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3. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DEL BILANCIO
I principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono quelli della
chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta:
Art. 2423 cc co.2 = Redazione del bilancio
il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio art. 2423 bis cc
Ulteriori principi di redazione del bilancio ( ) sono:
A) la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva
di continuazione dell'attività.
B) nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
competenza
dell’esercizio (cioè quelli di cui si è verificata la causa durante l’esercizio)
indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento, nonché dei rischi e delle perdite di
competenza
dell’esercizio.
C) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro, se non in
casi eccezionali e con l’obbligo degli amministratori di motivare la deroga nella
nota integrativa
e di illustrarne l’influenza.
4. LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio di esercizio si articola in tre parti:
1. lo stato patrimoniale
2. il conto economico
3. la nota integrativa.
4. Dal 2015 dal rendiconto finanziario.
Deve essere inoltre corredato dalla relazione sulla gestione degli
amministratori,
nonché da relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile.
Regole generali di redazione del bilancio:
a) le singole voci devono essere inserite nello stato patrimoniale e nel conto
economico secondo
l'ordine tassativo fissato per la legge. Gli amministratori non possono perciò
scegliere
liberamente l'ordine di esposizione né modificarlo da un esercizio all'altro;
b) le voci sono organizzate in grandi categorie omogenee (lettere maiuscole) a
loro volta articolate
in sottocategorie (numeri romani), in voci (numeri arabi) ed in alcuni casi anche
sottovoci
(lettere minuscole);
c) per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, al fine di consentire il
confronto
con i bilanci precedenti;
d) è vietato il compenso di partite, cioè la somma algebrica di attività e passività;
ovvero di
costi e ricavi, che per legge devono essere iscritti distintamente.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro senza cifre decimali.
Alle società che non superano determinate dimensioni è consentita la redazione
di un bilancio
in forma abbreviata, nel quale è ridotto il numero delle voci dello stato
patrimoniale e
del conto economico, nonché delle indicazioni richieste nella nota integrativa.
(art. 2424 cc):
Contenuto dello stato patrimoniale
rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine
dell'esercizio. Deve essere redatto nella forma a colonne (vanno iscritte prima le
attività; poi il patrimonio netto e le passività. Le voci dell'attivo sono aggregate
in quattro grandi categorie:
A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni, che comprendono gli elementi patrimoniali destinati ad
essere utilizzati
durevolmente dalla società. Si tratta di immobilizzazioni materiali (terreni,
fabbricati, impianti), immateriali (diritti di brevetto, concessioni, marchi) e
finanziarie.
C) attivo circolante, a sua volta distinto in: rimanenze (di materie prime,
prodotti finiti e merci, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati ecc), crediti,
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide
(cassa, assegni, depositi bancari e postali).
D) ratei e risconti (attivi).
Passivo dello stato patrimoniale:
A) patrimonio netto, composto dal capitale sociale nominale, dai diversi tipi di
riserve e utili.
B) fondi per rischi ed oneri. Si tratta di accantonamenti destinati a coprire
perdite o debiti
certi e probabili.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: l'importo del relativo
fondo va
calcolato in base agli anni di servizio maturati.
D) debiti, distinti oggi in ben 14 voci per consentire una dettagliata informazione
quantitativa
e qualitativa sull'inadempimento della società.
E) ratei e risconti (passivi): ratei passivi sono costi di competenza
dell'esercizio che saranno
effettivamente sopportati negli esercizi successivi. I risconti passivi sono invece
provenienti
percepiti nell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In calce allo stato patrimoniale devono infine essere iscritti i conti d'ordine: la
loro funzione
è quella di informare sull'esistenza di rischi ed impegni futuri, che non incidono
attualmente
sulla consistenza del patrimonio sociale.
(art. 2425 cc)
Contenuto del conto economico :
descrive tutte le variazioni intervenute nel patrimonio durante l’esercizio.
Il conto economico è articolato in 5 sezioni:
1. il valore della produzione
2. i costi della produzioni
3. i proventi e oneri finanziari
4. le rettifiche di valore di attività finanziarie
5. proventi ed oneri straordinari.
