. Se siamo 4 soci, dobbiamo versare 30.000,00 € a testa. I versamenti tuttavia possono essere vari. La regola del 25 % non vale se la S.p.A. è costituita da un unico socio (unipersonale): al momento dell’atto unilaterale il capitale deve essere interamente versato e sottoscritto (poiché qui mancano i soci che controllano l’effettivo conferimento).

Art. 2329 cc Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario:

  • Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale
  • Che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti
  • Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto

Il n° 3 dell’art. 2329 quando parla di “autorizzazione” fa riferimento ad esempio a quella della Banca d’Italia e della Consob.

Art. 2343 cc Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima: nel caso di conferimento di valori mobiliari…

Art. 2343 ter cc Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

  • Al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
  • Al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Art. 2330 cc Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

Una volta che i soci fondatori (chiamati così nella simultanea) firmano il contratto ed il notaio abbia effettuato un controllo formale e sostanziale entro 20 gg depositano l’atto di costituzione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Controllo formale e sostanziale: buon costume, rispetto delle condizioni. Il notaio controlla che il contratto non abbia ipotesi di nullità ma anche che siano richieste tutte le autorizzazioni necessarie e le condizioni per le sottoscrizioni: questo controllo formale e sostanziale nel 2003 ha sostituito l’omologazione da parte del Tribunale. Una volta depositato l’atto, il Registro delle Imprese esercita un controllo formale e può anche rifiutarsi di iscrivere l’atto rimandandolo al notaio; il controllo formale nel registro consiste nella verifica dell’esistenza di tutti i documenti, delle autorizzazioni, e delle indicazioni dell’art. 2328. Sia il notaio, sia il registro non entrano nel merito (esempio ammontare del conferimento). L’iscrizione nel registro può essere chiesta sia dal notaio, sia dagli amministratori, sia dai soci (in questi ultimi casi vi sarà una sanzione per il notaio se non procede entro 30 gg). Dopodiché la società esiste.

Costituzione per pubblica sottoscrizione delle azioni

È la procedura più complicata e più onerosa: artt. 2333 ss. Tutte le regole e le condizioni previste per la simultanea valgono anche per la pubblica sottoscrizione; ciò che le differenzia è la fase preliminare. Si parla qui di soci promotori perché promuovono la costituzione di una società redigendo un programma di sottoscrizione delle azioni che deve contenere tutte le indicazioni della società che verrà ad esistenza per essere surrogato nel contratto.

Di questo contratto deve essere data pubblicità (ad esempio sia in banca sia mediante il Registro delle Imprese); dopodiché vi è la fase dell’adesione (sottoscrizione delle azioni: promettere di aderire per avere un determinato pacchetto azionario). Una volta chiusa la fase dell’adesione, i soci sottoscrittori si riuniscono in assemblea davanti al notaio per stipulare l’atto costitutivo della società (da questo momento in poi il procedimento è uguale a quello della costituzione simultanea). Il legislatore ha previsto questo procedimento poiché i soci promotori praticamente organizzavano una truffa raccogliendo il capitale e scappando via.

Il contratto di società si compone sia dell’atto costitutivo, sia dello Statuto (cioè il regolamento che deve essere seguito dai soci per lo svolgimento dell’attività economica). Anche lo Statuto deve essere redatto tramite l’atto pubblico (e quindi seguendo la forma per esso previsto). Dunque lo Statuto, insieme all’atto costitutivo, è parte integrante del contratto di società (in questo modo il notaio deve far conoscere ai soci sia l’atto costitutivo, sia lo Statuto anche perché in caso di discrasia tra l’uno e l’altro prevale lo Statuto; precedentemente lo Statuto era un allegato e dunque non veniva letto e di conseguenza non era a conoscenza dei soci). Solo dopo l’atto costitutivo e lo Statuto vi sono le sottoscrizioni dei soci e del notaio.

Se la società è unipersonale, oltre all’obbligo del versamento intero del capitale, il socio nel Registro delle Imprese deve iscriversi come unico socio; questo anche quando vi sia un unico socio superstite dopo che non vi sia più la pluralità dei soci (art. 2325.2; art. 2362) altrimenti non potrà godere dell’autonomia patrimoniale perfetta dovendo rispondere illimitatamente e personalmente (se il patrimonio sociale non basta) delle obbligazioni sociali.

Art. 2362 cc Unico azionista

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle Imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro 30 gg dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

Art. 2325 cc Responsabilità

Nella S.p.A. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362. Se questo socio è insolvente e non ha rispettato l’art. 2362 non può avvalersi del capitale sociale ma del suo patrimonio illimitatamente perché non può usufruire più della personalità giuridica. Alcuni in dottrina sostengono che le ipotesi del 2° comma dell’art. 2325 devono sussistere entrambe.

Se sono compiuti atti in nome della società prima della sottoscrizione (e quindi quando la società non esiste e vi è solo il contratto):

Art. 2331 cc Effetti dell’iscrizione

Con l’iscrizione nel registro delle Imprese la società acquista personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Le somme depositate a norma del...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Bruno Sabrina.
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