La somma algebrica dei diversi dotali parziali così ottenuti costituisce il risultato
globale di esercizio. Si tiene così l'utile o la perdita di esercizio che va riportato
nello stato patrimoniale.
Oltre lo stato patrimoniale e il conto economico, gli amministratori devono
redigere due ulteriori
documenti: (art.2427 cc),
1) la nota integrativa che illustra e specifica le voci dello stato
patrimoniale e del conto
economico; fornisce una serie di informazioni integrative sulla situazione
patrimoniale e finanziaria,
sul numero di dipendenti, sui compensi di amministratori e sindaci, sulle azioni e
sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società.
2) la relazione sulla gestione, è un allegato esterno al bilancio che
rappresenta un resoconto sulla gestione. Essa deve illustrare la situazione della
società e l'andamento della gestione "nel suo complesso e nei vari settori in cui
essa ha operato" con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti
art 2428 cc
( ).
Il rendiconto finanziario espone in modo sintetico gli incassi e i pagamenti
(cash flows)
effettuati dalla società durante l’esercizio. Le note al bilancio assolvono la
medesima funzione
della nota integrativa prevista dalla disciplina nazionale.
I criteri di valutazione (art. 2426 cc)
Il legislatore ha fissato dei principi generali da osservare nelle valutazioni: quello
prudenza continuità dei criteri di valutazione.
della e quello della
A questi si va ad aggiungere anche il principio del costo storico di acquisto
o di produzione del bene contabilizzato.
a) le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate e collegate,
anziché al costo, possono essere valutate col metodo del patrimonio netto: cioè
iscrivendo
in bilancio un importo pari alla corrispondente quota, opportunamente rettificata,
del
patrimonio netto della società partecipata risultante dall'ultimo bilancio della
stessa;
b) i costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
possono essere
iscritti nell'attivo, solo se hanno un utilità pluriennale. Inoltre, devono essere
ammortizzati
in un periodo non superiore ai 5 anni;
c) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo solo se acquistato a titolo oneroso
e nei limiti
del costo per esso sostenuto.
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
5.
Il bilancio di esercizio è un atto della società alla cui redazione cooperano nel
sistema tradizionale
di amministrazione e controllo tutti e tre gli organi sociali: amministratori,
collegio
sindacale e assemblee.
Nelle società che adottano il sistema dualistico il bilancio invece è predisposto
dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza.
Il procedimento di formazione del bilancio è piuttosto articolato:
l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro il termine stabilito dallo statuto o comunque non superiore a 120 gg
dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Gli amministratori redigono il progetto di bilancio e tale funzione non è
delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati.
Il progetto di bilancio e relativi allegati deve restare depositato in copia
nella sede della società durante i 15 gg che precedono l'assemblea e
affinché sia approvato.
La legge non specifica quali poteri abbia l'assemblea in merito al bilancio. Essa
può certamente
approvarlo o respingerlo. Entro 30 giorni dall’approvazione, la copia del
bilancio,
corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del
consiglio di sorveglianza,
deve essere depositata a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo raccomandata.
6. INVALIDITA’ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE
Il bilancio di esercizio può presentare vizi ed irregolarità che riguardano il
procedimento di
formazione dello stesso: in tal caso la relativa delibera assembleare di
approvazione è di regola
annullabile.
E’ nulla in caso di mancanza di convocazione, o del verbale.
La delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso ha oggetto
illecito, in
quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela
di un interesse
generale: non si ha nullità della delibera quando i vizi di chiarezza sono marginali
e
non compromettono la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale e
del risultato
economico di esercizio.
Le azioni di annullabilità e nullità non possono essere più esercitate dopo
che è stato approvato
il bilancio dell’esercizio successivo.
UTILI, RISERVE, DIVIDENDI
7.
L'assemblea ordinaria delibera, su proposta degli amministratori, circa la
(art. 2433 cc).
distribuzione degli utili ai soci
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente;
I dividendi erogati in violazione delle dispo